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i Vademecum della anno numero 5 il Lavoro a Tempo Determinato

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KnowHow numero 5 - anno IV - giugno 2008

il Lavoro a

Tempo

Determinato

i Vademecum della

anno 2008 - numero 5

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Prefazione

I contratti di lavoro, di norma, dovrebbe essere a tempo indeterminato, e solo in presenza di una valida ragione, a tempo determinato. Per contrastare la tendenza di molte aziende ad assumere i lavoratori a tempo determinato, anche quando esistono le condizioni per assumerli in pianta stabile, dopo il normale periodo di prova, dobbiamo conoscere bene e far conoscere ai delegati la normativa in materia, e nel contempo lavorare per migliorarla.

La conoscenza della norma e la coscienza del proprio ruolo, in azienda e nel sindacato, stanno alla base della progettualità formativa della UILTuCS nei confronti delle delegate e dei delegati, per metterli nella condizione di confrontarsi nel migliore dei modi con le rispettive aziende.

Oggi è quanto mai importante contrastare la precarietà arbitraria, che in buona parte coincide con l’utilizzo sproporzionato dei contratti a termine.

La competenza di ciascuno di noi in merito contribuisce a rafforzare la cultura dei diritti nei luoghi di lavoro, senza la quale lo “spirito animale” dell’impresa prevale sulla responsabilità sociale con la quale la libertà economica si deve conciliare, così come sta scritto nell’articolo 41 della Costituzione, ovvero

“l’iniziativa privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Il corretto utilizzo dei contratti a termine è una delle condizioni dell’ ”impresa socialmente responsabile” e a tal fine

l’impegno coscienzioso di ciascuno e di tutti noi deve essere orientato.

Giovanni Gazzo

Segretario Generale UILTuCS Lombardia

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Che cos’è il contratto a tempo determinato?

E’ un contratto di lavoro subordinato a cui è stato apposto un termine alla durata (art. 1 comma1 dlgs 368/2001)

Quando è possibile stipulare contratti a tempo determinato?

È possibile assumere contratti a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo.

Esiste un limite percentuale di assunzione sui contratti a tempo determinato?

Si, il datore di lavoro deve attenersi a delle percentuali massime di assunzione previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Può derogare ai limiti percentuali solo per le specifiche previsioni del comma 7 dell’art. 10 del dlgs 368/2001 e cioè: nella fase di avvio di nuove attività per periodi definiti dai CCNL; per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno. Esiste anche una deroga per le regioni con difficoltà occupazionali: in questo caso il datore di lavoro può assumere contratti a tempo determinato con durata non superiore a 7 mesi; attraverso la contrattazione collettiva è possibile definire periodi di durata maggiore.

Per evitare abusi dell’utilizzo di quest’ultima tipologia, tra un contratto a termine e quello successivo, attivati con le medesime caratteristiche, devono decorrere almeno 6 mesi.

È possibile sostituire lavoratori in sciopero?

No. La legge 368/2001 all’art. 3 prevede un espresso divieto di assunzione di contratti a termine per la sostituzione di lavoratori in sciopero. Il datore di lavoro che ha attivato procedura di licenziamento collettivo non può assumere contratti a tempo

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determinato per ricoprire le mansioni dei lavoratori licenziati.

La norma prevede però alcune eccezioni:

Le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla sostituzione del posto;

Contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi;

I lavoratori già licenziati attraverso procedura di licenziamento collettivo; questi infatti possono essere assunti con contratti di lavoro non superiori ai 12 mesi e per questo periodo il datore di lavoro fruisce di importanti sgravi contributivi.

Si possono assumere contratti a termine senza impegno al rispetto delle norme sulla sicurezza?

No. Il dlgs 368/2001 vieta il ricorso all’assunzione di lavoratori a termine se il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della legge 626/1994.

Qual è la differenza tra un rapporto di tipo occasionale e un rapporto a tempo determinato?

Bisogna verificare la modalità con cui viene effettuata la prestazione lavorativa; se la prestazione di lavoro viene effettuata con carattere di subordinazione (rispetto orari di lavoro, utilizzo attrezzatura datore di lavoro, rispetto delle direttive aziendali, etc), allora non vi è dubbio che si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche per durate molto brevi.

Viceversa, se la prestazione di lavoro viene effettuata con carattere autonomo (gestione autonoma degli orari di lavoro, utilizzo di attrezzatura propria, autodeterminazione delle modalità di lavoro) non si avrà un contratto a tempo determinato ma altra tipologia contrattuale (prestazione occasionale, contratto a progetto, incarico professionale etc.)

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Quanto può durare un contratto a tempo determinato ?

Il contratto può durare 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi. Non è più possibile quindi un’illimitata successione di contratti a tempo determinato, formalmente regolari ma nei fatti iniqui verso lavoratori costretti a subire una condizione di precarietà immotivata, per contrastare la quale si doveva fare ricorso al giudice con incertezza di risultato. Con il protocollo del welfare (legge 247/2007) vengono infatti considerati anche i periodi di interruzione tra un contratto e l’altro: la durata non può infatti eccedere i 36 mesi.

Il protocollo consente una eccezione alla suddetta durata;

la stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato può essere fatta presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente e con l’assistenza di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativa a livello nazionale. La durata di questa ulteriore proroga deve essere stabilita da avvisi comuni (ad oggi non ancora esistenti). In mancanza di questa e al superamento del periodo di 36 mesi, il contratto si presume a tempo indeterminato.

Quale forma deve avere il contratto di lavoro?

Il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere forma scritta ed essere consegnato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Non è necessaria se la prestazione è di durata inferiore ai 12 giorni

Che cos’è la proroga del contratto?

Il contratto a tempo determinato per definizione si caratterizza per avere una scadenza. Nell’eventualità in cui le causali che hanno determinato la stipula del contratto dovessero persistere (es. prolungamento di una malattia, maternità, perdurare delle esigenze tecniche) è possibile prorogare e quindi prolungare la validità del contratto.

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Le proroghe non possono comunque eccedere il periodo di 36 mesi con le eccezioni sopra descritte.

Cosa succede se si supera il termine del contratto?

Economicamente

Al superamento del termine apposto si ha una maggiorazione del 20% fino al 10° e del 40% per i giorni successivi. Se il contratto di lavoro è inferiore ai 6 mesi, al 20 giorno di superamento del limite il contratto questo, per diritto, si considera a tempo determinato.

Se il contratto di lavoro è superiore a 6 mesi, tale diritto si acquisisce al 30° giorno dal superamento del termine.

Possono le parti, datore di lavoro e

lavoratore, stipulare più contratti di lavoro a tempo determinato?

La normativa (art 5 comma 3 l. 368/2001) prevede dei termini temporali minimi tra la cessazione di un contratto e la stipulazione di uno nuovo; infatti dopo un contratto di lavoro inferiore a 6 mesi devono trascorrere almeno 10 giorni per poter attivare un nuovo contratto oppure 20 giorni nel caso in cui il contratto abbia avuto durata superiore ai 6 mesi. Il mancato rispetto di questa tempistica determina la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

Quali diritti ha il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato?

Il lavoratore con contratto a tempo determinato ha i medesimi diritto di un suo collega a tempo indeterminato comparabile.

Ad esempio il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto a fruire delle ferie, dei permessi, del trattamento di fine rapporto e dei ratei di 13° e 14° mensilità li dove previsti.

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Quando è fatto divieto di assumere con contratto a tempo determinato?

E’ fatto divieto di assumere personale con contratto a tempo determinato nei seguenti casi:

per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

salvo accordi sindacali diversi, presso unità produttive in cui si sia proceduto entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzioni di lavoratori assenti, ovvero abbia un durata iniziale non superiore a tre mesi;

presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione di rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale (per esempio cassa integrazione) che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce i contratto a termine;

da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (in riferimento al dlgs. 626/1994).

Quali diritti ha un lavoratore a tempo determinato per quanto riguarda la formazione?

Il lavoratore ha diritto ad una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto che si appresta a svolgere, al fine di prevenire i rischi connessi all’esecuzione di quel dato lavoro.

I CCNL possono prevedere opportunità di formazione per aumentarne la qualifica, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

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Quali contratti di lavoro esulano dalla

tipologia del contratto a tempo determinato qui esaminata?

Sono esclusi dalla disciplina del contratto a tempo determinato, perché regolati con appositi provvedimenti, i seguenti tipi di contratto:

i contratti somministrazione (ex lavoro temporaneo);

i contratti di formazione e lavoro (ormai superati dal dlgs 276/2003);

il rapporto di apprendistato,

nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che pur caratterizzato dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro ( ad esempio stages, piani di inserimento lavorativo, tirocini, etc..).

Nel campo del turismo e dei pubblici esercizi ci sono dei contratti a termine che non

rientrano nella normativa che fa riferimento al contratto a tempo determinato?

In queste realtà è possibile procedere all’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi con una durata non superiore ai tre giorni (cosiddetti extra).

Per quali categorie di lavoratori è permesso fare una deroga alla durata del contratto a tempo determinato superiore ai 36 mesi + 6 mesi?

Ai dirigenti è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino alla durata massima ai 5 anni.

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Esistono dei limiti quantitativi alla stipula di contratti a tempo determinato in una azienda?

Si. Questi limiti vengono fissati nei CCNL (si veda tabella allegata)

Esistono situazioni lavorative in cui non si applicano i limiti citati sopra e se si quando?

Si. Esistono le seguenti eccezioni:

nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi che saranno definiti dal CCNL;

per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità;

per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;

Sono inoltre esenti i seguenti casi:

con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche, si possono stipulare contratti a termine con durata non superiore ai 7 mesi compresa la proroga (ma per evitare il perpetuarsi di queste assunzioni, fanno eccezione i contratti che hanno come oggetto le medesime caratteristiche e i contratti e scaduti nei 6 mesi precedenti il nuovo contratto).

Che cos’è il diritto di precedenza?

Il diritto di precedenza è stato recentemente sancito dal

“Protocollo sul welfare”. E’ la possibilità per un lavoratore a tempo determinato di poter accedere ad una assunzione a tempo indeterminato nel caso l’azienda stia procedendo a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

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Come funziona il diritto di precedenza?

Il lavoratore a tempo determinato che abbia prestato la propria attività per un periodo superiore a 6 mesi acquisisce il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni di contratti a tempo indeterminato per mansioni equivalenti. Lo stesso diritto può essere fatto valere per i contratti stagionali per assunzioni a tempo determinato per le medesime attività stagionali. Il diritto va esercitato con richiesta scritta entro 6 (3 mesi per il lavoro stagionale) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e il datore di lavoro deve mantenerne attiva la richiesta per 12 mesi.

Cosa deve fare il lavoratore per esercitare il diritto di precedenza?

Il lavoratore, con le tempistiche sopra citate, deve manifestare la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza mediante lettera scritta. Il tenore della comunicazione (da inviarsi con lettera raccomandata ar o con altro strumento che ne attesti il ricevimento da parte del datore di lavoro) può contenere la seguente preposizione: “Io sottoscritto/a xx con la presente intendo avvalermi del diritto di precedenza su nuove assunzioni a tempo indeterminato (o determinato in caso di lavoro stagionale) previsto dalla legge 247 del 24 dicembre 2007”.

Nel contratto a tempo determinato è previsto un periodo di prova?

Il periodo di prova non è previsto nel contratto a tempo determinato. Se però viene concordato dalle parti questo è considerato valido a condizione che sia proporzionato alla durata del rapporto di lavoro. In caso di contenzioso sarà il giudice in via equitativa a decidere sul criterio di proporzionalità.

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Cosa succede se durante il contratto a tempo determinato insorge una malattia?

Il rapporto di lavoro cessa alla naturale scadenza; pertanto la malattia non sospende il contratto a termine ma la malattia non preclude la possibilità alle parti di prorogare o rinnovare il contratto a termine con le modalità e i limiti sopra descritti.

Per quanto riguarda invece l’indennità di malattia questa viene riconosciuta nel limite delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi nel rispetto del periodo di comporto previsto dal CCNL applicato. Se vengono lavorati meno di 30 giorni negli ultimi 12 mesi, comunque l’INPS provvederà ad erogare al massimo 30 giorni di indennità economica.

Se un lavoratore è stato assunto il 12 novembre 2007 con un contratto a termine con scadenza il 30 settembre 2008, se il 12 febbraio 2008 il lavoratore si ammala, potrà ricevere l’indennità di malattia per tre mesi cioè quelli che ha figurativamente maturato dal 12 novembre al 12 febbraio.

Cosa succede se durante il contratto a tempo determinato insorge una maternità?

Anche in questo caso il rapporto di lavoro viene a cessare alla naturale scadenza ( art. 54 del dlgs151/2001). La lavoratrice ha diritto a ricevere comunque dall’Inps l’indennità di maternità (ex astensione obbligatoria; 5 mesi di durata). Per quanto concerne il congedo parentale (ex astensione facoltativa) ricordiamo che questo può essere usufruito fino agli 8 anni del bambino anche quindi in occasione di altro contratto di lavoro ( a termine o a tempo indeterminato che sia) o con altro datore di lavoro.

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Cosa succede se durante il contratto a tempo determinato insorge un infortunio o una

malattia professionale

Il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuto il pagamento dell’indennità di infortunio o malattia professionale occorso durante il rapporto di lavoro.

In costanza di rapporto di lavoro il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di anticipare la quota a carico Inail (diritto previsto anche in alcuni CCNL).

Il lavoratore con contratto a tempo determinato può, alla cessazione del

rapporto di lavoro, chiedere l’indennità di disoccupazione ?

L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta al lavoratore che ha maturato 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di contributi effettivamente versati. In mancanza dell’anno di contribuzione spetta l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti purché il lavoratore abbia lavorato per almeno 78 giorni.

(i 78 giorni sono calcolati su una base settimanale di 6 giorni lavorativi più le festività e le domeniche se effettivamente lavorate, ed anche i giorni di assenza per ferie e, malattia e gravidanza.

Un lavoratore a tempo determinato quando perde il diritto di iscrizione alle liste di

collocamento?

I lavoratori assunti con contratto a termine la cui durata complessiva non superi i 4 mesi nell’anno solare conservano l’iscrizione alla posizione di graduatoria nella lista di collocamento.

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Il lavoratore con contratto a tempo

determinato può accedere alla mobilità?

I contratti a tempo determinato sono esclusi dalla indennità della mobilità.

Si può recedere da un contratto a tempo determinato prima della scadenza del termine?

Il lavoratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine. Potrebbe essere chiamato però a risarcire il danno per aver cessato prima del termine il contratto di lavoro. Di fatto il datore di lavoro dovrebbe dimostrare di aver subito un danno dall’anticipata cessazione. E’ consigliabile quindi, in caso di recesso anticipato, dare quantomeno il preavviso contrattualmente previsto .

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Cassazione

Cassazione 24 agosto 2004, n. 16661

Il datore di lavoro ha facoltà di assumere un lavoratore con contratto a tempo determinato per sostituire il lavoratore assente. Lo stesso datore di lavoro può adibire il sostituto a mansioni diverse da quelle ricoperte dal sostituito sempre che provveda a coprire anche con altro lavoratore già presente in organico la mansione vacante.

Cassazione 22 gennaio 2004 n° 995

Dalla dichiarazione di nullità del termine apposto al rapporto di lavoro non deriva autonomamente il diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo successivo; è necessaria l’offerta della prestazione.

Cassazione Sezioni Unite 8 ottobre 2002, n° 14381

L’art. 18 dello statuto dei lavoratori non si applica al contratto a tempo determinato. Questo perché la cassazione stabilisce che l’art. 18 si applica alla scelta del datore di lavoro di porre termine al contratto e non ad un termine prestabilito dalle parti.

Nel caso di illegittima apposizione del termine il lavoratore dovrà comunque mettere in mora il datore di lavoro offrendo la sua prestazione lavorativa ma non potrà chiedere di ottenere il risarcimento del danno così come previsto dall’art. 18 l.

300/1970.

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Le novità introdotte dalla legge 247/07.

La legge 247/07 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” ci interessa per i commi 39 e 43 poiché apporta modifiche al D.lgs 368/01

In questa legge si ribadisce che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo determinato e che il contratto a tempo determinato deve costituire una eccezione alla regola.

La principale novità riguardano il principio che per la successione di contratti a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore e per lo svolgimento di mansioni equivalenti viene previsto un limite di durata complessiva dei contratti a termine fissandola in 36 mesi al netto degli intervalli non lavorati.

Tra le novità della legge 247/07 anche l’introduzione di una fase transitoria della durata di 15 mesi: dal 1 gennaio 2008 al 1 aprile 2009. La normativa distingue i contratti a termine in essere alla data dell’1/01/2008 da quelli non ancora in essere.

Di seguito alcuni casi che possono verificarsi

Esempi pratici relativi alla fase transitoria

Cosa succede ad un contratto accesso dopo 1/1/08 della durata di 36 mesi? Può essere prorogato?

E’ possibile prorogarlo per una volta e con l’ausilio delle organizzazioni sindacali presso la direzione provinciale del lavoro. La durata della proroga verrà stabilita da avvisi comuni a cura delle parti sociali.

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Cosa succede se un contratto acceso dopo 1/1/08 e con proroghe e rinnovi supera i 36 mesi?

Esso si trasforma in maniera automatica in un contratto di lavoro a tempo indeterminato poiché supera i limiti di legge previsti

Cosa succede ad un contratto di lavoro stipulato il 1/1/07 della durata di 15 mesi?

In questo caso ci troviamo nella situazione in cui alla data dell’1/1/08 il contratto è in essere e quindi arriva alla sua naturale scadenza.

Cosa succede ad un contratto stipulato l’1/12/07 e della durata di 38 mesi?

Anche se il contratto supera i 36 mesi lo stesso arriva alla sua naturale scadenza ma non potrà più essere rinnovato e non si potrà ricorrere alla deroga.

Cosa succede ad un contratto in essere alla data dell’1/1/08 e che arriva alla sua naturale scadenza?

I contratti in essere al 01/01/08 e che arrivano a naturale scadenza possono essere rinnovati, ma bisogna tener conto del loro rinnovo che sommato al contratto precedente non deve superare il 36 mesi, altrimenti scatta l’assunzione a tempo indeterminato.

Un contratto viene acceso il 01/01/07 per 15 mesi, alla scadenza è possibile rinnovarlo e per quanto? Alla scadenza è possibile rinnovarlo fino a 21 mesi poi si deve procedere alla proroga con le organizzazioni sindacali. Alla scadenza se fosse stato rinnovato per 22 mesi il contratto sarebbe diventato a tempo indeterminato.

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Si ipotizzi una situazione in cui alla data del 01/01/08 non c’era nessun contratto in essere. Il lavoratore però aveva lavorato per lo stesso datore di lavoro con mansioni equivalenti e viene richiamato in servizio dopo l’1/01/2008

In questo caso si potranno avere due ipotesi

a)il nuovo contratto di lavoro ha scadenza anteriore al 01/04/2009, termine del periodo transitorio: non si somma il periodo lavorato antecedentemente l’1/01/2008

b)il nuovo contratto di lavoro ha scadenza posteriore al 01/04/2009: va sommato il periodo precedentemente lavorato.

Se la sommatoria dei due periodi eccede i 36 mesi si avrà la trasformazione del contratto a tempo indeterminato; nel caso in cui la sommatoria sia inferiore ai 36 mesi il contratto è regolare.

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