Spettabili
Intesa Sanpaolo Rent Foryou S.p.A.
Via del Commercio, 12 20881 Bernareggio (MB) PI/CF: 05956150964
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NUMERO CONTRATTO
Richiesta di:
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI STRUMENTALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI
Ragione sociale CONDUTTORE Sede legale
Codice fiscale Partita IVA CONDUTTORE Telefono e-mail
Cognome LEGALE RAPPRESENTANTE Nome LEGALE RAPPRESENTANTE Luogo di nascita Data di nascita
Codice fiscale Residente in
Tipo documento d’identità Nr. documento d’identità Rilasciato da
Tipologia BENI Marca - Modello FORNITORE
Luogo consegna Luogo riconsegna Servizi integrativi
CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE
Durata contratto
Nr. canoni incluso canone anticipato o maxi canone iniziale i.e.
Decorrenza Data scadenza Periodicità Spese istruttoria i.e.
Spese mensili amm.ve i.e. Deposito cauzionale Canone periodico i.e.
Canone anticipato i.e.
Maxi canone iniziale i.e.
Importo Base dovuto per recesso del Conduttore i.e.
Totale canoni i.e. Corrispettivo giornaliero i.e.
PRESA VISIONE CONDUTTORE: Il Conduttore accetta le condizioni specifiche e particolari, oltre alle condizioni generali di contratto, e dichiara di aver ricevuto e di aver trattenuto per sé una copia completa del presente Contratto di Locazione.
Data _______________________
PRESA VISIONE FORNITORE: Il Fornitore accetta le condizioni specifiche e particolari, oltre alle condizioni generali di contratto.
Data _______________________
Indicazione codice SDI per fatturazione elettronica
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA Codice identificativo del creditore IT420010000005956150964 La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Intesa Sanpaolo Rent Foryou S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Intesa Sanpaolo Rent Foryou S.p.A..
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Ragione sociale debitore Indirizzo Comune Provincia
Banca IBAN
Data Timbro e firma Conduttore per conferma validità IBAN Timbro e firma Conduttore per adesione al mandato
(timbro e firma per esteso Conduttore)
(timbro e firma per esteso Fornitore)
20210329062
COMUNE DI FALLO VIALE DELLA RIMEMBRANZA 35 - 66040 FALLO (CH)
81001730696 81001730696 0872940235 [email protected]
SALERNO ALFREDO PIERPAOLO CASTEL DI SANDGRO 29/06/1966
SLRLRD66H29C096L V.LE DELLA RIMEMBRANZA - 66040 FALLO (CH)
Carta d'Identità AR4099186 COMUNE DI FALLO
ALTRI BENI vedi elenco dettagliato beni in sesta pagina M.A.I. (MECCANICA
AGRICOLA INDUSTRIALE) S.R.L.
66040 FALLO (CH), VIALE DELLA RIMEMBRANZA 35 Vedi Art. 12 Nessuno
60 mesi vedi verbale di
consegna 60 mesi fine mese data consegna Mensile Anticipato Vedi Art. 14
€ 4,50 € 0,00 € 549,80 € 0,00 € 0,00 € 29.274,00 € 32.988,00 € 18,33
IT27J0311177920000000000716
COMUNE DI FALLO
M.A.I. (MECCANICA AGRICOLA INDUSTRIALE) S.R.L.
SALERNO ALFREDO PIERPAOLO
Digitally signed by SALERNO ALFREDO PIERPAOLO Date: 2021.04.09 12:48:37 CEST
MERCURIO DANIELE
Digitally signed by MERCURIO DANIELE
Date: 2021.04.09 12:57:49 CEST
SALERNO ALFREDO PIERPAOLO
Digitally signed by SALERNO ALFREDO PIERPAOLO Date: 2021.04.09 12:49:09 CEST
SALERNO ALFREDO PIERPAOLO
Digitally signed by SALERNO ALFREDO PIERPAOLO Date: 2021.04.09 12:48:54 CEST
CONDIZIONI GENERALI
DEFINIZIONI
Nel presente contratto deve intendersi per:
“Locatore”: la società Intesa Sanpaolo Rent Foryou S.p.A.;
“ISPFV” la società Intesa Sanpaolo Forvalue S.p.A., fornitore di consulenza qualificata sul merito del noleggio;
“Conduttore” colui che usufruisce del bene oggetto del contratto;
“Bene/i” l’apparecchiatura strumentale oggetto del contratto; i Beni sono sinteticamente descritti nelle Condizioni Specifiche e Particolari del contratto; per una più precisa identificazione/descrizione dei Beni si farà comunque riferimento al documento di trasporto (DDT);
“Fornitore” il rivenditore del Bene che cura la consegna e l’eventuale installazione dello stesso Bene al Conduttore, a seguito di intese intercorse direttamente ed esclusivamente tra gli stessi;
“Frontespizio” la soprastante parte del primo foglio del contratto, dove sono riportate le condizioni specifiche e particolari.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1. Il contratto di locazione ha ad oggetto la locazione, di seguito anche “noleggio”, da parte di Intesa Sanpaolo Rent Foryou al Conduttore, di uno o più beni, scelti dal Conduttore presso il Fornitore a seguito delle trattative intercorse con il medesimo e acquistati da Intesa Sanpaolo Rent Foryou per il noleggio.
1.2. Ai fini della configurazione della locazione, ISPFV fornisce al Conduttore attività di consulenza qualificata per il miglioramento dei processi aziendali attraverso la valorizzazione dei beni in dotazione dell’impresa.
1.3. Il Cliente, Intesa Sanpaolo Rent Foryou e ISPFV potranno pattuire deroghe e/o integrazioni al presente contratto soltanto per iscritto.
1.4. Intesa Sanpaolo Rent Foryou S.p.A (di seguito “Intesa Sanpaolo Rent Foryou” o anche il “Locatore”) e Intesa Sanpaolo Forvalue S.p.A. (di seguito “ISPFV”) conformano la loro condotta ai principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità e qualità. Le suddette società ritengono, infatti, che il loro obiettivo primario sia la creazione di valore per i propri clienti.
2. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, DECORRENZA E DURATA
2.1. Il presente contratto s’intenderà concluso ove la richiesta di noleggio (di seguito “Richiesta”), risultante dalla configurazione del noleggio predisposta con la consulenza di ISPFV e sottoscritta dal Conduttore e dal Fornitore, venga accettata da Intesa Sanpaolo Rent Foryou con le modalità di cui al comma 3;
l’accettazione di Intesa Sanpaolo Rent Foryou si intende effettuata anche in nome e per conto di ISPFV.
2.2. La Richiesta è irrevocabile per un periodo di 120 giorni solari dalla data della sua sottoscrizione da parte del Conduttore. Salvo diversa indicazione, qualsiasi importo indicato è al netto di IVA (se dovuta).
2.3. Il Locatore manifesterà la propria accettazione della Richiesta dando esecuzione alla stessa con la consegna dei Beni ovvero comunicandola al Conduttore per iscritto, attraverso posta ordinaria, fax o posta elettronica. In caso di accettazione da parte del Locatore della Richiesta, quest’ultima costituirà a tutti gli effetti di legge il contratto tra le parti. Il contratto avrà efficacia dalla data di accettazione/consegna dei Beni rilevabile dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e accettazione e/o di montaggio (quale riportato in calce al presente contratto ovvero in documentazione separata).
2.4. Nel caso in cui l’efficacia contrattuale come sopra definita non coincida con il primo giorno di un mese di calendario:
- il periodo compreso tra la data di efficacia del presente Contratto di Locazione e l’ultimo giorno del relativo mese di calendario è definito come
“Periodo parziale”,
- la periodicità indicata nel Frontespizio andrà calcolata a partire dal primo giorno del mese di calendario successivo a quello di efficacia del presente Contratto di Locazione.
2.5. Il presente Contratto di Locazione cesserà alla data di scadenza riportata nel Frontespizio essendo espressamente esclusi rinnovi o proroghe tacite o implicite.
3. CORRISPETTIVO E INDICIZZAZIONE
3.1. Nel caso in cui le Condizioni Specifiche e Particolari non prevedano servizi integrativi inclusi a carico del Locatore (ad esempio: manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione integrativa, materiali di consumo ecc.) il canone di locazione sarà costituito esclusivamente dal corrispettivo per l’utilizzo del Bene, con esplicita esclusione di qualsiasi altra prestazione, che resterà a carico del Conduttore. Per canone periodico, indicato nelle condizioni contrattuali specifiche del Frontespizio, si intende il canone calcolato in funzione della periodicità concordata e indicata (mensile, trimestrale, ecc.) nelle citate condizioni. Per il “Periodo Parziale” sarà invece dovuto dal Conduttore, per ciascun giorno compreso nel periodo medesimo, il corrispettivo giornaliero definito nelle condizioni contrattuali specifiche del Frontespizio. A partire dal primo anno di efficacia del presente Contratto di Locazione o dalla prima annualità successiva alla scadenza del Periodo Parziale, i canoni periodici originariamente pattuiti saranno adeguati in funzione della variazione dell’indice Istat (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Convenzionalmente l’indice iniziale di riferimento sarà rilevato alla fine del terz’ultimo mese antecedente la data di efficacia del contratto di locazione. Il calcolo del nuovo canone periodico sarà effettuato utilizzando la variazione dell’indice rispetto a quello iniziale. La conseguente variazione incrementerà i successivi canoni periodici di locazione.
Alternativamente sarà facoltà del Locatore rapportare ad anno (o ai mesi contrattuali residui, se inferiori a un anno) tale variazione, che sarà pagata dal Conduttore all’inizio di ogni anno contrattuale successivo al primo e in un’unica soluzione entro trenta giorni solari dalla data di fatturazione.
3.2. L'importo del canone resterà invariato per tutta la durata del contratto, salvo i casi di:
• variazione di norme legislative, quali anche quelle di natura fiscale, tributaria, ecc., che dovessero costringere Intesa Sanpaolo Rent Foryou, in qualunque momento, a sostenere oneri ulteriori inerenti l’acquisto, la proprietà ed il noleggio del Bene;
• variazione tariffarie delle compagnie di assicurazione in relazione alle coperture assicurative inerenti il Bene.
In tutti i casi suddetti, l'adeguamento del canone sarà comunicato al Cliente ed effettuato unilateralmente da Intesa Sanpaolo Rent Foryou e ISPFV.
4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED INTERESSI DI MORA
Il pagamento dei Canoni Periodici e di qualunque altra somma dovuta dal Conduttore ai sensi del contratto, salvo diversa indicazione, avverrà a mezzo Addebito Diretto SEPA (SDD). Il termine di pagamento concordato e indicato nelle condizioni specifiche e particolari sarà applicato a tutti i Canoni Periodici. Le spese di istruttoria e il canone relativo all’eventuale Periodo Parziale ed eventuali spese di attivazione, di cui all’art. 14 saranno dovuti a vista e anticipatamente rispetto al primo Canone Periodico. In caso di ritardo nel pagamento anche di un solo canone o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute in base al contratto, il Conduttore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi di mora calcolati in ragione del tasso previsto dal D. Leg. 9 ottobre 2002 n. 231 per mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento e comunque in misura non inferiore all’Euribor 3 mesi maggiorato di otto punti in percentuale. Il Conduttore consente
che il Locatore imputi ogni pagamento in primo luogo agli interessi, quindi alle spese, anche legali, sostenute dal Locatore o previste dal presente contratto e infine a quanto dovuto a titolo di corrispettivo (Canone Periodico o altri importi dovuti).
5. RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE E DIRITTI DEL LOCATORE
Il Conduttore si impegna a utilizzare i Beni seguendo le istruzioni fornite dal costruttore e/o dal Fornitore e a prendere tutte le precauzioni necessarie affinché i Beni siano mantenuti in buono stato d'uso per tutta la durata del contratto; il Conduttore dichiara e garantisce altresì di avere il know how necessario o comunque utile per il corretto utilizzo del Bene, di possedere ogni eventuale abilitazione/autorizzazione necessaria per la conduzione del Bene medesimo e di rispettare tutte le norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in relazione all’uso del Bene noleggiato. Il Conduttore è considerato custode dei Beni e pertanto risulta responsabile dei danni verso cose e/o persone anche terze parti, derivanti dall’uso e/o dalla detenzione degli stessi. È inoltre responsabile nei confronti del Locatore della perdita e di ogni danno causato ai Beni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 7 e 8. Nel caso in cui il servizio di manutenzione non sia già incluso nei servizi a carico del Locatore, ovvero qualora lo stesso non debba essere assicurato dal Fornitore, il Conduttore è tenuto a farsi carico di qualsivoglia costo dovesse insorgere qualora il bene oggetto di locazione dovesse evidenziare malfunzionamenti o problematiche tecniche, sicché tali eventi non potranno mai implicare la sospensione o il ritardo nel pagamento delle somme dovute al Locatore in forza del presente Contratto. Il mancato possesso, detenzione e/o utilizzazione dei Beni a seguito di un eventuale sinistro o per qualunque altra causa (incluso il mancato funzionamento dei Beni per vizi degli stessi, carenze manutentive o altro) non comporterà la sospensione del contrattoné la sospensione o riduzione del canone periodico e di ogni altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto di Locazione: ciò anche in deroga espressa all’art. 1584, 1° comma del Cod. Civ. Nel caso di perdita e/o deterioramento totale dei Beni dovuta a furto, incendio, caso fortuito o qualora i vizi fossero tali da rendere impossibile l’utilizzo dei Beni, il Locatore avrà alternativamente la facoltà, entro 60 giorni solari dalla conoscenza della perdita dei Beni o dall’accertamento dei vizi (nei quali non saranno conteggiati i periodi dal 01/08 al 31/08 e dal 15/12 al 06/01): A) di sostituire i Beni con altri con caratteristiche analoghe, tenuto anche conto dello stato d'uso degli stessi; B) di recedere dal contratto con conseguente riduzione del canone complessivo in misura proporzionale alla minore durata (in giorni) del contratto medesimo. Il Locatore sarà tenuto a procedere in uno dei due modi sopra indicati (A o B) alle tassative condizioni che non sia già stata effettuata una precedente sostituzione del Bene e che il Conduttore sia e continui a mantenersi in regola con il pagamento dei Canoni Periodici e/o di qualsiasi somma dovuta e/o con tutti gli altri obblighi nascenti dal presente contratto (nessuno escluso); in caso contrario, nessun obbligo potrà ritenersi gravare in capo al Locatore, il quale potrà anzi invocare la risoluzione del contratto ai sensi dei successivi artt. 9 -10. Si precisa che la predetta facoltà di recesso potrà essere esercitata dal Locatore e la stessa non potrà costituire alcun diritto o pretesa in capo al Conduttore, il quale espressamente rinuncia a qualsivoglia diritto di recesso e/o risoluzione del presente contratto connesso al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi previsti dal presente articolo. Il Locatore si riserva la facoltà, nel corso del rapporto, di procedere alla verifica dello stato d'uso e di conservazione dei Beni con accesso ai locali del Conduttore. Su eventuale richiesta del Locatore, il Conduttore si impegna ad apporre apposito contrassegno di identificazione sui Beni attestante la proprietà del Locatore. Il Bene non potrà essere spostato dal “Luogo di Consegna” dove verrà installato, senza il preventivo assenso scritto del Locatore. Tutte le operazioni per lo spostamento dovranno essere effettuate sotto controllo del personale del costruttore e/o del Fornitore e a spese del Conduttore.
Resta in ogni caso salvo quanto previsto agli artt. 9 e 10 del presente Contratto di Locazione 6. ESONERO DA RESPONSABILITA' DEL LOCATORE PER FORNITURE DI TERZI
Si precisa che la locazione ha per oggetto solo ed esclusivamente i Beni descritti nel Frontespizio e nei relativi documenti di trasporto e fiscali. Pertanto, qualora per l'utilizzo dei Beni si rendesse necessaria la fornitura di servizi esterni da parte di altri soggetti (come ad es., a titolo puramente esemplificativo, gestori di servizi telefonici oppure di centrali operative per antifurti satellitari, ecc.), si precisa che sarà onere del Conduttore sia l'individuazione di tali soggetti sia la sottoscrizione con gli stessi, ove richiesto, dei relativi contrattirestando inteso che il Conduttore resterà responsabile verso il Locatore per l’operato di questi soggetti.
Per tale ragione, si precisa che il Locatore rimane del tutto estraneo ai rapporti che verranno instaurati tra il Conduttore e detti terzi soggetti, per cui il Conduttore medesimo non potrà mai eccepire eventuali problematiche e/o inadempimenti concernenti tali rapporti, per ritardare e/o sottrarsi al regolare adempimento degli obblighi nascenti dal contratto.
7. COPERTURA ASSICURATIVA (FURTO, INCENDIO E ALTRI EVENTI NEGATIVI)
Il Locatore ha la facoltà, ma non l’obbligo, di assicurare i Beni, esclusivamente contro i rischi di furto e incendio e, in caso di sinistro, sarà comunque a carico del Conduttore una franchigia pari al 10% del valore dei Beni con un minimo di € 1.000,00 (mille/00) a sinistro, da versare entro giorni 15 dall’avvenimento dello stesso. In caso di apparecchiature mobili, la franchigia sarà pari al 25% del valore del bene senza alcun minimo a sinistro. Qualora il Conduttore non dichiari espressamente per iscritto, anche via mail, al Locatore entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla notifica di delibera, la volontà di assicurare in proprio i Beni oggetto del Contratto di Locazione, il Locatore provvederà ad attivare la propria copertura per la quale il Conduttore dovrà riconoscere al Locatore i relativi oneri meglio dettagliati all’articolo 14. Nel caso in cui invece il Conduttore adempia entro il termine di cui sopra, il Locatore dovrà preventivamente prendere visione della relativa polizza allo scopo di valutarla e per tale attività il Locatore addebiterà al Conduttore le relative spese previste all’art. 14 del presente Contratto di Locazione. Nel caso in cui tale polizza sia di gradimento del Locatore, quest’ultimo ne darà comunicazione al Conduttore per iscritto (anche via e- mail) e il Conduttore dovrà richiedere alla propria compagnia assicurativa l’emissione di una specifica appendice, da consegnare in copia al Locatore entro e non oltre la data di attivazione del Contratto di Locazione, nella quale si attesti il beneficio incondizionato a favore del Locatore medesimo dell’indennizzo assicurativo relativo ai Beni oggetto del presente Contratto di Locazione, che dovranno essere chiaramente identificati nominalmente e con i loro corrispondenti numeri seriali o di matricola. Inoltre, in caso di sinistro, il Conduttore si impegna a versare al Locatore, secondo le modalità che saranno comunicate volta per volta dal Locatore al Conduttore, entro giorni 15 dall’avvenimento dello stesso, l’importo della franchigia previsto dalla propria polizza assicurativa.
8. SINISTRI
Fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge e dalle polizze assicurative e a prescindere chi sia il contraente della polizza assicurativa, Locatore o Conduttore, in ogni caso il Conduttore si impegna a comunicare per iscritto con raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC, al Locatore, entro 48 ore dalla conoscenza, qualsiasi sinistro e/o evento negativo che coinvolga i Beni, determinandone il danneggiamento, la perdita e/o il deterioramento totale. La comunicazione dovrà riportare la narrazione del fatto, nonché l’indicazione della causa e delle conseguenze dell’evento, e il nome di eventuali testimoni. In caso di incendio, furto, rapina e di ogni altro evento presumibilmente ascrivibile a reato, dovrà essere inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria e copia della denuncia dovrà essere allegata alla comunicazione. In caso di sinistro, il Conduttore è tenuto a collaborare con il Locatore e/o con la compagnia assicurativa nello svolgimento di qualsivoglia attività e/o nella predisposizione e produzione dei documenti e/o in quant’altro necessario e richiesto ai fini della regolare istruttoria della pratica assicurativa e della conseguente liquidazione del danno.
Qualora tutte le predette prescrizioni non vengano rispettate da parte del Conduttore, lo stesso sarà tenuto a provvedere alla riparazione ovvero alla sostituzione dei Beni oggetto di perdita e/o deterioramento totale, a proprie esclusive cura e spese. Il mancato utilizzo temporaneo dei Beni non legittima, comunque, il Conduttore a sospendere il pagamento dei canoni. Qualora il Conduttore contravvenga agli obblighi da ultimo menzionati, sarà facoltà del Locatore invocare la risoluzione del contratto, come da successivi artt. 9 e 10.
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9.1. Le parti convengono espressamente che ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. il Locatore e ISPFV, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata
A.R. o PEC, potranno risolvere di diritto nei seguenti casi di:
a) inadempimento totale o parziale del Conduttore all’obbligo di pagamento dei canoni periodici e/o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente contratto, alle scadenze ivi previste, ovvero inadempimento ad una qualsiasi altra obbligazione derivante dal presente contratto o dalla legge applicabile;
b) inadempimento totale o parziale del Conduttore a una qualsiasi obbligazione inerente all’utilizzo, la manutenzione, la conservazione, la tutela, la restituzione dei Beni derivante dal Contratto di Locazione e/o da altra legge applicabile;
c) inadempimento totale o parziale del Conduttore a una delle obbligazioni previste all’art. 8 del presente Contratto di Locazione;
d) mancato rispetto da parte del Conduttore dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e di Gestione D. Lgs.231/01 del Locatore (pubblicati ed accessibili sul sito istituzionale www.intesasanpaolorentforyou.com), per quanto rilevanti ed applicabili ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, come previsto al successivo art.18;
e) adozione da parte del Conduttore di condotte integranti una o più fattispecie di reati o di illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
f) apertura di procedure concorsuali a carico del Conduttore, di messa in liquidazione o stato di insolvenza del Conduttore;
g) deterioramento, perdita, distruzione o grave danneggiamento dei Beni a qualsiasi causa dovuti, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto od omissione del Conduttore, suoi ausiliari, incaricati o terzi, fatto salvo quanto previsto agli artt. 5, 6 e 8.
9.2. La risoluzione sarà efficace con gli effetti di cui al successivo art. 10, tuttavia è fatta salva la facoltà del Locatore, a sua esclusiva discrezione, di non invocare la risoluzione, ma di esigere l’adempimento del Contratto di Locazione.
10. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Conduttore dovrà provvedere a sue spese, entro cinque (5) giorni solari dalla data di risoluzione del contratto, alla restituzione dei Beni oggetto del contratto medesimo, secondo quanto previsto dal successivo art.13, e al pagamento degli eventuali Canoni Periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al Locatore derivante dal contratto. Il Locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all’ammontare dei Canoni Periodici dovuti fino alla data di scadenza del Contratto di Locazione originariamente pattuita, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.
11. RECESSO PER VOLONTA’ DEL CONDUTTORE
Il Conduttore potrà recedere in via anticipata dal presente Contratto di Locazione, mediante comunicazione da inviarsi al Locatore a mezzo lettere A.R. o PEC. In caso di recesso, il Conduttore è tenuto a pagare al Locatore:
a) l’importo indicato nelle condizioni contrattuali specifiche del Frontespizio, alla voce “Importo Base Dovuto per recesso del Conduttore”, a cui va dedotto _l’ammontare dei canoni periodici pagati dal Conduttore fino alla data di efficacia del recesso,
(b) le spese amministrative per un importo pari a Euro 250,00,
(c) ogni altra eventuale somma dovuta dal Conduttore ai sensi del presente Contratto di Locazione.
Fermo quanto sopra previsto, le parti precisano che, se alla data di ricezione da parte del Locatore della comunicazione di recesso del Conduttore quest’ultimo non ha effettuato il pagamento di uno o più canoni periodici scaduti o di ogni altra somma maturata a suo carico, il recesso avrà effetto solo nel momento in cui il Conduttore avrà corrisposto al Locatore l’ammontare corrispondente ai canoni periodici scaduti e alle altre somme dovute, oltre ai relativi interessi di mora.
12. RINNOVO TECNOLOGICO
Il Conduttore ha la facoltà nel corso del contratto di richiedere al Locatore la modifica e/o la sostituzione parziale dei Beni, compatibilmente con quanto in commercio, purché siano preventivamente stabilite, di comune accordo tra le parti, le variazioni, anche di carattere economico, da apportare al contratto. In tal caso, è fatta salva la facoltà del Locatore, a suo insindacabile giudizio, di chiedere la stipula di un contratto integrativo ovvero di un nuovo contratto.
13. CONSEGNA E RICONSEGNA DEL BENE
La consegna del Bene sarà fatta dal Fornitore al Conduttore nel “Luogo di Consegna” indicato nel Frontespizio. Il Locatore viene espressamente esonerato da ogni rischio e responsabilità per la ritardata o mancata consegna, per l’esistenza di difetti o vizi, visibili e/o occulti. Qualora il Conduttore rifiuti la consegna deve darne notizia entro tre giorni dalla constatazione, con raccomandata A.R. ovvero a mezzo P.E.C., al Locatore e per conoscenza al Fornitore, specificando le ragioni del rifiuto. La mancata comunicazione di rifiuto a ricevere il Bene entro i termini di cui sopra equivale a tutti gli effetti di cui al contratto come piena e incondizionata accettazione. Alla cessazione del contratto, sia essa per scadenza naturale o rinnovata ovvero per risoluzione o recesso o per ogni altro caso contemplato dal contratto stesso, e fatto salvo un diverso accordo fra le Parti, il Conduttore dovrà restituire il Bene, a proprio rischio, cura e spese, attraverso un’impresa trasportatrice specializzata in relazione alla tipologia del Bene, nel “Luogo di riconsegna” presso la sede del Locatore, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, completo della relativa documentazione (certificazioni, manuali ecc.), salvo il normale deterioramento o il consumo risultante dall’uso del Bene in conformità del contratto. Eventuali migliorie o addizioni apportate dal Conduttore al Bene resteranno a favore del Locatore anche se eseguite con il consenso dello stesso, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 del Cod. Civ.
Il Locatore si riserva comunque la possibilità di richiedere il ripristino dello stato originario del Bene. In caso di locazione di Bene inclusivo di software, il Locatore si impegna a non decompilarlo, disassemblarlo, copiarlo, modificarlo, collegarlo in rete o distribuirlo, renderlo disponibile a terzi, noleggiarlo, affittarlo, prestarlo, creare opere derivate basate sul software o trasmetterlo elettronicamente da un bene all’altro o in rete. Di tale software dovranno essere riconsegnate anche le licenze d’uso e i supporti informatici originali (dischi d’installazione o altro). Il Bene dovrà essere riconsegnato con installato esclusivamente il software originario e senza alcun sistema di protezione (password o altro), senza alcun altro software, specialmente se privo di licenza, e privo di qualsivoglia archivio contenente dati personali e sensibili. Gli eventuali costi per il ripristino del Bene (riparazioni, eliminazione di accessori applicati dal Conduttore, cancellazione di software o altro) saranno a carico del Conduttore. Qualora alla cessazione del contratto, sia essa per scadenza naturale o rinnovata ovvero per risoluzione o recesso o per ogni altro caso contemplato dal contratto stesso, il Bene non venga restituito in conformità a quanto sopra previsto, il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore, a titolo di penale, un importo pari al doppio del Corrispettivo Giornaliero del noleggio indicato nel Frontespizio per ogni giorno di ritardo nella consegna, fermo restando la facoltà per il Locatore di richiedere ogni ulteriore danno o spesa, anche legale, sopportata per il recupero del Bene.
14. SPESE
Per ogni Canone Periodico saranno dovuti dal Conduttore € 4,50 a titolo di rimborso spese amministrative. Inoltre, saranno dovuti dal Conduttore: a titolo di rimborso spese una tantum per attivazione contratto € 100,00 + IVA con pagamento a vista; a titolo di concorso nelle spese di gestione pratica assicurativa, in ragione dello 0,80% annuo del monte canoni, con un minimo di € 96,00 + IVA per contratti con canoni complessivi fino ad € 7.600,00, e un minimo di € 144,00 + IVA per contratti con canoni complessivi superiori ad € 7.601,00, sempre con pagamento a vista. Il Conduttore prende inoltre atto dei seguenti costi, determinati forfetariamente a titolo di rimborso spese, che il Locatore avrà facoltà di addebitare con pagamento a vista tramite SDD o bonifico bancario qualora si verifichino gli eventi qui di seguito elencati a seguito di richieste e/o inadempimenti del Conduttore e comunque per cause non imputabili al Locatore: € 50,00 + IVA per la valutazione della polizza assicurativa del Conduttore; € 100,00 + IVA nel caso di sinistri per i quali è operante la copertura assicurativa; € 10,00 + IVA per l'incasso di ogni rata di canone effettuata al di fuori delle modalità o delle condizioni contrattualmente previste; € 50,00 + IVA per ogni insoluto, fatta salva la facoltà per
il Locatore di addebitare al Conduttore anche le eventuali spese di protesto e/o bancarie e/o di altra natura che dovesse sostenere a causa dell’insoluto; € 10,00 + IVA per l'invio di estratti conto (incluse le risposte ai revisori dei conti ed in caso di ritardo nei pagamenti); € 150,00 + IVA nel caso di operazioni straordinarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessione del contratto a terzi, affitto o vendita di ramo d’azienda o di qualsivoglia altra operazione che preveda la variazione della partiva IVA del Conduttore (operazioni tutte subordinate all’accettazione del Locatore); € 150,00 + IVA per ogni 50 kg di peso, per spese relative all'eventuale ritiro del bene da parte di Intesa Sanpaolo Rent Foryou S.p.A., alla cessazione del contratto. Il pagamento di dette spese potrà essere richiesto dal Locatore in qualsiasi momento, anche successivamente alla scadenza del Contratto di Locazione. Le spese sopra indicate potranno essere aggiornate senza ulteriori comunicazioni da parte del Locatore.
15. GARANZIE
Il Locatore ha facoltà di chiedere al Conduttore il rilascio di una fideiussione a prima richiesta o, in alternativa, il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a favore del Locatore medesimo.
Ciascuna delle succitate garanzie sarà costituita per il pagamento dei canoni periodici e di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta ai sensi del presente Contratto di Locazione dal Conduttore, secondo lo specifico schema fornito a questi fini dal Locatore e fatto salvo quanto diversamente previsto nella garanzia medesima.
16. DISPOSIZIONI GENERALI
Il contratto contiene tutti gli accordi intervenuti fra le parti e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa ai Beni oggetto della Richiesta. Qualsiasi modifica avrà efficacia solo se redatta in forma scritta e sottoscritta dalle parti. Il ritardo o l'omissione da parte del Locatore e ISPFV dell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, o la tolleranza di comportamenti fra le parti, non costituirà in alcun caso acquiescenza, rinuncia o modifica dei diritti stessi e come tali esercitabili in qualunque momento. Se non diversamente indicato nel contratto, le comunicazioni tra le parti avranno efficacia esclusivamente se inviate a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.
17. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Conduttore autorizza sin d'ora il Locatore a cedere, in tutto o in parte, per quanto di rispettiva competenza, il contratto e i relativi Beni, ovvero anche solo i diritti e/o i crediti che dallo stesso contratto derivano, a terzi soggetti e/o società. La cessione sarà efficace nei riguardi del Conduttore nel momento in cui verrà allo stesso comunicata da parte del cedente, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, ovvero nel momento in cui verrà dallo stesso accettata, in qualunque forma scritta. In caso di cessione, il Conduttore dichiara sin da adesso di liberare il cedente dalle obbligazioni cedute. Il Conduttore non potrà cedere a terzi il contratto, non potrà sublocare i Beni, trasferirne il possesso o la detenzione o farne oggetto di pegno o garanzia, senza la preventiva autorizzazione scritta del Locatore e ciò anche in dipendenza di cessione, conferimento o affitto d’azienda. In caso di cessione del contratto, in tutto o in parte, il Locatore si riserva il diritto di fatturare i canoni derivanti dallo stesso in un’unica soluzione, fermo restando la periodicità dei relativi addebiti.
18. TRATTAMENTO E SEGNALAZIONE DEI DATI
I dati personali del Conduttore, nonché di suoi dipendenti, collaboratori, soci, amministratori, procuratori, garanti o altri soggetti co-obbligati, coinvolti nell’istruttoria, stipula o esecuzione del contratto saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge applicabili (D. LGS. 30.06.2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016). Il Conduttore dichiara di aver ricevuto e visionato l’informativa allegata al presente contratto, presente e consultabile anche sul sito istituzionale www.intesasanpaolorentforyou.com/la-privacy.
Il Conduttore si impegna a consegnare l’informativa ai soggetti (dipendenti, collaboratori, soci, amministratori, procuratori, garanti o altri soggetti co-obbligati, ecc.) che ha coinvolto o coinvolgerà nell’istruttoria, stipula o esecuzione del contratto, e i cui dati personali saranno di conseguenza trattati dal Locatore.
19. MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE D. LGS. 231/01 Il Locatore e ISPFV hanno adottato:
• il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in applicazione del D. Lgs. 231/2001;
• proprie Politiche di contrasto alla corruzione.
Il Conduttore, invece, pur non avendo un proprio Modello 231, è consapevole dell’importanza della prevenzione, anche nell’agire economico, dei reati e, più in generale, dei fenomeni corruttivi.
Il Locatore, ISPFV e il Conduttore dichiarano di conoscere e ritenere adeguati tutti i detti documenti e di impegnarsi, anche per i propri dipendenti/collaboratori, al rispetto dei principi in essi contenuti e a segnalare alle altre parti qualunque violazione ai relativi principi e regole. Dichiarano, in particolare, di impegnarsi, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad adottare, in concreto, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione.
Ciascuna parte si impegna a segnalare agli organi deputati a vigilare sul rispetto di detti Modelli e Politiche qualunque violazione dei principi e regole in essi contenuti di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del contratto e, in particolare, qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro o altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai propri dipendenti o collaboratori con l’obiettivo di indurre, premiare od omettere l’esecuzione di una funzione/attività connessa all’esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto dei principi e delle regole previsti da detti Modelli e Politiche o dell’impegno che precede da parte del Conduttore costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento e motivo di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., fatti ovviamente salvi a carico della parte inadempiente gli obblighi di risarcimento, nell’ipotesi in cui dalla suddetta violazione derivino danni concreti intesi come danno emergente e lucro cessante in capo al Locatore o ISPFV, come nel caso di contestazione e applicazione delle sanzioni previste nel citato D. Lgs. 231/2001.
20. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
La Richiesta e il contratto, nonché ogni loro termine, condizione e disposizione, saranno interpretati e regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia nascente dall'interpretazione, dalla validità o dall'esecuzione della Richiesta e dal contratto avrà competenza esclusiva il Foro di Torino.
Data: ____ /____ /_______
(timbro e firma per esteso Conduttore)
COMUNE DI FALLO
SALERNO ALFREDO PIERPAOLO
Digitally signed by SALERNO ALFREDO PIERPAOLO Date: 2021.04.09 12:49:39 CEST
Il Conduttore dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., le seguenti clausole e disposizioni : Art. 5 “Responsabilità del Conduttore e diritti del Locatore”, art. 6 “Esonero da responsabilità del Locatore per forniture di terzi”, art. 7 “Copertura assicurativa (furto, incendio e altri eventi negativi)”, art. 8 “Sinistri”, art. 9 “Risoluzione del Contratto”, art. 10 “Effetti della risoluzione del Contratto”, art. 11 “Recesso per volontà del Conduttore”, art. 13 “Consegna e riconsegna del Bene”, art. 14 “Spese”, art. 15 “Deposito Cauzionale”, art. 17 “Cessione del Contratto”, art. 20 “Foro competente e legge applicabile”. Il Conduttore dichiara inoltre di aver ricevuto e di aver trattenuto per sé una copia completa del presente Contratto.
Data: ____ /____ /_______
Verbale di consegna e accettazione contratto n. ……….. Il Conduttore ed il Fornitore, ciascuno per la parte di propria competenza dichiarano:
di aver ricevuto i beni e di aver riscontrato che corrispondono a quelli da lui prescelti; di aver partecipato al collaudo dei beni e che lo stesso ha avuto esito positivo;
di non avere alcuna riserva od eccezione e pertanto di accettare i beni;
che i beni oggetto del presente contratto, anche se assemblati e/o installati su altre macchine e/o attrezzature in uso presso di sé, sono conformi alla vigente normativa in materia di antinquinamento, di sicurezza, di antinfortunistica ed igiene del lavoro;
di aver trovato i beni in ottimo stato di manutenzione e funzionamento;
di essere a conoscenza delle condizioni di garanzia del costruttore o del fornitore e di accettarle;
di aver ricevuto dichiarazione di conformità CE e i manuali d’uso e manutenzione; il Conduttore si impegna a non utilizzare l’impianto o parte di esso in mancanza di certificazione CE;
Luogo:
______________________________
Data:
____ /____ /______
che nulla osta che i rapporti tra il Locatore ed il Fornitore continuino ad avere normale corso di esecuzione e conseguentemente autorizza il pagamento dei beni.
di aver consegnato i beni al Conduttore in data come di fianco indicato;
che i beni corrispondono a quelli indicati nel frontespizio del contratto e che sono stati collaudati con esito positivo;
che i beni oggetto del presente contratto sono in regola con la vigente normativa in materia antinquinamento, di sicurezza, di antinfortunistica e igiene del lavoro;
che i beni sono in ottimo stato di manutenzione e di funzionamento;
di aver consegnato la dichiarazione di conformità CE e i manuali d’uso e manutenzione; di prestare le garanzie d’uso a favore degli aventi diritto;
Per accettazione: Intesa Sanpaolo Rent Foryou S.p.A
ELENCO DETTAGLIATO DEI BENI (se non indicato nella sezione “Condizioni Specifiche e Particolari”):
(timbro e firma per esteso Conduttore)
(timbro e firma per esteso Conduttore)
(timbro e firma per esteso Fornitore) 20210329062
Nr. 1 PALA MECCANICA WHEEL LOADER C.ZL10A; Nr. 2 CATENE DA NEVE KONIG DOPPIO ROMBO; Nr. 1 LAMA DA NEVE UEMME APRIPISTA COMUNE DI FALLO
COMUNE DI FALLO
M.A.I. (MECCANICA AGRICOLA INDUSTRIALE) S.R.L.
SALERNO ALFREDO PIERPAOLO
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SALERNO ALFREDO PIERPAOLO
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Luca Giorgerini
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MERCURIO DANIELE
Digitally signed by MERCURIO DANIELE Date: 2021.04.09 12:58:22 CEST