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Commissione Centrale

per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Decisione n. 98 anno 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RICORSO n. 142.6/2007

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea

Dott. Giuseppe Celotto

Dott. Alessandro Milonis

Dott.ssa Maria Grazia Pompa

Sig.ra Laura Barbotto

Sig. Ciro Carbone

Sig.ra Elva Massari

Sig.ra Loredana Sasso

Sig. Andrea Della Ratta

Presidente componente componente componente componente componente componente componente componente

E' copia conforme all'originale composta di n._ _L .facciate Roma , li_^8_^.^V• 2009

con l'assistenza del Segretario , dott.ssa Maria Teresa Camera;

visti gli atti;

uditi l'Avv. Aloisio per il ricorrente e, per il Collegio IPASVI, le Sigg.re Reneca e Bertoglio, rispettivamente Presidente e Vicepresidente;

sentita la relazione del componente relatore, dott. Giuseppe Celotto;

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Ritenuto

IN FATTO

Il Consiglio direttivo del Collegio IP.AS.VI. di Brescia, nel corso della seduta del 17.3.2004, rilevava che i fatti rilevanti sotto il profilo della responsabilità disciplinare a carico dell'infermiere Sig. Emanuele Grassi erano addebitabili anche al Sig. Davide Anselmini.

Per il Sig. Grassi veniva aperto il procedimento disciplinare con i seguenti addebiti: "per avere disatteso le richieste d'informazioni e chiarimenti avanzate dalla Presidente del Collegio; per avere costituito e gestito soggetti societari in violazione delle norme giuridiche e deontologiche; per avere esercitato una attività di gestione ed intermediazione della libera professione in modo lesivo del decoro della professione e della dignità dei colleghi professionisti" conclusosi con delibera del 27.4.2004 con la quale gli veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi. Tale decisione veniva confermata dalla Commissione Centrale nella seduta dell' 11 febbraio 2005.

Per il Sig. Davide Anselmini invece, non si procedeva in quanto, nel periodo che va dal 1.4.2003 al 10.1.2006, epoca dei fatti, il Sig. Anselmini era componente del Consiglio direttivo del Collegio e, quindi, la competenza era della Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI..

Con lettera in data 19.5.2004 il Collegio comunicava alla Federazione Nazionale, ai sensi degli artt. 15, lett. g), d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 e 52 DPR n. 221/1950, il comportamento ritenuto illecito sotto il profilo deontologico dell'infermiere Sig. Davide Anselmini, per gli eventuali e ulteriori provvedimenti. Il Collegio non otteneva risposta.

Con lettera in data 3.5.206 il Collegio, comunicava alla Federazione Nazionale che con delibera n. 45 del 26 aprile 2006 decideva di dare avvio al procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Davide Anselmini in quanto iscritto all'albo e non più membro del direttivo del Collegio.

In data 29.8.2006 il Presidente convocava, ai sensi dell'art. 39, DPR 5 aprile n. 221, il Sig.

Davide Anselmini il quale nel corso dell'audizione preliminare depositava i nominativi degli iscritti alla Cooperativa Sociale Onlus QMED e dava informazioni circa gli esami per i cittadini stranieri. Dichiarava, altresì, di non voler essere inserito nell'elenco dei liberi professionisti e che avrebbe dato comunicazione della chiusura della Cooperativa Eurosalute.

In data 3.10.2006 veniva depositato l'atto di chiusura della Cooperativa Eurosalute.

In data 11.10.2006 il Consiglio direttivo IP.AS.VI. di Brescia decideva di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Davide Anselmini, con i seguenti addebiti: "per avere costituito e gestito soggetti societari in violazione delle norme giuridiche e deontologiche; per avere esercitato una attività di gestione ed intermediazione della libera professione in modo lesivo del decoro della professione e della dignità dei colleghi professionisti".

In data 8.2.2007 pervenivano al Collegio le memorie difensive nelle quali il sanitario contestava l'avvio del procedimento disciplinare da parte del Collegio di Brescia perchè di competenza della Federazione Nazionale essendo l'Anselmini, all'epoca dei fatti, componente del Consiglio direttivo del Collegio stesso. Faceva presente, inoltre: di aver cessato, ormai da tempo, ogni rapporto con il Sig. Emanuele Grassi tant'è che lo studio infermieristico ANSELMINI- GRASSI era chiuso già dal 31.12.2001, conseguentemente i fatti erano caduti nella prescrizione quinquennale; di essere stato responsabile dell'area infermieristica della Cooperativa Eurosalute senza autonomia e sotto la direzione e vigilanza del Grassi che ne era il presidente; che la firma sulla carta intestata STEA SRL che lo qualificava come vicepresidente era falsa; di aver ceduto la sua quota di partecipazione come socio in data 11.5.2004.

Nel giudizio disciplinare, svoltosi il 19.3.2007, la commissione disciplinare riteneva il Sig.

Anselmini responsabile dell'infrazione contestata e gli irrogava la sanzione della sospensione

dall'esercizio della professione per sei mesi, in quanto, anche dopo la rottura con il Grassi, il

sanitario aveva proseguito nei comportamenti che avevano caratterizzato la sua alleanza societaria

nel periodo 2000-2004.

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Con ricorso ritualmente presentato, il sanitario chiede l'annullamento del provvedimento disciplinare per i seguenti motivi:

1) Nullità per violazione dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990. Il provvedimento emesso dal Collegio IPASVI è del tutto privo dell'indicazione delle modalità e dei termini concessi dalla legge all'interessato per impugnarlo, in violazione dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990.

2) Nullità per violazione dell'art. 39 DPR 221/1950. Al ricorrente è stata inflitta una sanzione disciplinare per fatti mai contestati, in violazione della citata nonna, che prevede la necessità di preventiva contestazione di tutti i pretesi illeciti disciplinari per i quali il Collegio intende procedere. Il sanitario ha sempre fornito tutte le informazioni e chiarimenti richiestigli, ma non è mai stato posto in grado di difendersi su un addebito che gli viene formulato soltanto nella decisione definitiva.

3) Nullità per violazione degli artt. 38 e seguenti del DPR n. 221/1950. L'art. 46 prevede che le sedute disciplinari non siano pubbliche. Alla luce di quanto sopra risulta evidente che nessun soggetto estraneo al Collegio può presenziare e, a fortiori, partecipare all'udienza disciplinare. Nel caso di specie, risulta che alla discussione in udienza abbiano preso parte il consulente tecnico dott.

Aurelio Bizioli e, "su designazione del Presidente", il consulente legale, privi di titolo per partecipare all'udienza davanti al Collegio.

4) Nullità per improcedibilità del procedimento disciplinare. Essendo il ricorrente all'epoca dei fatti contestati componente del Consiglio direttivo, sul caso in esame era ed è competente, in via esclusiva, il Comitato Centrale della Federazione nazionale dei Collegi IPASVI, avanti il quale era già stato incardinato il procedimento disciplinare in data 19 maggio 2004, nessun rilievo avendo il fatto che attualmente il sig. Anselmini non rivesta più alcuna carica direttiva.

5) Nullità per violazione dell'art. 39 comma 2, lett. a), DPR n. 221/1950. La notifica all'interessato della fissazione del procedimento disciplinare non contiene nè la menzione circostanziata degli addebiti, nè la comunicazione all'incolpato di poter essere assistito da un avvocato o da un assistente tecnico. Vi è quindi lesione del diritto di difesa non essendo l'inquisito stato posto in grado di difendersi adeguatamente sui capi di incolpazione formulati dal Consiglio.

6) Eccesso di potere del Collegio IPASVI sotto il profilo del travisamento dei fatti e della carenza assoluta di istruttoria e di elementi probatori a carico del sig. Anselmini. Per quanto concerne lo Studio infermieristico associato Anselmini-Grassi, esso ha svolto legittimamente e regolarmente l'attività professionale sino al 31.12.2001, non sussistendo alcun obbligo di provare, a distanza di oltre cinque anni dai fatti, l'avvio dell'attività professionale, peraltro non contestata né contestabile da parte del Collegio IPASVI di Brescia. Si rileva altresì la prescrizione estintiva per qualsiasi fatto ultraquinquennale contestato, ex art. 51 DPR n. 221/1950.

Sulla cessata cooperativa Eurosalute, il sig. Anselmini ribadisce di non essere mai stato legale rappresentante o dirigente della stessa, per cui non possono venirgli addebitate mancanze, carenze o inadeguatezze, che sono esclusivamente riferibili al legale rappresentante Emanuele Grassi. La mansione svolta dall'incolpato (responsabile dell'area infermieristica) era meramente esecutiva e non autonoma. Fuorviante è altresì l'affermazione che il logo all'epoca in uso alla cooperativa non fosse stato ritenuto conforme. Non si ravvisa, anche in questo fatto, alcuna correlazione di sorta con la posizione personale dell'Anselmini, che, invece, aveva provveduto con una assemblea straordinaria a far deliberare la trasformazione della cooperativa in cooperativa sociale, al fine di ottemperare alle indicazioni del Consiglio.

Circa la cessata partecipazione nella Stea Sanità s.r.l, si precisa che detta società era amministrata dall'amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione Grassi Emanuele, come da visura camerale. Peraltro l'oggetto sociale era molto ampio ed escludeva espressamente attività rientranti "in tema di esercizio di professioni riservate", limitandosi sostanzialmente ad un'attività di formazione e di aggiornamento professionale.

Infine, il ricorrente contesta l'addebito di aver esercitato un'attività di intermediazione in modo lesivo del decoro della professione e della dignità dei colleghi professionisti. Infatti, per quanto concerne i rapporti di lavoro con alcuni infermieri provenienti da altre nazioni, si rileva che i

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medesimi erano gestiti direttamente dal sig. Grassi che, in qualità di presidente della coop.

Eurosalute, si era recato più volte all'estero ed, in particolare, in Perù, per la selezione del personale.

Considerato

IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.

In primo luogo, l'eccezione preliminare di nullità dell'atto, per carenza di indicazione relativa ai termini e modalità per proporre il ricorso, in violazione dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, è superata dalla circostanza che, a parte le modalità con cui è avvenuta la notifica, avverso la delibera il ricorrente ha potuto, nel rispetto dei termini e delle altre modalità procedurali, produrre il gravame dinanzi a questa Commissione Centrale.

Invero, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. Un. nn. 7712 e 7347 del 1998), non può essere invocata l'assenza nel provvedimento impugnato di indicazioni circa i termini e le modalità di presentazione del ricorso, quando l'impugnazione, come nel caso di specie, sia stata tempestivamente proposta, tanto più che, comunque, era stata citata nell'atto di comunicazione del provvedimento impugnato la normativa, di cui al DPR 221/1950, contenente e modalità di proposizione del gravame alla Commissione Centrale (decisioni nn. 77 e 171 del 2001).

Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di ricorso; in particolare, va osservato che l'addebito di "aver disatteso le richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dal Presidente del Collegio" costituisce aspetto assolutamente secondario nell'ambito della complessa e articolata deliberazione (composta di ben 15 pagine) contenente le motivazioni che sorreggono il convincimento di colpevolezza raggiunto dall'organo di disciplina, il cui nucleo essenziale è costituito dalla disamina degli addebiti, contestati al ricorrente con nota prot. n. 4792 del 27.12.2006, relativi alla illecita costituzione e gestione di società di intermediazione dell'attività professionale. La Commissione Centrale ritiene dunque che questo profilo non incida sulla legittimità del provvedimento disciplinare.

Sono altresì infondate sia la censura attinente alla mancata contestazione circostanziata degli addebiti, in quanto la lettera di contestazione risulta essere sufficientemente dettagliata, non essendo quindi pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa dell'incolpato, sia il rilievo che alla seduta dell'organo disciplinare hanno partecipato anche i consulenti tecnici: tale circostanza, infatti, non è suscettibile di determinare alcuna illegittimità del processo deliberativo seguito dal Collegio.

È insussistente anche il lamentato vizio del procedimento per essere l'incolpato, all'epoca dei fatti, componente del Consiglio direttivo del Collegio: infatti, lo stesso era cessato da tale incarico a far data dal 10 gennaio 2006, mentre il procedimento in parola è stato legittimamente aperto 1'11.10.2006, ovvero nove mesi dopo il venir meno della supposta causa di improcedibilità.

Sono parimenti infondati gli ulteriori motivi di ricorso con i quali il ricorrente eccepisce l'eccesso di potere del Collegio IPASVI sotto il profilo del travisamento dei fatti e della carenza assoluta di istruttoria.

Infatti, risulta dalla documentazione in atti, e in particolare dal verbale del procedimento disciplinare, che il Collegio ha correttamente operato esperendo, sia in occasione delle audizioni preliminari, sia nel corso del procedimento disciplinare, tutte le procedure consentite per assumere elementi di prova atti ad assicurare una corretta formazione del giudizio.

È chiaramente evidenziato nelle considerazioni del provvedimento come l'intento di

Anselmini e Grassi nella costituzione delle società Stea ed Eurosalute fosse non certo finalizzato a

promuovere l'attività libero professionale dei soci, bensì ad esercitare una attività organizzativa,

mascherata sotto la definizione di "global service" di sostanziale intermediazione del lavoro svolto

da altri infermieri professionali, solo formalmente ed occasionalmente associati nella compagine

delle cooperative sociali, utilizzando al limite del lecito le forme giuridiche consentite dalla vigente

legislazione.

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A riprova di ciò, si legge nel provvedimento disciplinare che anche la Presidente del Collegio IPASVI di Bergamo ha evidenziato una situazione di criticità, rilevata nel corso dell'effettuazione di prove di ammissione di infermieri peruviani, i quali, al termine dell'esame, esprimevano timori derivanti dalla presenza di rappresentanti di Eurosalute che, dopo averli accompagnati in sede di esami, erano in loro attesa per riaccompagnarli a casa, previo ritiro della loro documentazione originale; fatti per i quali la Presidente del Collegio di Bergamo ha preannunciato l'invio di un esposto dettagliato sia alla Federazione dei Collegi IPASVI che al Collegio di Brescia.

Particolare rilevanza, a conferma della corretta e completa attività istruttoria del Collegio, assume anche, ad avviso di questa Commissione, la nomina del commercialista, dott. Aurelio Bizioli, nominato consulente tecnico per gli aspetti relativi ai rapporti societari.

Il consulente di parte ha espresso significative considerazioni in ordine alle evidenti anomalie nella gestione di due soggetti societari diversi ed alla colpevole commistione di attività delle due strutture subordinata l'una (Eurosalute) agli interessi dell'altra (Stea), con evidente pregiudizio dei soci lavoratori.

La reiterata violazione delle norme di comportamento previste dal codice deontologico sulla libera professione e la continua reticenza nel fornire le informazioni richieste evidenziano, a dire del Collegio, l'assenza di qualsiasi casualità od inesperienza nelle effettuazione di comportamenti deontologicamente censurabili.

Per di più, il suo comportamento, rivelatosi deontologicamente non corretto, è stato effettuato in danno di colleghi professionisti, per di più stranieri, palesemente approfittando di situazioni di disagio derivanti dalla scarsa conoscenza della lingua e delle normativa italiana in materia.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE respinge il ricorso.

Roma lì 27 ottobre 2008

IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il

IL SEGRETARIO

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