• Non ci sono risultati.

Novità in materia di saldo IMU 2013 D.L. 30 novembre 2013 n.133

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Novità in materia di saldo IMU 2013 D.L. 30 novembre 2013 n.133"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Novità in materia di saldo IMU 2013 D.L. 30 novembre 2013 n.133

Il D.L. 30 novembre 2013 n.133 ha apportato sostanziali novità per quanto concerne il saldo IMU 2013, stabilendo che non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2013 per :

-Le abitazioni principali e relative pertinenze (massimo una per categoria C/2-C/6 e C/7), ad esclusione delle unità immobiliari di categoria A/1-A/8 e A/9.

Si specifica che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto a catasto come unica unità immobiliare, del quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. E’ altresì considerata abitazione principale l’unità immobiliare assegnata ad uno dei due coniugi come abitazione familiare, a seguito di separazione o divorzio. In questi casi il soggetto passivo è il coniuge assegnatario, in quanto titolare del diritto di abitazione, indipendentemente dalla quota di proprietà -Le unita’ immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

- Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che sussistano contemporaneamente i requisiti della conduzione e del possesso, nonché la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola. A differenza della rata di acconto, l’agevolazione spetta alle sole categorie sopra indicate, quindi non indistintamente. Pertanto ad esempio i proprietari di terreni agricoli concessi in locazione dovranno versare la rata di saldo.

-Fabbricati rurali strumentali

Il Decreto dispone inoltre che i contribuenti proprietari di abitazione principale residenti nei Comuni che per gli anni 2012 e 2013 hanno applicato un'aliquota superiore al 4 per mille, dovranno versare entro il 16 gennaio 2014 una differenza d'imposta pari al 40% calcolata fra l'aliquota del 4 per mille e quella deliberata dal

Comune, (4,5 nel caso del Comune di Quinzano d'Oglio). A seguito di questa disposizione si dovrà

provvedere al ricalcolo dell’imposta secondo i criteri dell’art.13 del D.L. 201/2011, considerando oltre alle

aliquote anche le detrazioni, sia principale che per i figli conviventi di età inferiore ai 26 anni. La differenza

d’imposta risultante dovrà essere versata dai contribuenti entro il 16 gennaio 2014.

(2)

Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU per:

Abitazioni principali e relative pertinenze ( con esclusione di quelle classificate nelle categorie A1-A8 e A9)

Unita’ immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari

Alloggi degli IACP regolarmente assegnati Altri Enti di edilizia residenziale pubblica

aventi le stesse finalità degli IACP

Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola

Fabbricati rurali ad uso strumentale D.L. 30/11/2013 N.13

Disposizioni urgenti IMU

(3)

E’ dovuta la seconda rata IMU 2013 per

I terreni posseduti da soggetti non coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

professionali (mancando la contemporaneità della conduzione e del

possesso)

Fabbricati rurali non strumentali

dell’attività agricola

(4)

ABITAZIONE PRINCIPALE

Se il Comune per gli anni 2012 o 2013 ha applicato per le abitazioni principali (e relative pertinenze, una per cat. C/2-C/6 eC/7) un’aliquota superiore al 4 per mille

Deve essere ricalcolata la differenza d’imposta calcolata fra il 4 per mille e l’aliquota del Comune

La differenza d’imposta risultante dovrà essere versata nella misura del 40% entro il 16 gennaio 2014.

(vedi esempi successivi)

(5)

ESEMPIO 1

ABITAZIONE

CAT.CATASTALE A/2 RENDITA € 500,00 ALIQUOTA COMUNALE 4,50 MEDI SI POSSESSO 12

QUOTA DI POSSESSO 100,00

N.FIGLI ETA' MINORE 26 ANNI 2

N.MESI FIGLI 10

%CARICO FIGLI 100,00

DETRAZIONE ANNUA DELIBERATA 200,00 N.PROP.RESIDENTI 1

Imposta lorda detrazione detrazione figli imposta su aliquota 4,5 per mille

imposta su aliquota 4,0 per mille

DIFFERENZA IMPOSTA

differenza 40% da versare entro il 16

gennaio 2014 378,00

200,00 83,33 94,67 52,67 42,00 16,80

ESEMPIO 2

ABITAZIONE PERTNENZE

CAT.CATASTALE A/2 CAT. CATSTALE C/6

RENDITA € 500,00 RENDITA 50,00 ALIQUOTA COMUNALE 4,50 ALIQUOTA COMUNALE 4,50

MEDI SI POSSESSO 12 MESI DI POSSESSO 12

QUOTA DI POSSESSO 100,00 QUOTA POSSESSO 100,00

N.FIGLI ETA' MINORE 26 ANNI 2

N.MESI FIGLI 10

%CARICO FIGLI 100,00

DETRAZIONE ANNUA DELIBERATA 200,00

N.PROP.RESIDENTI 1

Imposta lorda detrazione detrazione figli imposta su aliquota 4,5 per mille

imposta su aliquota 4,0 per mille

DIFFERENZA IMPOSTA

differenza 40% da versare entro il 16

gennaio 2014 378,00

200,00 83,33 94,67 52,67 42,00 16,80 37,80

37,80 33,60 4,20 1,68 TOTALE 18,48

Dimostrazione calcolo differenza IMU da versare entro il 16 gennaio 2014 per

aliquota abitazione principale superiore al

4,0 per mille

(6)

ESEMPIO 3

ABITAZIONE PERTNENZE

CAT.CATASTALE A/2 CAT. CATSTALE C/6

RENDITA € 400,00 RENDITA 30,00 ALIQUOTA COMUNALE 4,50 ALIQUOTA COMUNALE 4,50

MEDI SI POSSESSO 10 MESI DI POSSESSO 12

QUOTA DI POSSESSO 50,00 % QUOTA POSSESSO 100,00

N.FIGLI ETA' MINORE 26 ANNI 2

N.MESI FIGLI 10

%CARICO FIGLI 50,00

DETRAZIONE ANNUA DELIBERATA 200,00

N.PROP.RESIDENTI 2

Imposta lorda detrazione detrazione figli imposta su aliquota 4,5 per mille

imposta su aliquota 4,0 per mille

DIFFERENZA IMPOSTA

differenza 40% da versare entro il 16

gennaio 2014 302,40

83,33 41,67 177,40 143,80 33,60 13,44 22,68

22,68 20,16 2,52 1,01 TOTALE 14,45 ESEMPIO 4

ABITAZIONE PERTNENZE

CAT.CATASTALE A/2 CAT. CATSTALE C/6

RENDITA € 350,00 RENDITA 20,00 ALIQUOTA COMUNALE 4,50 ALIQUOTA COMUNALE 4,50 MEDI SI POSSESSO 6 MESI DI POSSESSO 6 QUOTA DI POSSESSO 50,00 % QUOTA POSSESSO 50,00 N.FIGLI ETA' MINORE 26 ANNI 3

N.MESI FIGLI 6

%CARICO FIGLI 50,00

DETRAZIONE ANNUA DELIBERATA 200,00 N.PROP.RESIDENTI 2

Imposta lorda detrazione detrazione figli imposta su aliquota 4,5 per mille

imposta su aliquota 4,0 per mille

DIFFERENZA IMPOSTA

differenza 40% da versare entro il 16

gennaio 2014 264,60

50,00 37,50 177,10 147,70 29,40 11,76 15,12

15,12 13,44 1,68 0,67 TOTALE 12,43

Riferimenti

Documenti correlati

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza

➢ ESENZIONE TOTALE per l’abitazione principale e una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7, tranne per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e

99/2004, iscritti nella previdenza agricola anche nel caso di cessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di

OGGETTO: Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate nell’anno 2020, ai

Si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e

Il proprietario che intende vendere il fondo agricolo, per rispettare la prelazione agraria deve notificare la proposta di vendita, a mezzo di lettera raccomandata con

ESENZIONI (art. terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo

Per l’abitazione principale e una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7, tranne per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9