Inderogabilità del divieto di assegnazione delle funzioni monocratiche penali ai magistrati ordinari al termine del tirocinio nonché ai giudici onorari di tribunale.
(Risposta a quesito dell’11 marzo 2009)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 marzo 2009, ha adottato la seguente delibera:
“- letta la nota del 18 febbraio 2009 con la quale il Presidente del Tribunale di …, in previsione della presa di possesso presso l'ufficio da lui diretto di 7 magistrati ordinari attualmente in tirocinio, ha chiesto una deroga (per due di essi) al divieto di assegnare i magistrati ordinari al termine del tirocinio alle funzioni penali monocratiche, allo scopo di mantenere inalterata la ripartizione di unità tra settore civile e penale (prevedendosi nel progetto tabellare per il triennio 2009/2011 cinque magistrati per il settore civile e cinque magistrati per il settore penale);
- rilevato che, in via subordinata, il Presidente del Tribunale di … ha chiesto una ulteriore deroga, questa volta al divieto di assegnazione ai GOT di interi ruoli penali, così come previsto dal par. 61 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2009/2011, sempre allo stesso fine di mantenere inalterata la ripartizione tra settore civile e penale come concepita nel progetto tabellare per il triennio 2009/2011;
- rilevato che la prima richiesta non può essere accolta, discendendo il divieto direttamente da una cogente norma di legge (art. 13 del D.Lgs. 160/2006);
- considerato che neppure la seconda richiesta appare meritevole di accoglimento, non potendosi far rientrare il divieto normativo nel concetto di impedimento (che legittima l'utilizzo in supplenza dei GOT), pur nell'ampio significato allo stesso attribuito dal Consiglio con la risoluzione del 16 luglio 2008,
delibera
di rispondere nei termini di cui in motivazione invitando il Presidente del Tribunale di … ad adottare un modulo organizzativo dell'ufficio compatibile con i principi espressi in motivazione.”