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TRACCIA CIVILE 6. - parere legale motivato sulla possibilità di ottenere un indennizzo maggiore di quello effettivamente percepito;

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Academic year: 2022

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TRACCIA CIVILE 6

Con contratto del 27 settembre 2020 Mevio stipulava con Gamma spa una assicurazione temporanea a capitale costante ed a premio annuo per il caso di morte, in favore "degli eredi legittimi dell'assicurato", che prevedeva, nell'ipotesi di decesso dell'assicurato, un capitale di Euro 100.000,00.

In maniera del tutto improvvisa, in data 10 gennaio 2021, Mevio decedeva a causa di un incidente stradale.

In assenza di disposizioni di ultima volontà, in data 25 gennaio 2021, l’assicurazione Gamma S.p.a. liquidava l’indennizzo assicurativo in favore degli eredi legittimi dell’assicurato: la coniuge Caia e il nipote Sempronio, figlio del fratello premorto.

Nello specifico, Caia riceveva due terzi dell’indennizzo assicurativo, mentre Sempronio otteneva solamente un terzo.

Con lettera raccomandata del 30 gennaio 2021, Sempronio contestava alla compagnia assicurativa i criteri di ripartizione adottati, rilevando che avrebbe dovuto corrispondere l’indennizzo in parti uguali ad entrambi gli eredi.

Avendo altresì esperito invano il tentativo di mediazione ex D.L.vo 28 del 2010, Sempronio si rivolge al vostro studio legale al fine di far valere i propri diritti.

Il candidato, assunte le vesti di legale di Sempronio, premessi brevi cenni sugli istituti e sulle tematiche sottese alla fattispecie concreta, rediga:

- parere legale motivato sulla possibilità di ottenere un indennizzo maggiore di quello effettivamente percepito;

- l’atto giudiziario ritenuto più opportuno.

SCHEMA RISOLUTIVO PARERE

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Ai fini di un corretto svolgimento del parere assegnato bisognava sviluppare i seguenti punti.

1. Riassumere gli elementi fattuali principali, evidenziando che:

- Con contratto del 27 settembre 2020 Mevio stipulava con Gamma spa una assicurazione temporanea a capitale costante ed a premio annuo per il caso di morte, in favore "degli eredi legittimi dell'assicurato", che prevedeva, nell'ipotesi di decesso dell'assicurato, un capitale di Euro 100.000,00.

- In maniera del tutto improvvisa, in data 10 gennaio 2021, Mevio decedeva a causa di un incidente stradale.

- In assenza di disposizioni di ultima volontà, in data 25 gennaio 2021, l’assicurazione Gamma S.p.a. liquidava l’indennizzo assicurativo in favore degli eredi legittimi dell’assicurato: la coniuge Caia e il nipote Sempronio, figlio del fratello premorto. Nello specifico, Caia riceveva due terzi dell’indennizzo assicurativo, mentre Sempronio otteneva solamente un terzo.

- Con lettera raccomandata del 30 gennaio 2021, Sempronio contestava alla compagnia assicurativa i criteri di ripartizione adottati, rilevando che avrebbe dovuto corrispondere l’indennizzo in parti uguali ad entrambi gli eredi.

- Sempronio esperiva invano il tentativo di mediazione ex D.L.vo 28 del 2010.

2. Indicare che la principale questione giuridica da affrontare per fornire una corretta risposta alla richiesta di parere attiene alla individuazione del criterio di ripartizione dell’indennizzo assicurativo, nell’ipotesi in cui il titolare di un contratto di assicurazione sulla vita abbia genericamente designato quali beneficiari i propri eredi.

3. Approfondire la disciplina del contratto di assicurazione sulla vita di cui agli artt. 1919 e ss.

del codice civile. In particolare, evidenziare che ai sensi dell’art. 1920 comma 2, c.c. la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.

4. Eseendo stato, nel caso di specie, attribuito il beneficio in favore degli eredi ed essendosi aperta la successione legittima di Mevio (in assenza di testamento), analizzare il sistema della successione legittima e le regole di ripartizione nell’ipotesi in cui il coniuge concorra con fratelli e sorelle del de cuius.

Ai sensi dell’art. 582 c.c. al coniuge spettano i due terzi dell’eredità e ai fratelli e sorelle è devoluto il rimanente terzo.

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5. Sottolineare come, in casi simili a quello in esame, la giurisprudenza si sia contrapposta in due filoni esegetici opposti.

6. Da un lato, si sostiene che “Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, la generica designazione quali beneficiari delle prestazioni indennitarie degli eredi testamentari o legittimi comporta che, in mancanza di un'espressa previsione del criterio di riparto dell'indennizzo tra i medesimi, questo vada individuato nelle disposizioni che regolano la successione ereditaria” (Cassazione civile, 29 settembre 2015, n. 19210). Secondo tale orientamento, infatti, l’evocazione della figura dell’erede nell’ambito del contratto di assicurazione ed il senso letterale dell'espressione "erede", tanto se l'eredità sia stata devoluta ab intestato quanto se sia stata devoluta per testamento, non possono che implicare un riferimento non solo al modo in cui tale qualità è stata acquisita e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte.

Il dire che qualcuno è erede di un soggetto significa, secondo l'espressione letterale, evocare tanto chi lo è quanto anche in che misura lo è: il carattere polisenso dell'espressione letterale esclude che la presenza in una polizza assicurativa di un riferimento agli eredi sic et simpliciter come beneficiari per il caso di morte dello stipulante possa intendersi di per sè significativa solo dell'individuazione della qualità e non anche della misura della posizione ereditaria.

Anche ove si passi all'uso doveroso, secondo il paradigma dell'art. 1362 c.c., del criterio dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, è sufficiente interrogarsi su che cosa comunemente si intenda per erede ab intestato e per erede testamentario e, dunque, riflettere sul fatto che quando lo stipulante e la società assicuratrice prevedono per il caso di morte dello stipulante come beneficiari gli eredi legittimi in mancanza di eredi testamentari, la comune intenzione delle parti non può che essere se non quella di voler alludere alla misura in cui la successione secondo l'uno a l'altro titolo si verificherà.

Anche il criterio della c.d. interpretazione Ideologica giustificherebbe, dunque, la ricostruzione del significato delle clausole in discorso nel senso che lo scopo perseguito dalle parti e segnatamente dallo stipulante è, conforme alla natura dell'assicurazione sulla morte, quello di attribuire il beneficio nello stesso modo in cui risulterà regolata la sua successione.

7. Dall’altro lato, la giurisprudenza maggioritaria ritiene invece che “Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio

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per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità” (v. ex multis Cassazione civile sez. II, 21/12/2016, n.26606).

8. Alla luce di tali posizioni ermeneutiche, evidenziare che aderendo alla giurisprudenza maggioritaria della Cassazione la pretesa di Sempronio (erede per rappresentazione del fratello premorto del decuius ex art. 467 c.c.) di vedersi riconociuta una quota maggiore rispetto al terzo riconosciuto dall’assicurazione (e calcolato sulla base delle regole della successione legittima) appare fondata.

In particolare, in assenza di specifiche indicazioni al riguardo contenute nel contratto di assicurazione, le quote dei beneficiari dovranno presumersi uguali e pertanto corrispondenti ad un mezzo dell’indennizzo.

9. In considerazione di ciò, suggerire a Sempronio di adire il competente Tribunale Civile al fine di ottenere dalla compagnia assicuratrice la differenza tra quanto corrisposto e quanto, invece, a lui spettante.

SCHEMA RISOLUTIVO ATTO

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Ai fini di un corretto svolgimento dell’atto assegnato avreste dovuto sviluppare i seguenti punti.

1) Innanzitutto occoreva scegliere la tipologia di atto da incardinare: poteva essere scelto sia l’Atto di citazione sia il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dal momento che la questione dibattuta è tale da poter essere decisa in maniera sommaria, non presentando punti controversi complessi e che necessitano di un'istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione.

2) Ripercorrere brevemente gli elementi del fatto mettendo in evidenza che:

- Con contratto del 27 settembre 2020 Mevio stipulava con Gamma spa una assicurazione temporanea a capitale costante ed a premio annuo per il caso di morte, in favore "degli eredi legittimi dell'assicurato", che prevedeva, nell'ipotesi di decesso dell'assicurato, un capitale di Euro 100.000,00.

- In maniera del tutto improvvisa, in data 10 gennaio 2021, Mevio decedeva a causa di un incidente stradale.

- In assenza di disposizioni di ultima volontà, in data 25 gennaio 2021, l’assicurazione Gamma S.p.a. liquidava l’indennizzo assicurativo in favore degli eredi legittimi dell’assicurato: la coniuge Caia e il nipote Sempronio, figlio del fratello premorto. Nello specifico, Caia riceveva due terzi dell’indennizzo assicurativo, mentre Sempronio otteneva solamente un terzo.

- Con lettera raccomandata del 30 gennaio 2021, Sempronio contestava alla compagnia assicurativa i criteri di ripartizione adottati, rilevando che avrebbe dovuto corrispondere l’indennizzo in parti uguali ad entrambi gli eredi.

- Sempronio esperiva invano il tentativo di mediazione ex D.L.vo 28 del 2010.

2. Formulare apposito titoletto “Sulla corretta ripartizione dell’indennizzo assicurativo”

2.1 Nell’incipit del motivo indicare subito che la ripartizione dell’indennizzo assicurativo tra Sempronio e Caia, così come effettuata dall’Assicurazione Gamma sulla base delle quote di spettenza della successione legittima, lede i diritti di Sempronio, il quale avrebbe avuto diritto ad ottenere ½ dell’indennizzo in quanto, in assenza di specifiche indicazioni al riguardo contenute nel contratto di assicurazione, le quote dei beneficiari dovevano presumersi uguali.

2.2 Approfondire la disciplina del contratto di assicurazione sulla vita di cui agli artt. 1919 e ss.

del codice civile. In particolare, evidenziare che ai sensi dell’art. 1920 comma 2, c.c. la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.

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2.3 Sottolineare come, in casi simili a quello in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla compagnia assicuratrice, la giurisprudenza maggioritaria ritiene invece che “Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità” (v. ex multis Cassazione civile sez. II, 21/12/2016, n.26606).

2.4 Alla luce di tale posizione ermeneutica, evidenziare che la pretesa di Sempronio (erede per rappresentazione del fratello premorto del decuius ex art. 467 c.c.) di vedersi riconociuta una quota maggiore rispetto al terzo riconosciuto dall’assicurazione (e calcolato sulla base delle regole della successione legittima) è fondata.

In particolare, in assenza di specifiche indicazioni al riguardo contenute nel contratto di assicurazione, le quote dei beneficiari dovevano presumersi uguali e pertanto corrispondenti ad un mezzo dell’indennizzo.

3. Dopo aver formulato la vocatio in ius (nelle forme dell’atto prescelto) nei confronti della compagnia assicurativa, redigere le conclusioni, chiedendo che “

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale,

- accertare e dichiarare il diritto di Sempronio, in qualità di erede di Mevio, ad ottenere ½ dell’indennizzo di 100.000,00 Euro di cui al contratto di assicurazione sulla vita stipulato da quest’ultimo con l’Assicurazione Gamma;

- per l’effetto, condannare l’Assicurazione Gamma S.p.a. a corrispondere a Sempronio la somma di 16.667,00 euro, quale differenza tra quanto già ricevuto a titolo di indennizzo e quanto spettantegli in virtù del contratto in questione;

- con vittoria di spese, diritti e onorari

Si dichiara che il valore della causa è di 16.667 euro e che, pertanto, il contributo unificato ammonta a 237,00 Euro

Si offrono in comunicazione mediante deposito i seguenti documenti:

- verbale negativo della mediazione obbligatoria;

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- documentazione attestante la qualità di erede di Mevio del ricorrente/attore;

- contratto di assicurazione tra Mevio e l’Assicurazione Gamma;

- lettera di diffida inviata all’Assicurazione Gamma.”

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