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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO E EVENTUALE UTILIZZO LOGO

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLÌ-CESENA E RIMINI

1. Ambito di applicazione del regolamento.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione del patrocinio non oneroso (di seguito “patrocinio”) della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (di seguito “Camera di commercio”).

2. Caratteristiche del patrocinio.

Il patrocinio (senza concessione di contributi o benefici economici) rappresenta il riconoscimento e l’apprezzamento della Camera di commercio nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per le finalità che si prefiggono.

La concessione del patrocinio non implica per la Camera di commercio l’assunzione di responsabilità o di coinvolgimento nell'esito dell’iniziativa e nella diffusione delle pubblicazioni e opere.

Nel caso l’iniziativa per cui è richiesto il patrocinio si svolga presso la sede principale o secondaria o una delle sedi operative della Camera di commercio, le modalità di richiesta di concessione in uso delle sale camerali e delle relative attrezzature sono regolate dall'apposito disciplinare, reperibile sul sito camerale, che contiene anche le tariffe per usufruire dei servizi messi a disposizione.

3. Richiedente e oggetto del patrocinio.

Il patrocinio può essere richiesto alla Camera di commercio da: Istituzioni, Enti pubblici, Associazioni, Ordini e Collegi professionali e Soggetti collettivi analoghi, conosciuti sul territorio.

Il patrocinio può essere concesso per iniziative (eventi, fiere, sagre, mostre, convegni e analoghe) ritenute rilevanti e attinenti alle funzioni istituzionali e di promozione e sviluppo del tessuto economico territoriale e/o meritevoli per le loro finalità sociali, culturali e artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie.

Le iniziative devono svolgersi, di norma, nel territorio di riferimento della Camera di commercio; nel caso siano realizzate al di fuori, devono comunque avere ricadute positive per il sistema locale di riferimento.

Il patrocinio può essere concesso anche per pubblicazioni e studi o opere realizzate su qualsiasi supporto, se ritenute meritevoli per la validità culturale e l’impatto, anche indiretto, sullo sviluppo del sistema economico-territoriale di riferimento.

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4. Casi per cui non può essere richiesto il patrocinio e l'eventuale utilizzo del logo.

Il patrocinio non può essere concesso a manifestazioni, convegni, seminari o qualsiasi altra iniziativa in cui non sia prevalente e presente l’interesse diffuso del sistema imprenditoriale locale; in questi casi rientrano le iniziative:

- promosse da soggetti commerciali o da singoli privati;

- promosse da partiti, movimenti politici, organizzazioni e soggetti comunque denominati che rappresentino interessi esclusivi di categorie o con finalità di propaganda o proselitismo o per finanziamento della struttura che promuovono, direttamente o indirettamente.

5. Modalità di richiesta del patrocinio e dell'eventuale utilizzo del logo.

La richiesta di concessione di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento al quale si riferisce; eventuali casi d’urgenza devono essere motivati e saranno valutati di volta in volta.

Il soggetto richiedente deve presentare la richiesta su carta intestata ed in conformità allo schema-tipo allegato al presente Regolamento, reperibile sul sito camerale.

Nella richiesta devono essere compiutamente indicati tutti gli elementi utili a valutare sia le caratteristiche del soggetto richiedente, che la validità dell’iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio; elementi che sono:

- per l'istante: presentazione del soggetto richiedente e della sua attività ed eventuale relativa documentazione illustrativa;

- per l'iniziativa: contenuti, finalità, programma (con luogo e data di svolgimento), destinatari dell’iniziativa, eventuali patrocini o contributi richiesti o concessi da altri soggetti pubblici o privati.

Già nella richiesta deve essere, ove lo si voglia utilizzare, indicato che si richiede oltre al patrocinio anche l'utilizzo del logo camerale.

6. Modalità di trasmissione della richiesta di patrocinio e dell'eventuale utilizzo del logo.

La richiesta di concessione del patrocinio ed (eventuale) utilizzo del logo camerale deve essere presentata in formato elettronico immodificabile (.pdf/A) e trasmessa all'indirizzo:

[email protected] (casella di posta elettronica certificata istituzionale).

La richiesta va sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa e in tale secondo caso occorre allegare anche la copia, per immagine, di un documento d'identità di chi sottoscrive, in corso di validità.

In caso il richiedente abbia difficoltà con la trasmissione via pec, può inviare la richiesta a mezzo fax (al numero: 0543 - 713502).

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Infine, se la pec o il fax non possono essere utilizzati, la richiesta può essere inviata per posta ordinaria, indirizzandola al Presidente della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, agli indirizzi (alternativi): Corso della Repubblica 5 - 47121 Forlì oppure Via Sigismondo 28 - 47921 Rimini.

7. Istruttoria e decisione sulla richiesta.

Il responsabile del procedimento nel corso dell'istruttoria può richiedere l'integrazione della richiesta ovvero chiarimenti sulla documentazione prodotta.

La decisione di concessione o di diniego del patrocinio è di competenza del Presidente o del Segretario Generale della Camera di commercio ed è insindacabile.

Il richiedente riceverà apposita comunicazione scritta sulla decisione adottata di norma entro sessanta giorni dalla ricezione, da parte della Camera di commercio, dell'istanza completa e corretta.

8. Obblighi derivanti dalla concessione del patrocinio e dall'utilizzo del logo camerale.

Il patrocinio della Camera di commercio deve essere adeguatamente evidenziato sulla pubblicazione e sul materiale informativo e promozionale dell’iniziativa, tramite l’inserimento della dicitura “con il patrocinio della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini” seguita dal logo camerale. In ogni caso, non dovrà mai essere utilizzato l’acronimo CCIAA.

In caso di concessione del patrocinio con l’utilizzo del logo della Camera di commercio, l’utilizzo del logo è vincolato a quanto indicato nel manuale di immagine coordinata, consultabile e scaricabile sul sito dell'ente.

Il soggetto che ha ottenuto il patrocinio e l’utilizzo del logo camerale invia all'ente copia del materiale in cui sono apposti la dicitura e l'eventuale logo.

9. Durata dell'utilizzo del patrocinio e del logo camerale.

Il patrocinio e l’utilizzo del logo camerale hanno entrambi durata limitata, coincidente con quella dell’iniziativa/pubblicazione specifica per cui sono stati concessi. Non è possibile quindi un loro successivo utilizzo.

10. Tutela del patrocinio e del logo camerale.

La Camera di commercio può eseguire controlli, direttamente o mediante terzi, per accertare il corretto utilizzo sia del patrocinio che del logo.

La Camera di commercio può ritirare il patrocinio concesso quando, a insindacabile giudizio del Presidente o del Segretario Generale (soggetti che concedono il patrocinio e l’utilizzo del logo), la pubblicazione o il materiale informativo e promozionale della iniziativa o le sue modalità di svolgimento siano ritenuti non

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conformi a quanto previsto nel presente Regolamento oppure non in linea con l’immagine della Camera stessa. Se è temporalmente possibile, eventualmente la Camera può assegnare al soggetto a cui ha concesso l'utilizzo un termine per procedere alle modifiche richieste.

La Camera di commercio può decidere di non patrocinare ulteriori pubblicazioni/iniziative promosse dal medesimo soggetto già beneficiario di precedente patrocinio, con o senza utilizzo del logo camerale, nel caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso di utilizzo non autorizzato del patrocinio, della denominazione della Camera di commercio e del logo, la Camera di commercio chiede l’immediata cessazione dell’utilizzo, la distruzione del materiale sul quale compaiono il patrocinio e il logo camerale e, eventualmente, la rettifica sui mezzi di comunicazione nei modi ritenuti più idonei; ferma restando la valutazione, nei casi più gravi, sul ricorrere alle vie legali per la tutela dell’immagine dell’ente e per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

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