Stalking condominiale: ultime sentenze
written by Redazione | 19/04/2021
Atti persecutori in condominio; aggressioni fisiche e verbali, offese minatorie e volgari, minacce; misura cautelare imposta allo stalker;
divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Intercettazioni tra presenti
Le registrazioni dei privati in aree condominiali o a uso comune costituiscono prove documentali valide in giudizio e, nei procedimenti per stalking, possono essere poste a fondamento della misura di prevenzione del divieto di avvicinamento, disposta in vista dell’imputazione per atti persecutori. La Corte di Cassazione ha dunque respinto il ricorso che sosteneva la violazione del regime autorizzatorio per l’acquisizione della prova atipica.
Cassazione penale sez. V, 19/10/2020, n.32544
Liti di condominio
È configurabile il reato di stalking, con l’aggravante dei futili motivi, per la faida condominiale che coinvolge due famiglie.
Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza, 23/01/2020, n. 2726
La reciprocità dei comportamenti molesti
La configurabilità del reato di atti persecutori non è esclusa dalla reciprocità delle condotte, che comporta esclusivamente un più accurato onere motivazionale in capo al giudice in ordine alla sussistenza nella persona offesa di uno stato di ansia o di paura, di un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona affettivamente legata, o della necessità di alterare le proprie abitudini di vita. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., pur prendendo atto dell’esistenza di contrasti di natura condominiale, ma senza attribuire agli stessi rilevanza a discarico, a fronte dei comportamenti violenti e prevaricatori dell’imputato, tali da determinare una modifica delle abitudini di vita della persona offesa).
Cassazione penale sez. V, 13/12/2019, n.2726
Stalking condominiale: cos’è?
L’art. 277 c.p.p. impone che le modalità esecutive di una qualsiasi misura restrittiva salvaguardino i diritti della persona che vi sia sottoposta, il cui esercizio non risulti incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto; e soprattutto, più nello specifico, il successivo art. 282-ter, al comma 4, prevede che quando un luogo determinato sia precluso al soggetto gravato dalla misura de qua (perché abitualmente frequentato dalla persona offesa), ma gli abbia comunque necessità di accedervi per ragioni abitative o di lavoro, al giudice è fatto carico di prescriverne le relative modalità, con possibili limitazioni.
In altre parole, non è da un divieto di avvicinamento alla persona offesa che può derivare tout court il venir meno del diritto dell’indagato di dimorare lì dove
abbia fissato la propria abitazione (nella specie, relativa ad un caso di stalking condominiale, la Corte ha ritenuto che la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza di almeno 50 metri, dovesse essere annullata in quanto si risolveva in un sostanziale divieto di dimora per il persecutore).
Cassazione penale sez. V, 09/09/2019, n.3240
Stalking condominiale: il divieto di avvicinamento
Nel caso di stalking condominiale, l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa deve essere calibrata conciliando la prospettiva di tutelare la persona offesa con un adeguato ma non eccessivo sacrificio della libertà del responsabile, onde non può trasmodare in una limitazione di un diritto fondamentale, quale quello collegato all’uso della propria abitazione (da queste premesse la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza cautelare che, con lo stabilire il divieto di avvicinamento entro la distanza di cinquanta metri, finiva con l’Impedire all’indagato la possibilità di accedere alla propria abitazione, in termini tali da avere costruito una misura cautelare diversa e più grave – il divieto di dimora – in assenza di rituale richiesta del pubblico ministero).
Cassazione penale sez. V, 09/09/2019, n.3240
Stalking in condominio: la custodia cautelare in carcere
È configurabile il delitto di stalking anche in condominio. Lo si desume dalla sentenza con cui la Cassazione ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni condomini che avevano pesantemente minacciato i vicini, all’interno delle parti comuni condominiali, in modo da cagionare un fondato timore per l’incolumità loro e del loro familiari e da fare loro cambiare le abitudini di vita, fino al punto di compiere anche atti incendiari e di danneggiamento degli immobili dei vicini, tali da determinare nel condominio un grave clima di intimidazione.
Cassazione penale sez. V, 11/02/2019, n.28340
Il cambiamento delle abitudini di vita
In tema di atti persecutori, ai fini dell’individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei tre possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all’art. 612 bis cod. pen., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso rilevanza penale ai cambiamenti di vita imposti alla vittima, costretta, prima di uscire, ad ispezionare preventivamente dallo spioncino lo spazio comune condominiale antistante l’abitazione per evitare incontri con l’imputata e a controllare la cassetta delle lettere per proteggere il figlio minore dagli scritti osceni ivi inseriti, sempre dall’imputata.
Cassazione penale sez. V, 22/01/2018, n.10111
Appostamenti e danneggiamenti ripetuti
Integra la fattispecie del reato di stalking, o di atti persecutori, previsto dall’art.
612-bis c.p., la condotta perdurante di persecuzione, posta in essere con numerose aggressioni fisiche e verbali, molestie, offese minatorie e volgari, rendere le persone offese bersaglio di appostamenti, di danneggiamenti ripetuti, senza dare tregua alle vittime, tali da ingenerare loro uno stato perdurante di ansia e di paura, con condotta che induce a modificare le proprie abitudini di vita, evitando di uscire il più possibile di casa, nel timore di subire aggressioni fisiche e verbali. In relazione alla fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. (reato di stalking o atti persecutori) può essere affermata la penale responsabilità di un soggetto anche sulla scorta delle sole dichiarazioni della persona offesa, purché queste siano sottoposte ad un rigoroso vaglio critico.
Tribunale Bari sez. I, 02/10/2017, n.2703
Stalking condominiale: la misura cautelare
In materia di atti persecutori in ambito condominiale, legittimamente può essere imposta allo stalker la misura cautelare di cui all’articolo 282-ter del Cpp, con modalità tali da imporgli di allontanarsi dalla propria abitazione, senza che assuma alcun rilievo ostativo la circostanza che in tal modo ne possa derivare un pregiudizio per l’esercizio effettivo del diritto alla genitorialità. (Nella specie, l’indagato lamentava il pregiudizio di tale diritto, in quanto gli era interdetto di frequentare l’abitazione familiare dove vivevano la compagna e due figlie in tenera età).
Cassazione penale sez. V, 02/10/2013, n.15906
Comportamenti persecutori e molesti
Il condomino indagato per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., responsabile di aver posto in essere una serie di comportamenti persecutori e molesti (aggressioni verbali, minacce ecc.) a danno di tutti i condomini, rivolti essenzialmente ad imporre il proprio stile di vita è tenuto ad abbandonare il proprio appartamento con conseguente applicazione nei suoi confronti della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai loro familiari.
(Nella specie, il g.i.p. prescriveva di mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dai denuncianti, vietando al predetto condomino di comunicare con qualsiasi mezzo, in particolare telefono, sms o e-mail con le persone abitanti nello stesso edificio condominiale).
Tribunale Padova sez. uff. indagini prel., 15/02/2013, n.1222
Stalking tra condomini: quale misura cautelare si applica?
Nel caso di stalking tra condomini, si applica la misura cautelare di cui all’art. 282 bis c.p.p. che consente una portata applicativa ampia, potendo trovare
applicazione non solo in relazione a reati diversi da quelli commessi sia in ambito famigliare che all’interno dell’abitazione domestica, ma anche per tutelare persone non coabitanti nella stessa casa.
Tribunale Milano, 12/12/2012
Condotta offensiva rivolta a più soggetti
In tema di stalking, la condotta offensiva può essere rivolta anche a più soggetti e non necessariamente ad un determinato individuo; sicché va punito per stalking anche chi minaccia indistintamente tutti i soggetti facenti parte di un condominio.
Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza, 25/05/2011, n. 20895