COMUNE DI MONTESCUDAIO
VARIANTE AL R.U. AI SENSI ART. 222 L.R. 65/14
PER LA RICONFERMA DI ALCUNE PREVISIONI OGGETTO DI DECADENZA QUINQUENNALE ED INTRODUZIONE DI MODIFICHE PUNTUALI AL R.U.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
Osservazione n. 1
Prot. 4805 del 5.11.2018 Nannini Eleonora Sintesi dell’osservazione:
Si chiede la modifica dell’art. 43 comma 5 delle NTA al fine di incrementare la superficie massima consentita per le piscine a servizio di attività turistiche ed agrituristiche da mq 100 fino a mq 250, per promuovere forme di turismo “sportivo”.
Controdeduzione
Si propone di non accogliere l’osservazione, in quanto impianti della dimensione richiesta superano il carattere turistico per configurarsi come impianti sportivi, soggetti a normativa specifica. Pertanto la previsione di tali strutture non può essere disciplinata da una norma generale ma richiede valutazioni di carattere puntuale da svolgere in relazione a specifici casi.
Osservazione n. 2
Prot. 4845 del 8.11.2018 Mellini Franco Sintesi dell’osservazione:
Si chiede che le disposizioni dell’art. 39 comma 16, relativo agli alloggi di guardiania a servizio degli edifici industriali e artigianali esistenti, siano applicabili anche ai lotti di completamento di una lottizzazione convenzionata ma non ancora realizzata (comparto D2 “Pian di Laghetto”).
Controdeduzione
Si propone di accogliere l’osservazione, in quanto coerente con la disciplina di RU, modificando il comma 16 dell’Art. 39 delle NTA con l’eliminazione del termine “esistenti”.
La norma adottata viene pertanto così modificata:
1. Gli alloggi di guardiania a servizio degli edifici industriali ed artigianali esistenti sono collegati a questi ultimi da vincolo permanente di pertinenzialità, e non possono essere oggetto di separata alienazione e/o frazionamento rispetto all’attività produttiva. Sono consentiti frazionamenti delle guardianie unicamente se contestuali e collegati al frazionamento dell’edificio adibito all’attività principale. La destinazione d’uso di tali alloggi, qualora non costituiscano unità immobiliare autonoma, è quella prevalente nel fabbricato di appartenenza in termini di superficie utile, ai sensi della L.R. 65/14 art. 99 comma 4.
Osservazione n. 3
Prot. 4852 del 8.11.2018 Burlacchini Marcello Sintesi dell’osservazione:
Si chiede la variazione della previsione relativa alla Scheda n. 3 “Piazza Gherardini – Via Fontanelle” relativamente a: a) rettifica della perimetrazione del comparto per adeguamento alla effettiva situazione catastale; b) variazione in riduzione del dimensionamento per n. 16 alloggi pari a 950 mq di Sul, a fronte dei 1260 mq previsti dalla Scheda adottata; c) eliminazione della rotatoria e modifica della viabilità, non realizzando la strada a valle vicino via delle Fontanelle e
prevedendo la nuova strada come privata ad uso pubblico. Il tutto come meglio evidenziato dagli elaborati allegati.
Controdeduzione
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione, in quanto coerente con gli obiettivi di RU, modificando la Scheda Norma n. 3 nel modo seguente: a) viene accolta la proposta di rettifica della perimetrazione in quanto non rilevante sotto l’aspetto urbanistico; b) viene parzialmente accolta la proposta di modifica del dimensionamento, che viene stabilito in n. 14 alloggi per complessivi 950 mq di Sul, con proporzionale quantificazione degli oneri di perequazione correlati;
c) viene accolta la proposta di modifica della viabilità interna al comparto, con obbligo di sistemazione ad uso pedonale della strada comunale delle Fontanelle e realizzazione di una dotazione di parcheggi pubblici in misura non inferiore a 30 posti auto. Viene inoltre confermato l’obbligo di collegamento alla fognatura pubblica esistente sulla S.P. dei tre comuni.
La scheda norma adottata viene pertanto modificata (vedi allegato)
Osservazione n. 4
Prot. 4891 del 9.11.2018 Luppichini Daniele Sintesi dell’osservazione:
Si chiede la modifica dell’art. 45 delle NTA “Mutamento delle destinazioni d’uso del patrimonio edilizio esistente”, ed in particolare del comma 6 come segue: relativamente alla lettera a), consentire il raggiungimento delle superficie minime pari a mq 28 anche attraverso gli ampliamenti di cui al successivo punto; relativamente alla lettera b), eliminare il divieto di ampliamento per gli interventi che comportano l’accorpamento di più manufatti, nessuno dei quali di superficie pari o superiore a 28 mq; si chiede inoltre di introdurre una nuova lettera e) che consenta la possibilità di realizzazione di autorimesse pertinenziali di 20 mq con vincolo di inalienabilità rispetto all’abitazione principale.
Controdeduzione
Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione, in coerenza con gli obiettivi di RU di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, riformulando l’art. 45 comma 3 (erroneamente indicato come 6 nel testo adottato per un refuso) nel modo seguente:
1. Il mutamento di destinazione ad uso residenziale da altri usi è consentito esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. la variazione d’uso interessi unità immobiliari di superficie utile abitabile non inferiore a mq 28, eventualmente anche derivante dall’accorpamento di più fabbricati esistenti nell’ambito della stessa area di pertinenza e/o unità poderale, nonché dagli ampliamenti di cui al punto successivo.
b. per gli edifici oggetto di mutamento di destinazione d’uso a residenza è consentito, contestualmente al mutamento d’uso, l’ampliamento una tantum nella misura massima del 30% della superficie esistente ed autorizzata, fino al raggiungimento di una superficie utile abitabile massima pari a 45 110 mq. L’ampliamento non è consentito per gli interventi derivanti da demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli (art. 83 comma 2 L.R. 65/14) e per gli interventi di accorpamento di più manufatti, nessuno dei quali di superficie pari o superiore a 28 mq;
c. gli interventi di mutamento di destinazione d’uso attraverso demolizione e ricostruzione non possono comportare la formazione di più di una nuova unità abitativa rispetto alla situazione legittima esistente, e devono essere
accompagnati da un atto d’obbligo contenente l’impegno a non effettuare frazionamenti successivi per un periodo non inferiore a venti anni;
d. è consentito l’adeguamento delle altezze fino al raggiungimento dell’altezza interna minima abitabile;
Gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno essere attuati con caratteristiche tipologiche e costruttive coerenti e compatibili con il contesto rurale, con particolare riferimento a quelle di cui ai commi 3, 4 e 7 del successivo art. 47.
Gli interventi di mutamento di destinazione d’uso che interessino edifici di volume complessivamente superiore a 1000 mc sono subordinati alla formazione di un Piano di Recupero.
Si ritiene opportuno adeguare contestualmente le disposizioni di cui all’art. 43 comma 3, al fine di evitare incongruenze e sovrapposizioni normative.
Osservazione n. 5
Prot. 4895 del 10.11.2018 Macchioni Andrea Sintesi dell’osservazione:
Si chiede che l’area in proprietà interessata da due costruzioni adibite a magazzino e rimessa cavalli sia scorporata dalla zona industriale artigianale UTOE M4 e sia inglobata nella zona agricola E3, come da elaborato grafico allegato.
Controdeduzione
Si propone di accogliere l’osservazione, in quanto coerente con l’effettivo stato ed utilizzo dei luoghi, previa attestazione che l’area non è urbanisticamente asservita all’insediamento artigianale esistente.
Osservazione n. 6
Prot. 4914 del 10.11.2018 Ufficio Tecnico Comunale Sintesi dell’osservazione
Si ritiene opportuno proporre la presente osservazione al fine di un miglioramento tecnico dell’atto adottato. In particolare:
Loggiati, porticati e pertinenze – Occorre precisare e definire le indicazioni in merito alla costruzione di porticati per fabbricati in zona agricola in funzione della tipologia, delle
caratteristiche e delle dimensioni del fabbricato. Si ritiene inoltre opportuno precisare meglio le norme sulle pertinenze dei fabbricati agricoli alla luce delle nuove normative.
Elaborati cartografici e normativa – correzione errori materiali e indicazione delle previsioni decadute ai sensi di legge.
Interrati e seminterrati in zone a pericolosità idraulica- Occorre inserire specifica norma in coerenza con la delibera di indirizzi della giunta comunale
Ampliamenti per edifici schedati e plurifamiliari – Occorre precisare le modalità di ampliamento consentite dal RU per gli edifici schedati e per gli edifici plurifamiliari.
Modifica destinazione d’uso del lotto comunale all’interno del comparto C1/3 a Fiorino a seguito dei programmi dell’A.C. – Si ritiene opportuno ricondurre la destinazione d’uso del lotto in oggetto a quella delle aree adiacenti in quanto non più necessario per sede dell’unione.
Controdeduzione
Si propone di accogliere l’osservazione, in quanto finalizzata al miglioramento tecnico dello strumento adottato.
In particolare:
Loggiati, porticati e pertinenze: si propone di integrare l’art. 43 comma 4 - Tutela dell’integrità tipologica del patrimonio edilizio rurale con la seguente disposizione “Negli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione o ampliamento degli edifici residenziali, la realizzazione di porticati (come definiti dall’art. 56 del Regolamento DPGR n. 39/R del 24.07.2018) è ammessa nel rispetto del volume totale esistente e/o autorizzato (come definito dall’art. 22 del Regolamento DPGR n. 39/R del 24.07.2018). I porticati dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e formali dell’edilizia rurale e non potranno estendersi su più di due lati dell’edificio.”
Per quanto riguarda le pertinenze, si ritiene opportuno fare riferimento alla definizione di cui all’allegato 1 p.to 34 del Regolamento regionale 39R/2018: “Opera o manufatto edilizio legato da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.”
Elaborati cartografici e normativa: si provvede alla correzione degli errori materiali ed alla indicazione, con specifica simbologia, delle previsioni decadute ai sensi di legge negli elaborati cartografici di RU.
Interrati e seminterrati in zone a pericolosità idraulica: nell’art. 58 delle NTA viene introdotto il seguente comma 5: “Nelle aree dichiarate a pericolosità di esondazione poco frequente e frequente (P2 e P3) dal PGRA ai sensi della Direttiva 2007/60/CE è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati.”
Ampliamenti per edifici schedati e plurifamiliari: si propone di integrare le disposizioni dell’art.
44 delle NTA con il seguente comma 4: “Oltre agli interventi di cui al precedente comma 1, sul patrimonio edilizio di cui al presente articolo avente legittima destinazione residenziale alla data di adozione del RU sono ammessi, previa valutazione positiva della commissione comunale del paesaggio, gli ampliamenti una-tantum di cui all’art. 43 comma 3 lettera a, all’interno di un progetto unitario esteso all’intero organismo edilizio che dimostri la compatibilità e la coerenza degli interventi con i caratteri tipologici, architettonici e formali dell’edificio esistente.”
Relativamente agli edifici plurifamiliari, si propone di integrare l’art. 43 comma 3 lettera a delle NTA con la seguente dizione: “Negli edifici a carattere plurifamiliare possono essere oggetto di ampliamento solo le unità abitative di superficie inferiore a 110 mq, attraverso un progetto unitario esteso all’intero organismo edilizio. E’ comunque vietato l’ampliamento di unità abitative oggetto di frazionamento successivo alla data di adozione del RU.”
Modifica destinazione d’uso del lotto comunale all’interno del comparto C1/3 a Fiorino a seguito dei programmi dell’A.C.: l’osservazione è accolta modificando nel senso richiesto la cartografia di RU.
Contributo Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Prot. 4892 del 10.11.2018
Sintesi del contributo:
Perimetro del Territorio Urbanizzato
Il perimetro del territorio urbanizzato è individuato dal RU vigente ai sensi dell’art. 224 della L.R.
65/14. SI ricorda che all’adozione del Piano Strutturale Intercomunale o del Piano Strutturale detto perimetro transitorio dovrà essere sostituito da quello individuato ai sensi dell’art. 4 della legge medesima.
Territorio Rurale – NTA Capo III artt. 26-33
Le NTA di RU devono fare riferimento esclusivo a quelle del Capo III artt. 64-84 della L.R: 65/14 e del suo regolamento di attuazione. Relativamente al cambio di destinazione d’uso in civile abitazione di edifici, volumi precari ed annessi agricoli, si ricorda non è consentito il cambio d’uso di annessi agricoli realizzati dopo il 2007, nonché che gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli non possono determinare aumento di SUL legittimamente esistente salvo ulteriori limitazioni comunali.
Per quanto riguarda le attività agrituristiche si precisa che tali attività possono essere previste solo nel patrimonio edilizio esistente delle aziende agricola, con esclusione di nuove costruzioni.
Interventi di riconferma e previsti dalla Variante adottata
Per le previsioni indicate come non attuate si evidenziano le seguenti considerazioni:
a) appare necessario che le Schede Norma siano opportunamente integrate con una specifica sezione relativa alla parte vincolistica del PIT_PPR, rappresentandone i confini ed esplicitando il contenuto delle direttive e delle prescrizioni ed, infine, riportando gli eventuali interventi di mitigazione necessari;
b) appare opportuno e necessario inserire in ogni Scheda Norma le informazioni relative alla SUL esistente/di progetto/aggiuntiva, anche per rendere esplicito quando gli interventi sono stati già realizzati o non comportano aumento del carico urbanistico.
In particolare si evidenzia:
1) Scheda Norma 3 “P.zza Gherardini-via Fontanelle”: la previsione potrebbe comportare criticità geomorfologiche e paesaggistiche, inoltre non sembra concorrere alla qualificazione del disegno del margine urbano;
2) Scheda Norma n. 26 “Area di recupero Fattoria La Prugnola”: occorre che la scheda norma specifici meglio la natura dell’intervento proposto, chiarendone se abbia natura agricola o comporti deruralizzazione. Si ricordano le disposizioni del Capo III Sezione IV della L.R.
65/14 che disciplinano il mutamento della destinazione d’uso agricola.
3) Si evidenzia che le Schede Norma n. 32 “Rio del Sole” e n. 30 “Parco del Cecina”, ancorché presenti nell’Allegato B, non risultano materialmente inserite nell’elaborato.
Il contributo richiama inoltre la recente approvazione della L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo n. 49 del 2010”, l’approvazione con DCR 27/2015 dell’Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, nonché richiede di trasmettere all’Ufficio del Garante regionale il rapporto del Garante comunale allegato alla delibera di adozione/approvazione.
Per quanto riguarda i contributi dei settori regionali allegati non si rilevano aspetti rilevanti ai fini dell’approvazione dell’atto adottato.
Controdeduzione
Si propone di recepire il contributo, formulato nello spirito di collaborazione di cui all’art. 53 della L.R. 65/14 allo scopo di favorire il miglioramento della qualità degli strumenti della pianificazione e l’efficacia dell’azione amministrativa.
In particolare:
Territorio Rurale
Si evidenzia che tali disposizioni sono già recepite nell’articolato normativo (Artt. 45 commi 3 e 6)
Interventi di riconferma e previsti dalla Variante adottata
a) Viene integrata e dettagliata nel senso proposto la sezione relativa ai Vincoli paesaggistici presente in ciascuna Scheda Norma adottata;
b) Si fa presente che le Schede Norma adottate contengono l’indicazione puntuale della SUL prevista in incremento rispetto alla situazione esistente, articolata rispetto alle destinazioni d’uso previste. Laddove non sono disponibili dati dettagliati relativi alla SUL legittima esistente (comparti 13, 20, 25, 26, 31, 33, 34) le Schede Norma prescrivono interventi di recupero nel rispetto delle superfici e dei volumi esistenti e autorizzati. Per quanto riguarda la Scheda Norma n. 9, si precisa che l’intervento previsto consiste nel ripristino delle previgenti previsioni di PDF in attuazione della sentenza Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana n. 1265 Anno 2006 – zona B1 16/a, e pertanto non computate ai fini del dimensionamento del RU.
1) Scheda Norma 3 “P.zza Gherardini-via Fontanelle”: a seguito del parziale accoglimento dell’osservazione prot. 4852, la previsione è stato oggetto di rivalutazione, con riduzione del dimensionamento complessivo e eliminazione della previsione di nuova viabilità carrabile in corrispondenza della strada comunale delle Fontanelle, con conseguente diminuzione degli impatti urbanistici e paesaggistici dell’intervento.
2) Scheda Norma n. 26 “Area di recupero Fattoria La Prugnola”: la Scheda norma viene integrata con la precisazione che qualora gli interventi comportino la deruralizzazione di manufatti agricoli sono subordinati all’approvazione di PAPMAA ai sensi della L.R. 65/14.
3) Si fa presente che la previsione relativa alla Scheda Norma n. 32 “Rio del Sole” non è oggetto di Variante in quanto introdotta con Variante DCC 53/2014, e pertanto ancora efficace ai sensi art. 55 L.R. 01/05 e smi. La Scheda Norma n. 30 “Parco del Cecina” è, ai sensi di quanto disposto dall’art. 41 comma 6 delle NTA di RU, relativa a Piano Guida di indirizzo per la valorizzazione ambientale e paesaggistica dell’ambito territoriale del Cecina, e pertanto non oggetto di decadenza quinquennale ai sensi art. 55 L.R. 01/05 e smi. In tal senso la Scheda n. 30 non è oggetto della presente Variante.