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Sentenza n. 18/2018 pubbl. il 05/02/2018 RG n. 537/2015

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(1)

Tribunale Ordinario di Verbania

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. 537/2015 vertente

TRA

AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E

INAIL

All’udienza del 05/02/2018, davanti al Giudice dott.ssa Giorgia Busoli, sono comparsi:

per la società ricorrente, l’avv. Ramella in sostituzione dell’avv. Delzanno;

per l’INPS, l’avv. Morando in sostituzione dell’avv. PASUT; per l’INAIL, l’avv. Fiordelmondo;

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti.

Il Giudice

(2)

N.RG. 537/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 537 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2015 Sezione Lavoro e vertente tra:

AZZURRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pizzuti, Mariapaola Boni e Umberto Delzanno

e

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, resistente, con l’avv. Franco Pasut

e

INAIL- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, con

l’avv. Lorena Fiordelmondo.

FATTO

(3)

n.VB00000/2015-194-01 del 15.06.2015, con il quale, alla luce della presunta “inadeguatezza” dei contratti collettivi UNCI/CONFSAL applicati ai propri dipendenti, le veniva contestato l’omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali derivanti dalla applicazione dei contratti collettivi “maggiormente rappresentativi”, per il periodo dal gennaio 2011 all’agosto 2014.

In particolare, la società ricorrente ha esposto:

– che, in data 24.09.2014, prendeva avvio l’ispezione congiunta della Direzione Territoriale del Lavoro di Novara di Cusio Ossola insieme ai funzionari dell’Inps e dell’Inail, con la finalità di verificare “la corretta applicazione dei trattamenti economici e retributivi sulla base dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, stante quanto stabilito dall’art. 1 della L. 389/1989 e dall’art. 7, comma 4 del D. L. 248/2007 conv. nella L. 31/2008”;

– che i contratti dell’UNCI applicati dalla Cooperativa nei tre settori nei quali è articolata la propria attività (Metalmeccanico, Trasporti, Commercio e terziario) venivano confrontati dagli ispettori con i contratti collettivi analoghi sottoscritti per parte sindacale da Cgil, Cisl e Uil e per parte datoriale da LegaCoop, Confcooperative e AGCI “quali soggetti che, notoriamente, […] si considerano più rappresentativi”;

– che, in particolare:

a) il contratto “Cooperative esercenti servizi di trasporto e logistica” UNCI – FAST CONFSAL, applicato presso l’unità locale di Piedimulera, veniva confrontato con il CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizioni delle PMI e della cooperazione” sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil;

b) il contratto “Cooperative metalmeccaniche” UNCI – FAST CONFSAL, applicato presso la sede di Ornavasso, veniva confrontato con il CCNL “Metalmeccanica cooperative” sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil;

(4)

CONFSAL, applicato ai lavoratori del call-center presso la sede di Piedimulera, è stato confrontato con il CCNL “Commercio terziario” sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil.

– che, dopo la disamina dei contratti collettivi applicati dalla Cooperativa, venivano individuati come “comparativamente più rappresentativi, anche nelle singole categorie, i contratti collettivi nazionali stipulati da CGIL, CISL e UIL, da un parte e AGCI, LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE, dall’altra”, “…tenuto conto dei dati pubblici, e pubblicati dalle stesse associazioni datoriali e sindacali, reperiti dai siti internet e dagli ultimi dati disponibili del Ministero dello Sviluppo Economico, con evidenziazione dei dati a livello nazionale per categoria”;

- che, pertanto, gli ispettori verbalizzanti quantificavano le differenze contributive riguardanti il periodo preso in considerazione: in particolare, per l’attività metalmeccanica, venivano richiesti € 50.637,00 tra contributi omessi e sanzioni; per l’attività di logistica, venivano richiesti € 95.643,00 tra contributi omessi e sanzioni; per l’attività di call center, venivano richiesti € 77.117,00 tra contributi omessi e sanzioni;

– che, successivamente, le veniva notificata diffida accertativa dell’INAIL, con riferimento al premio assicurativo asseritamente omesso.

Tanto premesso, argomentando in ordine alle carenze del verbale di accertamento, tanto sul piano formale e sostanziale, quanto sul piano probatorio, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di “accertare e dichiarare l’illegittimità delle pretese contenute nel verbale unico di accertamento n. VB00000/2015-194-01 Inps-Inail del 15 giugno 2015 e la conseguente inesistenza dell’obbligo della società cooperativa Azzurra a r.l. di corrispondere le somme ivi indicate a titolo di contributi e somme aggiuntive”.

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Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletare attività istruttoria, all’odierna udienza la causa e stata discussa e decisa con sentenza di cui si è data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con verbale unico di accertamento e notificazione del 15.06.2015, è stato contestato ad AZZURRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di avere applicato ai propri dipendenti, addetti ai settori metalmeccanico, logistica e trasporti e all’attività di call center, nel periodo gennaio 2011 - agosto 2014, le retribuzioni previste dai CCNL sottoscritti da UNCI e da FAST-CONFSAL (nonché da UNCI e da FESICA- CONFSAL con riferimento al settore terziario) in luogo di quelli sottoscritti da Confcooperative/Legacoop/AGCI da una parte e da CGIL/CISL/UIL dall’altra, ovvero dalle associazioni sindacali ritenute dagli ispettori verbalizzanti comparativamente più rappresentative della categoria.

A tal proposito, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 389/1989 (di conversione del d.l. n. 338/89), “la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da Leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

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contributivi non possa essere inferiore ad un certo ammontare, determinato richiamando la contrattazione collettiva stipulata dalle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Nelle ipotesi di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, il legislatore (art. 2, comma 25, L. n. 549/1995) ha poi precisato che l’art.1 del d.l. n. 338/1989 (conv. in L. n. 389/1989) deve essere interpretato nel senso che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. In sostanza la legge, nell’introdurre tale principio, ha inteso garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema previdenziale, senza che ciò comporti l’estensione – sia pur soltanto sotto il profilo economico - del CCNL “leader” ai rapporti di lavoro stipulati dai datori che applicano un altro contratto collettivo.

Del resto, il contrasto della norma citata con l’art. 39 della Costituzione è stato escluso dalla Corte Costituzionale (sent. 342/1992) e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 11199/2002, ha costantemente affermato l’operatività dell’art. 1 citato nel solo ambito della determinazione del minimale contributivo (cfr. ex plurimis, Cass. n. 12/2012).

Orbene, applicando tali principi, gli ispettori verbalizzanti, rilevato il mancato rispetto, da parte di Azzurra Cooperativa Sociale Onlus, del predetto minimale, hanno provveduto all’addebito delle differenze contributive dovute e non versate.

(7)

FESICA CONFSAL) - rispettivamente, con il CCNL “Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni”, con il CCNL “Metalmeccanica cooperative” e con il CCNL Commercio Terziario sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, ed evidenziando come, sulla base degli indici sintomatici generalmente riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità - numero complessivo delle imprese associate, numero complessivo dei lavoratori occupati, diffusione territoriale, numero dei contratti collettivi stipulati e vigenti – questi ultimi contratti collettivi dovessero ritenersi comparativamente più rappresentativi. Secondo parte ricorrente, peraltro, il verbale di accertamento sarebbe nullo, in quanto privo della necessaria individuazione delle fonti di prova degli illeciti rilevanti (espressamente richiesta dall’art. 13 del d.lgs. 124/2004, così come novellato dall’art. 33 della L. 183/2010).

L’eccezione non appare fondata, atteso l’enunciato dei motivi di opposizione da parte della stessa ricorrente, da cui risulta la piena consapevolezza della causale del recupero; peraltro, l’eccezione risulta irrilevante dal punto di vista processuale, essendo preciso compito del Giudice quello di pronunciarsi, comunque, sul merito della pretesa contributiva.

Tanto premesso, occorre osservare, che, alla luce dei principi generali in tema di riparto dell’onere probatorio, spetta all’INPS dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l’ente previdenziale ha preteso di commisurare i contributi previdenziali.

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sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi; tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva” (Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2009, n. 16764).

Nel caso di specie, peraltro, deve ritenersi che tale onere probatorio sia stato adeguatamente assolto dagli Enti Previdenziali con la produzione in giudizio delle note ministeriali (cfr. doc. n. 6 fascicolo INPS) relative all’“aggiornamento dati numerici relativi alla rappresentatività delle OO.SS. stipulanti, ai fini dell’art.1 della l.389/1989 e dell’art.7, comma 4, del D.L.248/2007, convertito in L.31/08”.

Esaminando complessivamente i dati riportati nelle note, che qui integralmente si richiamano, ponendo in comparazione le organizzazioni sindacali, sia del datori di lavoro che dei lavoratori, considerandone la consistenza associativa, la diffusione territoriale ed il numero di contratti collettivi stipulati, si evince agevolmente come Confcooperative, Legacoop e AGCI siano molto più rappresentative dell’UNCI, e come CGIL, CISL e UIL risultino essere di gran lunga più rappresentative di CONFSAL.

In particolare, giova osservare che con Lettera Circolare 1.6.2012 del Direttore Generale il Ministero del Lavoro ha esplicitato i criteri di valutazione della maggiore rappresentatività, con specifica indicazione degli indici sintomatici della maggiore rappresentatività, precisando che a tal fine occorre far riferimento al numero complessivo delle imprese associate e dei lavoratori occupati, alla diffusione territoriale (“numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali”) , al numero di contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti nonché al numero dei verbali di revisione.

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In conclusione, deve ritenersi che i c.d. contratti c.d. “leader”, ai quali ancorare il c.d. minimale contributivo, siano stati correttamente individuati nel CCNL “Logistica trasporto merci e spedizioni”, nel CCNL “Metalmeccanica cooperative” e nel CCNL “Commercio terziario”, sottoscritti da LegaCoop, Confcooperative e AGCI da una parte e da CGIL, CISL e UIL dall’altra.

Nulla quaestio in ordine alla quantificazione delle differenze contributive derivanti da raffronto tra i CCNL applicati, così come rilevate dai funzionari ispettivi e dettagliate nei prospetti allegati al verbale di accertamento, non avendo parte ricorrente effettuato specifiche contestazioni al riguardo, essendosi limitata a contestare la dedotta maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali sottoscrittrici dei CCNL applicati.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania, letti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge il ricorso;

- condanna la società ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio nei confronti di INPS e INAIL, che si liquidano in € 4.000,00 per ciascuno, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

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