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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (Provincia di Bologna) INFORMATIVA NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

(Provincia di Bologna)

INFORMATIVA

NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2015

Gentile Contribuente,

il Consiglio Comunale di San Giorgio di Piano con Deliberazione n° 33 del 14/05/2015 ha approvato le nuove aliquote IMU per l’anno 2015.

Tramite questa informativa si intendono fornire alcune indicazioni per l’anno 2015 relative al tributo IMU.

L’IMU ha per PRESUPPOSTO il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono assimilate per Legge all’abitazione principale le seguenti tipologie di immobili (soggette a TASI):

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civile del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

Ai sensi dell’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 “A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”.

Ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall’art. 2, comma 2, lett.

a), del D.L. n. 102/2013, “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 13, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3 comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali A (con esclusione della categoria catastale A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,;

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastali B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e nella categoria catastale A/10;

 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8 del Regolamento Comunale IMU)

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (dal 1° gennaio 2014).

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

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c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Per le AREE FABBRICABILI si rimanda all’art. 5 del Regolamento Imu.

ALIQUOTE 2015

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

A) Aliquota (base o ordinaria) da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti successivi;

10,6‰

B) Abitazioni principali (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6);

6‰

C) Alloggi e pertinenze locati con contratto a canone concordato debitamente registrato, (art. 2 comma 3 Legge 431/98), a soggetto che lo utilizza come propria abitazione principale (da comprovare con l’autocertificazione di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale IMU);

6,9‰

D) Terreni agricoli; 9,0‰

E) Fabbricati ad uso produttivo appartenenti ai gruppi catastali

A10-C-D; 7,7‰

F) Abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di comodato registrato a cittadini sfollati a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (da comprovare con l’autocertificazione di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale IMU - pena decadenza del beneficio).

5,2‰

Per l’abitazione principale di cui al punto B) si applicano le seguenti detrazioni:

a) detrazione base di € 200,00 (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9);

b) € 20,00 per ciascuno figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) € 40,00 in presenza di un soggetto coabitante con disabilità:

- Invalidità civile riconosciuta pari al 100%;

- Disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 e/o comma 3 della Legge 104/92;

 le detrazioni elencate sopra sono cumulabili fino a concorrenza dell’imposta, devono essere rapportate all’anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica;

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 per la fruizione della detrazione relativa al disabile coabitante di cui al punto c) è obbligatoria la presentazione entro la scadenza del saldo IMU, a pena di decadenza del beneficio, di apposita autocertificazione debitamente documentata (art. 7 del Regolamento IMU);

 se le detrazioni per l'abitazione principale, di cui ai punti precedenti non trovano capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, sono scomputabili sull'imposta relativa alle pertinenze.

Si assimilano all'abitazione principale (previa autocertificazione di cui all'art.7 del Regolamento Comunale IMU) l'immobile e le relative pertinenze (nel limite di un C/2, C/7, C/6) nei seguenti casi:

 Soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. n° 662/1996 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

 Unità immobiliari e relative pertinenze (in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare) concesse a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con le seguenti precisazioni:

- il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato;

- il comodato deve essere debitamente registrato;

- il comodatario deve appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00;

- il comodante deve presentare l'autocertificazione utilizzando il modulo disponibile sul sito e presso gli Uffici Comunali URP e TRIBUTI;

- l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono i requisiti di cui ai punti precedenti;

- per i periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;

- sono in ogni caso escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

RIPARTIZIONE COMUNE / STATO

Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012 per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D deve essere versata direttamente allo Stato l'IMU calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76%, mentre è destinata al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata (0,77% come da Deliberazione Comunale n°

33 del 14/05/2015) e la quota riservata alla Stato.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Per l’anno 2015, il pagamento dell’imposta deve essere effettuato come segue:

- ACCONTO o UNICA SOLUZIONE entro il 16 giugno 2015;

- SALDO entro il 16 dicembre 2015.

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I “codici tributo” - da utilizzare per il versamento dell’acconto IMU sono:

- 3912 denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – (per fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

- 3914 denominato “IMU – imposta municipale per terreni”;

- 3916 denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

- 3918 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE" – (esclusi quelli ad uso produttivo);

- 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;

- 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Per l’anno 2015 il versamento dell’imposta non è dovuto per importi inferiori ad € 2,00 (come previsto dal comma 1 dell’art. 6 del vigente “Regolamento Comunale IMU).

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU va presentata al Comune su modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a quello in cui sono intervenute le variazioni.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ufficio Tributi (si rimanda ai relativi moduli sul sito del comune), di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:

 ravvedimento sprint: 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;

 ravvedimento breve: 3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

 ravvedimento medio: 3,33 dal 31° al 90° giorno oltre la scadenza del pagamento;

 ravvedimento lungo: 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno fino ad un anno dalla scadenza.

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (0,5% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore imposta versata o non dovuta, utilizzando l'apposito modulo che si può scaricare dal sito comunale.

Sul sito del Comune di San Giorgio di Piano sarà disponibile a breve un link al quale accedere per effettuare il calcolo dell’imposta IMU.

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Per quanto non specificato nella presente informativa si rimanda alla legislazione vigente e al Regolamento IMU Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30/10/2012 e s.m..

Per ulteriori informazioni l’Ufficio Tributi rimane a disposizione:

 tel 051-6638539/538, fax 051-6638540

 e-mail tributi@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

 Orari di ricevimento pubblico:

Lunedì 9:00 - 13:00 Sabato 9:00 - 12:30 Giovedì 16:00 - 19:00

San Giorgio di Piano, 18/05/2015 IL SINDACO

F.to Paolo Crescimbeni

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