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ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI DEL FAGIOLO ZOLFINO -Terranuova Bracciolini-

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ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI DEL FAGIOLO ZOLFINO

-Terranuova Bracciolini-

STATUTO

- TITOLO I -

COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 Costituzione e sede

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia è costituita l’associazione denominata

"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DEL FAGIOLO ZOLFINO", con sede legale ed amministrativa in Terranuova Bracciolini, c/o Pro Loco di Terranuova Bracciolini, Via Enrico Toti,

Con delibera del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci, la Sede Sociale potrà essere trasferita ad altro indirizzo dello stesso Comune.

Art. 2 Durata

L’Associazione ha durata illimitata. Non ha fine di lucro, è apartitica, democraticamente gestita.

Per realizzare i propri fini l’Associazione potrà aderire, previa delibera del Consiglio Direttivo, ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell'associazione stessa. In particolare può far parte di unioni, di associazioni di grado superiore che perseguano gli stessi obiettivi dell'associazione, promuovendone anche la costituzione.

Art. 3 Scopi

L’Associazione ha per scopo la valorizzazione e la tutela del Fagiolo Zolfino dell’area Setteponti- Pratomagno, inteso non soltanto come prodotto agroalimentare ma come espressione delle tradizioni, della cultura e della vocazione agricola del territorio di produzione.

Per raggiungere tal fine l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- rappresentare i produttori associati nei confronti degli enti pubblici e privati, in particolare del Comune di Terranuova e degli Organi della Pubblica Amministrazione

- redigere un disciplinare di produzione ed un regolamento interno relativi alla produzione ed all’immissione sul mercato, con efficacia vincolante per i soci produttori;

- tutelare la produzione e i consumatori, anche mediante la concessione di un eventuale marchio di tutela che certifichi l’aderenza del metodo produttivo alle norme stabilite dal disciplinare e garantisca la tracciabilità del prodotto;

- promuovere, organizzare e partecipare a mostre, mercati e fiere;

- promuovere la conoscenza del “Fagiolo Zolfino” mediante produzione di materiale divulgativo, creazione di un sito web, partecipazione eventi pubblici promozionali;

- valorizzare tecniche agronomiche sostenibili, anche promuovendo metodi di agricoltura biologica;

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- partecipare a programmi di ricerca, di sperimentazione e di diffusione di tecniche produttive e di conservazione, atte al miglioramento della qualità del prodotto; promuovere ed organizzare programmi di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con istituti di ricerca universitari, Enti Locali, Associazioni del territorio;

- creare servizi di sostegno ai soci produttori, come la messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per la coltivazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione del prodotto;

- promuovere la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione;

- partecipare agli eventuali riconoscimenti in relazione a D.O.P., I.G.P. e I.G.T., A.S., DE.CO.

etc..

- stipulare accordi, convenzioni, contratti, e accettare finanziamenti da enti pubblici e privati per realizzare iniziative inerenti agli scopi sociali;

- svolgere, inoltre, tutti gli altri compiti previsti per le associazioni di produttori dalla normativa vigente in materia, ivi compresi quelli di controllo.

- TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4

Adesione all’Associazione Possono essere ammessi all'Associazione:

- soci ordinari: i produttori, singoli o associati, che si impegnino a rispettare le norme del disciplinare di produzione del Fagiolo Zolfino adottato dall’Associazione stessa;

- soci sostenitori: tutti coloro che ne condividono i principi ispiratori e gli scopi sociali, compresi operatori economici, Enti Locali ed Organizzazioni del territorio;

Non possono essere ammessi all'Associazione:

- i soggetti che svolgono attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell'Associazione.

I soci sostenitori non possono superare il 30% del numero totale dei soci aderenti.

Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo statuto e dall’eventuale regolamento interno approvato dall’Assemblea. La loro attività deve rientrare nell’ambito delle finalità sociali.

Le richieste di adesione all'Associazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, che si esprimerà sulle domande di ammissione, dandone comunicazione motivata all'interessato, a seguito della riunione immediatamente successiva al ricevimento della domanda stessa.

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta, mediante lettera raccomandata sottoscritta dall'opponente, al Consiglio Direttivo il quale si esprimerà secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5 Obblighi dei soci

Ogni socio è tenuto a corrispondere all'Associazione la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea, a sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli dell’Associazione , a partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione.

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All'associato che non adempie agli obblighi assunti sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all'Associazione, le sanzioni previste dal regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 6

Decadenza, recesso, esclusione

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il Socio può recedere dall'Associazione presentando domanda scritta di recesso al Consiglio Direttivo con congruo preavviso. I Soci che non avranno presentato per iscritto la loro domanda di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'esercizio successivo e quindi obbligati al rispetto degli obblighi assunti.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza dei Socio:

a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non è più in grado di concorrere agli scopi sociali;

c) che non è in regola con il pagamento delle quote dovute all'Associazione.

Può essere escluso il socio:

a) che svolga attività in contrasto con quella della Associazione;

b) che non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali;

c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione;

d) che sostenga posizioni o si renda responsabile di azioni che risultino palesemente contrarie agli scopi dell'Associazione;

e) che causi danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che può giustificare l'esclusione con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

Contro la mancata ammissione e la decisione di esclusione è possibile il ricorso, per iscritto ed entro quindici giorni dalla comunicazione dei Consiglio Direttivo, all'Assemblea, la quale, nella riunione immediatamente successiva alla produzione dei ricorso decide in via definitiva.

Il Socio che cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza ed esclusione, come pure gli eredi dei Socio defunto, non conserva alcun diritto sul fondo comune e le quote già pagate.

Art. 7

Patrimonio sociale o Fondo comune Il Patrimonio sociale o Fondo comune è costituito da:

a) dal capitale iniziale versato;

b) dai contributi di adesione e di quelli straordinariamente deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;

c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone, società, associazioni anche pubblici;

d) dai risultati derivanti dalla gestione delle varie attività;

e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

L'associato che cessa di appartenere all'associazione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale o fondo comune suddetto.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione ivi incluso il rimborso spese ai soci che svolgeranno attività necessarie per l'attuazione dei compiti istituzionali come di ogni altra spesa, si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci, con i contributi versati per i servizi utilizzati e con i proventi delle attività sociali.

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Gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve od il Patrimonio sociale o Fondo comune non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre. In caso di difficoltà o effettivo impedimento tale termine potrà essere prorogato di due mesi.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo, e il Presidente.

Art. 10 Assemblea

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo quando esso lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ad esso da almeno un decimo dei soci.

La convocazione viene effettuata mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e con comunicazione scritta ai soci. La comunicazione deve contenere la data, l'ora, il luogo, tanto della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno. Può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in territorio del comune di Terranuova Bracciolini.

Il consiglio direttivo è tenuto in ogni caso a convocare l'Assemblea per l'approvazione dei bilancio consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta all'Assemblea:

- la nomina dei componenti dei Consiglio Direttivo su lista aperta proposta dal Consiglio Direttivo uscente;

- l'approvazione dei bilancio consuntivo e preventivo;

- l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;

- la determinazione degli indirizzi e dei programmi generali dell'Associazione;

- la determinazione della quota sociale annua;

- la deliberazione definitiva su eventuali ricorsi dei soci verso l'esclusione o la mancata ammissione di cui all'art. 6;

- le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da un presidente eletto dall'assemblea medesima che nomina un Segretario dell'assemblea. Delle riunioni delle assemblee viene redatta documentazione controfirmata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni Socio ha un solo voto.

La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.

Le deliberazioni assembleari sono valide con voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Per modifiche allo statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei votanti.

Per la deliberazione inerente lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei patrimonio sociale è

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Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri elettivi. Il numero dei membri elettivi si determina durante l'Assemblea di nomina degli stessi.

Dura in carica un anno e i suoi membri possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente con la frequenza dettata dagli impegni sociali o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione è da farsi almeno cinque giorni antecedenti la riunione con comunicazione che deve contenere data, orario, luogo e ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo va comunque convocato almeno quattro volte all'anno.

Al Consiglio Direttivo competono:

- la nomina del presidente, del vice-presidente, del tesoriere (che devono far parte del Consiglio stesso), del segretario (che può essere individuato anche al di fuori del Consiglio) e di altre cariche interne al consiglio;

- l'eventuale nomina di un direttore/coordinatore dell'Associazione e i suoi compiti;

- la programmazione dell'attività annuale;

- l'esecuzione delle delibere assembleari;

- il pronunciamento sulle ammissioni, i recessi, le decadenze e le esclusioni dei soci;

- la stesura dei bilanci consuntivi e preventivi e dei regolamenti;

- la delibera e l'attuazione di tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli espressamente riservati all'assemblea dei soci dal presente statuto.

Le sedute dei Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso di dimissioni, recesso, morte, assenza non giustificata per più di tre sedute consecutive di uno o più componenti dei Consiglio, il Consiglio stesso potrà procedere alla sostituzione di tali componenti, che rimarranno in carica sino alla successiva assemblea, la quale provvederà alla elezione di nuovi componenti dei consiglio in sostituzione di quelli decaduti ; i nuovi componenti così eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea nella quale è previsto il rinnovo degli organi sociali. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatta documentazione controfirmata dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione. Il Presidente può invitare a partecipare, anche in via permanente, alle riunioni del Consiglio Direttivo alcuni Soci o persone non socie particolarmente competenti in determinati settori inerenti gli scopi sociali.

Art. 12 Presidente

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica un anno. Ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

In caso di impedimento del presidente, esso viene sostituito dal vice-presidente; in caso di impedimento di entrambi, la firma sociale può essere delegata con deliberazione dei Consiglio Direttivo ad altri membri dei Consiglio stesso.

Al Presidente ed ad uno o più membri dei consiglio direttivo, può il medesimo Consiglio delegare parte dei propri poteri nei limiti determinati nella deliberazione di delega; per tali deliberazioni di delega è necessario il voto favorevole di tutti i componenti dei Consiglio Direttivo.

Art. 13 Scioglimento

In caso di scioglimento il Presidente assume le funzioni di liquidatore, a meno che l'Assemblea non decida la nomina di altri soci o estranei a tale carica. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, sulla cui destinazione deve pronunciarsi l'assemblea, sarà in ogni caso devoluto ad altre associazioni o enti, non a scopo di lucro, che perseguono fini analoghi o svolgano attività simili a quelle dell'Associazione, o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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