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DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 400

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DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PARRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2021

Disposizioni per l’adeguamento della composizione degli organismi bicamerali alla riduzione del numero dei parlamentari di cui alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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ONOREVOLI SENATORI. – Per effetto della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, a decorrere dalla XIX legislatura il numero dei parlamentari eletti subirà una riduzione di oltre un terzo.

Già prima che la riforma completasse il suo iter si è posto il tema di un adegua- mento nell’articolazione delle Commissioni permanenti, segnatamente attraverso una ri- duzione del loro numero, sul presupposto che una composizione ridotta potrebbe com- prometterne la funzionalità, specialmente al Senato. Si tratta comunque di materia riser- vata ai Regolamenti e alle competenti Giunte.

Di contro, fino a questo momento non sembra aver trovato particolare spazio nel dibattito seguito alla riforma costituzionale il tema della composizione delle Commissioni e dei Comitati bicamerali, che invece è ma- teria disciplinata dalla legge ordinaria.

Chiunque abbia esperienza di questi orga- nismi sa bene, però, quanto l’organizzazione dei lavori, dovendo tenere contemporanea- mente conto dei mutevoli calendari di en- trambe le Camere, sia già oggi costellata di numerose difficoltà pratiche. Senza un inter- vento che renda, dall’avvio della prossima legislatura, il numero dei loro componenti compatibile con i nuovi numeri complessivi si rischia di consegnare Commissioni e Co- mitati bicamerali, con poche eccezioni, alla sicura paralisi operativa. L’unica alternativa sarebbe un significativo ritardo nella loro costituzione, in attesa dell’approvazione di una legge che li metta in condizione di svol- gere le rispettive funzioni, che sono spesso di rilevanza costituzionale: una legge che perciò è quanto mai opportuno approvare in questa legislatura.

Il presente disegno di legge, tralasciando ogni questione di merito, persegue l’esclu-

siva finalità di aggiornare il numero di com- ponenti degli organismi bicamerali attraverso la modifica puntuale delle norme istitutive di ciascuno di essi. Più che operare una ridu- zione proporzionale in senso matematico, lo scopo è quello di ottenere consessi in grado di operare efficacemente, anche alla luce delle funzioni svolte e dei limiti della situa- zione attuale, che in alcuni casi ha ereditato dal passato una sovrabbondanza di membri.

A fini di semplificazione, si propone, a seconda dei casi, una riduzione a venti o dieci membri totali. Avremo perciò venti membri totali, dieci per ciascuna Camera, per gli organismi consultivi o di vigilanza, che attualmente, a seconda dei casi, hanno trenta o quaranta componenti. Gli organismi di controllo, che invece richiedono un’an- cora maggiore snellezza operativa, vengono ridotti a dieci membri totali, cinque senatori e cinque deputati.

Tra le Commissioni e i Comitati parla- mentari esistenti, il disegno di legge non in- terviene sul Comitato parlamentare per la si- curezza della Repubblica, la cui composi- zione di dieci membri è già coerente con il nuovo assetto, né sulla Commissione parla- mentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, formata da undici membri. Del pari, non si interviene sugli organismi a composizione mista, dal momento che la componente par- lamentare è già caratterizzata da numeri li- mitati.

Infine, il disegno di legge non ha ad og- getto le Commissioni bicamerali di inchiesta poiché, seppur istituite con legge, esse hanno una durata limitata alla legislatura in corso e sarà perciò compito delle leggi isti- tutive che saranno approvate nella XIX legi- slatura di tenere conto dei nuovi numeri.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. All’articolo 52, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole:

« composta di quindici deputati e quindici senatori » sono sostituite dalle seguenti:

« composta da dieci senatori e da dieci de- putati ».

2. L’articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

Art. 2.

(Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotele-

visivi)

1. All’articolo 1, terzo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: « quaranta membri » sono sostituite dalle seguenti:

« venti membri ».

Art. 3.

(Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbli- gatorie di previdenza e assistenza sociale)

1. All’articolo 56, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole: « composta da nove senatori e da nove deputati » sono so- stituite dalle seguenti: « composta da cinque senatori e da cinque deputati ».

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Art. 4.

(Comitato parlamentare di controllo sull’at- tuazione dell’Accordo di Schengen, di vigi- lanza sull’attività di Europol, di controllo e

vigilanza in materia di immigrazione) 1. All’articolo 18, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: « com- posto da dieci senatori e da dieci deputati » sono sostituite dalle seguenti: « composto da cinque senatori e da cinque deputati ».

Art. 5.

(Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza)

1. All’articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, le parole: « compo- sta da venti senatori e da venti deputati » sono sostituite dalle seguenti: « composta da dieci senatori e da dieci deputati ».

Art. 6.

(Commissione parlamentare per la semplificazione)

1. All’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: « composta da venti senatori e venti deputati » sono sosti- tuite dalle seguenti: « , composta da dieci sena- tori e da dieci deputati ».

Art. 7.

(Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: « composta da quindici senatori e da quindici deputati » sono sostituite dalle seguenti: « composta da dieci senatori e da dieci deputati ».

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Art. 8.

(Decorrenza delle disposizioni) 1. Le disposizioni della presente legge di applicano a decorrere dalla legislatura suc- cessiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, ai fini della costituzione degli organismi bicamerali cui esse si riferi- scono.

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