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Esiste una basilare differenza fra spesa detraibile ed onere deducibile.

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STUDIO AMATO – Guide Operative interne - Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax Mail [email protected] – sito internet www.studioamatoroma.it

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ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

ONLUS ODV E APS 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall’imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra spesa detraibile ed onere deducibile.

RICORDA: per deducibile s’intende un onere che si porta in diminuzione dal reddito complessivo, successivamente si calcola l’imposta.

RICORDA ANCORA:

per detraibile s’intende quando si porta in diminuzione dall’imposta, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni (es.: affitto giovani agricoltori) non danno diritto a rimborsi d’imposta; se la percentuale da portare in diminuzione dall’imposta supera l’imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L’ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA ONLUS, ODV E APS (EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA IN FAVORE DELLE) Norma legislativa Art. 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017

Deducibile/Detraibile Deducibile

Misura 100%

Rigo della Dichiarazione RP 36

Rigo del Modello 730 E 36

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2 DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.),e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.

Nel caso di contributo per adozione a distanza: Attestazione del resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuati

L’art. 83, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore), stabilisce che le erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Ai sensi del successivo art. 104, comma 1, la disposizione si applica, a decorrere dal 1°

gennaio 2018, in via transitoria, fino al periodo d’imposta successivo a quello di operatività del nuovo Registro del Terzo settore, alle ONLUS – - di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri - nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome.

L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allan agrafe+O nlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=schedeistanze).

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere portata in deduzione nei

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3 periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, computando tale importo in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo degli anni successivi.

Rientrano tra le erogazioni deducibili anche:

 i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (Circolare 24.04.2015 n. 17 , risposta 1.4);

 le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza purché esse siano comprovate da una attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuali e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non lucrativa (Circolare 21.05.2014 n.11, risposta. 7.3).

RICORDA:

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

 deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22) (rigo E26, cod. 7);

 detraibili ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;

 deducibili ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, del decreto legislativo n.

117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

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4 Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare nel rigo E36, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, comma 2, del codice del Terzo Settore-

RICORDA ANCORA:

Il contribuente che fruisce di questa detrazione non può fruire delle agevolazioni previste per:

 le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – rigo E8/E10 cod. 61);

 le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10 cod 76);

 le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);

 dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22) (rigo E26, cod. 7).

L’erogazione deve essere effettuata con strumenti tracciabili. La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020) sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione dell’imposta o alla deduzione dalla base imponibile e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Il decreto stabilisce quanto appresso.

L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR;

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5 Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un benestrumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR.

Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché' la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima se necessaria.

Il socio può dedurre dal proprio reddito l’ammontare degli oneri di cui all’articolo 83, comma 2, del d.lgs n.117 del 2017, trasferitogli dalla società trasparente riportandolo nella colonna 1 (deduzione ricevuta).

Riferimenti

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