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NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI GOLASECCA (VA)

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(1)

DEL TERRITORIO (PGT)

DEL COMUNE DI GOLASECCA (VA)

III. PIANO DELLE REGOLE | Norme tecniche di attuazione

Formazione del nuovo Piano di governo del territorio (D.G.C. n. 126 del 27/11/2017)

(2)
(3)

G

RUPPO DI LAVORO

C OMUNE DI G OLASECCA

C

LAUDIO

V

ENTIMIGLIA (SINDACO)

P ROGETTISTI FORMAZIONE NUOVO PGT

DOTT

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(AUTORITÀ COMPETENTE)

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NTONINO

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ARCH

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IUSEPPE

B

ARRA

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INDICE

TITOLOI.DISPOSIZIONIGENERALI

CAPOI.CONTENUTIEDAPPLICAZIONEDELPIANODELLEREGOLE(PDR)

Art. 1. Natura giuridica 1

Art. 2. Elaborati del PDR 1

Art. 3. Valore ed efficacia degli elaborati 1

Art. 4. Definizioni di parametri e rinvio ad altre disposizioni 2

CAPOII.PRINCIPIGENERALIEMODALITÀDIATTUAZIONE

Art. 5. Incentivi al superamento delle barriere architettoniche 3

Art. 6. Supporto alla rigenerazione urbana 3

Art. 7. Recupero dei vani e locali seminterrati e ai piani terra 5

Art. 8. Destinazioni d’uso 5

Art. 9 Usi temporanei 7

Art. 10. Strumenti e modalità di attuazione 7

Art. 11. Parcheggi pertinenziali e fasce di cessione stradale 8

Art. 12. Disciplina del commercio al dettaglio 9

TITOLO II. RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC)

Art. 13. Disciplina delle aree incluse nella rete ecologica comunale 10

TITOLO III. ARTICOLAZIONE NORMATIVA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 14. Articolazione complessiva del territorio e norme comuni a tutti gli interventi ammessi 11 Art. 15. Aree agro-forestali e di valore paesaggistico ambientale ed ecologico 14

Art. 16. Aggregato urbano ed ambiti di trasformazione e di intervento 17

Art. 17. Tessuto urbano consolidato (TUC) esterno al Nucleo di antica formazione (NAF) 19

Art. 18. Nucleo di antica formazione (NAF) 25

Art. 19. Infrastrutture e spazi di uso pubblico e sociale 29

TITOLO IV. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20. Piani attuativi vigenti 30

Art. 21. Edifici ed attività in contrasto con il PDR 30

Art. 22. Decadenza dei titoli abilitativi 30

Art. 23. Salvaguardia 30

Art. 24. Abrogazioni 30

TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA LE PERIMETRAZIONI DELLA CARTA CONFORMATIVA DEI SUOLI E GLI ARTICOLI DELLE NTA ALLEGATO 1. SCHEDA DINDIRIZZO A SEGUITO DELLAVVENUTA DISMISSIONE DI INSEDIAMENTO RURALE ESISTENTE POSTO ALLESTERNO DEL PERIMETRO DI INIZIATIVA COMUNALE

C

ARTOGRAFIA

PDR01 CARTA CONFORMATIVA DEI SUOLI SCALA 1:2.500

PDR02 CARTA DELLEVOLUZIONE DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE –NAF SCALA 1:1.000

PDR03 CARTA DI INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (TUC) SCALA 1:1.500

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TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I. Contenuti ed applicazione del Piano delle regole (PDR) Art. 1. Natura giuridica

1.1. Il “Piano delle regole” (PDR) è uno degli atti che compongono il presente “Piano di governo del territorio” (PGT) e che, unitamente al “Documento di piano” (DDP) ed al “Piano dei servizi” (PDS), costituisce il sistema di pianifica- zione generale del Comune di Golasecca, secondo quanto disposto dalla legge urbanistica regionale “Legge per il governo del territorio” (L.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e ss.mm.ii.). Tali strumenti sono affiancati dai seguenti strumenti recepiti dal PGT:

 Piano del paesaggio (PPaes),

 Regolamento edilizio (RE),

 Studio geologico ed elaborato sull’invarianza idraulica,

 Piano urbano di gestione dei servizi del sottosuolo (PUGSS),

 Azzonamento acustico.

1.2. Il PDR, avente ad oggetto l’intero territorio comunale, non ha termini temporali di validità ed è sempre modifi- cabile con procedura di variante.

1.3. Le prescrizioni, contenute nel presente piano e integrate da quanto disposto dal regolamento edilizio comu- nale, hanno carattere vincolante e determinano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Art. 2. Elaborati del PDR

2.1. Il PDR del Comune di Golasecca è costituito dai seguenti elaborati:

 Testi:

PDR REL, Relazione (elaborato indicativo),

PDR NTA, Norme tecniche di attuazione (NTA; elaborato con valore prescrittivo);

 Elaborati grafici progettuali (con valore prescrittivo):

PDR 01, Carta conformativa dei suoli, scala 1:2.500,

PDR 02, Carta dell’evoluzione del nucleo di antica formazione - NAF, scala 1:1.000,

PDR 03, Carta di individuazione del perimetro del tessuto urbano consolidato (TUC), scala 1:1.500;

 Allegato: Individuazione e recupero degli insediamenti rurali dismessi presenti sul territorio comunale (ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della Deliberazione del C.R. 26/11/2003 n. VII/919 e degli artt. 8.C.7. e 9.G.7 della Deliberazione della G.R. 02/08/2001 n. 7/5983).

2.2. Il PDR è da considerare integrato specificamente con i seguenti elaborati del DDP (prescrittivi e ricognitivi):

DDP 02, Carta di individuazione del sistema di rete ecologica, scala 1:2.500, DDP 04, Carta di individuazione del sistema dei vincoli, scala 1:5.000,

DDP 05, Carta di individuazione dello stato di attuazione del PGT previgente, scala 1:2.500, DDP 06, Carta di individuazione delle istanze pervenute dalla popolazione, scala 1:2.500, DDP 07, Carta dello stato di dismissione e delle aree di rigenerazione urbana, scala 1:1.000,

DDP 09, Carta dello stato di fatto e di diritto dei suoli ai sensi della Lr. 31/2014 (PGT nuovo e previgente) e carta della qualità dei suoli liberi, scala 1:2.500.

Art. 3. Valore ed efficacia degli elaborati

3.1. In caso di discordanza fra i diversi elaborati costituenti il PDR prevalgono:

a. fra le tavole in scala diversa, i documenti di maggior dettaglio;

b. fra le tavole di piano e le NTA, queste ultime.

3.2. Per ciò che concerne l’individuazione grafica degli azzonamenti, quanto riportato nelle tavole del PDR costi- tuisce un riferimento valido alla relativa scala di rappresentazione e rispetto alla base cartografica su cui i perimetri sono stati tracciati. Si intende che, in caso di eventuali discrepanze tra quanto stabilito in detta sede e la

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perimetrazione delle particelle catastali così individuate, eventuali proprietà aventi carattere individuo, ma inciden- talmente suddivise in diverse categorie, si dovranno considerare come appartenenti alla relativa classe di azzona- mento prevalente (ad eccezione di quanto stabilito dall’inclusione o meno all’interno del perimetro di iniziativa co- munale, appositamente allineato alle particelle catastali in corrispondenza delle aree di parco regionale). In sede di presentazione di domanda di ottenimento del dovuto titolo abilitativo, il soggetto intitolato potrà presentare op- portune rappresentazioni grafiche su base catastale, che dimostrino la necessità di modificare tali perimetrazioni.

3.3. Le presenti NTA definiscono i contenuti degli elaborati prescrittivi, di cui al precedente art. 2.

3.4. La Relazione del PDR (elaborato PDR REL), le analisi contenute nel DDP (Relazione elaborato DDP REL, nonché le tavole sopra richiamate) ed il Piano del paesaggio sono elaborati indicativi, che hanno valore di natura conoscitiva e forniscono indicazioni volte all’attuazione dei criteri di piano, come definiti all’interno delle presenti norme.

3.5. Nell’ipotesi in cui si verificasse una sovrapposizione di diverse discipline concernenti una medesima area o una parte di essa, prevarrà la disciplina più restrittiva.

3.6. Nel presente testo le parole “edificio” e “fabbricato” sono da considerarsi sinonimi.

3.7. Nelle aree esterne al perimetro di iniziativa comunale (IC) prevalgono le disposizioni del PTC del Parco lom- bardo della Valle del Ticino.

Art. 4. Definizioni di parametri e rinvio ad altre disposizioni

4.1. In conformità ai principi di semplificazione e di economicità dell’attività amministrativa, si rinvia, per quanto non previsto dalle presenti norme, alle disposizioni statali e regionali, nonché, in quanto compatibile, alla regolamentazione comunale in materia edilizia e di igiene. Tutto ciò che sarà realizzato nell’ambito del presente PDR dovrà rispettare quanto previsto da regolamenti, leggi e norme vigenti in materia di tutela geologica, di polizia idraulica, di conteni- mento dei consumi idrici, di inquinamento luminoso, di inquinamento e di clima acustico, di inquinamento elettroma- gnetico, nonché dal Regolamento attuativo del PUGSS e dagli altri regolamenti vigenti o che entreranno in vigore.

4.2. Tutte le definizioni relative alle grandezze e agli indici urbanistici ed edilizi saranno riportate solamente nel Regolamento edilizio, a cui si rimanda, quale componente fondamentale del presente piano.

4.3. Il PGT recepisce e rimanda alle norme tecniche del PTC del Parco Ticino per l’intero ambito di territorio comunale ricadente all’esterno del perimetro IC, ove vale quanto stabilito dalla D.C.R. n. VII/919 del 26 novembre 2003 per le aree ricadenti in Parco naturale (che includono zone T, F, A, B1, B2, B3, C1) e dalla D.G.R. n. VII/5983 del 2 agosto 2001 per le aree di Parco regionale. Per ogni zona, si dovrà fare riferimento al corrispondente articolo del PTC, ossia l’art. 6 della D.C.R. 919/2003 (per le zone T, F, B2 e B3), l’art. 8 della D.G.R. 5983/2001 (C2), l’art. 8 della D.C.R.

919/2003 (D1 e D2, campeggio “Il Gabbiano”, spiaggia Melissa ed ex-saponificio) e l’art. 12 della D.G.R. 5983/2001 per le zone IC. Nelle medesime zone, troveranno applicazione i regolamenti e i documenti di indirizzi del Parco, previsti dalla normativa del PTC, alla quale sono coordinati. In particolare, per omogeneità, per tutto ciò che concerne gli interventi sul patrimonio arboreo e vegetale, si rimanda a quanto stabilito dagli strumenti del Parco regionale della Valle del Ticino, ai quali il presente piano si allinea, così come a quanto definito dal relativo Abaco per ciò che con- cerne le tipologie edilizie di carattere rurale presenti all’interno del perimetro di iniziativa comunale.

4.4. Il PGT individua limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e dai confini e di rapporti di copertura, in base alle definizioni date dal Regolamento edilizio, nonché rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che si applicano in base alle norme previste per ogni specifica zona, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, tenuto anche conto dell’aumento della capacità insediativa previsto e dei limiti posti dal dimensionamento dei servizi di rete locali. L’altezza urbanistica, come definita dal Regolamento edilizio, è pari a 3,00 m.

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Capo II. Principi generali e modalità di attuazione

Art. 5. Incentivi al superamento delle barriere architettoniche

5.1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, come definite dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, che rispondano ai criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici, come stabilito per legge, oltre a quanto previsto dal D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 in termini di esclusione dall’autorizza- zione paesaggistica di opere di limitato impatto o realizzate negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pub- blico, le presenti norme si pongono l’obiettivo di diffondere il concetto di progettazione universale e di facilitare l’imple- mentazione delle suddette attività, escludendone sempre la realizzazione dal computo della superficie edificabile.

5.2. Nel calcolo della Superficie coperta, così come definita dal Regolamento edilizio, le scale esterne, ancorché prive di tamponamento perimetrale, e simili fattispecie saranno sempre computate nella superficie coperta, salvo che nei casi in cui si renda necessario un intervento ai fini del superamento di eventuali barriere architettoniche.

5.3. È prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione, di cui all’articolo 16, comma 3, del D.P.R. 380/2001, così determinata:

a) il 30% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel TUC;

b) pari alla aliquota del 5%, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all’interno del TUC;

c) gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale per il superamento delle barriere architettoniche all’interno delle strutture di proprietà comunale; gli operatori potranno realizzare tali interventi, in accordo con il comune.

Art. 6. Supporto alla rigenerazione urbana

6.1. Oltre a quanto previsto per legge, al fine di favorire processi di rigenerazione urbana innanzitutto all’interno del TUC, per raggiungere l’obiettivo prioritario della riduzione del consumo di suolo e soddisfare, al contempo, i fabbisogni inse- diativi, si supporta come azione fondamentale il riuso delle aree urbanizzate dismesse/sottoutilizzate/da bonificare e del patrimonio edilizio esistente. Il processo di rigenerazione, oltre alla riduzione del consumo di suolo, si pone come obiet- tivo l’incremento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica del territorio e degli insediamenti urbani, nonché il miglioramento delle condizioni sociali della popolazione coinvolta. Come stabilito dalla L.r. 31/2014, la rigenerazione urbana avviene attraverso interventi e iniziative di carattere urbanistico-edilizio, sociale, ambientale, paesaggistico che possono interessare edifici o parti di essi, quartieri, aree e territori. Gli interventi ricadenti all’interno di queste fattispecie sono regolati dalla disciplina generale sugli interventi edilizi stabilita dalla L.r. 12/2005 e, in particolare, dagli artt. 33-34.

6.2. Per rigenerazione urbana si intende l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente costruito e la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attra- verso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quanto esistente, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano.

6.3. Per rigenerazione territoriale si intende l’insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale, che mira, in particolare, a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire con- seguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali.

6.4. Il PDR prevede, come stabilito dalla legge, per gli ambiti di rigenerazione urbana individuati dal DDP, per il recupero degli edifici rurali e per gli immobili dismessi da oltre tre anni che causano elevata criticità (per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, urbana e sociale, degrado ambientale e urbanistico-edilizio), indi- viduati con deliberazione consiliare, in cui sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, la riduzione del contributo di costruzione, di cui all’articolo 43, commi 1 e 2 (cfr. quater e quinquies), della L.r. 12/2005. Allo stesso modo, si potranno applicare le disposizioni dell’articolo 44 (commi 9, 17 e 18) della medesima legge in fatto di oneri di urbanizzazione, oltre che quanto previsto dall’articolo 48, comma 6, della L.r. 12/2005, dai commi da 2 bis a 2

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septies dell’articolo 4 della L.r. 31/2014 e dall’art. 42 della L.r. 16/2016. Gli interventi negli ambiti di rigenerazione prioritaria si dovranno attenere alle regole prestazionali imposte agli ambiti di trasformazione del DDP nella premessa alle relative schede, inclusi obiettivi e prescrizioni generali connesse, ad eccezione delle dotazioni minime.

6.5. Golasecca è un comune aggregato ad un distretto del commercio (denominato “Malpensa Nord-Ticino”, con capofila Somma Lombardo), pertanto, il PDR provvede ad individuare il NAF quale ambito in cui definire premialità finalizzate all’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio, al fine di promuovere progetti di rigenerazione del tessuto urbano e commerciale mediante il riuso di aree o edifici dismessi o anche degradati.

6.6. Per gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana, verrà attribuito un incremento (non cumulabile) fino al 20%

dei diritti edificatori previsti dal PGT (che non comporta aumento della superficie lorda, ma ammette una deroga all’al- tezza massima e al volume), come previsto dalla legge, ove perseguano una o più delle finalità di seguito elencate:

a) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali;

b) aumento della sicurezza delle costruzioni in fatto di rischio sismico e riduzione della vulnerabilità alle esondazioni;

c) demolizione o delocalizzazione di edifici situati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;

d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;

e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della rete verde e della rete ecologica;

f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico, ai sensi del D.lgs. 42/2004, ovvero degli immobili espressamente dichiarati come di valenza storico documentale dal PGT comunale;

g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della L.r. 31/2014;

h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all’interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;

i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, ad impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, da parte di soggetti non responsabili della contaminazione, fatta salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi stabiliti per legge;

k) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio;

l) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati su tracciabilità e attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecno- logie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale, al fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi di rigenerazione urbana;

m) eliminazione delle barriere architettoniche.

6.7. Gli interventi di cui al precedente comma sono realizzati anche in deroga all’altezza massima prevista nel PGT, nel limite del 20%, nonché alle norme quantitative e morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e al RE, fatte salve le norme statali e sui requisiti igienico-sanitari.

I comuni possono escludere aree o singoli immobili dall’applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente comma, con motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica.

Ne saranno, altresì, escluse le aree incluse nella fascia di tutela idrogeologica della scarpata del Ticino, indicata nello Studio geologico allegato al PGT, e le zone in classe di fattibilità IV. I volumi necessari per consentire la realizzazione degli interventi edilizi e l’installazione degli impianti finalizzati all’efficientamento energetico, al benessere abitativo, o anche all’aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente, non sono computati ai fini del calcolo delle altezze minime dei locali previste dai regolamenti comunali, ferme restando le vigenti previsioni igienico-sanitarie poste a tutela della salubrità e sicurezza degli ambienti; in alternativa, per le medesime finalità, è consentita la deroga all’altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 10%.

6.8. Sono esclusi dagli interventi di rigenerazione urbana, di cui al presente articolo, tutti gli immobili ricadenti all’esterno del perimetro IC, ricadenti entro il perimetro delle zone B2, B3 e C2 individuate dal PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino e non precedentemente individuati come già dismessi alla data di entrata in vigore del presente piano. Saranno, al contrario, ammessi gli interventi di recupero del patrimonio dismesso ad elevata criticità nelle aree ricadenti entro il perimetro della zona di parco naturale che si configureranno quali azioni di demolizione o

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delocalizzazione di edifici situati in aree a rischio idraulico e idrogeologico. In quest’ultimo caso, gli interventi di recu- pero seguiranno l’iter dell’art. 40 bis della L.r. 12/2005. In particolare, si ricorda che detti interventi saranno, inoltre, esentati dall’obbligo di reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico per il 50%.

6.9. La Regione e il Comune potranno sempre concludere appositi accordi, ai sensi di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana, in relazione alle aree di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali, con società partecipate dalla Regione operanti nel settore e con specifica esperienza nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana, con possibilità, per le stesse società, di operare anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento.

6.10. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o sottouti- lizzati, mediante la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, il comune può consentire, previa stipula di apposita convenzione, l’utilizzazione temporanea di tali aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico. L’uso temporaneo può riguardare sia edifici pubblici, concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico, che immobili privati. L’iter del processo di recupero e valorizzazione è definito dall’art. 51 bis della L.r. 12/2005.

Art. 7. Recupero dei vani e locali seminterrati e ai piani terra

7.1. Il piano promuove il recupero dei vani e locali seminterrati e ai piani terra (non esclusi con apposito provvedi- mento) ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l’installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, in base a quanto stabilito dalla L.r. 7/2017, con le relative specificità. Per piano terra si intende il primo piano dell’edificio il cui pavimento si trova completamente a una quota superiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza allo stesso. L’insediamento di nuovi esercizi di vicinato, posti al piano terra di edifici esistenti con affaccio sullo spazio pubblico, è escluso dal pagamento del contributo di costruzione e non comporta variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.

7.2. Ai fini del recupero dei vani e locali seminterrati, le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti al momento dell’ottenimento del dovuto titolo abitativo (nei casi previsti dalla legge) saranno maggiorati del 100%

all’interno del NAF, per favorire la preventiva rigenerazione delle unità abbandonate o dismesse esistenti nell’ambito.

7.3. Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora comportino l’incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale, secondo quanto disposto dal PGT. Qualora sia dimostrata, per mancanza di spazi adeguati, l’impossibi- lità a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la monetizzazione. Il valore della relativa monetizzazione sarà maggiorato del 200% all’interno del NAF, per favorire la preventiva rigenerazione delle unità abbandonate o dismesse esistenti in questo ambito.

7.4. Vengono escluse dalle aree in cui si potrà procedere al recupero dei vani e locali seminterrati le zone indivi- duate dallo Studio geologico come potenzialmente soggette a fenomeni di allagamento a seguito di abbondanti precipitazioni, nonché le aree ricadenti in aree a fattibilità ridotta (classi III e IV). Sono escluse, altresì, per specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, le aree inedificabili individuate dalla tavola di azzonamento.

Art. 8. Destinazioni d’uso

8.1. Costituisce destinazione d’uso urbanistica di un’area la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli stru- menti di pianificazione, anche in caso di usi temporanei, per i quali valgono le norme stabilite per legge. È principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore funzione che integri o renda possibile la principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. In particolare, sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le funzioni direzionali e per strutture ricettive fino a 500 mq di SL. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passag- gio dall’una all’altra, nel rispetto delle norme di legge e di quanto escluso dal PGT. Nella superficie urbanizzata, come

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definita nel PTR, all’interno delle categorie, di cui all’articolo 23 ter del D.P.R. 380/2001, è sempre ammessa la mo- difica di destinazione d’uso, salvo che per le destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché per le attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di vendita e alle attività insalubri, le cui funzioni devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT.

Ai fini dell’applicazione delle presenti NTA, le destinazioni d’uso sono classificate ed articolate in raggruppamenti funzionali e definiscono, per ciascuna parte del territorio, gli usi consentiti; il PDR identifica:

 la destinazione “principale”, in quanto riconosciuta come “prevalente” nella condizione di fatto e/o in quanto rappresentativa della vocazione dell’area che il PDR intende confermare ed incentivare;

 le destinazioni “non ammesse” e, pertanto, escluse, in quanto in contrasto con la funzione principale/prevalente.

Le destinazioni d’uso previste sono elencate di seguito. Nel successivo titolo III sono specificate, per ciascuno degli ambiti individuati dal PDR, le destinazioni d’uso “prevalenti” e “non ammesse”, restando sempre e comunque ammessi i cambi di destinazione d’uso (VD) da funzioni non ammesse ad ammesse, salvo quanto specificato nelle norme delle specifiche zone, ovvero nei casi in cui ciò fosse subordinato a piano di recupero (PR) o se fosse comunque vietato.

8.2. R - usi residenziali: abitazioni (e funzioni assimilabili) e relativi accessori (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi spazi di manovra, depositi di biciclette e carrozzine, ecc.), nonché spazi ed attrezzature di uso comune inseriti negli edifici residenziali; sono incluse le residenze collettive (ad esempio, comunità-alloggio) e le attività terziarie di servizio che non risultino definite come attività alberghiere, né come servizi pubblici od attività sociali private. Sono comprese anche le attività professionali quando sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo, residenziale e lavorativo, ed in generale gli uffici con SE non superiore a 150 mq.

8.3. C - usi commerciali:

8.3.1. CA - attività di commercio al dettaglio di vicinato e relativi depositi, inclusi i centri di telefonia in sede fissa;

a tale destinazione si considerano assimilate le attività para-commerciali ed artigianali di servizio locale e di servizio alle persone, qualora svolte in unità immobiliari di SL inferiore a 200 mq. Rientrano in questa categoria: le attività di intrattenimento e di divertimento; le attività riguardanti lotterie, scommesse, case da gioco; le attività di noleggio, delle scuole guida, nonché ogni altra attività di servizi per la persona. A titolo indicativo sono comprese: le attività di acconciatore, estetista, centri di abbronzatura, laboratori di lavorazione di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie, stirerie, calzolerie, laboratori di analisi mediche o cliniche con accesso diretto del pubblico, internet center, ecc. ed in generale tutte quelle attività tradi- zionalmente indicate come “artigianato di servizio”, anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano, purché prevedano l’accesso diretto del pubblico. In caso contrario, verranno classificate come “attività produttive”.

8.3.2. CB - attività di commercio al dettaglio svolta in medie strutture di vendita e relativi depositi, ivi compresi i centri commerciali articolati in più esercizi; in tutto il territorio comunale tali attività sono limitate al massimo a 600 mq di superficie di vendita (fatti salvi esercizi preesistenti di superficie maggiore) e sono escluse attività di grande distribuzione (ovvero con superficie di vendita superiore a 1.500 mq);

8.3.3. CC - attività di commercio all’ingrosso e relativi depositi;

8.3.4. CD - attività di somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione di quanto annesso alle attrezzature ricettive) e relativi depositi;

8.3.5. CE - discoteche o sale da ballo con superficie coperta inferiore a 600 mq (in tutto il territorio comunale tali attività sono limitate al massimo a 600 mq di superficie coperta).

L’ottenimento dei dovuti titoli abilitativi per le destinazioni commerciali CA e CB, escluse le attività para-commerciali e artigianali di servizio, dovrà essere contestuale alle specifiche autorizzazioni commerciali. L’insediamento di nuove attività CB (commerciali di media distribuzione) e CE (discoteche), ove ammesse nei limiti sopra indicati, è comunque subordinato a piano attuativo (PA), oppure a permesso di costruire convenzionato (PCC), con l’assog- gettamento ad uso pubblico di dotazioni urbane nella misura di 1,5 mq ogni mq di SL, da destinare in prevalenza a parcheggi pubblici alberati; l’Amministrazione comunale può consentire la monetizzazione dello standard dovuto.

8.4. D - usi direzionali e terziari di produzione di servizi. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: finanziarie e assicurative; immobiliari; di servizi, di informazione e di comunicazione (attività editoriali, telecomunicazioni, ela- borazione dati, servizi di informatica, produzione cinematografica, televisiva e radiofonica, ecc.); professionali, scientifiche e tecniche; di trasporto, di noleggio, di agenzie di viaggio, di servizi di supporto alle imprese.

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8.5. T - usi turistici: attività turistico-ricettive.

8.5.1. TA - turistico alberghiero e para-alberghiero (alberghi, pensioni, residence e ostelli), strutture ricettive comple- mentari; sono compresi alberghi, residence e strutture ad essi assimilabili ove la permanenza degli utenti abbia ca- rattere temporaneo e comporti la prestazione di servizi, comprese eventuali attività accessorie.

8.6. P - produttivi extra-agricoli:

8.6.1. PE - usi produttivi extra-agricoli incompatibili con la residenza. Rientrano in questa categoria le attività pro- duttive industriali ed artigianali, quali: industrie ed artigianato produttivo; industrie insalubri; trasporto e magazzi- naggio; uffici integrati nell’uso produttivo; logistica; commercio all’ingrosso; impianti di distribuzione carburanti;

laboratori scientifici di ricerca e centri di analisi, di progettazione, di formazione e di istruzione, archivi, mense, infermerie, uffici, esposizioni e vendita diretta dei propri prodotti, qualora siano asserviti all’unità produttiva alla quale sono integrati e nel limite massimo del 30% della propria SL.

Le industrie insalubri di prima classe ai sensi del D.M. 05/09/1994 non sono comunque ammesse all’interno del perimetro del centro edificato, ex L. n. 865 del 1971; le funzioni esistenti non si potranno ampliare, né ristrutturare.

8.6.2. PR - attività produttive extra-agricole compatibili con la residenza. Tali attività sono individuate con riferimento principalmente a: massimo 50 addetti per unità locale; portata e frequenza massima dei mezzi di trasporto di merci in entrata ed in uscita di 40 movimentazioni/giorno; assenza di emissioni in atmosfera e di scarichi di acque usate nel ciclo produttivo; emissioni acustiche compatibili con la disciplina stabilita dal Piano di zonizzazione acustica (PZA).

8.7. A - usi agricoli. Rientrano in questa categoria tutti gli usi indicati dall’art. 59 della L.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque esclusi gli allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi delle vigenti leggi, che vanno classificati tra le destinazioni produttive.

8.8. S - usi sociali pubblici o convenzionati, comprese: le attività istituzionali degli enti pubblici; gli altri servizi, come definiti nella normativa del PDS; i servizi privati convenzionati che svolgono funzioni assimilabili ai servizi pubblici.

8.9. SP - usi sociali privati, comprendono attività private di carattere sociale e/o sportivo, non comprese nella precedente categoria, quali: parcheggi coperti ed autosilos, impianti privati aperti al pubblico per il ricovero e la custodia a paga- mento di autoveicoli; attrezzature culturali, sanitarie ed assistenziali; scuole, sedi di associazioni culturali, politiche, spor- tive, ricreative, ecc.; biblioteche, musei, locali per esposizioni temporanee di prodotti artistici, ecc.; centri e comunità assistenziali, case di cura e di riposo, nonché presidi sanitari, ecc.; attrezzature e impianti per la pratica di ogni tipo di sport; attrezzature per lo spettacolo, teatri, cinematografi, ritrovi ed attrezzature per lo svago ed il tempo libero, ecc.

8.10. RL - usi religiosi: attrezzature per culti e servizi religiosi, ex artt. 70 e 71 della L.r. 12/2005, compresi gli oratori.

Art. 9. Usi temporanei

9.1. Nelle aree di rigenerazione urbana e territoriale interne al perimetro IC sono sempre ammessi gli usi temporanei delle categorie R, CA, CD, D, TA, PR, S, SP ed RL, nel rispetto delle norme previste per legge e dal presente piano.

9.2. Nelle aree di rigenerazione urbana e territoriale esterne al perimetro IC sono sempre ammessi gli usi tempo- ranei previsti dal PTC, secondo le relative modalità, nel rispetto delle norme previste per legge.

Art. 10. Strumenti e modalità di attuazione

10.1. Al di fuori dell’attività edilizia libera e della realizzazione di opere pubbliche, ove trova applicazione quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale, il presente PDR si attua mediante:

 modalità attuative indirette: PA di iniziativa pubblica o privata, prescritti dal piano o proposti dai privati, com- prensivi di tutti gli strumenti urbanistici esecutivi previsti dalla legislazione vigente (piani di recupero, ecc.);

 modalità attuative dirette:

- titolo abilitativo diretto, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale;

- titolo abilitativo diretto convenzionato (PCC), all’interno del TUC su lotti non liberi;

- permesso di costruire (PC), ex art. 60 della L.r. 12/2005, con atto d’obbligo per alcuni interventi singoli;

- permesso di costruire (PC), ex art. 60 della L.r. 12/2005, in tutte le altre fattispecie.

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10.2. L’attuazione degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle stesse, previa cessione gratuita al Comune delle aree a tal fine necessarie oppure già individuate dal PDS.

10.3. Nei piani attuativi e nei permessi di costruire convenzionati gli standard di dotazioni urbane dovute per le diverse destinazioni d’uso sono i seguenti:

STANDARD MINIMI DI DOTAZIONI URBANE PER DESTINAZIONE D’USO

NEI PIANI ATTUATIVI

Destinazioni d’uso Dotazioni minime

R (residenziale) 20 mq/100 mc, pari a 30 mq di SE per abitante teorico

PE, PR (produttiva extra-agricola) 0,2 mq/1 mq di SL CB (commerciale di media distribuzione) 1,5 mq/1 mq di SL CA, CC, CD, CE (altre destinazioni commerciali

ed assimilate)

1,0 mq/1 mq di SL D (direzionale)

TA (alberghiera e para-alberghiera)

SP (sociale privata) 0,5 mq/1 mq di SL

10.4. Nei piani di recupero, fatte salve le dotazioni dovute in loco, gli standard sono dimezzati e ne è consentita la monetizzazione.

Art. 11. Parcheggi pertinenziali e fasce di cessione stradale

11.1. Nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione, di nuova edificazione e di ristruttu- razione urbanistica devono essere previsti spazi a parcheggio privato nella quantità minima prescritta per legge (n. 122 del 1989) e dalle norme specifiche stabilite per ogni zona dal presente PGT. Oltre il decimo, anche l’auto- rimessa sarà conteggiata nella SL e i parcheggi non dovranno superare più del 15-20% della SC.

11.2. Tali spazi, da ricavarsi nelle aree di pertinenza degli interventi, si dovranno localizzare almeno per metà all’esterno dell’area delimitata dalla recinzione e rendere direttamente accessibili dalla sede stradale, compatibil- mente con le ragioni di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale. Fanno eccezione eventuali interventi di realizzazione di singole unità immobiliari, per i quali la definizione delle aree a parcheggio si potrà risolvere in dettaglio in sede di presentazione della domanda di ottenimento del dovuto titolo abilitativo. Ciò varrà anche nel caso in cui si intenda aprire un’attività di tipo professionale (non aperta al pubblico) all’interno di un’unità residenziale: in quanto già inclusa nelle destinazioni assimilate alla residenza, non rientrerà nelle casistiche applicative della tabella di cui all’art. 10.

11.3. In caso di difficoltà materiali oggettive nel reperimento di aree esterne alle recinzioni, oppure di scarsa utilità dei posti auto esterni, l’Amministrazione comunale potrà accettare proposte di dislocazione di analoga servitù di parcheggio esterno alle recinzioni in altro lotto dell’abitato, oppure la equivalente monetizzazione da utilizzare per la formazione e riqualificazione di parcheggi pubblici; tale procedura di dislocazione o monetizzazione è sempre ammessa all’interno del NAF. Al fine di promuovere le attività di commercio di vicinato, che necessitano di stalli prossimi alle stesse, si potrà derogare dalla norma soltanto laddove la realizzazione dei parcheggi impedisca il restauro/ripristino di un fabbricato.

L’applicazione dei rapporti minimi previsti per le zone di sosta non sarà derogabile per le nuove edificazioni.

11.4. I parcheggi, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta dalla legge, costituiscono opere di urbanizzazione ed il relativo titolo abilitativo è gratuito, ai sensi dell’art. 69 della L.r. 12/2005.

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11.5. Le dotazioni di aree da destinare a parcheggio sono le seguenti, conteggiando solo le superfici di parcamento e non i corselli di distribuzione:

 per gli edifici residenziali e per le attività produttive extra-agricole: 1 mq ogni 3 mq di SE;

 per gli edifici ad uso commerciale, direzionale ed a servizi sportivi, culturali, sanitari: 1 mq ogni 2 mq di SL.

11.6. I cambi di destinazione d’uso (VD) verso attività commerciali saranno subordinati al reperimento o alla mo- netizzazione di adeguati parcheggi, da concordare con l’U.T.C.; nel caso del recupero di sottotetti si applica quanto previsto dalla L.r. 12/2005.

11.7. In sede di domanda di ottenimento del titolo abilitativo relativo a nuova edificazione o ristrutturazione edilizia/risa- namento conservativo, si provvederà a individuare, rispetto alla conformazione attuale dei luoghi, delle opportune fasce di cessione delle proprietà prospicienti a strade, da concordare con l’U.T.C., in base al Codice della strada. Le fasce di cessione stradale comunque individuate si potranno computare ai fini della determinazione delle quantità edificabili.

11.8. Al fine di incentivare il reperimento dei dovuti spazi a parcheggio privato, in particolare, nel NAF, ove le condizioni della carrabilità degli spazi esistenti lo permettano, si ammette l’opportunità di sfruttare a uso autori- messa le unità poste al piede degli edifici inseriti nelle corti.

Art. 12. Disciplina del commercio al dettaglio

12.1. Con riferimento alla successiva ripartizione del territorio in ambiti ed aree, dalla Tavola PR 1 si possono dedurre:

 i tessuti dove sono ammessi solo esercizi di vicinato (CA), ad esclusione dei lotti con affaccio e/o accesso diretto sulla S.P. 27 e su via C. Battisti, nel tratto a nord est della S.P. 27;

 le ville storiche con parchi, in cui sono ammessi esercizi di vicinato (CA), per merceologie compatibili, solo tramite piani di recupero;

 le aree dove sono ammessi esercizi di vicinato (CA) e di media distribuzione (CB), ma con il limite massimo di 600 mq di superficie di vendita;

 gli ambiti di trasformazione in cui il DDP ammette solo esercizi di media distribuzione (CB), ossia TAPC 2;

 gli ambiti di trasformazione in cui il DDP ammette esercizi di vicinato (CA) e di media distribuzione (CB), ma con il limite massimo di 600 mq di superficie di vendita), ossia AT PC 1, RTPC 1 (a e b) e TAPC 1;

 gli ambiti di trasformazione in cui il DDP non ammette nessuna attività commerciale, ossia gli AT R.

12.2. In tutto il territorio comunale gli esercizi di vicinato, ove ammessi, sono limitati a 150 mq di superficie di vendita, ai sensi di legge, stante il numero degli abitanti inferiore a 10.000.

12.3. Al fine di incentivare l’apertura di esercizi di vicinato, in particolare, nel centro storico, si ammette l’opportu- nità di sfruttare ad uso commerciale (solo per negozi di quartiere) le unità poste al piede degli edifici inseriti nelle corti e gli spazi interni di pertinenza delle medesime, che si potranno adibire alle necessarie funzioni connesse (in particolare, a parcheggio temporaneo regolamentato).

12.4. Al fine di incentivare l’apertura di negozi di vicinato, in particolare, nel centro storico, si ammette l’opportunità di creare spazi di accesso ad eventuali esercizi, creando opportuni arretramenti rispetto alla linea delle facciate fronte strada delle unità poste al piede degli edifici inseriti nelle corti.

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TITOLO II. RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC)

Art. 13. Disciplina delle aree incluse nella rete ecologica comunale

13.1. Il sistema ambientale di Golasecca ricade integralmente nel Parco lombardo della Valle del Ticino e racchiude elementi di primaria importanza per quanto riguarda la connessione ecologica e rete natura 2000. In particolare, il territorio comunale è interessato dalla presenza di siti appartenenti alla “Rete Natura 2000”, ossia la zona speciale di conservazione (ZSC) “Brughiera del Vigano” e la zona di protezione speciale (ZPS) “Boschi del Ticino”, (cfr.

“Direttiva “Uccelli” 09/147/CE, ex 79/409/CE), oltre a varie reti ecologiche coordinate e definite da Regione, Pro- vincia (area critica n. 8, che si interpone tra la zona dei laghi e l’aeroporto intercontinentale di Malpensa) e Parco lombardo Valle del Ticino, oltre al sistema di connessione tra quest’ultimo e il Parco Campo dei Fiori. Per tale area il PTCP prevede come necessaria la realizzazione di interventi sistemici per il miglioramento delle aree boscate.

13.2. Il presente PGT individua una serie coordinata di corridoi e di aree ecologiche da mantenere e consolidare, ai fini del miglioramento dell’interconnettività tra elementi individuati dalle reti sovraordinate (RER, REP, RE del Parco Ticino e RE “Campo dei Fiori-Ticino”), che attualmente individuano una serie di zone (che comprendono numerosi siti della “Rete Natura 2000”) che circondano l’abitato, senza, tuttavia, poterlo attraversare. Lo scopo dell’individuazione delle suddette aree ecologiche è proprio identificare e tutelare l’attraversamento esistente, in modo da garantire una miglior connessione di questi bacini ad elevata naturalità, consolidando le aree di pregio già presenti all’interno del nucleo urbano.

13.3. Le aree incluse nella rete ecologica comunale sono suddivise nelle due seguenti categorie: aree ecologiche da mantenere e consolidare, con il ruolo di elementi costitutivi fondamentali di natura areale, ai margini dei quali si potranno individuare apposite fasce tampone, con funzioni di preservazione, salvaguardia e cerniera ecologico- paesaggistica con i contesti insediativi, e corridoi ecologici (comprensivi di eventuali varchi), ossia spazi con strut- tura lineare, individuati al fine di garantire la connessione geografica e funzionale dei principali bacini di biodiversità presenti all’interno del territorio comunale. Attualmente, le aree ecologiche da mantenere e consolidare compren- dono, al loro interno, numerose unità ecologiche e di paesaggio, che spaziano dalle aree boschive a zone a colti- vazione orticola, oltre a prati misti e diversi filari e siepi.

13.4. I piani di sviluppo degli ambiti di trasformazione e gli interventi di nuova edificazione e rigenerazione dei tessuti edilizi esistenti ricompresi nel presente PDR potranno prevedere la sistemazione delle aree confinanti, at- tualmente incluse nella REC, consolidandone i margini in modo stabile con appositi interventi di corretto inseri- mento, che verranno conteggiati a scomputo di parte degli oneri urbanistici a cui saranno soggetti. Detti interventi, come stabilito dal RE, dovranno garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: deframmentazione dei corridoi ecologici che si sovrappongono ad eventuali varchi funzionali anche con appositi passaggi faunistici (in corrispon- denza degli attraversamenti di via Pascoli, via Vittorio Veneto/via Mazzini, via Verdi, via Madonna degli Angeli, viale Europa, via Leonardo da Vinci), creazione di opportune fasce tampone (come da norme di attuazione del PTCP e indicazioni del Parco del Ticino) lungo i margini edificati e le infrastrutture viabilistiche (per cui si dovranno preve- dere apposite azioni di mitigazione in fase di progettazione) e consolidamento dei corridoi attraverso la creazione di passaggi ciclo-pedonali verdi.

13.5. Dal punto di vista del mantenimento della permeabilità delle suddette componenti, è vietato introdurre recin- zioni lungo il perimetro delle aree incluse nella REC. Nelle zone prative e ad uso orticolo (con particolare riferimento al frutteto storico presente nell’ex-Quadro verde), si dovrà favorire il mantenimento delle suddette funzioni, con l’eventuale possibilità di promuovere attività volte a migliorare la qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle colline e dei boschi, di cui si dovrà promuovere la riqualificazione.

13.6. Le aree agricole, boschive e libere interne al perimetro IC e confinanti con la REC dovranno garantire la compatibilità delle relative attività con le zone ad elevata naturalità, incluse in quest’ultima, con le quali confinano, garantendone, in particolare, il livello di permeabilità minimo necessario a supportare la circuitazione all’interno della rete ecologica stessa. In queste aree si dovranno evitare o limitare eventuali attività fortemente limitanti l’azione ecologica (ad esempio, con la costruzione di serre, capannoni per il ricovero materiali, residenze per l’im- prenditore agricolo, recinzioni, deposito materiali, ecc.).

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TITOLO III. ARTICOLAZIONE NORMATIVA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE Art. 14. Articolazione complessiva del territorio e norme comuni a tutti gli interventi ammessi

14.1. Il territorio comunale, ai fini dell’applicazione delle seguenti norme, è classificato in ambiti ed aree, evidenziati nelle tavole PR 01 e PR 02, raggruppati nei seguenti macro-ambiti:

 aree agro-forestali e di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico (art. 15);

 aggregato urbano (art. 16), che include il:

- TUC (art. 17), il quale a sua volta include il:

▪ Nucleo di antica formazione (art. 18);

 infrastrutture e spazi di uso pubblico e sociale (art. 19).

14.2. L’applicazione dei successivi articoli si fonda sulle definizioni di cui al RE e deve tener conto delle modalità e delle disposizioni generali di cui alle disposizioni del RE stesso e al Titolo I, Capi II e III, in particolare, in merito ai vincoli che sono variamente disposti sul territorio, attraverso le singole aree ed ambiti, come identificati dalle tavole del DDP. Le destinazioni d’uso commerciali di grande distribuzione, di media distribuzione superiore a 600 mq di SV e le discoteche superiori a 600 mq di SC sono escluse dall’intero territorio comunale.

14.3. Nelle aree esterne al perimetro di iniziativa comunale (IC) prevalgono le disposizioni del PTC del Parco lom- bardo della Valle del Ticino. Piani e progetti che possano interferire con i siti della “Rete Natura 2000” presenti nel territorio comunale saranno sottoposti ad apposita valutazione di incidenza. Nelle previsioni di sviluppo si devono considerare e rispettare tutti i vincoli eventualmente presenti sul territorio comunale (idrogeologico, ambientale, ecc.), di cui alla normativa vigente.

14.4. Nel caso in cui i tessuti esistenti e le nuove edificazioni previste dal presente PDR, dal DDP e dal PDS si dovessero trovare lungo il perimetro di iniziativa comunale, in particolare, in corrispondenza della zona B2 del parco naturale della Valle del Ticino, in caso di ampliamento dei fabbricati esistenti, così come stabilito dalle norme seguenti, si dovrà provvedere a riqualificare i relativi margini e consolidare il suddetto confine, attraverso apposite fasce tampone e/o provvedimenti mitigativi, da concordare con l’U.T.C., allo scopo di inserire meglio i manufatti nel contesto, anche in termini paesaggistici.

14.5. Oltre a dover rispettare tutte le disposizioni pertinenti delle Norme geologiche di piano e del Documento semplificato del rischio idraulico comunale, che il presente PGT (e, in particolare, il PDR) recepisce in toto, in presenza delle classi di fattibilità geologica III e IV, si dovrà porre particolare attenzione alla tipologia di interventi ammessi e, in caso di previsioni contrastanti, saranno le NGP ad avere precedenza. Lo studio geologico è stato oggetto di aggiornamento in virtù dell’adeguamento alla D.G.R. 2616 del 2011, alla D.G.R. 6738 del 19 giugno 2017 e alla D.G.R. n. 470 del 2 agosto 2018. Tutte le trasformazioni dell’uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale dovranno rispettare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l’ap- plicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile; inoltre, si raccomanda la previsione di sistemi di raccolta ed accumulo dell’acqua piovana per usi non potabili. Si dovranno separare le acque di prima pioggia solo nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.R. n. 4 del 24/03/2006, onde evitare un eccessivo carico di acque non particolarmente sporche all’eventuale depuratore collegato alla fognatura, con conseguente malfunzionamento delle stesse. Si ritiene preferibile che queste acque vengano convogliate in pozzi perdenti allo scopo di rimpinguare le falde acquifere. Si dovrà porre particolare attenzione per lo smaltimento delle acque meteoriche, al fine di evitare fenomeni di allagamento lungo i tratti di pista ciclo-pedonabile in progetto. La superficie drenante e scoperta dei fabbricati, da non adibire a posto macchina o deposito, dovrà essere conforme a quanto stabilito dall’art. 3.2.3 del RCI (non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti pro- duttivi o commerciali).

14.6. Considerata la cospicua presenza sul territorio comunale di fabbricati storici, di residui della viabilità antica e di importanti testimonianze archeologiche, come individuato anche dal documento “Indirizzi e criteri per la tutela e valo- rizzazione delle strutture storiche del paesaggio all’interno del Parco lombardo della Valle del Ticino” (i cui contenuti sono stati recepiti e integrati dall’apposito allegato al DDP e dal PDS), si sottolinea come tali elementi rappresentino una componente ambientale fondamentale, per la quale si riscontrano alcuni aspetti di criticità rappresentati da pos- sibili future interferenze tra tutti gli interventi individuati dal PGT e lo stato del sottosuolo. In particolare, rispetto ai

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rinvenimenti archeologici già individuati nel PGT vigente, si rileva che le indagini nel frattempo intercorse hanno evi- denziato un sostanziale consolidamento dei potenziali areali di rinvenimento, concentrati presso l’area archeologica del Monsorino (civiltà di Golasecca), la chiesa del Lazzaretto (antico oratorio campestre di epoca secentesca), i ruderi della chiesa di San Michele, luogo in cui sorgeva un antico castello longobardo (come meglio descritto nelle schede del PDS), oltre ad una zona di potenziale presenza di ritrovamenti corrispondente alla parte più antica del NAF (peri- metrata dai cessati catasti del 1818-20 e del 1857). Di conseguenza, le uniche aree di estensione del rischio archeo- logico efficacemente individuabili come tali si possono indicare in una fascia di almeno 30 metri intorno alle tre zone precedentemente individuate (l’area archeologica del Monsorino, la chiesa del Lazzaretto e i ruderi della chiesa di San Michele), con una potenziale associazione tra le prime due zone, collocate nelle relative vicinanze. Tuttavia, in gene- rale, tutti gli interventi di trasformazione urbanistico-territoriale, anche se riguardanti aree attualmente non considerabili a rischio archeologico, dovranno porre la massima attenzione possibile al tema della tutela archeologica del territorio, in quanto i ritrovamenti finora effettuati dipendono dalla casualità delle ricerche e delle indagini e potrebbero non esau- rire il quadro dei depositi archeologici conservati nel sottosuolo del territorio comunale. Ne consegue, pertanto, la necessità, secondo l’approccio proposto dall’art. 25 del D.lgs. 50/2016, di inserire, nell’ambito della procedura di ot- tenimento dell’autorizzazione paesaggistica dovuta per ogni intervento previsto per legge, un ulteriore capitolo di ap- profondimento, volto a escludere, in maniera preventiva, la presenza di potenziali e ulteriori ritrovamenti entro l’area di riferimento, attraverso ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, non- ché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Nell’ottica del contenimento dei costi e della garanzia dell’efficienza dell’operato della Pubblica amministrazione, spetterà alla competente Soprintendenza per i Beni architettonici e pae- saggistici, alla quale la documentazione paesaggistica viene inoltrata per legge, trasmettere all’Area funzionale archeo- logia interessata i relativi contenuti, coordinando l’emissione dei relativi pareri.

14.7. Tutti gli interventi previsti nel presente PGT dovranno privilegiare, in maniera sistematica, l’adozione di soluzioni attente agli obiettivi di promozione e tutela della salute pubblica, di igiene del territorio e dell’abitato, come riportato dal RE, ponendosi quale obiettivo prioritario il benessere dell’intera collettività attraverso il miglioramento del livello di salute dei singoli individui, pensati in uno specifico ambito di vita, di lavoro o all’aperto. In particolare, si prescrive, in fase di predisposizione di eventuali progetti di sopralzo, la verifica, mediante analisi dell’impatto elettromagnetico degli impianti considerati sorgenti di radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza, dell’insorgenza di incompatibilità legata alle even- tuali interazioni tra le volumetrie in previsione e i volumi di rispetto di questi impianti, per un intorno di almeno 200 m.

14.8. In tema di inquinamento acustico, il Comune è dotato di apposito Piano di classificazione, ai sensi della Legge quadro n. 447/95, della L.r. 13/2001 e dei relativi decreti attuativi nazionali e regionali, adottato con D.C.C.

n. 18 del 13/06/2014, ai cui contenuti il PGT si conforma.

14.9. In fase di attuazione, tutti gli interventi si dovranno conformare, inoltre, alle normative vigenti in termini di contenimento idrico, riduzione dell’inquinamento luminoso e protezione dall’inquinamento elettromagnetico. In tema di inquinamento luminoso, si promuove l’adozione di opportune modalità di efficientamento della rete di im- pianti di illuminazione pubblica o a uso pubblico, attraverso la riqualificazione e acquisizione dei sistemi esistenti e previsti, che si potranno inserire nelle convenzioni dei piani attuativi a scomputo di eventuali oneri. Le trasforma- zioni non dovranno essere difformi da quanto previsto nel Regolamento comunale di igiene (RCI) e nelle norme regionali e statali vigenti. In particolare, si fa presente che le norme contenute nel RCI sono da intendersi come prescrittive, non superabili, e riferite ai parametri minimi al di sotto dei quali non è possibile procedere.

14.10. Allo scopo di prevenire un deterioramento della qualità dell’aria, come stabilito anche dalla L.r. n. 24/2006, si dovranno rigorosamente rispettare le indicazioni e le disposizioni normative in materia, privilegiando, fra l’altro, l’utilizzo di impianti e di combustibili meno inquinanti, l’adozione di soluzioni alternative alle opzioni tradizionali e il perseguimento dell’obiettivo del risparmio energetico.

14.11. Per quanto riguarda la presenza di radon, gli strumenti attuativi di pianificazione urbanistica e di progetta- zione architettonico-edilizia dovranno seguire quanto stabilito dalle linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon negli ambienti indoor (disponibili sul sito www. sanita.regione.lombardia.it), adottate con Decreto del Direttore Generale Sanità del 21/12/2011 n. 12678.

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14.12. Dal momento che gli impianti di telefonia cellulare pongono limiti alle quote massime degli edifici vicini, occorre prestare attenzione all’altezza prevista di eventuali nuovi edifici e all’eventuale sopraelevazione dei fabbri- cati esistenti in prossimità delle suindicate antenne.

14.13. Per quanto concerne la tutela sanitaria connessa all’esposizione della popolazione a campi elettrici e ma- gnetici generati da elettrodotti e cabine elettriche, il presente PDR aderisce alla normativa specifica vigente, con la determinazione delle fasce di rispetto di massima, che andranno meglio specificate in sede di progetto, così come previsto dall’art. 6 dei D.P.C.M 08/07/2003 e secondo le modalità riportate nel D.M. 29/05/2008. Ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo D.P.C.M., “a titolo di misura di cautela per la popolazione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 microTesla, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio” (art. 3). Inoltre, “nella proget- tazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della pro- gressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla fre- quenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio” (art. 4).

14.14. Per tutti gli ambiti dove sono previste demolizioni o comunque per le aree soggette a bonifica ed anche per l’eventuale presenza di siti inquinati (industrie e attività estrattive dismesse, discariche abusive o dismesse, ecc.), si richiede il ripristino ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 6/17252 del 01/08/1996, di entità commisurabile anche alla specifica futura destinazione d’uso dei siti medesimi. Si dovranno anche rispettare i criteri previsti dall’art. 7 della L.r. n. 1 del 02/02/2007 per il recupero di dette aree, nonché quanto previsto dall’art.

3.2.1 del Titolo III del Regolamento comunale d’igiene (RCI) in tema di salubrità delle aree edificabili.

14.15. In fase di attuazione si dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di bonifica e smal- timento delle strutture contenenti amianto, anche in mancanza di un censimento, come stabilito dal PRAL (Piano regionale amianto Lombardia), anche in riferimento alla D.D.G. della D.G. Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008 (“Protocollo per la valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto”) e del relativo ALLEGATO A (nota ASL prot. n. 2008/014DPM0121908 del 17/12/2008, a firma del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Medico ed inviata a tutti i Sindaci del Comuni della Provincia di Varese).

14.16. Si dovrà garantire il superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e da quanto indicato nel presente PDR, con particolare riguardo ai parcheggi e ai percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali/trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione. Si demanda la verifica di con- formità alla vigente normativa agli organismi istituzionali, individuati dai commi 4 e 7 dell’art. 24 della legge n.104 del 05/02/1992.

14.17. Gli interventi di sostituzione di coperture piane o con pendenza ridotta, realizzate in amianto e incongrue al contesto dal punto di vista materico, dovranno prevedere il corretto inserimento nel contesto storico-architettonico delle nuove soluzioni, che non verranno conteggiate nella superficie edificabile esistente del fabbricato. Per motivi di adeguamento energetico, eventuali edifici posti nel NAF potranno essere sopralzati quanto basta per la posa di apposito pacchetto coibentato in copertura, senza che ciò venga conteggiato nella relativa SE.

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Art. 15. Aree agro-forestali e di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico

Includono le seguenti aree ed ambiti così numerati:

15.1. Aree libere esterne al NAF e interne al perimetro di iniziativa comunale, aree boscate interne al perimetro di iniziativa comunale;

15.2. Aree agricole interne al perimetro di iniziativa comunale, che comprendono:

 Ambiti agricoli individuati dal PTCP (escluse le aree in ambiti di trasformazione e le rettifiche al PTCP);

 Altre aree agricole coltivate e pertinenze aziendali;

 Eventuali aree agricole ricadenti nei corridoi ecologici anche comunali;

15.3. Attività floro-vivaistiche interne al perimetro di iniziativa comunale;

15.4. Edifici rurali di notevole interesse architettonico ed ambientale interni al perimetro di iniziativa comunale;

15.5. Edifici ed aree soggetti a vincolo di tutela archeologica, storica ed architettonica ed altri siti di interesse archeologico (esterni al TUC).

Nelle aree esterne al perimetro di iniziativa comunale (IC) prevalgono le disposizioni del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino, inoltre, in tutto il territorio comunale, si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dagli artt. 59- 62 bis della L.r. 12/2005. Le aree ad uso agricolo sono, inoltre, soggette ai contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica esistenti, ai quali il presente piano è subordinato.

A valle di quanto indicato nella D.G.R. n. X/5832 del 18 novembre 2016, che delinea i criteri per l’identificazione delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (art. 4, comma 9, L.r.

31/2014), considerato che nelle aree esterne al perimetro di iniziativa comunale (IC) prevalgono le disposizioni del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino, il presente PDR promuove la demolizione degli edifici in disuso e non contestualizzati nelle aree agricole, nonché il contemporaneo ripristino ambientale delle aree a favore del migliora- mento del sistema rurale-paesistico-ambientale, eventualmente attribuendo diritti edificatori, in cambio della demoli- zione degli edifici, da utilizzare in area urbana. In particolare, le opere edilizie possono risultare incongrue per: dimen- sioni planivolumetriche; funzioni e usi; tipologie edilizie, materiali e stato di conservazione; interferenza con aree agri- cole di alto valore produttivo o comunque di rilievo in relazione alla multifunzionalità agricola; interferenza con il sistema paesaggistico-ambientale; interferenza con il sistema delle aree protette e/o con altre componenti della rete ecologica;

interferenza con i corsi d’acqua o con aree a pericolosità geologica e idrogeologica. Da tale disamina, ne consegue che, allo stato di fatto, non risultano presenti, nel territorio di competenza, eventuali opere edilizie incongrue all’interno delle aree agricole e degli ambiti di valore paesaggistico; eventuali ulteriori aggiornamenti in tal senso si potranno individuare con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da aggiornare ogni anno. Per maggiori informazioni sui fabbricati esterni al TUC presenti all’interno del territorio comunale di Golasecca, si rimanda all’allegato al PDR.

Considerato che Golasecca ricade tra le zone parzialmente comprese in area vulnerabile ai nitrati di origine agricola (ex D.G.R. 11 ottobre 2006, n. VIII/3297, successivamente modificata con D.G.R. 7 marzo 2013, n. IX/4984), l’utilizzo dei reflui zootecnici in agricoltura potrà avvenire solo entro i limiti previsti dalla normativa regionale per tali aree. Si spe- cifica che i vincoli all’attività di spandimento dei reflui e le modalità per l’utilizzazione agronomica degli stessi sono previsti dalla D.G.R. 18 luglio 2016, n. X/5418 “Linee guida per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE”.

15.1. Aree libere esterne al NAF e interne al perimetro di iniziativa comunale, aree boscate interne al perimetro di iniziativa comunale

SIGLE DEFINIZIONI PRESCRIZIONI NOTE

DESTINAZIONI D’USO (art. 8)

A PREVALENTE Ambientale, agricola

NON AMMESSE Tutte le altre

Non sono ammesse recinzioni.

Si dovrà provvedere al mantenimento delle attuali condizioni ad elevata naturalità, ove presenti, promuovendo, ove ammissibile, l’uso ad attività agricole estensive e orticole, compatibili con il consolidamento della REC per tutte le zone confinanti alla stessa.

Si dovrà sempre garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati.

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