• Non ci sono risultati.

Modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreti del 5 e nonché del 21 e 29.2.2012 per il triennio del Tribunale di Alpha – Riordino delle funzioni affidate ai giudici onorari

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreti del 5 e nonché del 21 e 29.2.2012 per il triennio del Tribunale di Alpha – Riordino delle funzioni affidate ai giudici onorari"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

N. 17

Oggetto: Pratica num. 1259/FT/2012. Modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreti del 5 e 11.1.2012, nonché del 21 e 29.2.2012 per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha – Riordino delle funzioni affidate ai giudici onorari.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 ottobre 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

"- letti i decreti del 5 e 11 gennaio nonché del 21 e 29 febbraio 2012 con cui il Presidente del Tribunale di Alpha provvedeva ad un riordino complessivo delle funzioni dei GOT;

- letto il parere favorevole all'approvazione del decreto espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta nella seduta del 16 maggio 2012;

OSSERVA

Con i decreti in esame il Presidente del Tribunale disponeva una variazione conseguente alla necessità di un maggior utilizzo dei giudici onorari. Si prevedeva tra l'altro, motivando in ordine alla eccezionalità della situazione, l'assegnazione ad alcuni GOT di un piccolo ruolo di procedimenti di lavoro concernenti le cause più semplici. Si prevedeva altresì l'assegnazione di un GOT al collegio penale del giovedì “fino a quando permane la scopertura dell'organico dei magistrati dell'area”.

Il competente Consiglio giudiziario il 16 maggio 12012 esprimevano parere favorevole alla approvazione dei decreti, senza alcuna motivazione.

Viceversa l'approvazione dei provvedimenti presidenziali in oggetto deve essere parziale.

L'assegnazione di procedimenti di rito del lavoro ai GOT e le ulteriori variazioni previste, ad eccezione di quella di cui appena si dirà, appaiono condivisibili stante l'eccezionalità della situazione ed essendo detto strumento consentito dalle circolari sulla formazione delle tabelle e sulle applicazioni e supplenze. Viceversa non appare condivisibile, e pertanto non può essere approvata, la soluzione di destinare un GOT in supplenza per un periodo di tempo indeterminato al settore del dibattimento penale. Ai sensi del par. 1 della vigente circolare in tema di applicazioni e supplenze la “destinazione in supplenza” è consentita soltanto nel caso in cui l'assenza o l'impedimento del magistrato titolare siano temporanei (ad esempio per malattia o per concomitante impegno). Viceversa nel caso di specie la “destinazione in supplenza” è motivata con la necessità di sopperire a carenze strutturali di organico. Il Presidente del Tribunale avrebbe invece dovuto prevedere la sostituzione dei giudici mancanti con altri giudici togati, salvo poi volta per volta, stante l'impossibilità di celebrare i collegi penali per concomitanti impegni, operare una loro sostituzione con i GOT tabellarmente previsti per detta eventualità,

delibera

di approvare i decreti 5 e 11 gennaio, 21 e 29 febbraio 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha ad eccezione della parte concernente la destinazione in supplenza di un GOT alla sezione penale sino al permanere della scopertura in organico dei magistrati dell'area penale."

* * * N. 47 (par. 61.2 parte seconda, n. 3)

Oggetto: Pratica num. 1104/FT/2012. Modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Alpha (decreto n. 296 in data 7.3.2012).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 luglio 2012, ha adottato la seguente delibera:

(2)

“- vista la modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Palmi effettuata con decreto n. 296 del 7 marzo 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha,

OSSERVA

Con decreto n. 296 del 7 marzo 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha il GOT dott.ssa Prima veniva nominata in sostituzione del dott. Secondo, trasferito ad altra sede.

In data 22 marzo 2012 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta esprimeva parere favorevole all'unanimità alla approvazione del decreto.

Viceversa detto provvedimento non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di utilizzo del GOT di cui al par. 61 della vigente circolare in materia di formazione delle tabelle e pertanto non può essere approvato.

Come è noto detta norma di circolare prevede l'utilizzo dei magistrati onorari nel seguente modo:

- l'affiancamento di un giudice onorario ad un giudice togato;

- la creazione di un ruolo per lo stesso,

- la possibilità che il giudice non professionale venga destinato in supplenza.

In quest'ultimo caso però, ciò che occorre, ai sensi del par. 1 della vigente circolare sulle applicazioni e supplenze, che il giudice togato titolare del ruolo sia solo temporaneamente assente o impedito (laddove per impedimento si intende anche un contemporaneo impegno professionale od un carico di lavoro non sostenibile).

Detta ultima condizione non sussiste nel caso di specie, posto che la supplenza del GOT è stata motivata nel solo senso che il dott. Secondo è stato trasferito ad altra sede e non era, quindi, titolare del ruolo al quale il GOT è stato applicato in supplenza.

Per tali motivi

delibera

di non approvare il decreto n. 296 del 7 marzo 2012 del Presidente del Tribunale di Alpha.”

Riferimenti

Documenti correlati

“- visto il decreto con cui in data 16 marzo 2009 il Presidente della Corte di Appello di Alpha, a parziale modifica del provvedimento del 23 febbraio 2009,