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Piscina condominiale: ultime sentenze

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Piscina condominiale: ultime sentenze

Autore: Redazione | 24/12/2021

Sospensione del condomino moroso dal godimento di servizi comuni suscettibili di godimento separato; morte di minore nella piscina condominiale e responsabilità del condominio, della ditta manutentrice e del genitore; danno causato da cose in custodia.

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Responsabilità sinistro in piscina di pertinenza condominiale

Nell’ipotesi di sinistro (nella specie, mortale) verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art.

2051 c.c. per l’omessa vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il funzionamento risponde a un interesse soltanto mediatamente individuale.

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, n.13595

Morte di minore nella piscina condominiale

E’ qualificabile come imprudente, negligente e pertanto colpevole la mancata messa in sicurezza della piscina condominiale ascrivibile a responsabilità del Condominio e della Ditta manutentrice.

Corte appello Brescia sez. II, 07/06/2018, n.989

Manutenzione e gestione di una piscina condominiale

Se la piscina del residence è edificata non su lotto condominiale ma sulla proprietà esclusiva di un singolo proprietario, anche se l’uso della stessa è consentito a tutti coloro che alloggiano nel complesso immobiliare, non sussiste l’obbligo da parte degli altri proprietari di contribuire alle spese di mantenimento e gestione.

In tal caso, infatti, il bene piscina gode di autonomia rispetto alle singole unità immobiliari e non sussiste la relazione di accessorietà strumentale e funzionale che impone il criterio di ripartizione delle spese di cui all’articolo 1123 del codice civile.

Tribunale Termini Imerese, Civile, Sentenza, 8/01/2018, n. 7

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Grave inadempimento e risoluzione della locazione

Deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione presentata dal Condominio nei confronti della società conduttrice dell’immobile adibito a piscina che risulta gravemente inadempiente nel pagamento dei canoni, mentre deve essere respinta la domanda di compensazione crediti qualora, come nel caso di specie, la società intimata non abbia assolto l’onere probatorio dimostrando la sussistenza di accordi inter partes di cessione di beni e pagamenti effettuati in luogo del locatore.

Tribunale Parma sez. II, 31/07/2017, n.894

Utilizzo della piscina condominiale

In merito al provvedimento cautelare, emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di sospensione del condomino moroso dal godimento di servizi comuni suscettibili di godimento separato, come l’utilizzo dell’antenna televisiva centrale e della piscina condominiale, sino alla sanatoria integrale della morosità accumulata, non merita accoglimento il reclamo esperito dal Condominio avverso l’ordinanza di rigetto dell’adozione del medesimo provvedimento cautelare relativamente all’utilizzo dell’acqua potabile, fino a sanatoria della morosità maturata. Deve ritenersi infatti che tra i servizi comuni suscettibili di godimento separato e dunque di sospensione, ai sensi del terzo comma dell’art. 63 delle disp. att. al c.c., non vi rientra anche la fornitura dell’acqua potabile.

Quest’ultima non costituisce oggetto di obbligazione a carico del condominio ma dell’impresa di somministrazione che è, in effetti, il solo soggetto che si cura dell’erogazione materiale della fornitura. Il condominio, quindi, che stipuli il contratto di somministrazione, funge da mero intermediario sul quale grava l’onere di anticipare il corrispettivo dovuto dai beneficiari del servizio. In sostanza, il servizio di acqua potabile non essendo suscettibile di godimento separato non può essere sospeso in virtù del richiamo al comma 3 dell’art. 63 delle disp. att. al c.c.

Tribunale Brescia, Sezione 0, Civile, Ordinanza, 29/09/2014

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Piscina condominiale: annegamento di un estraneo

In tema di danno causato da cose in custodia, il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 c.c. può essere costituito anche dalla condotta, imprevista ed imprevedibile, della stessa vittima: nella specie annegata in una piscina condominiale, nella quale si era introdotta superando un cancello, al di fuori del periodo di apertura, nonostante il divieto di entrata alle persone estranee e in mancanza di autorizzazione o di assenso da parte del custode.

Cassazione civile sez. III, 28/10/2009, n.22807

Diritto di condominio su un bene comune

Il presupposto perché si instauri un diritto di condominio su un bene comune è costituito dalla relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune, rendendo il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella comunione.

Detta relazione di accessorietà può sussistere anche se uno degli edifici o, al limite entrambi, non siano condomini, purché si tratti di edifici autonomi, atteso che l’art.

61 disp. att. c.c. individua l’autonomia della costruzione e non la gestione dell’edificio, come caratteristica rilevante in base alla quale l’art. 62 consente l’applicazione delle norme sul condominio alle parti, di cui all’art. 1117 c.c., rimaste comuni ai diversi edifici. In tal modo si configura, specialmente con riferimento ai nuovi complessi immobiliari, un condominio sui generis, allargato, di tipo verticale, in cui ogni edificio autonomo, di proprietà esclusiva o costituente condominio, assume la figura di supercondominio, soggiacendo alla normativa condominiale.

(Nella specie, la S.C. ha, integrandone la motivazione, confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ravvisato l’esistenza di un supercondominio con riferimento alla rete fognaria e alle cisterne d’acqua in comune in un complesso immobiliare composto da edifici a destinazione residenziale ed edifici a

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destinazione paralberghiera).

Cassazione civile sez. II, 02/03/2007, n.4973

Il diritto di condominio sulle parti comuni dell’edificio

Il diritto di condominio sulle parti comuni dell’edificio ha il suo fondamento nel fatto della coesistenza nello stesso edificio, o nel complesso di edifici, di più proprietà solitarie e, ad un tempo, di più cose, servizi e impianti destinati all’uso comune e pertanto di proprietà comune, siccome accessori strumentali rispetto ai beni finali di proprietà esclusiva.

Pertanto il regime privatistico del condominio non dipende dalla destinazione d’uso o dalla conformazione delle cose in proprietà esclusiva, con la conseguenza che esso è compatibile con la destinazione alberghiera di un immobile o di un complesso immobiliare, restando irrilevante la disciplina pubblicistica concernente l’attività alberghiera.

(Nella specie, relativa a un complesso immobiliare in cui l’azienda alberghiera era proprietaria esclusiva di tutti locali destinati ai relativi servizi quali ristorante, bar, cucine, piscina, opere a mare, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, dalla quale risultava l’esistenza di cose, impianti e servizi – cioè strade, reti idriche e fognarie, condutture dell’energia elettrica – destinati all’uso comune).

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza, 25/01/2007, n. 1625

Annegamento di un bimbo nella piscina condominiale

In caso di annegamento di un bimbo nella piscina condominiale in cui non era previsto il servizio di salvataggio, la piscina medesima, (pur essendo privata, e quindi non assoggettata al d.m. 18 marzo 1996, che prevede come obbligatoria la figura dell’assistente per gli stabilimenti nè essendo soggetta all’atto di intesa 17 febbraio 1992, siccome non recepito dalla Regione nella quale collocasi la piscina stessa) integra comunque gli estremi della cosa pericolosa di cui all’art. 2051 c.c., la cui custodia deve espletarsi da parte di colui che abbia l’effettivo potere

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materiale sulla cosa che, nel caso del condominio, è il condominio medesimo e non l’amministratore condominiale.

Tribunale Ferrara, 28/12/1999

Piscina condominiale: diritto di invitare ospiti

Il diritto di invitare ospiti nella piscina condominiale costituisce un modo di fruizione del bene comune e come tale ai sensi degli art. 1118 e 1123 c.c. deve essere proporzionato alla proprietà.

Pretura Roma, 13/07/1989

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