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Senato della Repubblica XVIII Legislatura

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Academic year: 2022

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(1)

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 1324

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

20/02/2022 - 10:26

(2)

Indice

1. DDL S. 1324 - XVIII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 1324 5

1.3. Trattazione in Commissione 10

1.3.1. Sedute 11

1.3.2. Resoconti sommari 12

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 13 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del

13/01/2021 14

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 156 (pom.) del

23/02/2021 29

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158 (pom.) del

02/03/2021 32

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 269 (ant.) del

26/05/2021 37

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 180 (pom.)

dell'08/06/2021 38

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del

13/07/2021 43

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 206 (ant.) del

10/11/2021 51

1.4. Trattazione in Assemblea 56

1.4.1. Sedute 57

1.4.2. Resoconti stenografici 58

1.4.2.1. Seduta n. 156 del 16/10/2019 59

(3)

1. DDL S. 1324 - XVIII Leg.

XVIII Legislatura 1. DDL S. 1324 - XVIII Leg.

(4)

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 1324 XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Titolo breve: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Iter

10 novembre 2021: in corso di esame in commissione Successione delle letture parlamentari

S.1324 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare Matteo Mantero ( M5S ) Cofirmatari

Virginia La Mura ( M5S ), Sergio Romagnoli ( M5S ), Francesco Mollame ( M5S ), Alessandra Maiorino ( M5S ), Mattia Crucioli ( M5S ), Simona Nunzia Nocerino ( M5S ), Mario Turco ( M5S ), Susy Matrisciano ( M5S ), Vilma Moronese ( M5S ), Alberto Airola ( M5S ), Grazia D'Angelo ( M5S ), Luisa Angrisani ( M5S ), Emanuele Dessi' ( M5S ), Michela Montevecchi ( M5S ), Cinzia Leone ( M5S ), Emiliano Fenu ( M5S ), Antonella Campagna ( M5S ), Silvana Giannuzzi ( M5S ), Ettore Antonio Licheri ( M5S ), Pietro Lorefice ( M5S ), Fabio Di Micco ( M5S ), Giuseppe Auddino ( M5S ), Elena Botto ( M5S ), Nunzia Catalfo ( M5S ), Elio Lannutti ( M5S ), Daniele Pesco ( M5S ), Primo Di Nicola ( M5S ), Rosa Silvana Abate ( M5S ), Donatella Agostinelli ( M5S ), Gisella Naturale ( M5S ), Fabrizio Trentacoste ( M5S ), Gianni Pietro Girotto ( M5S ), Sergio Vaccaro ( M5S ), Cristiano Anastasi ( M5S ), Sabrina Ricciardi ( M5S ), Danila De Lucia ( M5S ), Gabriele Lanzi ( M5S ), Gabriella Di Girolamo ( M5S )

Laura Bottici ( M5S ) (aggiunge firma in data 24 luglio 2019) Arnaldo Lomuti ( M5S ) (aggiunge firma in data 24 giugno 2020) Marco Croatti ( M5S ) (aggiunge firma in data 8 febbraio 2021) Natura

ordinaria Presentazione

Presentato in data 5 giugno 2019; annunciato nella seduta n. 118 del 5 giugno 2019.

Classificazione TESEO

CANAPA INDIANA , PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.1),

DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Art.1), COLTIVATORI DIRETTI (Art.1)

XVIII Legislatura 1.1. Dati generali

(5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. Fulvia Michela Caligiuri (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 13 gennaio 2021) .

Sostituito da Sen. Gisella Naturale (M5S) (dato conto della nomina il 23 febbraio 2021) . Assegnazione

Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente il 17 settembre 2019. Annuncio nella seduta n. 149 del 17 settembre 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

XVIII Legislatura 1.1. Dati generali

(6)

1.2. Testi

XVIII Legislatura 1.2. Testi

(7)

1.2.1. Testo DDL 1324

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1324 DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANTERO , LA MURA , ROMAGNOLI , MOLLAME , MAIORINO , CRUCIOLI , NOCERINO , TURCO , MATRISCIANO , MORONESE , AIROLA , D'ANGELO , ANGRISANI , DESSÌ , MONTEVECCHI , LEONE , FENU , CAMPAGNA , GIANNUZZI , LICHERI , LOREFICE , DI MICCO , AUDDINO , BOTTO , CATALFO , LANNUTTI , PESCO , DI NICOLA , ABATE , AGOSTINELLI , NATURALE , TRENTACOSTE ,

GIROTTO , VACCARO , ANASTASI , RICCIARDI , DE LUCIA , LANZI , DI GIROLAMO , LOMUTI e BOTTICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2019

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Onorevoli Senatori. - La legge 2 dicembre 2016, n. 242, si poneva lo scopo di rilanciare la filiera della canapa industriale compromessa da decenni di anacronistiche politiche proibizionistiche. A seguito dell'approvazione della legge, nonostante la vendita delle infiorescenze e dei loro derivati non fosse espressamente prevista, in Italia hanno aperto più di 3.000 « canapa shop », negozi che vendono la cosiddetta « cannabis light » ovvero fiori di canapa industriale con percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) molto bassa, inferiore allo 0,6 per cento, e quindi del tutto priva di effetto psicoattivo.

La vendita di cannabis light in Italia, secondo la Coldiretti, nel 2017 ha fatturato circa 40 milioni e, nel 2018, è più che triplicata arrivando a 150 milioni di euro. Il business coinvolge migliaia di commessi, agricoltori e rivenditori. Sempre secondo Coldiretti, nel giro di cinque anni sono aumentati di dieci volte i terreni coltivati a canapa: dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4.000 del 2018. La legge del 2016, inoltre, ha parzialmente diminuito la diffusione di erba illegale, scesa del 12 per cento rispetto a due anni e mezzo fa, oltre ad aver ridotto il mercato di ansiolitici e sonniferi grazie all'effetto rilassante del cannabidiolo (CBD) e degli altri cannabinoidi non psicoattivi presenti nei fiori.

La vaghezza della norma riguardo alla vendita dei fiori derivati dalla canapa industriale ha creato però molti problemi applicativi. Sono infatti noti alle cronache i sequestri e le recenti chiusure dei cosiddetti

« canapa shop » in quanto i prodotti in vendita avrebbero un principio attivo superiore a quello previsto dalla legge.

Così come sono noti i contrasti giurisprudenziali in materia, che hanno visto esprimersi pochi giorni fa le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con informazione provvisoria n. 15, in data 30 maggio 2019, hanno stabilito che « la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati;

pertanto, integrano il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante ».

La IV Sezione penale della Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 8654 del 27 febbraio 2019,

XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1324

(8)

rilevando la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, aveva infatti emesso ordinanza di remissione alle Sezioni unite per la risoluzione del quesito di diritto volto a comprendere se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 - e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L. - rientrassero o meno nell'ambito di applicabilità della predetta legge e fossero pertanto penalmente rilevanti. La questione, oggetto del contrasto deriva da una diversa interpretazione che si voleva dare alla norma.

L'interpretazione restrittiva della norma ricondurrebbe infatti astrattamente, ed in ogni caso, la commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'articolo 2 (tra cui le infiorescenze di canapa sativa L. o le resine) tra le condotte penalmente rilevanti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, stante l'inclusione della cannabis nelle tabelle allegate al medesimo decreto, il quale fa riferimento a tutti i derivati della cannabis senza distinzioni.

In un tale contesto la legge n. 242 del 2016 avrebbe reso lecita la coltivazione di cannabis sativa L. nel rispetto dei requisiti e per le finalità previste dalla medesima legge, ma non avrebbe esteso al

commercio dei prodotti derivati dalla filiera e, nello specifico, delle infiorescenze, riconducendo quindi astrattamente, ed in ogni caso, la commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati tra le finalità della legge tra le condotte penalmente rilevanti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Aderendo invece alle considerazioni già fornite da alcuni tribunali di merito (cfr. tribunale di Asti, 4 luglio 2018, tribunale di Macerata, 11 luglio 2018, tribunale di Rieti, 26 luglio 2018, tribunale di Ancona, 27 luglio 2018), l'interpretazione estensiva, fatta propria dalla VI Sezione penale della

Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 4920 del 2019, è che la legge n. 242 del 2016, avendo lo scopo di promuovere e sostenere l'intera filiera produttiva della canapa industriale, contempla, come necessario corollario logico-giuridico, anche la commercializzazione dei prodotti ottenuti da tale filiera, tra i quali rientrano anche le infiorescenze). Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAF) con la circolare n. 5059/2018 aveva infatti già ricondotto le

infiorescenze alla categoria del florovivaismo di cui alla lettera g) dell'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, ritenendo così lecita la produzione e successiva commercializzazione di tutta la pianta,

infiorescenze comprese, dal momento che rappresentano il prodotto del florovivaismo. Diversamente interpretando, si configurerebbe una legge che promuove ed incentiva una filiera produttiva ma non consentirebbe di commerciarne alcuni prodotti. Il legislatore non avrebbe infatti promosso solo la coltivazione, ma espressamente l'intera filiera agroindustriale della canapa, andando a ricomprendere anche tutte le fasi successive alla mera produzione agricola. In un tale contesto la Suprema Corte, con la sentenza n. 4920 del 2019, ha evidenziato che se la legge promuove e sostiene una filiera

agroindustriale, la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuta rientra nella « natura dell'attività economica » stessa, anche in considerazione del fatto che la normativa europea riconosce alla canapa industriale il carattere di « prodotto agricolo » e di « pianta industriale » e quindi la

commercializzazione della canapa greggia e il commercio al dettaglio deve poter essere consentito.

Osserva infatti la Corte che « il riferimento alla tipologia di uso non comporta che siano di per sé vietati per altri usi non menzionati ». Risulta quindi « del tutto ovvio che la commercializzazione sia consentita per i prodotti della canapa oggetto del "sostegno e della promozione", espressamente contemplati negli articoli 2 e 3 della legge », in quanto « la legge è diretta ai produttori e alle aziende di trasformazione e non cita i passaggi successivi semplicemente perché non li deve disciplinare ».

Anche sui limiti di THC la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4920 del 31 gennaio 2019, ha operato un'accurata ricostruzione del quadro normativo europeo stabilendo che il limite dello 0,2 per cento trova la sua ragione nel regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in materia di regime di sostegno diretto agli agricoltori al fine di evitare che venissero erogati contributi a colture illecite. La Corte ha quindi individuato la ratio delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016, ossia il doppio limite 0,2 per cento/0,6 per cento, prevedendo all'ultimo comma di tale articolo che lo 0,6 per cento sia il limite per cui la coltivazione di canapa è conforme alla legge e quindi rappresenta la percentuale di THC sotto la quale la sostanza non è considerata dalla norma

XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1324

(9)

come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti. La soglia dello 0,6 per cento, infatti, costituisce - secondo la Corte - un « ragionevole equilibrio » sancito dal legislatore tra « le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell'ordine pubblico e le (in pratica inevitabili)

conseguenze della commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni ». Non può quindi incorrere in alcuna sanzione né il commerciante che vende le infiorescenze né il consumatore che ne viene trovato in possesso, non trovando spazio l'applicazione né dell'articolo 73, né dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, per il semplice fatto che non si tratta di sostanza considerata stupefacente. « La questione va inquadrata nel corretto rapporto fra i princìpi fondamentali dell'ordinamento che considera le norme incriminatrici come (tassative) eccezioni rispetto alla generale libertà di azione delle persone per cui eventuali ridimensionamenti delle loro portate normative non costituiscono eccezioni (norme eccezionali non estensibili analogicamente per il divieto posto dall'articolo 14 preleggi), ma fisiologiche riespansioni (ben estensibili analogicamente) delle libertà individuali, che nel nostro sistema normativo non sono funzionalizzate (a differenza di quel che vale per altre concezioni del rapporto Stato-individuo), a scopi pubblici e restano espressioni individuali della persona ».

Considerati i contrasti giurisprudenziali richiamati e l'incertezza interpretativa normativa, si ritiene necessario e urgente sul piano nazionale modificare la legge n. 242 del 2016, che promuove e sostiene l'intera filiera produttiva incentivando « la coltivazione e la trasformazione » dei prodotti ottenuti per una pluralità di destinazioni (alimentare, cosmetico, semilavorati innovativi che valorizzino i risultati della ricerca, bioedilizia, plastiche, florovivaismo). Risulta infatti evidente come tale promozione debba necessariamente presupporre anche la possibilità di commercializzare tali prodotti. E sul punto se le infiorescenze siano o meno comprese nella legge, appare dirimente la circolare del MIPAAF n.

5059/2018 del 23 maggio 2018, che ha chiarito come le infiorescenze, seppure non espressamente menzionate nella legge, vi sarebbero comunque ricomprese quali prodotti delle coltivazioni destinate al florovivaismo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge n. 242 del 2016.

In un tale contesto giurisprudenziale e normativo, le anacronistiche regole legate ad un proibizionismo indiscriminato devono a nostro avviso prendere una decisa inversione di tendenza, accogliendo diverse formulazioni legislative destinate a coniugare l'interesse di tutela della salute del cittadino con

l'espressione di un modello sociale rispettoso delle scelte individuali.

In una società civile che intende garantire la rispettosa convivenza delle abitudini e dei comportamenti, la certezza del diritto rappresenta l'unica garanzia del cittadino e di conseguenza l'unico strumento per non incorrere nella discrezionalità della giurisprudenza che di volta in volta sarebbe chiamata a valutare la soglia di efficacia drogante che rientri nel consentito. Lo Stato deve, quindi,

necessariamente dotarsi di una legge chiara, precisa, definita nei suoi contorni e nell'ambito di applicazione, individuando ciò che è lecito e ciò che non lo è, anche al fine di permettere alla magistratura di applicare la legge e non di interpretarla con valutazioni soggettive e spesso

contraddittorie, come l'esperienza della Quarta e Sesta Sezione penale della Corte di cassazione hanno clamorosamente evidenziato. La modifica della legge n. 242 del 2016 appare, non solo necessaria per tutelare la salute del consumatore, scopo primario del legislatore, ma dovrà garantire le iniziative economiche di assoluta rilevanza economica, industriale, commerciale ed agricola di opportunità di lavoro, che sono sorte e che sorgeranno di conseguenza in futuro, anche nel rispetto di quanto stabilito e garantito dall'articolo 41 della Costituzione. Lo Stato ha, infatti, l'obbligo giuridico ed ancora prima morale, di tutelare e permettere al cittadino, al consumatore, non ultimo all'imprenditore, di esprimere i propri comportamenti e le proprie iniziative economiche, nella certezza della liceità, in considerazione del fatto che l'iniziativa privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

La stessa Unione europea ritiene che la ricerca e il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana siano obiettivi fondamentali della legislazione europea e di conseguenza debbano essere regolamentate con norme che ne determinino la conformità e la liceità, oltre ad

escludere interpretazioni applicative soggettive o pretestuose.

Il presente disegno di legge modifica alcune parti della legge n. 242 del 2016, e specifica meglio il

XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1324

(10)

contenuto della tabella II (droghe leggere) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Con l'articolo 1 si intende ampliare il campo di applicazione della legge n. 242 del 2016, modificando, anzitutto, l'articolo 2, comma 2, con l'aggiunta di due ulteriori lettere: g-bis) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e g-ter) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, prevedendo altresì che la percentuale di THC in essi contenuta sia inferiore all'0,6 per cento e che siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione. Viene inoltre aggiunto, al medesimo articolo 2, il comma 3-bis, prevedendo che sull'etichetta della confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, debba necessariamente essere indicata:

a) la quantità di THC contenuta, la quale deve essere inferiore allo 0,6 per cento;

b) il contenuto di CBD;

c) l'assenza di metalli pesanti;

d) l'origine di provenienza della coltivazione.

Viene esteso il campo di applicazione dell'articolo 3, comma 1, relativo agli obblighi del coltivatore, non solo alla semente, ma anche alla talea.

Viene quindi modificato l'articolo 6, prevedendo che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Si intende, in fine, apportare una modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, prevedendo che il comma 1, lettera a), n. 1), riguardante la tabella II dell'articolo 14, comprenda oltre alla cannabis e ai prodotti da essa ottenuti, anche i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché il contenuto di THC sia superiore o uguale allo 0,6 per cento.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

DISEGNO DI LEGGE Art. 1.

(Disposizioni relative alla filiera agroindustriale della canapa)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

« g-bis) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare o erboristico, con percentuale di THC inferiore allo 0,6 per cento, purché siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione;

g-ter) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, con percentuale di THC inferiore allo 0,6 per cento, purché siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sull'etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, deve essere indicata:

a) la quantità di THC contenuta, la quale deve essere inferiore allo 0,6 per cento;

b) il contenuto di CBD;

XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1324

(11)

c) l'assenza di metalli pesanti;

d) l'origine di provenienza della coltivazione »;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: « semente » è inserita la seguente: « o della talea »;

d) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari, forestali e del turismo, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento ».

2. All'articolo 14, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 6) è sostituito dal seguente:

« 6) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale allo 0,6 per cento ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1324

(12)

1.3. Trattazione in Commissione

XVIII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

(13)

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 1324 XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Titolo breve: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Trattazione in Commissione Sedute di Commissione primaria

Seduta

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente N. 155 (ant.)

13 gennaio 2021

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 156 (pom.) 23 febbraio 2021

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente N. 158 (pom.)

2 marzo 2021 N. 269 (ant.) 26 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 180 (pom.) 8 giugno 2021

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente N. 186 (pom.)

13 luglio 2021 N. 206 (ant.) 10 novembre 2021

XVIII Legislatura 1.3.1. Sedute

(14)

1.3.2. Resoconti sommari

XVIII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

(15)

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

XVIII Legislatura agroalimentare)

(16)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021

155ª Seduta

Presidenza del Presidente VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,

agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso parere.

La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 9.4.

Il senatore LA PIETRA (FdI), la senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) e il senatore BERGESIO (L-SP- PSd'Az) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.6 e li trasformano nell'ordine del giorno G/988/5/9 (pubblicato in allegato).

Il senatore MAGORNO (IV-PSI) ritira l'emendamento 9.3.

L'emendamento 9.5 decade per assenza dei presentatori.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 9.7.

DDL S. 1324 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura

produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021

(17)

Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti 9.8 e l'identico 9.9 (testo 2) che risultano approvati.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 9.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/6/9 (pubblicato in allegato).

L'emendamento 9.11 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.8.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 9, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 10, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore MOLLAME (M5S) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 11.2 e 11.3, invita al ritiro dell'emendamento 11.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore TARICCO (PD) ritira l'emendamento 11.1.

Con successive e distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 11.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/7/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 11, come modificato.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il relatore MOLLAME (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (PD) sottoscrive l'emendamento 12.1 e accogliendo la proposta del relatore lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 12.1 (testo 2) viene pertanto posto in votazione ed approvato.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 12, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 13, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Il relatore MOLLAME (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

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(18)

Viene pertanto posto in votazione ed approvato l'emendamento 14.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 14, come modificato.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Il relatore MOLLAME (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 15.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 15.1 viene posto in votazione e respinto.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 15.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 16.

Il relatore MOLLAME (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 16.100.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 16, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore MOLLAME (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore DE BONIS (Misto-MAIE) ritira l'emendamento 17.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/8/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 17.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore MOLLAME (M5S) presenta una riformulazione dell'emendamento 18.100 in un testo 2 (pubblicato in allegato) e ne raccomanda l'approvazione.

Esprime parere contrario sul subemendamento 18.100/1 nonché sugli emendamenti 18.1, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.5 e 18.0.9. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 18.2 ed invita al ritiro

dell'emendamento 18.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore DE BONIS (Misto-MAIE) ritira il subemendamento 18.100/1. Ritira inoltre l'emendamento 18.3 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/9/9 (pubblicato in allegato) nonché l'emendamento 18.0.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/10/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 18.100 (testo 2).

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(19)

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 18.0.2 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore MAGORNO (IV-PSI) ritira l'emendamento 18.0.4 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore LA PIETRA (FdI) ritira l'emendamento 18.0.5 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Gli emendamenti 18.0.6 (testo 2) e 18.0.8 (testo 2) risultano assorbiti in seguito all'approvazione nella seduta di ieri dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 18.0.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/11/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 18, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore MOLLAME (M5S) invita al ritiro degli emendamenti 19.1 e 19.0.1, in caso contrario il suo parere sarà contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore BATTISTONI (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 19.1 che viene pertanto posto in votazione e respinto.

Il senatore MAGORNO (IV-PSI) ritira l'emendamento 19.0.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 19.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 20, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Terminata la votazione degli emendamenti, il presidente VALLARDI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10,25.

Si riprende con l'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti precedentemente presentati.

Sugli ordini del giorno, il RELATORE si rimette al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/988/4/9, G/988/5/9, G/988/7/9 e G/988/11/9.

L'ordine del giorno G/988/6/9 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conformità a

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(20)

quanto richiesto dal rappresentante del Governo, ed accolto.

Il senatore DE BONIS (Misto-MAIE) ritira gli ordini del giorno G/988/8/9, G/988/9/9 e G/988/10/9, in conformità a quanto richiesto dal rappresentante del Governo. Sottoscrive altresì l'ordine del giorno G/988/4/9.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 988, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente VALLARDI rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità ed esprime la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'iter in Commissione, ringraziando il sottosegretario L'Abbate ed i colleghi senatori per l'apporto fornito ai lavori.

(1576) VALLARDI ed altri. - Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca (1858) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di elicicoltura

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1576, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1858 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1858, di iniziativa del senatore Taricco ed altri, recante "Disposizioni in materia di

elicicoltura". Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge diretto a regolamentare le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento delle lumache nell'ambito dell'intera filiera alimentare.

Il provvedimento, composto da undici articoli, individua all'articolo 1 gli ambiti in cui viene disciplinata l'l'attività di elicicoltura, ovverosia: la raccolta e l'allevamento; gli utilizzi, la macellazione e il confezionamento; il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione; le specie allevabili e commercializzabili; l'anagrafe nazionale e la tracciabilità; la sicurezza, le sanzioni e i controlli;

l'informazione e l'educazione alimentare.

L'articolo 2, ai fini della applicazione della legge, reca una serie di definizioni, tra cui quella di elicicoltura, di chiocciole e di bava.

L'articolo 3 disciplina le modalità della raccolta delle chiocciole: questa è consentita,

esclusivamente nelle ore diurne, per scopi alimentari e terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona, nella sola stagione autunnale, vietando la raccolta di quelle con diametro conchigliare inferiore ai 3 centimetri. Le disposizioni sulla raccolta non si applicano nei confronti di coloro che svolgono attività di allevamento elicicolo regolarmente autorizzati.

Al riguardo l'articolo 4 prevede che l'attività di elicicoltura è in tutte le sue articolazioni attività agricola di allevamento a tutti gli effetti di legge ed è tenuta ai medesimi obblighi e fruisce del

medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Spetta alle regioni, in particolare, la tenuta dell'elenco degli impianti di elicicoltura ubicati nel proprio territorio. Gli impianti di allevamento elicicolo devono, in ogni caso, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della

riproduzione, rispettare alcune prescrizioni: il divieto di alterare o danneggiare l'assetto idrogeologico,

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faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua; il divieto di effettuare ogni forma di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica; l'obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chiocciole.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzo delle chiocciole provenienti dall'allevamento, prevedendo in particolare che il loro utilizzo per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici è consentito esclusivamente qualora provenienti da impianti autorizzati e ubicati all'aperto o, se di importazione, qualora corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

L'articolo 6 concerne la commercializzazione della « bava di lumaca », prevedendo che possa essere messa in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chiocciole prevenienti da allevamenti - prodotta attraverso un procedimento certificato dai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale - che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

L'articolo 7 disciplina la macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chiocciole. Al riguardo, si prevede che gli operatori del settore alimentare che preparano chiocciole utilizzate per il consumo umano devono rispettare una serie di requisiti, tra cui: le chiocciole devono essere macellate in uno stabilimento costruito, sistemato ed attrezzato allo scopo; lo stabilimento deve avere un locale riservato al deposito e alla macellazione, fisicamente separato da quello adibito alla preparazione; le chiocciole che muoiono al di fuori della macellazione non possono essere preparate per il consumo umano; le chiocciole devono essere oggetto di un esame organolettico effettuato per campionamento.

L'articolo 8 concerne il commercio delle chiocciole: vengono anzitutto definite le specie di chiocciole che possono essere commercializzate, provenienti da impianti iscritti nell'elenco degli impianti autorizzati. Le chiocciole provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da autocertificazione rilasciata dall'allevatore, da cui risultino la quantità, la tipologia di animale, l'allevamento di provenienza, la salubrità ambientale e il nutrimento unicamente vegetale o di

derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato; per le chiocciole importate si prevede una certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero idonea documentazione per la tracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa UE.

L'articolo 9 individua, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti e le violazioni delle norme contenute nel provvedimento.

L'articolo 10 rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle tipologie di prodotto del settore elicicolo per le quali è obbligatoria

l'indicazione del luogo di provenienza, prevedendo altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio Made in Italy.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali.

Il presidente VALLARDI, dato che il disegno di legge testé illustrato dal relatore è analogo al disegno di legge n. 1576 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1858 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1576.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1324) MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(Discussione e rinvio)

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(22)

La relatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla

Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, considerati i recenti contrasti giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa della normativa in materia, si ritiene "necessario e urgente" intervenire modificando la legge n. 242 del 2016, che detta disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, al comma 1 dell'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è

possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: g-bis) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e g-ter) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, prevedendo altresì che la percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) in essi contenuta sia inferiore all'0,6 per cento e che siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e alla conservazione.

La lettera b) del comma 1 aggiunge, al medesimo articolo 2, il comma 3-bis, prevedendo che sull'etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, debbano necessariamente essere indicati la quantità di THC contenuta (che deve essere inferiore allo 0,6 per cento), il contenuto di cannabidiolo (CBD), l'assenza di metalli pesanti e l'origine di provenienza della coltivazione.

La lettera c) del comma 1 novella l'articolo 3 della legge n. 242 del 2016, concernente gli obblighi del coltivatore, estendendo il campo di applicazione della norma non solo alla semente ma anche alla talea.

La lettera d) del comma 1 novella l'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, recante incentivi per la filiera della canapa, prevedendo che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, possa essere destinata, con decreto ministeriale, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera a), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale allo 0,6 per cento

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore MANTERO (M5S) ringrazia il Presidente e la relatrice per aver finalmente deciso di avviare l'esame del disegno di legge; ricorda peraltro come siano recentemente iniziati presso il Ministero delle politiche agricole i lavori del Tavolo di filiera della canapa, a sottolineare la centralità ormai riconosciuta alla materia. Preannuncia sin da ora che essendo trascorso diverso tempo tra il momento della presentazione del disegno di legge e l'inizio del suo esame si renderanno probabilmente necessari alcuni aggiustamenti al testo. In conclusione chiede di verificare la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire la tematica oggetto del provvedimento.

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(23)

Il presidente VALLARDI, nel condividere tale proposta, invita i colleghi senatori a segnalare i nominativi di soggetti che si intendono audire su tale argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore LA PIETRA (FdI) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che è stato approvato dall'Assemblea della Camera il 4 novembre 2020 (A.C. 1824) e reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore

florovivaistico.

Ai sensi dell'articolo 1, il disegno di legge ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione, avente carattere ornamentale e non ornamentale. Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso); produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco). Si precisa quindi che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.

L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo, prevedendo che all'interno del Piano Nazionale del settore florovivaistico possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate; alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

L'articolo 4 definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, consistente nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove

quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono quindi individuate alcune prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5, concernente i distretti florovivaistici, prevede che le regioni possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di

premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con

particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico; possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di

coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici e dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di consulenza, di promozione ed elaborazione di progetti. Al Tavolo è prevista la

partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei

rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini

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professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, AGEA, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e Società di

ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è quindi istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici, nonché l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

L'articolo 7 concerne l'ufficio dirigenziale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che assume la nuova denominazione "PQAI II - Sviluppo imprese e

cooperazione e della filiera del florovivaismo" e le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della green economy, composto da rappresentanti dei ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente, della salute, dell'economia e dello sviluppo economico; l'organo in questione promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, diretto ad individuare le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico.

L'articolo 10 prevede che le regioni possono istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Lo stesso Ministero è chiamato a promuovere tali marchi, a favorire la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica, nonché a promuovere l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.

L'articolo 11, dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevede che il MIPAAF

predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore. Viene quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tali centri, operanti nel settore del giardinaggio e del florovivaismo, sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e forniti di serre e di vivai; i centri sono predisposti per la produzione e la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore. All'attuazione di tali disposizioni si provvederà con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà assicurare tra l'altro che

dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non discendano maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupano della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni

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individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili. Costituisce titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.

L'articolo 16, concernente la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, prevede che i comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

L'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, mentre ai sensi dell'articolo 18 lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 contiene infine una clausola di salvaguardia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di

produzione , approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stato presentato un nuovo emendamento, sul quale è stato richiesto il parere della Commissione bilancio. Poiché il prescritto parere non è ancora pervenuto, propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

G/988/5/9 (già em. 9.2, 9.4 e 9.6)

La Pietra, Battistoni, Caligiuri, Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico", premesso che:

l'articolo 9 reca l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui

dotazione, come specificato al comma 5, capoverso "1.", è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente;

le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti: dal

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finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi biologiche; dall'istituzione del marchio italiano; dal finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 11,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che il Fondo sia destinato anche al finanziamento di iniziative per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.

G/988/6/9 (testo 2)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la

competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica , finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito con provvedimento specifico.

G/988/6/9 (già em. 9.10)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la

competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica , finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti

DDL S. 1324 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura

produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021

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soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito nella legge primaria.

G/988/7/9 (già em. 11.4)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la

competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica destinato, in via principale, a finanziare gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7 e del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'articolo 8;

il Fondo è finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

la finalità del Fondo è quella di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il disegno di legge non prevede alcuna forma di monitoraggio dei risultati concreti ottenuti tramite le risorse assegnate al Fondo, limitandosi a stabilire che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui all'articolo 7 e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso;

sarebbe opportuno venissero sviluppati appositi indicatori statistici, anche in sede di relazione annuale alle Camere, da impiegare nella valutazione degli effettivi risultati conseguiti.

impegna il Governo

in sede di relazione annuale da presentare alla Camere, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7, ad assicurare lo sviluppo di appositi indicatori da utilizzare quali benchmark ai fini della valutazione degli effettivi risultati conseguiti, anche in termini di benefici ambientali, tramite l'attuazione delle misure previste dal presente disegno di legge e, in particolare, delle iniziative finanziate dal Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

G/988/8/9 (già em. 17.0.1) De Bonis

DDL S. 1324 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura

produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021

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Il Senato, premesso che:

nell'ambito delle disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori, di cui al Capo VII del presente provvedimento è opportuno prevedere il divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome editing,

impegna il Governo:

fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, a vietare l'uso e il riferimento ai termini

«biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C- 528/16.

G/988/9/9 (già em. 18.3) De Bonis

Il Senato, premesso che:

nell'ambito delle sementi biologiche, di cui all'articolo 18 del presente provvedimento, l'espressione più volte riportata, che fa salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria, sarebbe bene che venisse soppressa. In effetti questa frase impedisce e rende illegale quanto sostenuto nello stesso articolo 18 poiché le norme fitosanitarie vigenti sono quelle che si applicano per le ditte sementiere che sono costose e per molte specie impossibili ad applicarsi se non muniti di importanti investimenti in laboratori e mezzi tecnici per ottenere una presenza pari allo 0% di fitopatie (vedi Reg. 2016/2031 UE), il quale stabilisce che "In Italia la sottovalutazione delle nuove norme fitosanitarie UE minaccia di bloccare sia l'emersione delle risorse a rischio di erosione genetica dal limbo dell'autoconsumo, vanificando la loro transizione ad una dimensione di mercato, sia le migliaia di varietà vegetali autoctone, oggetto di commercializzazione, e pertanto soggette a normative fitosanitarie non più compatibili con la ridotta scala produttiva della gran parte delle risorse vegetali del Paese.",

impegna il Governo:

a prevedere l'esclusione dell'applicazione delle norme in materia sementiera e fitosanitaria vigenti che attualmente si applicano per le ditte sementiere.

G/988/10/9 (già em. 18.0.1) De Bonis

Il Senato, premesso che:

la difesa e la diffusione del carattere genetico della "rusticità" dell'ape italiana, così come delle popolazioni autoctone tipiche (Apis mellifera sicula Montagano), o delle zone di confine (Apis mellifera mellifera per la Liguria e Apis mellifera carnica per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige) e la propensione di queste popolazioni di api, native o naturalizzate sul nostro territorio, andrebbe senza dubbio incrementata;

inoltre, occorrerebbe bottinare le specie botaniche tipiche della biodiversità nazionale, traendone un miele ricco di componenti nutraceutiche;

l'attività di apicoltura biologica va, pertanto, svolta incentivando l'impiego di api regine provenienti da centri e da allevamenti che selezionano i caratteri biologici nazionali al fine di garantire la biodiversità delle specie apistiche, evitando il diffondersi di ceppi di api interrazziali ibride e manipolate geneticamente, provenienti dall'estero, contrastando l'inquinamento del patrimonio genetico delle api autoctone e prevenendo la sensibile riduzione della qualità intrinseca del miele da

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produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021

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