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che con Determinazione a contrarre del Direttore Regionale dell’INAIL Sicilia n

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CONTRATTO PER IL

SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E RADIOLOGICHE DI PROPRIETÀ DELL’INAIL SICILIA - CIG:

6758966B2E

tra il dott. Giorgio Soluri, nato a in qualità di Direttore Regiona- le dell’INAIL Sicilia, Viale del Fante 58/D, 90146 Palermo, codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004,

e

l’ing. Fabio Faltoni, nato ad Arezzo , in qualità di legale rappresentante p.t. e amministratore delegato della Società Elettronica Bio Medicale, con sede legale in Foligno (PG), Via Francesco Bettini, n. 13, Partita IVA e Codice Fiscale n.

00527500540, iscritta al registro delle imprese di Perugia con il n.116429 al REA in da- ta 06.06.1978, di seguito denominata “Appaltatore”.

Premesso:

 che con Determinazione a contrarre del Direttore Regionale dell’INAIL Sicilia n.

1531 del 09.09.2016 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato ex artt. 36, co. 2, lett. b, e 216, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo a base di d’asta di € 208.000,00 al netto dell’IVA, per una durata biennale;

 che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara e della positiva verifica della documentazione presentata dalla Ditta aggiudicataria, con determina dello stesso Direttore Regionale n. 357 del 03.03.2017 si è provveduto, pertanto, all’affidamento del servizio in oggetto di durata biennale in favore della Società Elettronica Bio Medicale S.r.l. per un importo di €.183.622,40 oltre Iva.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto se- gue:

ART. 1 – NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmen- te allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel mede- simo e nei suoi allegati:

a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patri- monio e per la Contabilità Generale dello Stato, nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’INAIL prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’appaltatore.

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ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L’INAIL – Direzione Regionale Sicilia affida alla Società Elettronica Bio Medicale S.r.l., che accetta, l’affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di proprietà dell’INAIL Sicilia per una durata di 24 mesi a de- correre dall’inizio delle attività.

In particolare, il servizio si espleta attraverso le seguenti a ttività:

 manutenzione preventiva e correttiva;

 verifica periodica di sicurezza elettrica delle appare cchiature;

 prove di accettazione delle apparecchiature biomediche, di laboratorio e radiologiche di nuova acquisizione;

 compilazione dell’inventario, con rilevazione qualitativa e quantitativa, nonché in valore;

 gestione informatizzata del servizio;

 consulenza relativa alla gestione delle apparecchiature biomediche e r a- diologiche.

ART. 3 – DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L’espletamento del servizio è soggetto all’osservanza di quanto stabilito e previsto nei seguenti documenti di gara, già controfirmati ed accettati incondizionatamente dall’appaltatore, allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e so- stanziale:

 Allegato n. 1 – Elenco parco apparecchiature;

 Allegato n. 3 – Elenco apparecchiature soggette a controlli funzionali;

 Allegato C – “Patto di Integrità”;

 Allegato D - “Offerta economica”;

 Allegato E – “Offerta tecnica”;

 Allegato F – “Percentuale materiali inclusi”.

ART. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. L’appaltatore si impe- gna ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’INAIL e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richie- sta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’INAIL e/o da terzi.

L’appaltatore, nel periodo di vigenza del contratto, dovrà garantire la corretta esecu- zione del servizio di manutenzione e gestione della apparecchiature oggetto dell’appalto mediante l’impiego di personale adeguato e dei mezzi tecnici atti a garanti- re l’esecuzione delle prestazioni a perfetta “regola d’arte”, secondo le indicazioni dei Fabbricanti e nel rispetto delle procedure aziendali esistenti.

Per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, l’appaltatore dovrà mettere a di- sposizione, indicandone i nominativi, le seguenti figure professionali, secondo quanto dichiarato nell’offerta tecnica:

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 almeno n. 3 ingegneri full time;

 almeno n. 3 amministrativi full time;

 almeno n. 7 tecnici.

L’appaltatore riconosce all’INAIL la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del pre- sente contratto. L’esercizio da parte dell’INAIL di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l’appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell’esecuzione del Contratto.

l’INAIL si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell’esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevi- mento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa.

L’appaltatore, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

Nel caso in cui l’appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la ne- cessaria preventiva autorizzazione, l’INAIL si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’appaltatore e da questi comu- nicate al Direttore dell’esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione, d’importo pari al 0,5% (zerovirgolacinqueper- cento) della stessa.

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’INAIL, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare ri- solto di diritto il presente contratto.

ART. 5 – DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

I servizi di cui all’art. 2 avranno una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla “data di inizio attività”, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività pre- disposto e controfirmato dalle parti entro 10 gg. solari dalla data di perfezionamento del contratto.

L’importo per la gestione del servizio in oggetto per l’intero periodo contrattuale è pari ad € 183.622,40 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali stimati dall’appaltatore in misura pari ad € 4.000,00, nonché degli oneri per i rischi d’interferenza stimati in 0 €.

Eventuali variazioni del parco macchine troveranno rispondenza nell’aggiornamento annuo del canone manutentivo che sarà effettuato, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’art. 1 del capitolato tecnico, in funzione della variazione del valore economico del parco apparecchiature rispetto all’elenco iniziale (allegato 1), con riduzione o aumento del canone proporzion a- le al volume di gara (valore nominale complessivo delle apparecchiature).

Non si procederà a variazione di canone per varianti al valore nominale delle apparecchiature inferiori al 5% (cinque per cento), inteso come alea contrattu a- le, per il primo semestre e per il 1,5% per il periodo successivo.

L’effettiva variazione di canone non potrà comunque essere applicata al contrat- to prima dello scadere del primo semestre solare dall’avvio del servizio. Perta n-

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to, dopo la prima determinazione, con cadenza annuale, le parti, in contraddi t- torio, provvederanno ad accertare le apparecchiature biomedicali dismesse e quelle poste in servizio per le quali la garanzia risulta scaduta e a determinare il nuovo importo contrattuale. Le successive variazioni produrranno variazione di canone quando avranno un valore globale superiore del 1,5% (uno e cinque per cento) rispetto al rilevamento precedente.

ART. 6 – GESTIONE DELL’INVENTARIO

L’appaltatore dovrà provvedere alla raccolta dei dati di manutenzione e al loro inseri- mento nel sistema informatizzato di gestione delle apparecchiature elettromedicali e radiologiche. Ai sensi dell’art. 3 del capitolato tecnico, l’inventario dovrà comprendere la rilevazione e l’aggiornamento di almeno i seguenti dati (elenco indicativo e non esaustivo):

 numeri di inventario(ove presente);

 descrizione merceologica;

 costruttore;

 fornitore;

 marca e modello;

 elementi di caratterizzazione/utilizzo(es. sonda ecografica linea- re/convex/settoriale/etc, cappa/classe sterile, defibrillatore automati- co/semiautomatico, laser/classe,…);

 valore di acquisto o valore di mercato;

 data di collaudo;

 data di fine garanzia, od altro tipo di scadenza contrattuale;

 codifica CIVAB;

 codice di repertorio CND;

 numero di matricola/serie;

 ubicazione;

 titolo di possesso (proprietà, service, leasing, noleggio, donazione, comodato d’uso, visione, etc.);

 data di dismissione;

 stato d’uso;

 disponibilità (“Non trovato”, “Dismesso”, “Non utilizzato”, “Non presente”, etc.);

 referente apparecchiatura.

L’avvio del servizio dovrà avvenire entro gg. 69 dalla stipula del contratto;

l’aggiornamento è fissato in gg. 4 successivi al collaudo della nuova apparecchiatura secondo le modalità di cui al relativo capitolato.

ART. 7 – MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA

L’appaltatore, nel corso dell’anno, dovrà provvedere all’espletamento di tutte le attivi- tà di manutenzione preventiva programmata, intesa come l’insieme delle procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione delle parti di ricambio e soggette ad usura, atte a prevenire i guasti ed a mantenere in condizioni di adeguata

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funzionalità le apparecchiature elettrobiomedicali, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 4 del capitolato tecnico, con la seguente frequenza:

 n. 4 visite con cadenza trimestrale per le apparecchiature elettromedicali;

 n. 6 visite con cadenza bimestrale per le apparecchiature radiologiche.

ART. 8- MANUTENZIONE CORRETTIVA

L’appaltatore, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’art. 5 del capitolato tecni- co, deve mettere in atto tutte le procedure atte ad:

 accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento di una apparecchiatura medicale, radiologica e/o di laboratorio;

 individuarne la causa;

 adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di fun- zionamento;

 eseguire una verifica finale della funzionalità e, se del caso, della sicurezza.

In presenza di guasti e/o malfunzionamenti, ad ogni richiesta di intervento proveniente da ciascuna delle unità Inail individuate, per ubicazione e denominazione, nel discipli- nare di gara, l’appaltatore dovrà garantire:

 un tempo di risposta inferiore a 4 ore lavorative dalla chiamata effettuata dalla sede richiedente;

 una risoluzione dell'intervento entro 3 gg dalla chiamata medesima in misura superiore al 70% dei casi, con rilevazione trimestrale.

ART. 9 – PARTI DI RICAMBIO

I materiali che l’appaltatore dovrà sostituire nelle attività manutentive dovranno essere originali o laddove non reperibili, comunque compatibili e certificati tali sotto la propria responsabilità. Saranno in particolare ammessi materiali e parti di ricambio equivalenti agli originali nei casi e con le modalità di cui all’art. 6 del capitolato tecnico.

L’appaltatore rimane comunque l’unico responsabile di ogni eventuale problema o dan- no causato dall’impiego di parti inadeguate.

ART. 10- VERIFICHE PERIODICHE DI SICUREZZA

Il parco tecnologico oggetto dell’appalto dovrà essere soggetto alle verifiche di sicurez- za previste dalle norme e disposizioni legislative di riferimento, come richiamate dall’art. 7 del capitolato tecnico, con frequenza e modalità variabili in funzione della ti- pologia di ciascuna apparecchiatura e di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L’appaltatore dovrà comunque garantire n. 3 verifiche ulteriori rispetto a quelle indica- te dalle norme CEI, aventi la medesima scadenza periodica, in tutti i casi e con le mo- dalità di cui al succitato art. 7 del capitolato.

ART. 11 - CONTROLLI FUNZIONALI

L’appaltatore, in fase di progetto, dovrà proporre opportuni protocolli relativi ai controlli funzionali adottati dettagliandone i riferimenti bibliografici al fine di effettuare il control- lo delle prestazioni per gli apparecchi elettromedicali indicati nell’Allegato 3.

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L’appaltatore dovrà garantire n. 4 controlli funzionali nel corso dell’anno alle condizioni e modalità di cui all’art. 8 del capitolato tecnico.

ART. 12 - FORNITURA MATERIALE SOGGETTO AD USURA E DI CONSUMO I materiali indicati dall’appaltatore nell’allegato F come ricompresi nel canone annuo dovranno essere originali o, laddove non reperibili, comunque compatibili e certificati tali sotto la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori. Saranno in particolare am- messi materiali e parti di ricambio equivalenti agli originali nei casi e alle condizioni di cui all’art. 12 del capitolato tecnico.

ART. 13 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE 1. Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo con-

trattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occor- renti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i ter- mini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo ca- rico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'INAIL.

3. L’appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'INAIL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’INAIL, nonché di dare imme- diata comunicazione all'INAIL di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

5. L'INAIL si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

L’appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per con- sentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L’appaltatore è tenuto a comunicare all'INAIL ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Tale comunicazione dovrà pervenire all'INAIL entro 10 giorni lavorativi dall’intervenuta modifica.

7. L’appaltatore, all’atto di stipula del contratto, si obbliga ad indicare all’INAIL la data di redazione del verbale di inizio attività; la data non potrà essere superio-

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re a 10 gg. solari dalla stipula del contratto. Entro gg. 69 dalla stipula del con- tratto, l’appaltatore provvederà a far pervenire l’inventario aggiornato delle ap- parecchiature elettromedicali e radiologiche. L’inventario dovrà essere corredato da un calendario annuale avente ad oggetto l'indicazione delle tempistiche che l’appaltatore si impegna ad osservare per l’espletamento delle seguenti attività:

a) installazione ed operatività del sistema informatizzato di gestione;

b) effettuazione di n. 4 interventi di manutenzione preventiva nel corso dell’anno, con cadenza trimestrale, relativi alle apparecchiature elettromedicali;

c) effettuazione di n. 6 interventi di manutenzione preventiva nel corso dell’anno, con cadenza bimestrale, relativi alle apparecchiature radiologiche;

d) effettuazione di n. 3 verifiche ulteriori rispetto a quelle indicate dalle norme CEI, aventi la medesima scadenza periodica;

e) effettuazione di n. 4 controlli funzionali da espletare nel corso dell’anno sulle apparecchiature elettromedicali di cui all’allegato 3 agli atti di gara.

L’inventario così trasmesso e corredato sarà oggetto di formale accettazione da parte dell’INAIL.

ART. 14 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti de- rivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi com- prese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assu- mendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occu- pati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultan- ti da successive modifiche ed integrazioni. L’appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni sti- pulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’INAIL, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti col- lettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di rego- larità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più sog- getti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolari- tà contributiva verrà disposto dall’INAIL direttamente agli enti previdenziali e assicura- tivi.

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Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 del d.lgs 50/2016, nel caso di ritardo nel paga- mento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappal- tatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all’art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provve- dervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto ter- mine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’INAIL si riserva di pagare anche in corso d’opera diretta- mente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore ina- dempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a per- sone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’appaltatore stesso quanto dell’INAIL e/o di terzi.

Inoltre, l’appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’INAIL da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ra- gione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a

€ 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti pe- riodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente con- tratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.

ART. 16 - PENALI

Qualora l’appaltatore venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione dell’appalto ovvero alle specifiche di cui al capitolato tecnico, potranno essere applicate a suo carico, per ogni ritardo e/o non conformità contrattuale rilevata, le penali di cui all’art. 13 del disciplinare, secondo le modalità ed alle condizioni ivi previste.

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ART. 17 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5, per tutti i servizi nello stesso indicati, l’appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti mo- dalità:

1. le fatture dovranno essere trasmesse, con cadenza trimestrale, in fo r- mato elettronico mediante il Sistema di Interscambio, ai sensi del D.M.

n. 55 del 3 Aprile 2013 – L. n. 244 del 24 Dicembre 2007, art. 1, commi da 209 a 213;

2. le fatture sono escluse dall’ambito di applicazione di scissione contabile dei pagamenti (c.d. “split payment”)di cui alla Legge n.190/2014;

3. a norma dell’art. 30, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressi- vo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'appro- vazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di confor- mità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

4. il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevi- mento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Tale termine è giustificato dalla presenza di quattordici sedi sul territorio dell’intera Regione, nonché dalla necessità di accertare la conformità dei servizi forniti rispetto alle previsioni del capitolato tecnico (art. 1, comma 4, d. lgs. n. 192/2012);

5. ciascuna fattura dovrà pervenire in forma aggregata e contenere il riferimen- to al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché alla fase di riferimento/periodo di competenza.

6. l’INAIL, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.

602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla no- tifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’INAIL applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun inte- resse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito;

7. i pagamenti avverranno mediante bonifico sul c.d. conto dedicato conforme- mente a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di seguito indicato: conto corrente n.

100000003117, intestato alla società Elettronica Bio medicale S.r.l.

presso la Cassa di Risparmio del FVG S.p.A., Ag. 02220, con sede a Trieste, IBAN IT66X0634002220100000003117.

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ART. 18 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’

DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136

e ss.mm.ii., l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finan- ziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato, si con- viene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa di- chiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, il presente Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

3. L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (no- me e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. L’appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

5. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finan- ziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo.

6. L’appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappal- tatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. L’INAIL verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assu- me gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’appaltatore si obbliga a trasmettere all’INAIL, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, an- che apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub‐contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

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finanziari di cui alla predetta Legge, restando inteso che l’INAIL si riserva di pro- cedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di leg- ge e di contratto.

8. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni in- terdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì con- dizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichia- razioni rese dall’appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.

445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l’INAIL avrà diritto di incamerare la cauzio- ne, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e di ogni altro obbli- go consequenziale, tenuto conto del ribasso percentuale praticato (11,72%) e del pos- sesso del certificato di qualità a norma UNI EN ISO 9001:2008. l’appaltatore ha presta- to deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, con polizza fi- deiussoria n. 2126/96/131520946, prestata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., agen- zia generale di Foligno, per l’importo assicurato di €. 10.760,27, pari al 5,86%

dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. In caso di inadempienza, l’INAIL potrà riva- lersi del deposito cauzionale fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impre- giudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l’Amministrazione informa l’appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati solo ai fini dello svolgimento del- le attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, mediante mezzi anche informatici e che sono riconosciuti all’appaltatore i diritti di cui all’articolo 7 del succitato D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 21 – ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (scritturazione, bollo, ecc.) sono a to- tale carico dell’appaltatore, compresi quelli tributari.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico dell’appaltatore.

L’appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che la cessione di beni e la pre- stazione di servizi vengono effettuate nell'esercizio di impresa - art. 4 D.P.R.

26.10.1972 n. 633 - e che pertanto esse, ai sensi dell'articolo 1 del citato de- creto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, la quale resta, invece, a

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carico dell'INAIL.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Per le controversie di qualsiasi natura nascenti dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’appaltatore ( Ing. Marco Faltoni)

Per l’Inail (dott. Giorgio Soluri)

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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. la Società dichiara di approvare specifica- mente gli artt. 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18 e 22.

Per l’appaltatore (Ing. Marco Faltoni)

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