Assicurazione per la Tutela della proprietà
da Incendio, Furto, Rapina, Fine Art e Responsabilità Civile Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: www.lloyds.com/brussels
E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 227 39 39
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
E-mail: [email protected] Telefono: +39 02 6378 8870
Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.
Al contratto si applica la legge italiana.
Assicurazione Globale Abitazione
Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto indicato nel Dip di base, con la presente polizza, con riferimento alla sezione Incendio, sono inoltre garantiti i seguenti rischi:
Sezione Incendio:
Il rimborso per le spese di trasloco, di alloggio provvisorio e di magazzinaggio delle cose salvate, in caso di inagibilità del Fabbricato Assicurato con il limite del 10% delle somme rispettivamente assicurate alla partita Fabbricato e Contenuto;
Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare alla discarica e smaltire i residuati del Sinistro con il limite del 10% delle somme rispettivamente assicurate alla partita Fabbricato e Contenuto;
Il rimborso delle spese sostenute a titolo di onorari del periti nominato ai sensi dell’art. 16 lettera s) , nonché gli oneri di urbanizzazione e le spese di riprogettazione del Fabbricato, fino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza.
Solo ed esclusivamente qualora sia Assicurato il Furto, sono assicurati anche i danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri ai locali entro un limite massimo del 10% delle somma assicurata alla partita furto.
Lloyd’s
Insurance Company S.A.
Prodotto assicurativo:
“Globale Abitazione”
Documento predisposto da Lloyd’s Insurance Company S.A.
Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, gli Assicuratori rispondono dei danni materiali diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della Somma Assicurata alla sezione Responsabilità Civile.
Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti del massimale assicurato, a tenere indenne l’assicurato, il coniuge e/o il convivente da fatto loro proprio o delle persone di cui essi devono rispondere per legge nonché di familiari con lui stabilmente conviventi compresi i domestici, baby setter, persone alla pari e, limitatamente per questi ultimi anche da fatto doloso, di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della loro vita privata in tutto il mondo.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATENELLA SCHEDA DI COPERTURA A – SCIPPO, ESTORSIONE E RAPINA FUORI DALL’ABITAZIONE
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da scippo (sottrazione di cose strappando le stesse di mano o di dosso alla persona che le detiene), Rapina o estorsione effettuata al di fuori dei locali dell’abitazione sino a concorrenza della somma assicurata a questo titolo, ivi comprese le spese per la duplicazione dei documenti e il rifacimento di chiavi.
B - CASSETTA DI SICUREZZA IN BANCA O ISTITUTO DI CREDITO
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da Furto, Rapina, Estorsione o Incendio (intendendosi come tale i rischi di cui all’art. 1) del Contenuto della cassetta di sicurezza, sino a concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
C – ESTENSIONE RISCHI CATASTROFALI
A parziale modifica di quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe, smottamenti e cedimenti del terreno; il pagamento dell’ Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro del 2% della Somma Assicurata con il minimo di Euro 5,165.00 e, limitatamente alla partita
“Fabbricato”, con un massimo del 50% delle somma assicurata.
D – ESTENSIONE TERREMOTO
A parziale modifica di quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da terremoti; il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro del 2% della Somma Assicurata con il minimo di Euro 5,165.00 e, limitatamente alla partita “Fabbricato”, con un massimo del 50% della somma assicurata.
E - IMPIANTO DI ALLARME
In caso di assenza anche temporanea dei locali la garanzia Furto è subordinata alla messa in stato di funzionamento dell’impianto di allarme ed all’utilizzo di tutti i mezzi di protezione. L’impianto di allarme dev’essere collegato ad una stazione di Polizia, dei Carabinieri o ad un istituto di vigilanza e deve essere controllato almeno una volta all’anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità. Non è necessario l’inserimento dell’impianto di allarme per le assenze che, a prova dell’Assicurato, non hanno superato le due ore e che si verifichino tra le ore 7.00 e le ore 21.00; rimane fermo l’obbligo alla chiusura e bloccaggio delle porte e/o portefinestre di accesso, delle persiane, tapparelle, ante, scuri di finestre e/o portefinestre facilmente accessibili dall’esterno per via ordinaria salvo che siano protette da chiusure di vetro antisfondamento e delle ante a vetro di altre finestre e/o portefinestre.
Il mancato funzionamento o attivazione dell’impianto di allarme, non comprometterà il pagamento dell’indennizzo, ma la sua liquidazione avverrà previa detrazione per singolo Sinistro, di uno scoperto pari al 20% del Sinistro stesso.
F – LIMITAZIONE DELLA R.C. DEL FABBRICATO
La garanzia responsabilità civile opera solamente per la proprietà del Fabbricato Assicurato.
G – ESTENSIONE DELLA R.C. DEL FABBRICATO
La garanzia responsabilità civile verso terzi è estesa alla proprietà del/i Fabbricato/i adibito/i a Dimora Saltuaria a condizione che per lo/gli stesso/i sia operante l’Assicurazione Incendio di cui all’Art. 1 limitatamente ai rischi derivanti da:
a) Dalla proprietà dei fabbricati a condizione che per gli stessi sia operante l’Assicurazione Incendio di cui all’art. 1;
b) Dalla conduzione dei locali adibiti a Dimora Abituale e saltuaria a condizione che per gli stessi sia operante l’Assicurazione Incendio di cui all’art. 1;
c) Da spargimento di acqua e rigurgiti di fogna; su ogni Sinistro cagionato da spargimento di liquidi viene applicata una Franchigia assoluta di Euro 250,00;
d) Dalla proprietà e conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, giardini, parchi ed orti e relative recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici;
e) Dalla caduta di antenne per la televisione e per radioamatori e di pannelli solari;
f) Dalla proprietà e uso di apparecchi domestici e elettrodomestici in genere;
g) Per i danni causati al Fabbricato non di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari con lui stabilmente conviventi, se sono tenuti a risponderne ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (Rischio locativo);
H – VINCOLO
Se dalla Scheda di Copertura risulta che il contratto è vincolato ed in mancanza di altro testo appositamente dattiloscritto, vale quello sotto riportato.
La presente Polizza è vincolata, limitatamente al Fabbricato o porzione di Fabbricato, a tutti gli effetti, a favore dell’Istituto richiamato nella Scheda di Copertura.
Pertanto, l’Assicuratore si obbliga a:
a) Riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
b) Conservarlo inalterato, nonché’ a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) Non liquidare nessun Indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istituto;
d) Pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazione dell’Indennizzo, senza bisogno di concorso dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’Istituto stesso;
e) Notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di Assicurazione ed a considerare valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindicata è stata consegnata all’Ufficio postale;
f) Non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’Assicurazione.
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI - Aumento capitali assicurati (Estensione valida solo se richiamata nella Scheda di Copertura)
In eccedenza a quanto previsto all’Art.21 lettera i) e per l’ulteriore somma riportata nei documenti contrattuali, gli Assicuratori rimborseranno le spese per la riparazione dei danni ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione ed allarme, alle casseforti ed altri mezzi di custodia, verificatisi in occasione di furto, rapina od estorsione tentati o consumati.
Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi Ad integrazione di quanto indicato nel Dip Di Base, sono esclusi i seguenti rischi:
Sezione Incendio
Danni da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione ;
Danni alle lampade elettriche avvenuti per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in generale e agli apparecchi e impianti elettrici dovuti a usura o manomissione;
Danni ad apparecchi ed impianti nei quali si sia verificato lo scoppio per usura o difetto di materiale
I primi Eur 250,00 e il 10% di ciascun Sinistro dei danni derivanti da Eventi Atmosferici quali trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, grandine e neve entro i limiti previsti nella Scheda di Copertura per le relative sezioni;
I primi Eur 250,00 e il 10% per Sinistro dei danni derivanti Spargimento di liquidi.
I danni causati a tubazioni o impianti a causa di gelo qualora il Fabbricato non sia normalmente riscaldato nei mesi invernali o, in alternativa, non siano state svuotate tubazioni e condutture;
I danni a veicoli a motore immatricolati, natanti e/o parte degli stessi, salvo che per la Garanzia Ricorso Terzi e/o Locatari;
I danni indiretti oltre a qualsiasi danno non inerente alla materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita di profitti sperati;
I danni a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali svolte dall’Assicurato.
I primi Eur 250,00 e il 10% per Sinistro per danni causati da correnti, scariche e Fenomeni Elettrici in generale a impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del Fabbricato e agli apparecchi elettrici ed elettronici di proprietà dell’Assicurato; Non sono inoltre compresi i danni in eccedenza a Eur 20.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo;
I primi Eur 250,00 e il 10% per Sinistro per le spese di ricerca e riparazione dei guasti alle tubature in seguito a spargimento di liquidi in genere, provenienti da qualsiasi tipo di conduttura installata nel Fabbricato o di sua pertinenza o da qualsiasi impianto, macchinario od apparecchiatura ivi trovantisi; Non sono inoltre compresi i danni in eccedenza a Eur 10.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo
I primi Eur 500,00 Euro per Sinistro per i danni causati da Eventi Socio Politici in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, compresi i danni causati alle cose assicurate da persone fisiche che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
Sezione furto e rapina
I danni a pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti e servizi di argenteria, oggetti d’arte di singolo valore superiore a Eur 20.00,00 salvo se espressamente richiamati nella Scheda di Copertura ed entro i limiti in essa indicati;
Il 50% della somma assicurata e comunque non più di € 10.000,00 per gioielli, preziosi, raccolte o collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito, il tutto ovunque riposti. Qualora detti beni siano custoditi in cassaforte (anche a muro) o armadio corazzato i predetti limiti si intendono abrogati e la copertura sarà operante sino a concorrenza della somma assicurata, quando non assicurati nell’apposita Sezione.
I danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, sommosse,
scioperi e atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo quanto previsto dall’art.16 lettera i) e/o salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
I danni derivanti o connessi con la trasmutazione dell’atomo o con l’accelerazione artificiale di particelle subatomiche o con la detenzione di sostanze radioattive;
I danni commessi o agevolati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
I danni commessi o agevolati con dolo di dipendenti dell’Assicurato, di altre persone di cui debba rispondere, di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o comunque da lui ammesse nei locali stessi. Tuttavia la garanzia è valida se una delle suddette persone agevola o commette il danno con dolo a condizione che l’Assicurato agisca penalmente contro di lei;
I danni dovuti a truffa o appropriazione indebita;
I danni derivanti dal mancato godimento o da uso delle cose assicurate, o altri eventuali pregiudizi o perdita dei profitti sperati;
Sezione Responsabilità Civile
Gli Assicuratori non risarciscono i danni causati da o dovuti a:
L’esercizio di qualsiasi Attività professionale, o comunque collegata con affari in genere
derivanti da o inerenti all’esercizio della sua professione o contratto;
alle cose che l’Assicurato e i suoi familiari abbiano in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall’art.29 lettere s) e u);
da circolazione di veicoli o natanti soggetti all’obbligo di assicurazione di cui alla legge 990 del 24.12.69 e da impiego di aeromobili, nonché alle persone trasportate sugli stessi, salvo quanto previsto dall’art. 29 lettera v), w), x)
derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, sport aerei e attività aeree in genere.
Ci sono limiti di copertura?
Si, ad integrazione di quanto indicato nel DIP di Base e ferme restando le franchigie, i limiti di indennizzo ed il massimale indicati nella scheda di copertura, sono presenti i seguenti limiti di copertura:
SEZIONE INCENDIO
In caso di distruzione o perdita totale gli Assicuratori corrispondono una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento gli Assicuratori, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrispondono il costo del restauro (eseguito con l’accordo degli Assicuratori stessi) più il deprezzamento, con l’intesa che la somma di tali importi non può superare il valore totale assicurato dell’oggetto.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, gli Assicuratori sono tenuti ad indennizzare il suo valore intrinseco dell’oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai periti, del valore più elevato dell’ oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme. E’ pertanto inclusa nel risarcimento la perdita di valore che detta serie o collezione potrà avere subito nel suo insieme per effetto del danno stesso
SEZIONE FURTO E RAPINA
In caso di Sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, gli Assicuratori corrisponderanno all’Assicurato l’80% della somma liquidata a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato. Detto scoperto del 20% non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e in caso di Furto avvenuto durante la presenza in casa di persone di età non inferiore a 14 anni.
SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE Non sono considerati terzi:
1. Tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione;
2. Il coniuge, i genitori, i figli di soggetti indicati al punto precedente nonché’ qualsiasi altro parente o altra persona con loro convivente.;
3. Quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 2.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in caso di sinistro?
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro agli Assicuratori entro 15 giorni dal fatto o dal momento in cui ne viene a conoscenza e, dove tenuto, deve farne particolareggiata denuncia all’Autorità competente e darne copia agli Assicuratori.
Assistenza diretta/in convenzione: NO. Non sono previste forme di gestione diretta o in convenzione da parte della Compagnia.
Gestione da parte di altre imprese: No, non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.
Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
unicamente in caso di dolo.
Aggravamento
del rischio Il Contraente, o l’Assicurato, deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all' Art. I delle Condizioni di Assicurazione – Sezione Prima.
Obblighi
dell’impresa No
Quando e come devo pagare?
Premio Il premio deve essere corrisposto al corrispondente della Lloyd’s Insurance Company S.A. indicato nella Scheda di Copertura.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione
Non è previsto per questo prodotto.
Disdetta della polizza
I contratti con durata non inferiore ad un anno verranno rinnovati tacitamente, pertanto, per disdire la polizza occorrerà inoltrare una raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza. Negli altri casi il contratto cesserà alla data indicata nella Scheda di Copertura.
Il tacito rinnovo non sarà operante qualora, nel periodo assicurato, sia avvenuto almeno un Sinistro o sia stata presentata almeno una denuncia di Sinistro.
Risoluzione Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge.
A chi è rivolto questo prodotto?
La presente polizza è rivolta alle persone fisiche e giuridiche per la tutale della proprietà da Incendio, furto, rapina e fine art Responsabilità Civile.
Quali costi devo sostenere?
Il contratto prevede i seguenti costi:
- costi di intermediazione in media pari alla percentuale dal 12,5% al 25%
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. XV Condizioni di Assicurazione, Sezione Prima – Norme Comuni ovvero alla Lloyd’s Insurance Company S.A.
e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [email protected] . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):
Mediazione La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie
Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it.
Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato.
Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della
procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.