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STUDIO MICHELON tel fax

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Academic year: 2022

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Circolare n. 1/2007 del 31 gennaio 2007

LA FINANZIARIA 2007

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DL 03.10.2006, n. 262 (convertito con modificazioni nella L.

24.11.2006, n. 286) – cosiddetto “Collegato alla Finanziaria 2007”, in vigore dal 3 ottobre 2006 e la L.

27.12.2006, n. 296 - cosiddetta “Legge Finanziaria 2007” che è entrata in vigore il 1 gennaio 2007.

Di seguito sono riportate le misure di rilievo contenute nelle sopraccitate norme.

IRPEF – Nuovi scaglioni e nuove aliquote

Sono stati modificati gli scaglioni di reddito e le aliquote d’imposta, dal 1° gennaio 2007, come segue:

a) fino a 15.000 euro 23%;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 27%;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 38%;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 41%;

e) oltre 75.000 euro 43%.

Sono state eliminate gran parte delle deduzioni e sono state soppresse la “No Tax Area”,il “Contributo di solidarietà” e la “Clausola di salvaguardia”.

IRPEF – Nuove detrazioni

Sono state reintrodotte le seguenti detrazioni il cui ammontare varia in rapporto al reddito complessivo:

- Per carichi di famiglia (Coniuge, figli ed altri familiari);

- Per categoria di reddito (Lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e impresa);

IRPEF – Altre detrazioni

È prevista la detrazione pari al 19% per le seguenti spese:

- Iscrizione ed abbonamento annuale ad associazioni sportive, palestre e piscine per ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni per una spesa massima di €. 210;

- Canoni di locazione per contratti stipulati nel Comune sede di Università o Comuni limitrofi con studenti universitari residenti in altra provincia o ad una distanza superiore a Km 100 e per una spesa massima di €. 2.633;

- Spese per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti il cui reddito non supera €. 40.000 per una spesa massima di €. 2.100;

- Spese per la frequenza di asili nido per una spesa massima di €. 632;

IRPEF – Detrazioni/Deduzioni per Medicinali

È previsto che dal 01.07.2007,ai fini delle Deduzione/detrazione, i costi sostenuti per l’acquisto di medicinali deve essere certificato da scontrino o fattura in cui sono indicati natura, qualità e quantità dei beni e codice fiscale del contribuente; Fino al 31.12.2007 l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino dallo stesso contribuente.

IRPEF – Deduzione assegni periodici al coniuge

Il contribuente che eroga assegni periodici al coniuge, a seguito di separazione o annullamento del matrimonio, ai fini della deduzione degli assegni corrisposti, deve riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del coniuge beneficiario.

IRPEF e IRES – Detrazioni per “Riqualificazione energetica degli edifici”

Viene prevista una agevolazione pari al 55%, come detrazione di imposta da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti:

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- Interventi di Riqualificazione energetica con detrazione massima di €. 100.000;

- Interventi coperture, pavimenti e finestre comprensive di infissi; il limite massimo di detrazione è pari 60.000 euro;

- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; il limite massimo di detrazione è pari 30.000 euro;

IRPEF - Agevolazione per nuovi frigoriferi

Viene prevista una agevolazione pari al 20%, come detrazione di imposta fino ad un massimo di 200 euro, per le spese, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con nuovi modelli di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione sarà esercitata in un'unica rata.

IRPEF - Agevolazione per nuovi televisori digitali

I contribuenti, in regola con il pagamento del canone televisivo, potranno avere una detrazione del 20%, su una spesa massima di 1.000 euro, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative all’acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.

IRPEF e IRES - Agevolazione per illuminazione nei locali di vendita

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, rientrante nel settore del commercio, che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione, nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti.

IRPEF e IVA - Detrazione per le ristrutturazioni edilizie

Sono state prorogate al 31 dicembre 2007 le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sono, pertanto, prorogate sia la detrazione IRPEF del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia nel limite di 48.000 euro per ogni unità abitativa con la condizione della separata esposizione in fattura del costo della manodopera sia l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Imposta sostitutiva su plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili

L’imposta sostitutiva originariamente pari al 12,5% ed applicabile, su base opzionale, alle plusvalenze realizzate da persone fisiche nella vendita di immobili, acquistati o costruiti da non più di 5 anni, e terreni edificabili, è stata modificata con l’aumento della percentuale fino al 20% e l’esclusione dell’applicazione di tale imposta sostitutiva alle plusvalenze derivanti da terreni edificabili.

IRPEF e IRES _- Spese per servizi resi da professionisti domiciliati in Paesi “black list”

È stato esteso alle prestazioni di servizi resi da professionisti domiciliati in Paesi “black list” il regime di indeducibilità già previsto per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente nei medesimi Paesi. La nuova regola ha effetto dal periodo di imposta in corso al 3.10.2006.

IRPEF e IRES _- Operazioni con imprese residenti in Paesi “black list”

Relativamente ad Operazioni con imprese residenti in Paesi “black list” esercenti attività commerciale effettiva e concretamente eseguite per un effettivo interesse economico, le spese e gli altri componenti deducibili devono essere separatamente indicati in dichiarazione dei redditi.

IRPEF e IRES _- Autovetture concesse in uso promiscuo al dipendente

È stato modificato il calcolo per determinazione del benefit per l’auto concessa al dipendente in uso promiscuo, nonché alla deducibilità dei costi relativi.

- Nuova determinazione del benefit: per la determinazione del compenso in natura da assoggettare a tassazione derivante dall’utilizzo promiscuo (per lavoro e per fini personali) dell’auto aziendale si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una sua percorrenza convenzionale di 15.000

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chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

- Limiti alla deducibilità: le spese relative ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili limitatamente all’importo costituente reddito di lavoro dipendente.

IRPEF - Deduzione delle spese auto utilizzate nell’esercizio di imprese, arti e professioni

Modificato in senso restrittivo il regime di deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto. Per i mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti viene soppressa la possibilità di deduzione dal reddito d’impresa, d’arte o professione dei relativi costi e viene previsto che sia deducibile l’importo che costituisce reddito da lavoro, cioè il valore convenzionale del fringe benefit, che rimarrà l’unico costo deducibile in capo all’impresa.

Rimane immutata la deducibilità, nella misura dell’80%, dei costi auto per agenti e rappresentanti di commercio.

È ridotta dal 50% al 25% la percentuale di deduzione per artisti e professionisti.

IRPEF e IRES _- Deducibilità delle spese telefoniche

È stata variata la deducibilità delle spese telefoniche per i servizi di telefonia sia fissa che mobile. Si stabilisce che le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica, sono deducibili nella misura dell' 80%. La percentuale dell’80% è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

IRPEF e IRES _- Ammortamento terreni

il principio di non rilevanza fiscale dei terreni sui quali insistono gli immobili o che costituiscono pertinenza in virtù del quale sono indeducibili le relative quote di ammortamento si applica anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante leasing. Per tali immobili le percentuali forfettarie previste si applicano alla quota capitale del canone di locazione. Le disposizioni si applicano anche per i canoni di leasing relativi a contratti stipulati in periodi d’imposta precedenti al 2006. Non viene più richiesta una apposita perizia per la determinazione del valore del terreno.

IVA _- Compensazioni oltre i 10.000 euro solo con comunicazione all’Agenzia delle Entrate

I soggetti Iva che intendono effettuare compensazioni tra crediti e debiti di imposta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, per importi superiori a 10.000 euro devono inviare, almeno cinque giorni prima a quello in cui si intende effettuare la compensazione, una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate che contenga l’importo e la tipologia dei crediti che verranno utilizzati. L’Agenzia delle Entrate dovrà rispondere entro il terzo giorno successivo a quello dell’invio della comunicazione da parte del contribuente restando valido, in assenza di una risposta, il principio del silenzio assenso. Ai fini dell’invio della comunicazione, è anche possibile avvalersi di un intermediario abilitato.

IVA _- Il meccanismo del reverse charge esteso a nuovi settori

Le modalità di assolvimento dell’Iva attraverso il sistema del reverse charge vengono estese, oltre che al settore dei subappalti in edilizia, alle cessioni dei seguenti beni:

a) apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre soggette alla tassa di concessione governative, nonché loro componenti ed accessori;

b) personal computer, loro componenti ed accessori;

c) materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Tale disposizione, tuttavia, diventerà operativa solo dal momento in cui essa verrà ufficialmente approvata dalla Commissione Europea. Per il solo settore dell’edilizia, invece, il meccanismo del reverse charge si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

IVA - IVA su pasti e prestazioni alberghiere in occasione di congressi e convegni

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Si prevede la detraibilità dell’Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento di detti eventi. Per il solo anno 2007, tale detrazione è prevista nella misura del 50%.

IVA - Rinviata la trasmissione telematica dei corrispettivi al 2008

La trasmissione telematica dei corrispettivi prevista a partire dall’anno 2007, viene rinviata all’anno successivo. Si dispone che tale trasmissione decorrerà a partire dalla data progressivamente individuata per singole categorie di contribuenti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 1° giugno 2008. Inoltre, si stabilisce che le spese di acquisizione di apparecchi misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno essere dedotti integralmente nell’esercizio.

IMPOSTA DI BOLLO – Modalità di pagamento

Dal 01.01.07 l’imposta si corrisponde mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia con modalità telematiche apposito contrassegno, o in modo virtuale con il versamento del bollo all’Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o con versamento in conto corrente postale.

ICI – Dati dei fabbricati e ICI in dichiarazione dei redditi

È previsto che le dichiarazioni dei redditi (modello Unico e Modello 730) dovranno riportare i dati identificativi di ogni fabbricato e quelli relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Contributo nuovi edifici ad alta efficienza energetica

Relativamente alla realizzazione di novi edifici con volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, iniziata entro il 31.12.2007 ed ultimata entro i tre esercizi successivi, se sono rispettati determinati parametri di efficienza energetica, è previsto un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per ottenere tale risultato.

Studi di settore – Novità

Sono state introdotte le seguenti novità:

- Revisione degli studi di settore ogni tre anni;

- Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2006 per individuare ricavi, corrispettivi o compensi si applicano indicatori di normalità economica specifici in base alle caratteristiche ed alle condizioni in cui è esercitata l’attività;

- Dal periodo d’imposta in corso al 01.01.2007 il limite per la non applicabilità degli studi di settore è stato aumentato a 7,5 milioni di €uro;

- Per imprese e professionisti cui non si applicano gli studi di settore, ai fini della individuazione ricavi, corrispettivi o compensi non dichiarati, si prevede l’individuazione di normalità economica;

- Dal periodo d’imposta in corso al 01.01.2007 l’accertamento sulla base degli studi di settore si effettuano anche nei confronti dei contribuenti con periodo d’imposta inferiore ai 12 mesi;

Controlli automatici sulle dichiarazioni

A partire dalle dichiarazioni presentate dal 01.01.2006 l’invito da parte dell’Amministrazione Finanziaria a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti deve essere inviato trelematicamente agli intermediari.

Controlli sugli oneri detraibili

Gli enti e le casse aventi fini assistenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti a cui sono state rimborsate spese sanitarie.

Atti di cessione Immobiliare

Negli atti di cessione di immobili, i contraenti, se si sono avvalsi di un mediatore immobiliare, devono indicare con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia il corrispettivo che idati identificativi del

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mediatore specificandone il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione della Camera di Commercio. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo il notaio è tenuto ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

Agenti Immobiliari – Obblighi per la registrazione

In relazione alle scritture private non autenticate di natura negoziale sono estesi anche agli agenti immobiliari gli obblighi di richiederne la registrazione e gli stessi sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta di registro dovuta.

Imposta sulle successioni e donazioni – Franchigia

In relazione all’Imposta sulle successioni e donazioni è stata definita la franchigia a favore di fratelli e sorelle che è fissata in €. 100.000 per ogni beneficiario ed è aumentata fino ad €. 1.500.000 se il beneficiario è portatore di handicap.

Previdenza complementare – deducibilità

Dal reddito complessivo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari per un importo non superiore ad €. 5.164,57.

Società di comodo

Alla disciplina delle società si comodo sono apportate le seguenti modifiche:

- È stata eliminata la possibilità di “prova contraria” per cui è stata introdotta la presunzione assoluta circa la natura di società di comodo se non vengono rispettati i limiti di ricavi e di reddito previsti;

- Sono stati ampliati gli elementi dell’attivo patrimoniale da considerare per la base imponibile su cui calcolare i ricavi presunti;

- Il coefficiente dei ricavi del 6% è ridotto al 5% per gli uffici (A/10) ed al 4% per gli immobili ad uso abitativo (da A/1 ad A/9) se acquistati o rivalutati nell’esercizio 2006 e nei due precedenti;

- nell'ipotesi di scioglimento delle società non operative ovvero di trasformazione delle stesse in società semplici è data la possibilità di usufruire di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, pari al 25%, di un'imposta sostitutiva del 10% sui saldi attivi di rivalutazione e di non assoggettamento a Iva le assegnazioni dei beni ai soci, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1%. Se vengono assegnati degli immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo.

Contributi previdenziali – Gestione IVS e gestione separata

Sono stati modificate in aumento le aliquote contributive sia dei lavoratori artigiani e commercianti sia dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

IRAP – Agevolazioni per la riduzione del “cuneo fiscale”

Sono state introdotte nuove deduzioni dalla base imponibile Irap e precisamente:

- deduzioni consiste nell’abbattimento forfetario della base imponibile Irap per un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta. Tale importo può essere aumentato fino a 10.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni svantaggiate.

- deduzione degli oneri sociali (contributi assistenziali e previdenziali) relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e delle spese relative agli apprendisti, ai disabili ed al personale assunto con contratti di formazione e lavoro e ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

Per ciò che attiene l’entrata in vigore è previsto che si applicano dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a decorrere dal mese di luglio 2007, con conseguente ragguaglio ad anno per la deduzione forfetaria di 5.000 euro. Inoltre, l’applicazione delle deduzioni in esame è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

Specifiche agevolazioni sono, poi, previste per gli incrementi occupazionali che coinvolgono lavoratrici donne rientranti nella categoria di “lavoratore svantaggiato”.

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IRES - Agevolazioni fiscali per operazioni di conferimento, fusione e scissione

Per i progetti di aggregazione societaria (conferimenti di azienda in neutralità, fusioni e scissioni) effettuati negli anni 2007 e 2008 da imprese operative da almeno due anni, non appartenenti allo stesso gruppo societario e comunque non legati tra loro da un rapporto di partecipazione, o controllati dallo stesso soggetto è concesso alla società beneficiaria il riconoscimento fiscale, fino ad un massimo di 5.000.000 di euro, dei maggiori valori, rispetto a quelli contabili e fiscalmente riconosciuti, derivanti dalle operazioni citate. In particolare, nel caso di fusioni o scissioni, viene fiscalmente riconosciuto il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali. Nel caso di operazione di conferimento vengono fiscalmente riconosciuti i maggiori valori iscritti dal conferitario a titolo di avviamento e sui beni materiali e immateriali. L’agevolazione è subordinata alla presentazione di un’istanza d’interpello volta a dimostrare la presenza dei requisiti richiesti.

Decade dall’agevolazione la società risultante dall’aggregazione che, nei primi quattro periodi di imposta pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati, a meno che non ottenga un parere favorevole tramite istanza di interpello.

IRPEF e IRES - Credito di imposta per investimenti

Per l'acquisto di beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, destinati a strutture produttive insediate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, è attribuito un credito d'imposta in forma automatica, cioè senza necessità di un preventivo esame o autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

IRPEF e IRES - Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

Per il triennio 2007 - 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al 10% dei costi sostenuti per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato, aumentato al 15%, quando i costi siano riferiti a contratti sottoscritti con università ed enti pubblici di ricerca.

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti Saluti.

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