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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI DEC5916/07/2019

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 12248 DEL 10/07/2019 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area: AFFARI GENERALI

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(LANDOLFO LUCA MARIA) (ABRUSCI STEFANIA) (S. ABRUSCI) (C. TULUMELLO)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

(Zingaretti Nicola) ___________________________

IL PRESIDENTE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 11/07/2019 prot. 517 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Approvazione del Regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento 7 agosto 2015, n. 9 (Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)".

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 24 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

DEC59 16/07/2019

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OGGETTO: Approvazione del Regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento 7 agosto 2015, n. 9 (Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1: “Codice della protezione civile”;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 108, comma 1, lett. A, n. 7, che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;

VISTA la legge regionale 28.10.2002 n. 39 “norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

VISTO il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore” che reca la nuova disciplina delle Organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTA la legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, “Disciplina dell'attività di volontariato nella regione Lazio”;

VISTO il decreto legislativo n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, Rep.

5300, del 13 novembre 2012, concernente “indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;

VISTO l’articolo 10, commi 5 e 6 della L.R. 2/2014, che prevedono l’adozione di un regolamento di attuazione e integrazione, recante disposizioni relative alle modalità per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale regionale di cui al comma 5, sentita la commissione consiliare competente;

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(3)

2 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 12;

VISTA la Legge regionale 22 Ottobre 1993, n. 57, “Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”, ed in particolare l’art. 7 comma 1;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale per effetto delle sopracitate disposizioni e per la vigente normativa deve assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, provvedendo all’approntamento delle strutture, dei mezzi e delle risorse necessarie per l’espletamento di tali attività;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale si avvale per lo svolgimento di tutte le attività volte al superamento dell’emergenza in modo continuo e costante delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile in posizione regolare secondo la vigente normativa, e che le stesse svolgono altresì sul territorio attività di previsione, prevenzione, emergenza e post-calamità;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2004, n. 1009, è stata istituita formalmente la Colonna Mobile Volontariato della Regione Lazio, per le esigenze operative stabilite dalla vigente normativa, per la partecipazione ad eventi di protezione civile regionali, nazionali ed internazionali;

CONSIDERATO pertanto, che le Organizzazioni di Volontariato costituiscono una componente fondamentale del Sistema integrato di protezione civile ed è quindi necessario prevedere misure finalizzate a garantire l’operatività ed il potenziamento delle medesime Organizzazioni, nonché il rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile;

RITENUTO opportuno disciplinare in modo trasparente ed oggettivo le modalità ed i criteri di erogazione alle Organizzazioni di Volontariato facenti parte del Servizio Regionale di Protezione Civile delle misure finalizzate a garantire l’efficiente e qualificato intervento delle stesse, al fine di qualificare maggiormente il Servizio Regionale di Protezione Civile e valorizzare l’operatività, la preparazione, la formazione e le competenze specialistiche delle Organizzazioni di Volontariato, unitamente alla esperienza acquisita e dimostrata in occasioni di attività di protezione civile;

CONSIDERATO inoltre, dover individuare parametri e caratteristiche che possano consentire di valutare l’idoneità delle singole Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per la partecipazione nelle attività di previsione, prevenzione emergenza e post-calamità regionali interregionali e nazionali;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, di dover individuare le misure a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché determinare i criteri e le modalità di accesso alle stesse;

VISTO l’art. 12, comma 4, della Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 che demanda ad un regolamento l’individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese;

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DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 12, comma 4, della Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, è stato adottato il Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 “Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile”;

RITENUTO di procedere alla modifica del sopra citato Regolamento n. 9/2015, prevedendo ulteriori forme di collaborazione e sostegno a favore delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile e nuovi criteri per l’erogazione dei contributi, funzionali all’assegnazione delle risorse sulla base della capacità operativa delle predette Organizzazioni;

VISTA l’allegata proposta di Regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento 7 agosto 2015, n. 9 (Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)”, composta da n. 19 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la nota prot. n. 540777 del 10 luglio 2019, con la quale l’Ufficio Legislativo del Segretariato Generale comunica che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di Regolamento concernente: “Modifiche al regolamento 7 agosto 2015, n. 9 (Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)”;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 12, comma 4, della L.R. 2/2014, espresso nella seduta del …………...;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

DELIBERA

per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

- di adottare l’allegato Regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento 7 agosto 2015, n. 9 (Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)”, composto da n. 19 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

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4 REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO 7 AGOSTO 2015, N. 9 (MISURE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)”

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Art. 1

(Modifica all’articolo 1 del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 recante “Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile”)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 9 recante “Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile”, dopo le parole: “protezione civile,” sono inserite le seguenti: “al fine di garantirne la piena e costante operatività del Sistema integrato di protezione civile e di favorire il perseguimento delle finalità della Protezione Civile regionale,”.

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6 Art. 2

(Modifiche all’articolo 2 del r.r. 9/2015)

1. Al comma 1, dell’articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: “, anche attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale,” sono soppresse;

b) alla lettera c), le parole: “dalla Sala operativa unificata permanente (di seguito

“SOUP”)” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore dell’Agenzia”;

c) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

“c bis) concorso al rimborso delle spese nell’ambito di accordi convenzionali ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 2/2014 e dell’articolo 18 bis del presente regolamento;”;

“c ter) concessione in comodato di uso di mezzi e attrezzature appartenenti al patrimonio regionale.”.

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Art. 3

(Modifiche all’articolo 4 del r.r. 9/2015)

1. alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, le parole: “della SOUP” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Agenzia, nonché su attivazione dei Comuni nei quali hanno la propria sede legale e/o operativa o in ragione di accordi intercomunali”.

2. Il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“3. I mezzi acquistati con i contributi di cui al presente regolamento vengono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione Lazio con provvedimento del Direttore dell’Agenzia qualora l’Organizzazione non ne garantisca la pronta operatività, senza giustificato motivo, per un periodo di mesi sei o a seguito di mancata risposta a tre richieste di attivazione consecutive da parte della Sala Operativa Regionale.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“4. I mezzi di proprietà regionale concessi in comodato d’uso gratuito rientrano nella disponibilità della Regione Lazio con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, a seguito di risoluzione unilaterale del contratto, qualora l’Organizzazione non ne garantisca la pronta operatività, senza giustificato motivo, per un periodo di mesi tre o a seguito di mancata risposta a tre richieste di attivazione consecutive da parte della Sala Operativa Regionale.”

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(9)

8 Art. 4

(Modifiche all’articolo 6 del r.r. 9/2015)

1. Al comma 1 dell’articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

“c bis) spese per il reintegro e l’acquisto di attrezzature minute e scorte di materiali di consumo;”;

“c ter) iniziative di divulgazione della cultura di protezione civile e di informazione alla popolazione;”;

b) alla lettera e), dopo le parole: “dei volontari”, sono aggiunte le seguenti: “e corsi di formazione obbligatori, preventivamente autorizzati dall’Agenzia”.

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Art. 5

(Modifiche all’articolo 7 del r.r. 9/2015)

1. Il comma 1 dell’articolo 7, è sostituito dal seguente:

“1. La concessione dei contributi per la gestione e manutenzione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), tiene conto dei seguenti criteri:

a) classe ed eventuale sezione specialistica di iscrizione dell’Organizzazione nell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 2/2014 e del relativo regolamento di attuazione;

b) capacità da parte dell’Organizzazione di fornire personale operativo in grado di intervenire sul territorio in caso di attivazione da parte della Sala Operativa Regionale/Sala Operativa Unificata Permanente;

c) effettiva capacità di risposta alle richieste di attivazione della Sala Operativa Regionale;

d) dotazione di mezzi ed attrezzature operative.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 7, le parole: “I bandi per la concessione dei contributi” sono sostituite dalle seguenti: “I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili, attraverso bandi che”.

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10 Art. 6

(Modifica all’articolo 8 del r.r. 9/2015)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente:

“b) corsi di formazione non obbligatori ed esercitazioni preventivamente autorizzati dalla competente struttura dell’Agenzia;”.

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Art. 7

(Modifiche all’articolo 9 del r.r. 9/2015)

1. All’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: “di protezione civile” sono inserite le seguenti: “e capacità di impatto sulla popolazione e sulle istituzioni,”;

2) alla lettera c), dopo le parole: “anche in base” sono inserite le seguenti: “alla classe di iscrizione nell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e”;

3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“e bis) misura della compartecipazione dell’organizzazione richiedente agli oneri di progetto;”.

b) al comma 2, le parole “I bandi per la concessione dei contributi” sono sostituite dalle seguenti: “I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili, attraverso bandi che”.

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12 Art. 8

(Modifiche all’articolo 10 del r.r. 9/2015)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine dell’erogazione dei contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) e nell’ambito delle voci di spesa ammissibili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente regolamento, l’Agenzia emana appositi bandi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 10, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera: “a-bis) i beneficiari ed i requisiti minimi di partecipazione, nonché le cause di esclusione;”.

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Art. 9

(Modifiche all’articolo 11 del r.r. 9/2015)

1. All’articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Organizzazione, relative ai contributi per la gestione e manutenzione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono allegati:

a) l’elenco delle risorse umane, dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione della Colonna Mobile Regionale con le modalità previste dai singoli bandi;

b) eventuali ulteriori risorse operative oggetto di convenzione con altre autorità di protezione civile, con le modalità previste dai singoli bandi.”;

b) al comma 3, dopo le parole: “finalizzati al potenziamento” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),”.

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14 Art. 10

(Modifiche all’articolo 12 del r.r. 9/2015)

1. All’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: “pervenute “sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 11”;

2) dopo le parole: “La Commissione” sono inserite le seguenti: “predispone l’elenco delle istanze ammesse a contributo e”;

b) al comma 2, dopo le parole: “alla pubblicazione” sono inserite le seguenti: “dell’elenco delle Organizzazioni ammesse a contributo e”.

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Art. 11

(Sostituzione dell’articolo 13 del r.r. 9/2015)

1. L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Attribuzione ed erogazione dei contributi)

1. Sulla base delle risultanze di cui all’articolo 12, comma 1, viene ripartita la somma stanziata tra le Organizzazioni ammesse a contributo, secondo le modalità stabilite da ciascun bando ai sensi dell’articolo 10.

2. L’erogazione dei contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), avviene con provvedimento dirigenziale e, salvo diverse indicazioni previste dai singoli bandi di cui all’articolo 10, in due soluzioni che comprendono un acconto all’atto di approvazione della graduatoria ed il saldo finale previa presentazione della rendicontazione delle spese ai sensi dell’art. 14. Per particolari esigenze, determinate anche in riferimento alla natura delle spese ammesse a contributo, l’erogazione può avvenire in un’unica soluzione.”.

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(17)

16 Art. 12

(Modifiche all’articolo 14 del r.r. 9/2015)

1. All’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: “corredate da” è inserita la parola:

“eventuali”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1 bis. La documentazione di cui al comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione del legale rappresentate con la quale si attesta che i giustificativi prodotti a rendicontazione delle spese sostenute non sono stati presentati a corredo della rendicontazione di ulteriori contributi.”

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(18)

Art. 13

(Modifica all’articolo 16 del r.r. 9/2015)

1. Al comma 1 dell’articolo 16, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

“b bis) iniziative di rilevante impatto sul sistema regionale di protezione civile connesse all’attività di prevenzione non strutturale dei rischi.”.

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18 Art. 14

(Modifiche all’articolo 17 del r.r. 9/2015)

1. Al comma 1 dell’articolo 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “dalla SOUP” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore dell’Agenzia”;

b) alla lettera e), le parole: “autorizzati dalla SOUP” sono sostituite dalle seguenti:

“disposti dalla Sala Operativa Regionale/Sala Operativa Unificata Permanente”

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) ogni altra spesa preventivamente autorizzata dal Direttore dell’Agenzia, per far fronte alle esigenze di cui all’art. 16, comma 1.”.

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Art. 15

(Inserimento dell’articolo 18 bis)

1. Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente articolo:

“Art. 18 bis (Convenzioni)

1. L’Agenzia, nel limite delle risorse disponibili, per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi, di emergenza e, più in generale, per attività di protezione civile, può stipulare apposite convenzioni con:

a) i coordinamenti territoriali iscritti nella apposita classe dell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 11 della l.r. 2/2014 e del relativo regolamento di attuazione;

b) le organizzazioni iscritte nelle classi A e B dell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 11 della l.r. 2/2014 e del relativo regolamento di attuazione, con una anzianità di iscrizione di almeno tre anni.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma 1 definiscono le finalità, la durata, le attività e gli obiettivi da conseguire, nonché le risorse finanziarie e le modalità di erogazione delle stesse, le risorse strumentali, umane ed organizzative reciprocamente messe a disposizione.

3. La sottoscrizione di convenzioni di cui al precedente comma 1 preclude l’accesso ai contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

4. Le risorse finanziarie eventualmente concesse dall’Agenzia nell’ambito delle convenzioni di cui al presente articolo sono soggette a rendicontazione con le medesime modalità individuate all’art. 14.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono adeguate modalità di monitoraggio e verifica delle stesse in ordine al corretto perseguimento degli obbiettivi ed al conseguimento degli stessi.”.

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20 Art. 16

(Inserimento del Capo III bis)

1. Dopo l’articolo 18 bis è inserito il seguente Capo:

“CAPO III BIS

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI MEZZI ED ATTREZZATURE”

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Art. 17

(Inserimento dell’articolo 18 ter)

1. Dopo l’articolo 18 bis, nell’ambito del Capo III bis, è inserito il seguente articolo:

“Art. 18 ter

(Criteri per la concessione in comodato d’uso di mezzi ed attrezzature)

1. L’Agenzia può concedere in comodato d’uso, alle Organizzazioni iscritte nell’Elenco Territoriale, beni, mezzi e attrezzature appartenenti al patrimonio regionale.

2. La concessione in comodato d’uso di cui al presente articolo può avvenire:

a) nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 18 bis del presente regolamento;

b) sulla base di manifestazioni di interesse da parte delle Organizzazioni in esito a specifici avvisi emessi dall’Agenzia che indichino caratteristiche dei beni, mezzi ed attrezzature da concedere in comodato, eventuali requisiti specifici per l’utilizzo, nonché i criteri di assegnazione delle stesse;

c) in via diretta e temporanea ad Organizzazioni che ne facciano richiesta per esigenze straordinarie e contingenti volte a garantire il contrasto a rilevanti ed indifferibili situazioni emergenziali e fino al superamento delle stesse;

3. L’Agenzia, in esito agli avvisi di cui al precedente comma 2, lett. b), valutata la coerenza della manifestazione di interesse con la funzionalità del complessivo sistema regionale di contrasto alle emergenze, l’adeguato e sufficiente possesso dei requisiti per l’utilizzo e l’efficace articolazione territoriale delle risorse, procede all’assegnazione in comodato d’uso.

4. Gli oneri manutentivi e di esercizio dei beni, mezzi ed attrezzature sono a carico dei comodatari.

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22 Art. 18

(Abrogazione dell’articolo 19 del r.r. 9/2015)

1. L’articolo 19 è abrogato.

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Art. 19 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che

risulta approvato all’unanimità.

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