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Sentenza n. 67/2020 pubbl. il 09/06/2020 RG n. 74/2018

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FORLÌ

LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza con motivazione contestuale

ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nel d. l. n. 27/2020

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella causa n. 74/2018 R.G.A.C. promossa

DA

Colaprico Cinzia (avv. Giacomo Summa)

CONTRO

Electrolux Italia s.p.a. (avv. Giacinto Favalli, Marina Tona, Luca D’Arco e Giangiacomo Flamigni)

avente ad oggetto: sanzioni disciplinari;

provvedendo fuori udienza, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. La ricorrente, dipendente di Electrolux Italia s.p.a. e componente della RSU dal 2002, impugna le sanzioni disciplinari di seguito meglio distinte, comminate in relazione allo svolgimento in azienda dell’attività sindacale.

Precisamente, si tratta della sanzione di :

- 2 ore di multa, irrogata con comunicazione del 9.8.2016 a fronte della contestazione seguente: “in data 6 luglio 2016 Ella, senza aver

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alcuni varchi di sicurezza – i.e. ingressi R&D e laboratori – per effettuare tale attività (anziché utilizzare le bacheche riservate alle affissioni sindacali e/o la distribuzione presso le apposite salette sindacali). Ella continuava a porre in essere la predetta attività anche dopo essere stata diffidata sia verbalmente che per iscritto da Sansoni Samuel. Le rammentiamo che Ella versa in condizione di recidiva per effetto delle sanzioni disciplinari della ammonizione scritta irrogatale il 13.8.2015, di un’ora di multa irrogatale in data 5.11.2015 e un’ora di multa irrogataLe in data 23.11.2015”;

- 3 ore di multa, irrogata con comunicazione del 17.3.2017 a fronte della contestazione: “l’accesso allo stabilimento in data 6.3.2017, alle ore

5,44. Poiché infatti come a lei ben noto, il turno della linea di montaggio cui Ella è adibita effettua l’orario giornaliero dalle ore 8 alle 17 con 1’ora di pausa per refezione all’incirca a metà turno, il Suo ingresso in azienda arbitrariamente deciso ben prima che fossero decorsi i 30 minuti antecedenti l’inizio del proprio orario lavorativo, senza aver richiesto ed ottenuto alcuna autorizzazione preventiva da parte del Suo responsabile, viola quanto previsto dal 2^ comma dell’art 3.8 del Regolamento Aziendale, prefigurando pertanto a Suo carico l’illecito disciplinare di cui agli artt. 8,9 e 10, Sezione Quarta, Titolo VII C.C.N.L.M. Le rammentiamo inoltre che Ella versa in recidiva per l’effetto di cui alle precedenti nostre del 13.8.2015, del 5.11.2015, del 23.11.2015 e del 9.8.2016”;

- 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, irrogata con comunicazione del 15.6.2017 a fronte della contestazione: “la scrivente

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particolare riferimento alla tutela delle informazioni personali del personale dipendente di cui questa Direzione è Titolare al trattamento dei dati in ragione del rapporto di lavoro in essere, come anche della sicurezza e riservatezza industriale del sito produttivo di Forlì. Ai fini della recidiva Le contestiamo che Lei ha già subito i seguenti provvedimenti disciplinari: - Ammonizione scritta in data 13.8.2015 relativamente agli episodi contestati con lettera del 30.7.2015: - 1 ora di multa in data 5.11.2015 relativamente agli episodi contestati con lettera del 26.10.2015; - 1 ora di multa in data 23.11.2015 relativamente agli episodi contestati con lettera del 6.11.2015; - 2 ore di multa in data 9.8.2016 relativamente agli episodi contestati con lettera del 8.7.2016; - 3 ore di multa in data 17.3.2017 relativamente agli episodi contestati con lettera del 9.3.2017”.

2. La prima sanzione fa seguito, come si è detto, alla contestazione di aver distribuito dei questionari agli impiegati, all’interno degli uffici e durante l’orario di lavoro, interrompendo la loro attività, senza aver informato la Direzione o esserne stata autorizzata, violando altresì alcuni varchi di sicurezza. La condotta sarebbe poi proseguita pur dopo la diffida intimata oralmente e per iscritto da Sansoni Samuel.

2.1. Al proposito deve tuttavia rilevarsi che la ricorrente, come risulta dal doc. n. 4, aveva avvisato la Direzione, con messaggio di posta elettronica, dell’intenzione di provvedere il giorno dopo 6.7.2016 a distribuire i questionari relativi a problematiche inerenti all’orario di lavoro, e l’iniziativa sindacale era stata anche annunciata nella bacheca aziendale, come ricordato dalla collega Sabattini1 che pure aveva partecipato e che ha dichiarato: “anch’io partecipai il 6.7.2006 alla distribuzione di questionari

agli impiegati proposti dalla RSU Electrolux Sussegana. Avevamo pubblicato in bacheca io e la ricorrente l’avviso della distribuzione. Abbiamo soltanto affisso in bacheca l’avviso2. Tutte l’attività sindacale è

1

Non vi è ragione di dubitare dell’attendibilità dei testi escussi.

2 Il Sansoni, incaricato della gestione del personale, ha peraltro dichiarato di non

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stata comunicata sempre tramite bacheca e io sono ancora rappresentante sindacale. Siamo entrate negli uffici del personale e impiegati chiedendo il permesso e solo dopo aver avuto il permesso siamo entrate. Il permesso l’abbiamo chiesto bussando alla porta dei colleghi impiegati. Noi abbiamo sempre avuto accesso agli uffici degli impiegati. Tutti i materiali o questionari sono sempre stati distribuiti in questo modo. Anche per il giornalino sindacale Altri Ritmi, bussando e entrando a permesso accordato dai colleghi. Non mi è mai stata mossa alcuna contestazione”.

Più in generale, quanto riferito dalla teste circa l’avvenuto ricorso alla modalità tradizionali di distribuzione del materiale di interesse sindacale non permette di cogliere elementi di illiceità nel comportamento assunto ed oggetto di contestazione, notandosi che la Sabattini ha in particolare riferito che le due bussarono alla porta degli impiegati chiedendo il permesso di entrare – così che non può parlarsi di indebita interruzione dell’attività lavorativa – e che vi era sempre stata la possibilità di accedere agli uffici degli impiegati – così che non può farsi questione di indebito accesso all’area3

.

Non vi è poi prova del fatto che l’attività compiuta materialmente dalla ricorrente (a parte la restituzione dei questionari compiuta da chi li aveva compilati4) sia stata posta in essere dopo il divieto della Direzione, comunicato con mail del 6.7.2016 delle ore 11,23 (preceduta pochi minuti prima da diffida verbale, come indicato nella stessa mail).

3. La contestazione seguente si appunta sulla violazione dell’art. 3.8., comma 2, del regolamento interno, secondo il quale “per ragioni di

sicurezza è altrettanto vietato presentarsi all’interno del perimetro

3 V. anche quanto riferito dalla teste Olivucci: “negli uffici degli impiegati sono

andata anch’io una volta come delegata (all’epoca) per la distribuzione del giornalino. Vi era stata l’affissione in bacheca preventiva dell’avviso di distribuzione. Viene distribuito tra le linee di distribuzione e si fa il giro degli uffici”.

4 Confermata dal l. r. in sede di interrogatorio formale: “i questionari sono stati

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aziendale, se non autorizzati dal proprio responsabile, prima dei 30 minuti antecedenti l’inizio del proprio orario lavorativo”.

È evidente – e lo conferma il riferimento al divieto di permanere nei luoghi indicati “prima dei 30 minuti antecedenti l’inizio del proprio orario

lavorativo” – che la disposizione pone un divieto legato a motivi

precauzionali di contenimento dei rischi (ragioni di sicurezza) e che si rivolge a tutti coloro che prestano attività lavorativa in azienda.

3.1. La teste Sabattini ha chiarito che la ragione della presenza nei pressi dell’entrata, alle timbratrici, era dovuta alla necessità di svolgere in modo effettivo e proficuo l’attività sindacale di distribuzione dei volantini di sciopero, così da poter consegnarli agli operai che iniziavano il turno di lavoro delle ore 6,00, senza trascurare chi invece a quell’ora cessava il proprio turno. Lo stesso veniva fatto in seguito per gli operai che iniziavano il turno di lavoro alle ore 8,00 ed alle ore 14,005.

Questa la deposizione della teste: “circa l’episodio del 6.3.2017

abbiamo distribuito volantini di sciopero. Eravamo all’entrata, dove entrano gli operai di solto, alle timbratrici. È un luogo normalmente utilizzato per il volantinaggio sindacale. Noi ci siamo messi prima dei turni principali. Il turno inizia alle 6,00 il primo e alle 14,00 il secondo. Erano circa le 5,30, così abbiamo incontrato anche chi staccava dal turno notturno, che smette alle 6,00. Non ricordo se ci fosse anche la signora Olivucci Greta. Abbiamo finito verso le 6,15. Poi abbiamo ripreso per quelli che entravano alle 8,00 per il turno giornaliero (8,00 – 17,00: cd.

5 A conferma del fatto che la presenza della ricorrente presso le timbratrici era

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spezzato). Poi siamo tornate per chi iniziava il turno delle 14,00”.

Il dato riferito dal teste Sansoni secondo cui “noi avevamo ricevuto

comunicazione di distacco sindacale o variazione orario in relazione all’orario 8,00 alle 17,00. La ricorrente è entrata invece alle 5,45 con la Sabattini. La ricorrente avrebbe iniziato alle 8,00” è indice del fatto che la

ricorrente aveva appunto fatto presente di non poter iniziare il proprio turno lavorativo alle ore 8,00 in ragione della necessità di effettuare detta distribuzione6 ma ciò non ha nulla a che vedere con la presenza sul posto alle ore 5,44, legata appunto alla distinta attività sindacale.

3.2. Si è trattato pertanto di una presenza all’interno dell’azienda avvenuta con forme e modi consueti (esclusivamente presso le timbratrici, secondo l prassi esistente) alla luce della specifica finalità perseguita, nei limiti del necessario per poter provvedere alla distribuzione dei volantini anche a chi iniziava a (o a chi terminava di) lavorare alle ore 6,00.

La condotta non presenta dunque profili di illiceità.

4. La terza contestazione riguarda l’intervenuta pubblicazione sul gruppo pubblico Facebook di una serie di fotografie riportanti gli elenchi dei dipendenti dei reparti di assemblaggio suddivisi secondo i previsti scaglioni di ferie.

Ora, è chiaro che tale pubblicazione non può comportare la violazione della norma di cui all’art. 3.14 del regolamento aziendale, rubricato “divieto

di riprese”, secondo cui “per ragioni di privacy e sicurezza industriale sono vietate riprese fotografiche e video dei luoghi di lavoro se non espressamente autorizzate dalla Direzione aziendale”. Nel caso di specie

infatti si è trattato di fotografie aventi ad oggetto elenchi di lavoratori ed il

6 Lo stesso può dirsi a fronte della dichiarazione del teste Rinaldini, responsabile

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fatto che le fotografie fossero affisse sulla bacheca aziendale è del tutto irrilevante, posto che le ragioni di sicurezza invocate dalla disposizione si riferiscono alla necessità di non diffondere immagini relative agli ambienti di lavoro, alle attrezzature di lavoro e così via, istanze di tutela (anche in relazione alla sicurezza industriale) con le quali non può ovviamente interferire la divulgazione dell’immagine di una ordinaria bacheca (sostanzialmente identica a qualsiasi altra bacheca).

Il fatto appare pertanto privo di profili di illiceità, trattandosi della divulgazione tra colleghi – di fatto gli unici ad avere interesse ad accedere al gruppo Facebook “Altriritmi Electrolux Forlì” – di informazioni cui gli stessi potevano ordinariamente accedere in azienda mediante consultazione della bacheca, senza che venga in rilievo alcun profilo di lesione della riservatezza7. La teste Sabattini ha precisato al riguardo che “noi dipendenti

abbiamo su facebook un gruppo su cui ci scambiamo informazioni sul lavoro e sulle ferie e così via, scioperi. Non ricordo ora cosa vidi su facebook”.

Non è infine possibile affermare – non avendolo affermato nessun teste – che fra gli appartenenti al gruppo Facebook vi fossero soggetti estranei a quelli dei cui nominativi si trattava né che gli elenchi riportassero nomi di colleghi non presenti nel gruppo.

Non vi sono pertanto ragioni per ravvisare alcuna illiceità nella condotta oggetto di contestazione.

5. Le sanzioni vanno quindi annullate con condanna di parte resistente al pagamento delle retribuzioni trattenute, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

6. La regolamentazione delle spese di lite segue al soccombenza e si provvede come in dispositivo.

P.Q.M.

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Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla le sanzioni disciplinari impugnate e condanna parte resistente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte in applicazione delle sanzioni, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;

condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori di legge.

Forlì, 9 giugno 2020 Il giudice del lavoro

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