• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

Piazza Italia n. 1 - 22070 – VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) Tel. n. 031/888811 – Fax n. 031/900603

e-mail: info@comune.vertemateconminoprio.co.it

REGOLAMENTO PER

L’APPLICAZIONE

DELLA “NUOVA” IMU

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 15 in seduta del 27/07/2020

(2)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU Pagina 2

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento pag. 3

Art. 2 - Oggetto dell’Imposta pag. 3

Art. 3 - Soggetto attivo pag. 3

Art. 4 - Soggetti passivi e base imponibile pag. 3

Art. 5 - Abitazione principale e sue pertinenze pag. 4

Art. 6 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o Sanitari

pag. 4

Art. 7 - Determinazione dei valori venali perle aree edificabili pag. 4

Art. 8 - Aree divenute inedificabili pag. 5

Art. 9 - Terreni Agricoli pag. 6

Art. 10 - Esenzioni ed altre forme di agevolazione pag. 6

Art. 11 - Esenzione immobili concessi in comodato a Enti pag. 6 Art. 12 - Riduzione d’imposta per immobili inagibili, inabitabili o fatiscenti pag. 7

Art. 13 - Versamenti pag. 7

Art. 14 - Versamenti effettuati da un contitolare pag. 7

Art. 15 - Differimento del termine di versamento pag. 7

Art. 16 - Interessi moratori pag. 8

Art. 17 - Rimborsi pag. 8

Art. 18 - Accertamento esecutivo e rateizzazioni pag. 8

Art. 19 - Entrata in vigore e norme finali pag. 8

(3)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU Pagina 3

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU dal 1° gennaio 2020;

2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e TASI, secondo quanto dettato dall’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – OGGETTO DELL’IMPOSTA

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all’imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Vertemate con Minoprio, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.

2. Presupposto della nuova IMU è, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili, di terreni agricoli anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1.Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Vertemate con Minoprio. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Vertemate con Minoprio in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

2. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l’imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI E BASE IMPONIBILE .

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;

c) nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

d) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

e) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.

3. Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

(4)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU Pagina 4

Art. 5 - ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6 – ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro il termine di scadenza del versamento a saldo.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE EDIFICABILI

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all’articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.

2. Per l’anno 2020 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili vengono determinati come dal seguente prospetto:

(5)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU Pagina 5

CLASSIFICAZIONE URBANISTICA PRUG VALORE Euro/ mq

VALORE IN PIANO ATTUATIVO Euro/ mq

Nuclei di antica formazione (Capo III del PDR) 80,00 100,00 Tessuto residenziale (Capo IV escluso art. 38 e

39 del PDR ) 160,00 140,00

Insediamenti commerciali -produttivi (Capo IV

solo art. 38 e 39 del PDR) 130,00 120,00

Programmi Integrati di Intervento

(da PII 1 a PII 8) - 220,00

Ambiti di completamento (Capo V del PDR)

(da C1 a C11) - 140,00

Ambiti di completamento (Capo V del PDR)

(C12 e C13) - 130,00

Ambiti di Trasformazione (DP)

(da T1 a T5 E T7) ( 1) - 130,00

Ambiti di Trasformazione

(TR 8 a TR 10 – capo IV art. 39 del PDR) 130,00

Fasce di rispetto (stradali, art. 47del PGT, ecc.) 80% valore dell’area edificabile soggetta a fascia di rispetto e o limitazioni derivanti da aspetti applicativi dalla normativa urbanistica (distanze da confini e/o fabbricati, ecc. Tale riduzione non si applica ai lotti inclusi nei Piani Attuativi

(1) I valori riferiti esclusivamente agli ambiti da T1 a T5 e T7 del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio sono applicabili (art. 7 comma 3 LR 12/2005 e s.m.i.) dalla data del provvedimento di adozione del piano attuativo (art. 12 comma 5 LR 12/2005 e s.m.i.).

3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.

4 Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.

5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1) o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia

Art. 8 – AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

1 Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.

2. Il rimborso compete per non più di cinque anni, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell’area edificabile.

3. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1) del presente articolo

(6)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU Pagina 6

Art. 9 - TERRENI AGRICOLI

1.I terreni agricoli così come definiti dalla lettera e) art 2 del D.Lgs.vo 504/92 sono esenti dall'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 7 lettera h) del D.L 30.12.92 n. 504 e successiva circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.1993 n. 9.

Art. 10 - ESENZIONI ED ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote IMU, il comune può stabilire l’applicazione di una aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

3. Il contribuente che intende usufruire della predetta agevolazione è tenuto a presentare apposita autocertificazione entro il termine di scadenza del versamento a saldo

Art. 11 – ESENZIONE IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A ENTI

1. Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Sono esenti i fabbricati concessi in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

3. L’esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione da presentarsi a pena di decadenza entro la data di scadenza del versamento a saldo.

4. L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell’articolo 15.

(7)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU Pagina 7

Art. 12 – RIDUZIONE D’IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI, INABITABILI O FATISCENTI

1 La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2 L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

3 Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2).

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1) si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

6 La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 13 - VERSAMENTI

1.L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 14 – VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.

Art. 15– DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di

(8)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU Pagina 8

spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Art. 16– INTERESSI MORATORI

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17– RIMBORSI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’articolo 16. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 15

Art. 18– ACCERTAMENTO ESECUTIVO E RATEIZZAZIONI

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento esecutivo quando l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa o fideiussione bancaria.

3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi, come previsti dall’art. 16.

4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

6. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 19– ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

2. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Riferimenti

Documenti correlati

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU

2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo degli uffici, la Giunta comunale può determinare

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli

f) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o.. sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 27, nonché

Art. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IUC-IMU e IUC-TASI di