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Ginecologo: deve chiedere il permesso prima di toccarti?

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Ginecologo: deve chiedere il permesso prima di toccarti?

Autore: Redazione | 07/05/2019

Violenza sessuale: il ginecologo deve farsi firmare la liberatoria con il consenso informato prima di sfiorare le parti intime della paziente. E se lei dice di interrompere la visita lui deve farlo.

Cosa succede se il ginecologo, a sorpresa, tocca le parti intime della paziente

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senza averle prima anticipato come si svolgerà la visita? È consentito intraprendere delle manovre che implicano il contatto con le zone erogene se prima non è stato firmato il modulo del cosiddetto «consenso informato»? Sono domande che, sino ad oggi, poche donne si sono poste finché il rapporto con il proprio medico è stato connotato dalla fiducia e trasparenza. Ma ora la Cassazione apre uno squarcio in quelle che sono le visite ginecologiche, troppo spesso al confine con la violenza sessuale. Ai giudici è stato posto un quesito molto netto e chiaro: il ginecologo deve chiedere il permesso prima di toccarmi? Ed ecco la risposta a sorpresa data dalla Corte [1].

Quando c’è violenza sessuale

Come più volte chiarito dalla sentenza della Cassazione, affinché scatti il reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta del colpevole sia finalizzata al soddisfacimento del piacere fisico, ma è sufficiente che questi sia consapevole della natura invasiva e sessuale dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a suscitare anche un semplice stimolo sessuale, a prescindere dallo scopo perseguito.

Chiaramente, affinché sussista il reato è necessario che la vittima non abbia prestato il proprio consenso all’atto invasivo della sua libertà sessuale. E ciò vale anche nello svolgimento di attività medica.

Il ginecologo può dunque commettere la violenza sessuale se consapevole del fatto che la propria paziente non ha manifestato alcun consenso al compimento degli atti sessuali a suo carico. Non rileva il fatto che il ginecologo sia caduto in errore o abbia equivocato ritenendo che la donna fosse consapevole di ciò che egli stava per fare.

Consenso informato dal ginecologo:

obbligatorio

Dunque – sostiene la Cassazione – il ginecologo ha bisogno del consenso informato ed esplicito della paziente prima di effettuare manovre che implicano contatti con le zone erogene della paziente: altrimenti è violenza sessuale. Il medico, infatti, può compiere atti che incidono sulla sfera sessuale soltanto se il paziente è d’accordo. Esistono numerosi precedenti della Cassazione secondo cui

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sono vietati i trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questi è in grado di prestare il suo consenso, salvo in una situazione di necessità.

Leggi anche Senza consenso informato, al paziente spetta sempre il risarcimento.

Il medico non ha un generale diritto a curare a prescindere dalla volontà del malato. L’unica eccezione è che vi sia uno stato di necessità. Il consenso del paziente è essenziale per la legittimità dell’attività medica, non solo quella chirurgica, ma evidentemente anche quella del ginecologo. L’atto di assenso è espressione della libertà morale e fisica del soggetto.

In presenza di un chiaro rifiuto del paziente all’intervento terapeutico, l’atto del medico si configura come un’indebita violazione non solo della libertà di autodeterminazione del paziente, ma anche della sua integrità fisica. Del resto è la stessa Costituzione, all’articolo 32, a dire che la libertà personale è inviolabile e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non c’è una legge a costringerlo. Diversamente, scatta sia un reato, sia l’obbligo del risarcimento del danno.

Violenza sessuale e visita ginecologica

Risultato: il ginecologo deve fermarsi subito in caso di dissenso dell’interessato durante la visita che concerne le parti intime. Questi non si può giustificare dicendo di non conoscere la legge visto che la legge stessa – specie quella penale – non ammette ignoranza.

Anzi, la Corte dice che si ha violenza sessuale anche senza un espresso dissenso della vittima. Leggi sul punto: Violenza sessuale: quando non c’è consenso.

Di qui, il principio sancito dalla Cassazione: commette violenza sessuale il medico che compie atti tali da incidere sulla sfera della libertà sessuale di una paziente senza acquisirne il consenso in quanto ritiene che non sia previsto dalla legge: in tal caso agisce comunque con la coscienza e volontà di far «subire atti sessuali» a una persona senza l’assenso dell’interessata. La «particolare manovra»

compiuta dal medico richiede quindi il previo consenso informato e l’errore sulla non necessità del consenso non esclude il dolo.

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Note

[1] Cass. sent. n. 18864/19 del 6.05.2019.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 febbraio – 6 maggio 2019, n. 18869 Presidente Ramacci – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 8/6/2017, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del

7/7/2011 del Tribunale di Verona, con la quale La Ga. Pa. era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli att 56, 609 bis e 61 n. 9 (capo a), 81, 56,610 e 61

n.2 cod.pen. (capo b), 614 n. 1 e 4 e 61 n2 cod.pen. (capo c) - e, considerato più grave il reato di cui al capo a) ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 609 bis, ult. comma,

cod.pen., condannato alla pena di anni uno mesi undici di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione La Ga. Pa., a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce

violazione di legge, vizio di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva, travisamento delle prove e del fatto, lamentando che, in violazione del diritto di difesa, la Corte territoriale aveva confermato la superfluità della perizia, richiesta in primo grado dall'imputato per valutare l'influenza di assunzione di farmaci sulle

condizioni psicofisiche della persona offesa e disattesa dal Tribunale, e rigettato l'istanza di rinnovazione istruttoria per sopravvenienza di nuove prove con

affermazione sintetica ed illogica. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento del fatto, esponendo che nell'atto di appello si erano

rilevate numerose contraddittorietà ed incongruenze nel racconto della persona offesa, che aveva fornito una ricostruzione dei fatti in più punti non credibile e che

la Corte territoriale aveva scarsamente ed illogicamente motivati gli elementi oggettivamente contraddittori sottolineati con i motivi di gravame (tardività della denuncia, aver continuato a frequentare l'ambulatorio medico nonostante i riferiti precedenti approcci sessuali non graditi che si protraevano da anni); inoltre, non

era stata dimostrata l'univocità sessuale dell'atto, compiuto in coerenza con la dinamica della visita per la verifica dello stato dei linfonodi, per cui è necessaria la

palpazione della zona inguinale. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen., lamentando che la

Corte territoriale aveva richiamato per il diniego delle circostanze attenuanti generiche un atteggiamento di arroganza tenuto dall'imputato dopo i fatti. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 610 e 614 cod.pen.,

rimarcando che, con l'appello, si era esposto che i comportamenti ricondotti alla violazione di domicilio ed alla violenza provata erano stati posti in essere in esclusiva reazione alle accuse che gli venivano mosse; aggiunge che per i tali

reati, comunque, era intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod.pen.

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Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata ed, in ogni caso, dichiararsi la sopravvenuta prescrizione per i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione. La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva del 4.02. 2019, nella quale si è riportata ai motivi di ricorso ed ha evidenziato che

risulta maturata successivamente alla sentenza di secondo grado anche la prescrizione in relazione al reato ex art. 609 bis cod.pen.; ha chiesto, quindi, dichiararsi, in via subordinata, la prescrizione di tutti i reati contestati. Considerato

in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è

manifestamente infondato. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale regolata dall'art. 603 cod. proc.pen. si profila secondo tre ipotesi. Essa è subordinata alla

richiesta di parte, e disposta solo se il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, con riguardo alla riassunzione di prove già

acquisite o all'assunzione di prove nuove, preesistenti e conosciute (art, 603, comma 1, cod. proc. pen., cd rinnovazione facoltativa); è ugualmente subordinata

alla richiesta di parte, ma in questo caso soggetta ai soli limiti di manifesta superfluità o irrilevanza o di divieto di legge, con riguardo alle prove sopravvenute

o scoperte dopo il giudizio di primo grado (art. 603, comma 2, in combinato disposto con gli artt. 495, comma 1, e 190, comma 1, cod. proc. pen., cd rinnovazione obbligatoria); è, infine, espressione di un potere officioso del giudice di appello, analogo a quello del giudice di primo grado (art. 507 cod.proc.pen.), nel caso di valutazione di assoluta necessità ai fini della decisione (art. 603, comma 3,

cd rinnovazione ex officio). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si connota, dunque, quale evenienza eccezionale in caso di riassunzione di prove già

acquisite in primo grado o di prove nuove (concetto quest'ultimo che va riferito all'insieme degli elementi già suscettibili di introduzione nel corso del giudizio di primo grado ma che, per eventualità di vario genere, ne siano rimasti esclusi, e, cioè, la prova nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita) , mentre

in caso di assunzione, di "prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado", essa è correlata ai parametri generali di ammissibilità della prova stabiliti dall'art. 495 cod. proc. pen. La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti

(Sez.2, n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del

01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808) . Il giudice d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile

alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado.

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In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e

la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977). Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza

di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4,

n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996). Nella specie, la Corte territoriale, ha confermato la decisione del Tribunale, ribadendo e chiarendo la superfluità dell'attività peritale richiesta in primo grado (la persona offesa non assumeva il

medicinale su cui la difesa aveva specificamente fondato le sue istanze) e l'irrilevanza delle nuove prove a contestazione della valutazione di attendibilità della persona offesa (in quanto relative a momenti posteriori e diversi rispetto ai fatti oggetto di giudizio), con argomentazioni adeguate e scevre da illogicità che si

sottraggono al sindacato di legittimità (pag 4 della sentenza impugnata). Rispetto all'indicato percorso argomentativo le doglianze mosse non si confrontano criticamente, dilungandosi, piuttosto, il ricorrente in considerazioni in punto di fatto

che sono precluse nel giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa

possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa

verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal

caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214). A

tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter

logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora

si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca

alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Il Giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa,

sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez. 1, n. 29372

del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, n. 1666 del 08/07/2014). Va, poi, ribadito che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale

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giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il

giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).

Invero, l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in

sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni.

Nella specie, la Corte territoriale ha motivato congruamente, in maniera logica ed adeguata, in ordine alla attendibilità della persona offesa, confermando le valutazioni del giudice di primo grado e confutando specificamente le censure difensive mosse con i motivi di appello. La Corte territoriale ha argomentato in ordine alla coerenza del racconto, rimarcando come la persona offesa aveva ricostruito con lineare semplicità, completezza ed intrinseca coerenza l'episodio di

cui al capo di imputazione ed ha, ritenuto non significativa la tardività della denuncia, rimarcando come essa, in realtà, era stata formalizzata dopo due sole settimane dai fatti. Ha valutato e disatteso con motivazione coerente e logica le censure difensive volte a evidenziare illogicità nella ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa: ha rimarcato come la persona offesa aveva spontaneamente

e correttamente riferito di precedenti inopportuni comportamenti del medico, spiegando perché avesse continuato a frequentare l'ambulatorio medico e per quale motivo in quella occasione, diversamente dal solito, si fosse recata da sola alla visita; ha, quindi, confutato anche la tesi difensiva della erronea percezione dei fatti da parte della persona offesa e della riferibilità della condotta ad una manovra tecnica (pag 4 e 5 della sentenza impugnata). La motivazione è congrua ed esente da vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Né coglie nel senso la

contestazione dell'univocità dell'atto sessuale posto in essere dall'imputato. Va ricordato che tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 609 bis cod.pen.

vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente- come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (Sez.3, n.42871 del 26/09/2013, Rv.256915); la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente

posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Sez.3, n.6643 del 12/01/2010, Rv.246186);

ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., violenza sessuale, non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo

nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del

soggetto passivo (Sez.3, n.6340 del 01/02/2006, Rv.233315). Va, poi, osservato che il tentativo del reato di violenza sessuale è configurabile non solo nel caso in

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cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale

dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene),

essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica (Sez.3, n. 27762 del 06/06/2008,Rv.240828; Sez.3, n.4674

del 22/10/2014, dep.02/02/2015, Rv.262472); ed ancora si è affermato che è configurabile il tentativo del reato, previsto dall'art. 609 bis cod. pen., in tutte le

ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente

non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime (Sez.3, n.17414 del 18/02/2016, Rv.266900). Nella specie, i Giudici di merito, con accertamento di fatto congruamente e logicamente motivato, hanno ritenuto che la condotta posta

in essere dall'imputato, durante una visita medica eseguita presso il proprio ambulatorio (dapprima tentativo di bacio sul collo, quindi, ripetuto inserimento della mano negli slip con improprio avvicinamento alla zona strettamente genitale

e, infine, ulteriore tentativo di baciare la bocca della donna), integrasse tentativo di violenza sessuale, essendosi estrinsecata in atti (insidiosi e rapidi) idonei diretti

in modo non equivoco alla perpetrazione dell'atto sessuale abusivo, che non si esitavano in un contatto corporeo con le parti intime della vittima per la pronta reazione della stessa. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle

circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente

deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la

decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.I, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; sez. 2, n. 38383 del

10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice

nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o

superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa

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della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i suesposti principi di diritto, ha correttamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo elementi di prevalente rilievo ostativo, e decisivi ai fini della

valutazione negativa della personalità dell'imputato, le modalità del fatto e la condotta susseguente al reato (pag. 6 della sentenza impugnata). La mancata

concessione delle circostanze attenuanti generiche è, quindi, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, com'è noto si integrano reciprocamente:

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese l'infondatezza della censura, atteso che la Corte d'appello, con motivazione stringata ma adeguata e priva di vizi logici, ha indicato nell'impugnata sentenza le ragioni fondanti il giudizio di responsabilità del ricorrente per i reati in questione,

evidenziando come gli stessi risultassero caratterizzati da una incontrollata reazione minacciosa posta in essere nei confronti della persona offesa e dei suoi familiari. Rispetto all'indicato percorso argomentativo le doglianze del ricorrente si

collocano ai confini della inammissibilità, prospettando censure del tutto generiche. 6. Quanto, infine, alla intervenuta prescrizione dei reati contestati, va ricordato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare

e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione (Sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv.256463; Sez.U,n.23428 del 22/03/2005, Rv.231164; Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186

del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il

26/02/2019.

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