Le procedure di
Gestione della Crisi
sovraindebitamento da
Cosa è il Sovraindebitamento?
• Una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte,
oppure
• Una incapacità non temporanea del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni
A chi è rivolta la procedura di gestione della Crisi da Sovraindebitamento?
• Consumatori / Famiglie
• Imprenditori / Imprese che non possono fallire
• Società agricole / Professionisti / Start-up innovative / Artigiani
Chi è il Consumatore?
La Legge 3 lo definisce come:
Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (acquistare una casa o un
auto ma non un ufficio o un camion).
Cos’è l’OCC ?
È una sigla che significa Organismo di Composizione della Crisi Può essere pubblico o privato e deve essere iscritto nell’
apposito elenco gestito dal Ministero della Giustizia
Chi è il Gestore della Crisi?
Un Avvocato o un Commercialista specificamente formato ed iscritto nell’ apposito elenco gestito dal Ministero della Giustizia,
nominato dall’OCC per esaminare la proposta e la documentazione fornita dal debitore
Cos’è l’esdebitazione?
E’ il beneficio della cancellazione dei debiti non onorati, quando il Tribunale, al termine della procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento dichiara d’ufficio inesigibili i crediti non pagati
nella procedura.
Le procedure previste nella gestione della Crisi sono tre:
1. IL PIANO DEL CONSUMATORE
2. L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE 3. LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
IL PIANO DEL CONSUMATORE
E’ riservato al consumatore che abbia contratto debiti per scopi estranei alla attività professionale svolta (ad esempio acquistare una casa o un
auto ma non un ufficio o un camion) o abbia rilasciato fidejussioni per parenti.
Non richiede che i creditori siano d’accordo, ma il Giudice valuta se il debitore merita di essere ammesso a questa procedura.
Interrompe eventuali pignoramenti in corso.
Il Giudice valuta il debitore meritevole di essere ammesso alla procedura se:
• ha contratto debiti e ha difficoltà a pagarli per cause impreviste (ad esempio diminuzioni di stipendio, malattia, infortunio o altri eventi)
• ha contratto debiti proporzionati al proprio reddito
• non ha una situazione critica in Banca Dati Crif e/o in Centrale Rischi della Banca d’Italia
• non ha sottratto con la frode parte del patrimonio ai creditori
La valutazione del Giudice si basa su una RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
predisposta dal Gestore della Crisi sulla base della
documentazione fornita dal debitore e della sua situazione complessiva (familiare e lavorativa).
La relazione particolareggiata deve contenere:
• Le cause dell’indebitamento
• La diligenza del consumatore nell’assumere le obbligazioni
• Le ragioni dell’incapacità di pagare regolarmente i debiti
• Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni
La relazione particolareggiata deve indicare:
• Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
• Il giudizio sulla completezza e l’attendibilità della documentazione presentata dal consumatore
• Il giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto alla liquidazione
Il VALORE AGGIUNTO di un CONSULENTE
a fianco del debitore è proprio nel reperimento della documentazione completa, nella valutazione della sua
attendibilità e nella presentazione nel miglior modo possibile della pratica al Gestore della Crisi e successivamente al Giudice.
L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
E’ la procedura ordinaria e permette di non pagare integralmente tutti i debiti. Richiede che:
• almeno il 60% dei creditori siano d’accordo
• scadenze e modalità di pagamento ai creditori siano chiaramente indicate
Per l’accordo di ristrutturazione è necessario predisporre una relazione che contenga:
• Una ricostruzione della posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti
• L’elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute
• L’elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione (vendita o donazione) compiuti negli ultimi cinque anni
• Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
• L’indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia
• L’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
• Le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (nel caso in cui il debitore svolga anche attività d’impresa), corredate da una attestazione di
conformità all'originale
• La relazione particolareggiata dell’OCC
L’accordo di ristrutturazione può apparire complicato e richiedere un’attività di analisi e preparazione molto pesante ma in questo
modo il debitore, se assistito da un buon consulente nella fase di preparazione dell’accordo, può permettere di
⇒ mantenere la prima casa
⇒ mantenere una parte del reddito dell’attuale lavoro, per il sostentamento della propria famiglia,
⇒ ottenere l’esdebitazione per i crediti non pagati con l’accordo.
LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Può essere chiesta direttamente dal debitore, oppure essere successiva ad una delle altre due soluzioni (Piano del
consumatore / Accordo di ristrutturazione).
La liquidazione del patrimonio comprende tutti i beni di proprietà (ad eccezione di quelli che servono all’esercizio del lavoro che
produce reddito per il sostentamento della famiglia).
Viene lasciata nella disponibilità del debitore una quota del
reddito o della pensione per il sostentamento della famiglia, sulla base delle spese documentate.
Per la liquidazione del patrimonio è necessario predisporre una relazione che contenga:
• l'indicazione delle cause dell'indebitamento
• l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di pagare i propri debiti
• il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni
• l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
La procedura di liquidazione inizia solamente dopo che il Tribunale si è espresso favorevolmente sulla proposta,
emanando il relativo Decreto di apertura e dopo che il
professionista nominato dal Giudice nel decreto ha accettato la carica di liquidatore della procedura.
Le fasi della procedura sono le seguenti:
• inventario dei beni e dei crediti
• identificazione da parte del liquidatore di tutti i creditori (Stato Passivo)
• predisposizione del Programma di Liquidazione
Nel corso della procedura il debitore viene autorizzato:
• a vivere nell’abitazione fino alla vendita o a sottoscrivere un contratto di locazione per liberare l’immobile
• ad usare i mezzi che lo aiutano a produrre reddito (ad esempio l’auto per andare al lavoro)
• alle spese per il sostentamento della famiglia (ogni mese versa alla procedura la differenza tra quanto guadagna e le spese autorizzate)
Al termine della procedura di Liquidazione del Patrimonio (che dura minimo 4 anni) il Giudice, se il Programma di Liquidazione è
stato rispettato in ogni suo punto, decreta l’esdebitazione del debitore.
La Liquidazione del Patrimonio è molto complicata e coinvolge numerosi soggetti (OCC, Giudice e Liquidatore): l’assistenza di
un buon consulente nella fase di preparazione e
successivamente nella fase di realizzazione, può permettere di:
⇒ mantenere una parte del reddito dell’attuale lavoro, per il sostentamento della propria famiglia,
⇒ ottenere l’esdebitazione per i crediti non pagati.
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Ricorda che ogni caso è diverso dall’altro e un buon consulente può aiutarti a trovare la soluzione su misura per la tua situazione