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136/2018

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Academic year: 2021

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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 18-07-2019

Messaggio n. 2768

OGGETTO:

Articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Proroga per il 2019 del trattamento di mobilità in deroga, aree di crisi industriale complessa, di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

136/2018

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha previsto all'articolo 41 che le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Alla luce della norma sopra citata è pertanto necessario modificare le indicazioni fornite con il messaggio n. 322/2019 nelle sole parti che si riferiscono alla data in cui i beneficiari devono aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga ed al periodo concesso, periodo che viene protratto di ulteriori dodici mesi: ne deriva che la Regione può concedere ad un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2018 e concluso nel 2019, ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Pertanto l’Istituto, nel liquidare la prestazione, verificherà che il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 ma nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019, restando invariato

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il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Nel caso in cui queste due condizioni non si verifichino, non si potrà procedere al pagamento della prestazione e si dovrà altresì darne riscontro, per il tramite della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano, alla Regione che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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