REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
Testo completo
Documenti correlati
3) non potrebbe, inoltre, invocarsi, per la declaratoria di nullità, un ipotetico ‘principio di ragionevolezza’, poiché in tal caso la Sezione territoriale avrebbe trascurato di
-“La CO-ARMA, nel dicembre 2013, ha comunicato la disdetta dal contratto in essere, richiamando espressamente l’art. 2 bis del contratto vigente tra le parti,
Applicati detti principi al caso di specie, come già evidenziato da questa Corte nei propri precedenti conformi (cfr. per tutte sentenza del 30 maggio 2019, resa nel procedimento
1 “Qualsiasi controversia derivante dal Contratto, dalla sua interpretazione e/o esecuzione, o da eventuali accordi esecutivi/modificativi e/o integrativi del
A tale udienza, poi rinviata al 23 Gennaio 2018, il Giudice concedeva al ricorrente termine per replica al 15 aprile 2018 e al resistente termine sino al 15 maggio 2018 e
Con atto di citazione in data 15 dicembre 2012 Mario Pittau ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari i fratelli Elisabetta, Maria, Paola,
Quanto all'incidenza della temporanea inattività nella determinazione della durata dell'orario di lavoro nelle ipotesi di lavoro discontinuo si è avuto modo di
Trattasi di norma di rango primario a differenza della disciplina delle autocertificazioni che ha natura regolamentare (rango secondario). La deroga alla parità