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RELAZIONE

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni volte ad attuare le finalità esplicitate dal legislatore, all'articolo l, comma l, della legge lO dicembre 2014, n. 183, che ha delegato il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della nonnativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

Nell'ambito di tale contesto normativo é stato adottato il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ree ante

"Disposizioni per il riordino. della normativa in materia di ammortizzarori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. in attuazione della legge IO dicembre 2014, n 183 "che ha attuato i criteri di delega di cui all' articolo l, comma 2, lettera b) della legge delega con riferimento agli strumenti di sostegno al.reddito in caso di disoccupazione involontaria.

Il presente intervento normativa si propone dì attuare, invece, i criteri di delega di cui all'articolo I, comma 2, lettera a) della citata legge IO dicembre 2014, n. 183 con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. E' stato, quindi, redatto in ossequio ai principi e criteri direttivi, espressi dal medesimo articolo I, comma 2, let!erà a), punti da I) a 8) della citata legge lO dicembre 2014, n. 183, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, con riferimento al riordino della materia degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

Gli strumenti di sostegno del reddito posti a tutela del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro sono stati nel tempo oggetto di numerosi interventi normativi tra i quali peculiare rilievo assumono la legge 20 maggio 1975, li. 164 reeante "Provvedimenti per la garanzia del salario", la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilItà, fraffamenti di disoccupazione. attuazione di direltive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercalo del lavoro" e da ultimo la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante la "Riforma del me,'calo del lavoro in una prospelliva di crescita"

In ossequio alla finalità posta dal legislatore delegante di razionalizzare e riordinare la normativa, è stato perseguito l'intento di collocare in un corpo normativo unico le diverse disposizioni relative agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro (integrazioni salariali ordinaria e straordinaria e fondi di solidarietà) attualmente contenute in diversi testi nonnativi, tutto ciò assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

Dal punto di vista strutturale, pertanto, lo schema decreto legislativo io composto di 44 articoli ed è suddiviso in tre titoli rispettivamente lUbricati:

- Trattamenti di integrazione salariale (da art. 1 ad art. 25);

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... - . _ ..

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• Fondi di solidarietà (da art. 26 ad art. 40);

- Disposizioni transitorie c finali (da art. 4 J ad art,44).

Titolo I

Il Titolo I reca disposizioni volte a riordinare, in ossequio alle finalità enunciate dalla legge delega, la nonnativa in materia di cassa integrazione guadagni quale strumento di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Nell'ambito del medesimo titolo sono contenute e ridotte a unità rutte le norme relative sia all'istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria sia le nonne relative all'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria. Il Titolo I è quindi articolato in tre Capi recanti rispettivamente:

disposizioni generali (Capo l), la disciplina in materia di integrazioni salariali ordinarie (Capo Il), la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie (Capo III).

Capo I. Disposizioni Generali.

Lo schema di decreto legislativo si apre con una serie di disposizioni che costituiscono nonne generali per entrambe le forme di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria La finalità perseguita è stata quella di ricercare un modello unitario di integrazione salariale, pur nella valorizzazione delle specifiche esigenze dei diversi settori produttivi, crèando una base di regole comuni ad entrambe le fonne di integrazione che saranno, poi, oggetto di specifica disciplina diversificata nei successivi Capi II e III.

In applicazione del criterio di delega di cui all'articolo I, comma 2, lettera a), punto 7, della legge IO dicembre 2014, n. 183, che pone tra i principi e criteri direttivi anche la revisione dell'amhito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo definiscono il campo di applicazione soggettivo delle diò'Posizioni in materia di cassa integrazione guadagni, individuando i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario e prevedendo i requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al lavoratore per accedere al trattamento.

In particolare, l'articolu l dispone che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio, subordinatamente al conseguimento di una anzianità di effettivo lavoro, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

A fronte dell'innovazione di cui al primo comma, che estende la condizione dell'anzianità di effettivo lavoro anche alla CIGO, il secondo periodo del secondo comma prevede una specifica deroga in tale

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materia, prevedendo chc \a condizionc non è necessaria per le domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria. per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale,

Il terzo comma stabilisce che nel caso in cui il lavoratore dipendente passi alle dipendenze dell'impresa subentrante nel!' appalto, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenuto conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata,

L'articolo 2 provvede ad ampliare l'ambito di applicazione soggettivo della normativa in materia di integrazione salariale, annoverando tra i destinatari di tali trattamenti anche gli. apprendisti assunti Con contratto di apprendistato professionalizzante. Tale categoria di soggetti, tutelati in costanza di rapporto di lavoro ai sensi della nonnativa vigente soltanto dallo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga, con l'entrata in vigore del decreto legislativo in disamina, potranno essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale,

Nel caso più generale in cui gli apprendisti individuati dal comma l, siano alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli stessi sono destinatari esclusivamente dci trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Nel caso particolare in cui, tuttavia, gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante siano alle dipendenze di imprese a favore delle quali vigono le sole integrazioni salariali straordinarie, saranno destinatari di tale trattamento ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

Tali previsioni dovranno essere poste in collegamento con le previsioni in materia di fondi di solidarietà che prevedono tra i destinatari delle prestazioni erogate dai fondi anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), Tn tal modo sono ampliate le tutele in costanza di rapporto di lavoro riservate dalla normativa agli apprendisti.

In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, la norma stabilisce altresì che. alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Contestualmente, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, agli apprendisti saranno estesi gli obblighi contributivi pre\~sti per le integrazioni salariali di cui sono destinatari.

L'articolo 3 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di misura del trattamento

d'intc~razione salariale che sarà d'importo pari all'ottanta pereento della retribuzione globale che sarebbe

spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. I

successivi commi riproducono le vigenti modalità di quantificazione dell'ammontare del trattamento di

integrazioue salariale.

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La misura del trattamento è soggetta agli obblighi contributivi previsti già dalla legislazione vigente. In particolare, l'articolo 26 della legge n. 41/1986 prevede una riduzione dell'ammontare del trattamento in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (pari al 5, 84%).

Inoltre, l'ammontare del tratlamento d'integrazione saJariale non può superare l'importo massimo determinato ai sensi della legge 427/1980 e successive modificazioni e integrazioni, ossia i cc. dd.

massimali determinati secondo le modalità già applicate in base alla nonnativa vigente e soggetti al111ualmente a rivalutazione.

L'articolo 4 revisiona la durata massima complessiva delle integraziooi salariali. La disposizione prevede che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio che torna ad essere mobile, cosi come originariamente previsto dalla disciplina dettata dalla I. 223 del 1991. In virtù della disposizione di cui al successivo articolo 43, terzo comma, i periodi di integrazioni salariali fruiti prima dell'entrata in vigore del decreto non concorrono al raggiungimen!o del limite di durata.

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di sostegno al reddito che prevedano la riduzione dell'orario di Lavor{) piuttosto che la sospensione dell'attività Lavorativa, la nonna (all'articolo 22, comma 5, qui richiamato) stabilisce che, ai fini del computo della durata massima nel quinquennio, la durata dei trattamenti straordinari d'integrazione salariale concessi a seguito della stipula di un contratto di solidariet~

entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà. Si è inteso, anche in questo modo, inserire norme che favoriscono il ricorso Il strumenti che prevedono la riduzione deU'orario di lavoro piuttosto che la sospensione dei lavoratori dal lavoro, perseguendo in tal modo l'intento di favorire la conservazione e la salvaguardia non soltanto dei posti di lavoro ma anche delle professionalità dei lavoralori che mantengono un legame più forte con l'impresa in attesa della nonnalc ripresa produttiva.

Al comma 2 della medesima norma è previsto elle per le imprese industriaJi e artigiane dell'edilizia e affini e le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidci, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. Tn considerazione delle specificità di tali settori, infatti, che tipicamente non consentono l'utilizzo dei contratti di solidarictà, il limite complessivo è irmalzato, non applicandosi al contempo la citata disposizione relativa ai contratti di solidarietà.

In ossequio all'articolo l, comma 2, lettera a) punto 5) della legge delega che stabilisce tra i principi e i criteri direttivi la previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici dei trattamenti, l'articolo 5 stabilisce l'applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non più commisurato all'organico dell'impresa . quindi sulla base di un criterio dimensionale - ma connesso all'effettivo utilizzo del trattamento. Il contributo

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addizionale quindi sarà crescente in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare, la misura del contributo è pari a:

a) 9 pereento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in Wl quinquennio mobile;

b) 12 percento oltre il limite di cui alla lettera al e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 percento oltre il limite di cui alla lettera bl in un quinquennio mobile.

Tali dati vanno posti in collegamento con quanto è previsto dallo schema di decreto in merito ad una riduzione e rimodulazione della contribuzione ordinaria.

L'articolo 6 conferma che i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale danno diritto all'accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura. Per detti periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l'integrazione salariale.

L'articolo 7 contiene la disciplina relativa alle modalità di erogabione dei trattamenti e il tefmÌlle per il rimborso delle prestazioni.

Di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi dirino, alla fine di ogni periodo di paga.

Sarà poi l'impresa a chiedere il rimborso all'lNPS di quanto erogato o il pagamento tramite conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. In una prospettiva acceleratori a delle procedure e di un più celere monitoraggio delle risorse finanziarie, per i trattamenti richiesti Il decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza de]

termine di durata della concessione o dalla data del prowedimento di concessione se successivo entro il quale sono ammessi il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Nel caSO di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, qualora l'impresa abbia richiesto un trattamento ordinario d'integrazione salariale, la sede dell'lNPS territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, la competenza all'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'INPS rimane radicata in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le procedure attualmente Ìll uso.

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L'Articolo 8 stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, calcolata in un periodo dì 12 mesi, sia superiore al 50%, saranno convocati dai centri per l'Impiego per la stipula di un patto di servizio personaliu.ato,

Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ba diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Decade dal suddetto diritto qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento della detta attività lavorativa. Viene al riguardo riprodotta la disciplina semplificatoria che prevede come ai fini di tale comunicazione valgano le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro.

Capo II. Inlegrazioni salariali ordinarie.

Il Capo II contiene specifiche previsioni dedicate al trattamento ordinario di integrazione salariale.

11 Capo II sÌ apre con alcune previsioni che mirano al riordino della materia ma che non comportano sostanziali alterazioni rispetto alla normativa vigente,

L'articolo 9 prevede che i trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88.

L'articolo lO riproduce l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria esistente mediante l'elencazione delle imprese soggette alla disciplina e ai relativi obblighi contributivi, legittimate alla presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria.

L'istituto,pertanto, si applica a:

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

c} imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecrnche c loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione. di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa dì pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i} imprese addette all'armamento ferroviario;

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j) imprese industriali degli enti pubblìci, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

k) imprese industriali e artigiane dell'edilì7..Ìa e affini;

l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione elo lavorazìone di materiale lapideo;

m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività dì escavazione.

L'articolo 11 enuncia le causali in forza delle quali è dovuta l'integrazione salariale ordinaria ai dipendenti delle imprese di cui all'articolo lO sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto:

a) situazìoni aziendali dovute ad eventi traositori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. Pertanto, le causali denotano ancora un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.

Conseguentemente, l'articolo 12, che stabilisce la durata massima dell'integrazione salariale ordinaria, conservando la disciplina attuale, prevede una durala massima parì a di 13 settimane continuative; detto periodo può essere prorogato trimestralmcntc fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere prodotta per la stessa unità produttiva, solo quando sia trascorso un periodo almeno di 52 settimane di normale attività lavorativa. Si evidenzia che l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Tali limiti non trovano applicazione nei casi di intervento richiesto a causa di eventi non oggettivamente evitabili ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese del settore edile e lapideo, confermando cosi la disciplina vigente.

Una importante novità viene introdotta al comma 5 dell'articolo 6 che, in conformità al principio e criterio direttivo di cui all'articolo l, comma 2, lettera a), punto 4, della legge delega, secondo il quale il decreto legislativo avrebbe dovuto prevedere una revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria, stabilisce che non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un lerzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimemo a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.

All'articolo 13, illmateria di contribuzione ordinaria, viene stabilita una riduzione e rimodulaz:ione degli oneri contributivi ordinari finalizzaii al finanziamento dell'istituto e una distinzione degli stessi tra i diversi settori in funzione dell'effettivo utilizzo, alla luce de! criterio contenuto nella legge delega di cui all'articolo l, comma 2, lettera a) punto 6). In particolare, l'articolo in rassegna stabilisce le seguenti aliquote:

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a) 1,70 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti;

b) 2,00 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali oltre 50 dipendenti;

c) 4,70 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle Imprese dell'iodustria e artigianato edile;

d} 3,30 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;

e) 1,70 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti;

f) 2,00 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese deIrindustria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti.

Vengono semplificate rispello alla nonnativa vigente le modalità di computo del limite dimensionale io base al quale è dovuto il contributo ordinario è determioato, accogliendo in norma la prassi operativa corrente. Il limite dimensionale è determinato, COn effetto dal l gennaio di ciasclUl anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese che si sono costituite nel corso dell'anno solare occorre fare riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività. Per tutte le altre imprese occorre presentare Una nuova dichiarazione solo nel caso in cui si verifichino eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite predetto.

Il contributo addizionale di cui all'artic(]lo 5 non è dovuto per gli interventi di CI GO eoncessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Gli articoli 14 Il 15 disciplinano rispettivamente la procedura di informazione e consultazione sindacale prodromica all'accesso al trattamento erGO e il procedimento amministrativo e istruttorio curato dall'INPS per l'ammissione al trattamento.

In particolare si segnala che la domanda deve essere presentata tclematicamente ali' INPS entro il tennine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La disciplina è completata dalla previsione in forza della quale, qualora la domanda venga presentata dopo il tennine innanzi indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

L'articolo 16 contiene un'importante novità rispetto alla competenza e al procedimento istruttorio per la delle ìntegl'azionì salariali ordinarie. Anche nell'ottica di una semplificazione delle concessione

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procedure, a decorrere dal IO gennaio 2016, le intcgrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente. E' demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la defInizione dei criteri di valutazioue delle domande di concessione.

L'articolo 17 stabilisce che avverso i provvedimenti relativi alle integrazioni salariali ordinarie i ricorsi potranno essere proposti al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 18 reca disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo confennando le particolari disposizioni in materia.

Capo In. Integrazioni salal'blli straordinarie.

Il Capo III è dedicato al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il Capo Ili si apre con l'articolo 19 relativo alla Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo che ì trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso 1'!.NPS.

L'articolo 20 enuncia il campo di applicazione oggettivo dell'istiMo mantenendo inalterato l'attuale ambito applicativo con il pregio di ricondurre ad unità le diverse disposizioni normative presenti in diversi testi. In particolare, nell'ambito dell'elenco dei settori d'imprese, che rientrano nel campo di applicazione dell'istituto, sono state ricornprese anche quelle di recente introduzione ad opera dell'articolo 3, comma l, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Pertanto, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, trova applicazione in favore delle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presenlB,jone della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

a) imprese industriali, comprese quelle edilì ed affini;

bl imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;

c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiseano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà deli 'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, elle subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano cumportalo per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario dì integrazione salariale;

cl imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e

, manutenzione del materiale rotabile; 9

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- - - , ­

f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

g) imprese di vigilanza.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle imprese seguenti, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistìca;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;

La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dci dipendenti, in relazione alle seguenti categorie:

a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;

b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali e nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016_

Come già previsto secondo la vigente nonnativa, nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel perìodo decorrente alla data del predetto trasferimento.

Il comma 5 dell'art. 20 chiarisce cosa si intenda per inf1usso gestionale prevalente ai fini di quanto previsto al comma lietI. b) stesso art. 20, riproducendo la normativa vigente (1. 223/1991)_ In particolare in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecu7ione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività pmduttiva o commerciale dell'impresa committente, si ha detto influsso gestionale prevalente quando la somma dei corrispettivi risultati delle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 29 D_P.R. 26 ottobre J 972 n. 633 e successive modifiche, il cinquanta per cento (50%) del complessivo fatturato dell'impresa destinataria deHe commesse.

Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa speciale in materia di cflSsa integrazioni guadagni straordinaria per il settore dell'editoria e la disciplina di cui all'articolo 7, comma lO ter del decreto legge n. 148/1993, convertito in legge n_ 236/1993, relativa alle aziende in amministrazione straordinaria.

L'articolo 21 stabilisce le causali d'intervento per ì'accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. L'intervento straordinario di integrazione salariale potrà essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

a) riorganizzazione aziendale;

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b} crisi aziendale. ad esclusione, a decorrere dal lO gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;

c} contratti di solidarietà.

Come indicato alla lettera b), viene esclusa, a decorrere dal l° gennaio 2016, la causale di crisi per cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa in ossequio a quanto disposto dall'articolo I, comma 2, lettera a) punto 1) della legge n. 183/2014 che sancisce quale principio e criterio.

direttivo l'impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di aTtività aziendale o di un ramo di essa. In caso di cessazione dell'attività produttiva non sussiste infatti possibilità di ripresa e di salvaguardia dell' occupazione.

L'articolo 21 procede neB'indicare i caratteri essenzialì del programmi di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale.

In particolare il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a

fronteggiare le inefficienze della slruttura gestionale o produttiva. Detto programma deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di fonnazione. Il programma in questione deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.

II programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il predetto piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finaJizzati alla continuazione dell 'attività aziendale c alla salvaguardia occupazionale.

Il comma 4 dell'articolo in commento prevede una deroga alla disciplina ordinaria applicabile in materia dì durata dei trattrunenti, appl icabili nel triennio 2016 - 2018, finalizzata comunque alla salvaguardia dell'occupazione e a favorire l'ingresso graduale nel nuovo sistema di cassa integrazione guadagni straordinaria delineato dallo schema di decreto legislativo, in considerazione della peculiare natura delle fattispecie derogatoria considerata dalla norma.

In particolare, il comma 4 stabilisce, in deroga ai I imiti di durata massima delle prestazioni di cui agli artt.

4, comma I, e 22, comma 2, chc, può essere autorizzato nel limite di 6 mesi ed entro risorse contingentale, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un ulteriore periodo dì cassa integrazione guadagni straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività produTtiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiehe Sociali anche in presenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell 'Economia e

delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono defllliti i criteri

per l'applicazione della fartispecie,

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Per ciò che concerne il comma 1, lettera c), esso riporta i contratti di solidarietà difensivi cd di tipo A integralmente nell'ambito delle integrazioni sruarialì straordinarie, anche per quanto concerne la misura delle prestazioni e la contribuzione dell'impresa. l contratti di solidarietà sono stipulati dall'impresa attraverso accordi collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscono tma riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributìvi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso cui l'impresa, per soddisfàre temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti de!

normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fme rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, introducendo però coerentemente con le finalità dello strumento illl'eccezione per quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruiz.ione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo dì fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal tenn;ne del trattamento precedente. A ciò si lega, per le altre causali di CIGS, l'abrogazione della possibilità per !'impresa di oltenere le quote di TFR versate in corrispondenza delle integrazioni salariali in caso di licenziamento del dipendente al temline del periodo di cassa integrazione.

Il decreto riduce poi l'impossibilità assoluta di richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali l'impresa abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario, prevedendo ehe tale divìeto viga solo per causali sostanzialmente coincidenti.

L'articolo 22 stabilisce nuove disposizioni in tema di durata delle intcgrazioni salariali straordinarie.

Per le causali di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva, la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Per la causale di crisi aziendale e per ciascuna unilit produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere W1lI durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

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Per la causale relativa alla stipula di contratti di solidarietà, e per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, per il calcolo della durata massima, la stessa può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

Inoltre, viene inserita una importante disposizione in forza della quale nei casi di crisi e riorganizzazione aziendale possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell'SO percento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato. Tale disposizione non trova applicazione nei primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma l, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

Tale disposizìone nOl! si applica alle imprese edili e affini, per le ragioni già menzionate

L'articolo 23 confenna l'attuale aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.

A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda d'integrazione salariale straordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5 innanzi illustrato.

L'articolo 24 introduce nuove disposizioni in materia di procedure sindacali prodromiche e necessarie, già secondo la normativa vigente, per l'accesso al trattamento straordinario d'integrazione salariale.

In particolare, in sede di consultazione sindacale, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà. In tal modo s'intende ancora attuare il principio espresso dalla legge delega all'articolo I, comma 2, IcUera al punto 3.

Nei commi da I a 5 la disposizione reca la disciplina delle procedure di consultazione sindacale ed esame congiunto.

L'articolo 25 detta, poi, puntuale disciplina dei tempi e delle modalità di presenl.a.7Jone delle domande di concessione del trattamento stTaordinario di integrazione salariale.

La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali infonnazioni sono inviate dall'INPS ai Centri per l'impiego ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8. Per le causali di Riorganizzazìone aziendale e crisi aziendale, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale

!'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto

dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

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La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di consultazione sindacale, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla dat," di presentazione della domanda.

In caso di presentazione tardiva della domanda, ìI trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata, normalmente in via telematica, in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto, Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell 'impresa.

Vengono semplificati gli aspetti riguardanti le verifiche, prevedendo che, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato.

Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga, il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesarne del decreto di concessione del trattamento dì CIGS si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai finì istruttori.

Titolo II. Fondi di solidarietà.

Il Titolo Jl in attuazione della legge delega - articolo I, comma 2, lettera a) punto 7) - rivede il campo di applicazione dei fondi di solidarietà introdotti dall'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.92, fissando un termine certo per il loro avvio.

I fondi di solidarietà sono stati introdotti dalla legge 28 giugno 2012, n.92 che ha previsto, all'articolo 3, la definizione di un sistema inteso a garantire adeguare forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ave non trova applicazione la normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria). Tale sistema prevede: la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l'Inps, mediante decreto interministeriale a seguito dì accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (articolo 3, comma 4, della legge

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n. 92/2012); b) alternativamente al modello di cui alla lettera a), per i settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità (ed in particolare nell'artiliianato), la medesima finalità (di istituzione di un sistema di tutela in costanza di rapporto di làvoro) può essere raggiunta mediante l'adeguamento dci fondi esistenti. In tal caso COn decreto interministeriale, sentite le parti interessate, sono defmiti i requisiti di professionalità e ollorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi, i criteri e requisiti per la contabilità dei fondi, il regime dei controlli sui fondi (articolo 3, comma 14, della legge n. 92/2012);per i settori per i quali esistono già fondi operanti in base ad altre normative (credito, assicurazioni, servizi esattoriali, poste, ferrovie, trasporto aereo) è previsto l'adeguamento dei fondi alla nuova nonnativa.

Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e delle polìtiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Lo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega, ha rivisitato l'istituto dei fondi di solidarietà in parte confermando la disciplina di cui alla legge n. 9212012 in parte inserendo nuove disposizioni nonnativc che provvedono a rivedere l'ambito applicativo dell'istituto, e in ogni caso dando coerenza alla disciplina di settore.

L'articolo 26 che provvede a disciplinare i fondi dì solidarietà bilaterali ribadisce quanto già previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilendo che, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche interscttoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientr.mo nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei Casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria stabilite dal presente decreto.

Come già previsto dalla normativa in materia, i Fondi di solidarietà bilaterali sono istituiti presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e dellc finanze, da adottarsi entro 90 giorni dagli accordi e i contratti stipulati dalle parti sociali. 11 decreto determina, sulla base degli accordi. l'ambito di applicazione dei fondi, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampie7..za dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

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Con le medesime modalità innanzi descritte che prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo delle parti socìali e successivo decreto interrninisteriale, possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun Fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato anuninistratore che gestisce il Fondo.

l fondi di solidarietà bilaterali non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

Nel perseguire l'intento di rispondere all'esigenza di ampliare la platea dei lavoratori tutelati dallo strumento dei fondi di solidarietà, viene introdotta una nuova previsione che stabilisc;e che l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, innovando rispetto alla legge n. 9212012 che indica una soglia di 15 lavoratori come obbligatoria per la costituzione dei Fondi.

Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

I Fondi già costituti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo si adeguano alle nuove disposizioni in merito alla platea di riferimento entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal lO gennaio 2016 c i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

l Fondi di solidarietà bilaterali oltre a perseguire la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto dì lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria stabilite dal presente decreto, possono assicurare anche altre finalità:

a) assicurare ai lavoraTori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla nonnativa vigente;

b) prevedere assegni straordinari per il Sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei proçessi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamellto di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanz.iamento di programmi fonnativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

AI fine di assicurare le fmalità di cui alle lettere da a) a c) i fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione Il settori e classi di ampiezza che già rientrano nell'an1bito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni,

L'articolo 27 modifica la disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali altcrnativì. prima assicurata dall'articolo 3, comma 14 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L'articolo 27 stabilisce

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una nuova disciplina per i fondi che, in alternativa al modello previsto dall'articolo 26 per i fondi di solidarietà bilaterali, in riferimento ai settori non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, nei quali operino consolidati sistemi di bilateralità e in ragione delle peculiari esigenze di tali settori, abbiano adeguato alla data di entrata in vigore del decreto le fonti nonnative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 dclla legge 23 dicembre 2000, n, 388, alle finalità perseguite dall'articolo 26, hanno previsto misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in cost:an7.a di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate,

l fondi di eui trattasi dovrrumo assicurare almeno una delle seguenti prestazioni: un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario innanzi illustrato; l'assegno di solidarietà di cui aJ successivo articolo 31, eventualmente Iimitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. l fondi dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo dì integrazione salariale a decorrere dal l° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salarial'e per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal lO luglio 2016,

Per le fmalità perseguite dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, gli accordi e i contratti collettivi definiscono un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di fmanziamento non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenzialc a decorrere dal l° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti da Wl accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di solidarietà bilaterale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal ,.

gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fundo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro vcrificatisi a decorrere dal lO luglio 2016; le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità dci fondo di solidarietà bilaterale; l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideternlillazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via prcvisionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo; la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuaJe fondo ìnterprofessionale;

criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, volti a realizzare

ovvero in(egrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e

in caso di sua cessazione, con decreto del Ministro dcI lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutivc dci rispettivi fondi bilaterali, sono

dettate disposizioni per detenninare: criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi, requisiti di

professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la

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contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

L'articolo 28 disciplina il Fondo di solidarietà residuale gia previsto dall'articolo 3, comma 19, della legge n.92f20l2 e stabilisce che nei riguardi dei settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni di cui al decreto, e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all' articolo 26, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche social " di concerto con il Ministro dell'ecnnomia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141.

Qualora gli accordi per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo resi duale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo ì datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo resi duale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti secondo tale procedura prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per i fondi di cui al modello alternativo (0,45 % della retribuzione imponibile previdenziale), e garantiseono almeno una delle prestazioni previste di cui all'assegno ordinario o assegno di solidarietà. l contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35 che sarà ìlIustrato.

Alla gestione del Fondo provvede il comitato amministratore già previsto dalla legge n. 9212012. I componenti del comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del decreto. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborse spese.

L'articolo 29 disciplina il Fondo di integrazione salariale. Infatti, a deeorrere dal lO gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assumerà la denominazione di fondo di integrazione salariale ed è soggetto alla diseipl ina del presente articolo.

Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia dì cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o secondo il modello alternativo. Ai fini del raggiungi mento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprend~

V!g) 18

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n Fondo garantisce l'assegno di solidarietà. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui all'assegno ordinario, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima.

Tale disposizione prevede, all'articolo 43 comma 5, una deroga transitoria sino al 2021 così da consentire alle aziende di ottenere le prestazioni pur in fase di avvio del fondo.

Alla gestione del fondo di integrazione salariale provvede un comitato amministratore, come già previsto per gli altri Fondi, ad eccezione della deliberazione in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e sarà composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioru sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative al livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero de II'economia e delle finanze. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal lO gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.

I traLtamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono auLorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurìlocalizzate l'autorizzazione è comunque uruca:

A decorrere dal IO getmaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli istituti previsti pari al4 per cento della retribuzione persa. Si prevede, entro il 3111212017, un'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo per dimensione di azienda e settore.

I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1 luglio 2016.

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L'articolo 30 disciplina l'assegno ordinario assicurato dai fondi di solidarietà bilaterali, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. La prestazione è di importo almeno pari all'integrazione salariale. l fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biemùo mobile c non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalla normativa per la CIGO c CIGS e alla durata massima complessiva dei trattamenti, innovando rispetto alla disciplina vigente che lìmita le durate a quelle per la CIGO. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

L'articolo 31 disciplina l'assegno di solidarietà che a decorrere dal lO gennaio 2016 il fondo di integrazione salariale dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organi7.7AZioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all' articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. 2. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di i 2 mesi in un biennio mobile. Gli accordi collettivi aziendali individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo pcr il quale l'accordo di solidarietà è stipulato. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddis:fure temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. li maggior !avoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà. Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in viII telematica all'INPS apposita domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al primo periodo e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS ai Centri per l'impiego ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo. La riduzione dell'attività lavorativa deve avere ,nizio entro il trentesìmo giorno successivo alla dala di presentazione della domanda. All' assegno di solidarietà, che va a sostituire i contratti di solidarietà difensivi cd di tipo B, sì applica, per quanto compatibìte, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

L'articolo 32 stabilisce quali sono le prestazioni ulteriori che i fOlldi di solidarietà bilaterali possono erogare:

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