Conto
corrente conla poeta Anno 830
-Numero 250
GAZZETTA UFFICIAIÆ
,, ,, DEL REGNO D
'I T A L IA
SIPUBBLICATUTTilGIORNIMENO I FESTIVI
Rom
-Giovedi, 22 ottobre 1942
-ANNo XX
DIREZIONEE REDAZIONE PRESSO ILMINISTERO01 CRAZIA E CIUSTilfA-UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI-TELEFONI:50-107-50-033-53-914
CONDI25IONI DI ABBONA1WIONTO
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA PARTE SECONDA
Abb. annuo L. 100 Abb. annuo L. 200 Abb. annuo L. 60 Abb.annuo L. 120
Nel Regno a semestrale • 50 AIPEste • semestrale a 100 Nel Regn a semeetrale n 30 All'Este a semestrale a GC oColonie o trimestralen 25 ro a trimestrale. 50eColonie e trimestralen 15 ro e trimestrales 80
Unjascicolo a 2 Un fascicolo . & Un fascicolo . Si Un fascicolo a 4
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
Nel B Coloni y Abbonamento annuo. . L. 50- All'Este Abbonamento annuo . . L.100--
egnoe e . . . • 1 Un fascicolo . Prezzi vari. ro . . , , . . . • Unfascicolo·Pressi vari raddoppiati
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella testata della parte seconda
La eGazzetta Uff1ciale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma,Via XX
Settembre,
nel palazzo del Ministero delleFinanze;CorsoUmberto,234(angolo
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Emanuele,
8; in Napoli, ViaChiaia,
5; e presso le Libreriedepositarie
di Romae di tutti iCapoluoghi
delle provincie del
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Le inserzioni nella Parte il della aGazzetta Ufficiale» si ricevono: In ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia detfa Libreria dello Stato in Milano
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SOMMARIO
LEGGI E
DECRETI
REGIO DECRETO-LEGGE 18
agosto 1942-XX,
n. 1175.'
Riforma
dellalegge
25 marzo1917,
n.481,
istitutivadell'Opera
nazionale per laprotezione
ed assistenzadegli
invalidi di
guerra
. . . . . .Pag.
4373 REGIO DECRETO 24agosto 1942-XX,
n. 1176.Istituzione di un
posto
diprofessore
di ruolo riservatoall'insegnamento
diantropologia
criminale presso la Fa.coltà di medicina e
chirurgia
dellaRegia
università diRoma
...Pag.4378
Determinazione dei
prezzi
delle calzature civili e militarifuoriuso...Pag.4385
Prezzi delle calzature
pesanti
di gomma per lavoratori.Ministero delle finanze:
Pag.
4385Media dei cambi e dei titoli . .
Pag.
4386 Diffida per smarrimento ditagliando
di ricevuta di rata.semestrale relativo a certificato di Rendita 5
%. Pag.
4386 Diflida per tramutamento di titolo di rendita del Con- solidato3,50 % (1906)
. . . . . . . . . .Pag.
4386 Ministerodell'agricoltura
e delle foreste: Oircolare n. 420-Disposizioni
per il ritiro dellardo,
dei cosciotti e dellespalle
dei suini macellati per il consumo familiare.Pag.
4886REGIO DEORETO 5 settembre
1942-XX,
n. 1177.Norme che
adeguano
ai concorsi interni per leSegreterie LEGG I EDECRET I
universitarie le
disposizioni
contenute nelR.
decreto &gen.
naio
1942-XX,
n. 27 . . . . .Pag.
4àöuDECRETO DEL DUCE DEL
FASCISMO,
CAPO DELGOVERNO,
PRESIDENTE DELCOMITATO
DEI MI-NISTRI,
15 ottobre 1942-XX.Conferma in carica del
presidente
e nomina del vice pre.sidente della Cassa di
risparmio
di Littoria .Pag.
4381DEORETO DEL DUCE DEL
FASCISMO,
CAPO DELGOVERNO,
PRESIDENTE DELCOMITATO
DEI MI-NISTRI,
15 ottobre 1942-XX.Conferma in carica del
presidente
e nomina del vice pre•sidente della Cassa di
risparmlo
dellaprovincia
di Viterbo.Pag.
4381 EORETO MINISTERIALE 1° ottobre 1942-XX.Categorie
di lavoratori che le Amministrazioni dello Statoe\gli
Entipubblici
possono assumere senza il tramitedegli
Uflici dicollocamento,
ecategorie
per lequali
6 consentita la richiestanominativa
. , . . . . . . .Pag.
4382DISPOSIZIONI
E.COMUNICATI
REGIO
DEORETO-LEGGE
18agosto 1942-XX,
n. 1175.Riforma
glella legge
25 marzo1917,
n.481,
istitutivadell'Opera
nazionale per laprotezione
ed assistenzadegli
invalidi di
guerra.
VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ DELLA
NAZIONB RED'ITALIA
E DIALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18
della legge
19gennaio 1939-XVII,
n.
129;
Ritenuto lo stato di
necessità derivante
da causadiguerra;
Sentito
il Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
del DUCE delFascismo, Capo•del
Governo e
Ministro
perl'interno, di
intesa coiMinistri
per le finanzee per le
corporazioni;
Abbiamo
decretato
edecredamo:
Ministero delle
corporazioni:
Variazioni all'elenco « O» delle aziende industriali e com_ Art. 1.
merciali
appartenenti
a cittadini italiani di razza ebraica.L'Opera nazionale
per laprotezione
ed assistenza.
Pag.
4383degli invalidi della
guerra,istituita
con lalegge
25SoCe enfà
oeatdi
a atinaMerdcinaÎe coocommissardio
e marzo1917,
n.481,
assumeladenominazione di
«Opera
terotondo e Mentana . . . . . . . . . .
Pag.
4385nazionale
pergli invalidi
di guerra ».4374
-22-1-1912 (XX)
-GAZZETTA UFBICIALE
DEL REGNO D'ITALIA - N. 250Essa è dotata di
personalità giuridica
di dirittopub- blico;
ha sede inRoma;
èsottoposta
alla tutela evi-
gilanza
della Presidenza delConsiglio
deiMinistri, ed
ha i
seguenti compiti:
1.°)
assistenzasanitaria, ortopedica
eprotetica,
inquanto
non sia statacompiuta dall'Amministrazione
militare e sia resa necessaria da successivibisogni
del-l'invalido;
2°)
assistenzamorale
epreparazione
alla rieduca- zionedell'invalido;
3°)
assistenzasociale degli invalidi,
curandone la istruzionegenerale
eprofessionale,
al fine dirièdgearli, preferibilmente alPantica
loroprofessione agricola
odoperaia,
o di educarli ad una nuovarispondente
alleloro attitudini e
condizioni
sociali odeconomiche,
edalle
condizioni
e risorse di lavoro delle località in culrisiedono;
4°) issistenza materiale, quando
sia resa neces-saria
dalle condizioni peculiari degli invalidi,
collocan-doli anche presso
Istituti
diricovero;
5°)
collocamento al lavorodegli invalidi;
6°)
assistenzagiuridica quando
lecondizioni
per- sonalidell'invalido
non lo mettano ingrado
di farvalere le sue
ragioni;
oquando
debba essere assog-gettato
atutela
o curatela. Nei1:iguardi degli invalidi minorenni,
edeventualmente
deifigli
minorennidegli
invalidi
o che sitrovino
nellaincapacità
assoluta alavoro
proficuo, l'Opera
nazionale ha tutte le attribu- zioni elefacoltà stabilite
per laprotezione
el'assistenzadegli
orfani diglierra;
76)
tuttiquei provvedimenti
diprotezione, ~di
vi-gilanza,
dicontrollo, che riguardarno Papplicazione
delpresente
decreto edogni
altradisposizione
a favoredegli invalidi
di guerra.Il
regolamento
esecutivo delpresente
decreto saràapprovato
con decretoReale,
suproposta
del DUCEdel
Fascismo, Capo
delGoverno,
diintesa
coi 3Iinistri perl'interno,
per lefinanze
e per lecorporazioni.
Art. 2.
Sono considerati
invalidi
di guerra,agli
effetti delpresente decreto,
imilitari
etufti
coloro chesiano
dive- nuti inabili aproticuo
lavoro o sitrovino
menomati nella lorocapacità
allavoro,
inseguito
alesioni
o adinfermità
incontrate
per servizi di guerra o, comunque, per unfatto di
guerra.Sono, altresl, considerati
invalidi.di guerra i mili- tari la cui invalidità sia stata determinata dainfortunio
subito in servizioattinente
allaguerra.
La dichiarazione di
invalidità,
anche per i non mili-tari,
niquali
sianoapplicabili le disposizioni
sulle pen- sioni diguerra,
e larisoluzione
delle relative contro-versie, agli effetti
delpresente decreto,
sarà fatta se-condo le
disposizioni del
R. decreto 12luglio 1923-I,
n. 1101.
Art. 3.
L'Opera
nazionaleesplica
i suoicomipiti
per mezzodegli uffici
dellaSede.centrale
e diquelli provinciali.
Gli uffici
provinciali
assumono la denominazione di«
Rappresentanze provinciali
».Per Passistenza
degli invalidi resi<ienti all'estero, quando
ègiustificata
dal numero diessi,
possono venire istituitiappositi
ufficidi Rappresentanza.
Art. 4.
L'Opera
nazionale è amministrata da unpresidente
eda un
Consiglio di amministrazione,
dalui presieduto,
nominati con
decreto
Reale suproposta
del DUCE delFascismo, Capo
del Governo.Il
presidente rappresenta
l'Ente ed ha tutti ipoteri
non
spettanti
alConsiglio
diamministrazione;
dura in'tarica
quattro
anni epuò
essere confermato.Il
presidente,
in caso di urgenza e sotto la sua re-sponsabilità, preiide
ledeliberazioni
dicompetenza
delConsiglio
diamministrazione
e tutte le misure conser- vative reclamate dalbisogno,
conPobbligo
di infor-marne il
Consiglio,
nella suaprima adunanza,
per ottenerne la ratifica.Un direttore
generale
esercita ipoteri
e lefunzioni
che
gli
sonodelegati
dalpresidente
e losostituisce
incaso di assenza o di
impedimento. Egli è, inoltre,
acapo
degli uffici
tecnici edamministrativi dell'Opera
erisponde
delloro
andamento verso ilpresidente.
Art.
5.Il
Consiglio
diamministrazione
ècomposto:
a)
di unrappresentante
delP.N.F.;
b)
di trefunzionari dello
Statoscelti, risipettiva- mente,
sudesignazione
del Ministro perl'interno,
delMinistro per le finanze e del
Ministro
per le corpora- zioni;c)
di treinvalidi
di guerra, scelti in base adesi- gnazione,
per un numerotriplo, dall'organo centrale esecutivo 'dell'Associazione nazionale
framutilati
edinvalidi
diguerra.
Fra i
componenti
delConsiglio,
11presidente sceglierà
un
consigliere che,
in sua assenza odimpedimento,
pre-siederà
il Consiglio
stesso.Il
Consiglio
sirinnova,
perintero, ogni quadriennio
ed i membri useenti
possono
essereconfermati.
Il
componente,
nominato insostituzione di altro
ces-sato dalla
carica,
virimane
peril periodo
ditempo
incui sarebbe rimasto l'altro
sostituito.
Il direttore
generale dell'Opera
assiste alle adunanze.Art. 6.
Il
Consiglio
diamministrazione
delibera suquanto
concerne:
1°)
ilbilancio preventivo
ed il conto consuntivo ;2°) l'acquisto
dei benistabili
el'accettazione
dei lasciti cheimportino
aumentodi patrimonio
e delledonazioni;
3°)
la trasformazione o diminuzione dipatrimonio;
4°) le azioni
dapromuovere
o da sostenere ingiu- dizio;
5°)
iprovvedimenti di
caratteregenerale
daadot-
tare inrapporto agli
Entipubblici, alle,Associazioni,
ai Comitati ed
Istituti,
che hanno periscopo
l'assistenzadegli invalidi
diguerra;
ß°) l'istituzione
o lasoippressione delle Rappresen-
tanze
provinciali
edall'estero dell'Opera;
76)
ladelega,
e la eventtiale revoca, aciascuno
degli Enti,
delleAssociazioni, dei Comitati
edIstituti suddetti,
delleattribuzioni contemplate
dall'art. 1 delpresente decreto;
22-1-1942 (XX)
-GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA -N. 280
-4375 8•)
la concessionedi
sussidi a favoredegli Enti,
Domitati
edIstituti indicati
nel successivo art. 10 let-tere a)
eb);
9•).il regolamento
delpersonale
equello
deiservizi della
Sede centrale e delleRappresentanze;
Il
Consiglio
delibera anche su eventuali altri argo-menti proposti
dalpresidente.
Art.
7.
Il Collegio
deisindaci delPOpera nazionale
è com-posto
di tremembri,
di nominagovernativa, rispetti- vamente,
inraippresentanza
della Presidenza del Con-siglio
deiMinistri,
del Ministero delle finanze e dellaCorte
dei conti.I sindaci
intervengono
allesedute
delConsiglio di amministrazione:
essi esercitano le lorofunzioni
se- condo le norme stabilite dal Codicecivile
per isindaci
delle società per
azioni, in quanto applicabili.
I sindaci durano in carica
quattro anni
e possono essereconfermati.
Art. 8.
L'Opera nazionale provvede
aiservizi della Sede
cen- trale e delleRappresentanze provinciali od
alFesteromediante un
proprio personale
di ruolo.La
dotazione organica;
le normedi assunzione
e di statogiuridico;
il trattamentoeconomico
diattività,
aqualsiasi titolo,
e diprevidenza di
dettopersonale,
compreso il
direttore generale,
sono stabilitedalPappo- sito regolamento
di cui al n. 9 delprecedente
art. 6.Tale
regolamento
saràapprovato
dal DUCE del Fa-scismo, Capo del Governo,
di intesa colMinistro
per le finanze.Il
trattamento economico,
aqualsiasi titolo,
del per- sonale occorrente per i servizidell'Opera,
deve esserecontenuto in
limiti
nonsuperiori
aquelli
stabiliti per idipendenti'civili
dello Stato dipari
gruppo egrado.
Il
direttore generale
egli altri impiegati,
nell'eser-cizio
delle
lorofunzioni,
sonoconsiderati pubblici
uffi-ciali.
Semipre
chepotranno
essere fornitiall'Opera
nazio- nalefunzionari
delle Amministrazionidello Stato, essi
vi saranno
assegnati
inposizione
dicomando ed,
in talcaso, dovranno rimanere vacanti nel ruolo
del personale dell'Opera
iposti
da essioccupati.
Art. 9.
E' data facoltà
all'Opera nazionale
di valersidegli organi dipendenti
dallesingole Amministrazioni
delloStato, previa
intesa con lerispettive Amministrazioni
centrali.Art. 10.
All'azione
dell'Opera
concorrono:a) gli
Entipubblici, Associnzioni,
Comitati ed Isti- tuti che hanno periscopo
laprotezione,
larieducazione professionale,
ilricovero,
o, comunque,l'assistenza degli
insa lidi di guerra ;
b)
leAmministrazioni
egli Enti
che hanno scopo. di
istruzione, ricovero,
o, comunque,assistenza
in ge-Bere e
gli
Enti che hanno periscopo
lacuradegli
in-.fermi;
c) il Ministero delle
corporazioni,
attraverso i suoiorgam.
Art. 11.
L'Opera nazionale,
valendosi del concorso delle isti- tuzion.i di cui alla letteraa)
delprecedente articolo,
lecoordina,
leindirizza
e leintegra, provocando, quando
occorra,
dalle competenti autorità, ogni prossediniento
che
valga
aquesti
fini. Nerispetta
l'autonomia di ge-stione,
ma nepuò chiedere
e promuovere la riformadegli
statuti o irichiami
alla loro osservanza, e anche loscioglimento quando
esse nonrispondano
ai fini per iquali
sono statecostituite,
o non siaregolare
la loroamministrazione,
esercitandoquindi,
sovra di esse, po- teri di controllo e divigilanza.
L'Opera
nazionalepuò
creare o promuovere la costi-tuzione
dispeciali Comitati
oIstituti,
là dove nonne
siano sorti;
e, dove loritenga opportuno, può
no-minare speciali delegati
conl'incarico
diprovvedere
a
quanto all'uopo
è necessario.Pnò anche
promuovere
daiprefetti
lacostituzione, d'ufficio, di
Federazioniprovincinh
aagli Enti,
i Co-mitati e
gli Istituti
di cui al connuaa)
delprecedente
articolo.
Può richiedere alla Presidenza del
Consiglio dei Mi-
nistri la
costituzione
di Federazioniinterprovinciali
frai detti
Euti,
Comitati ed Istituti.Le norme per
Pesercizio
delle facoltà consentite dalpresente
articolo saranno stabilite con ilregolamento
per
Pattuazione
delpresente
decreto.Art. 12. ,
Nello stato di
previsione
della spesa del Ministero delle finanze verrà annualmentestanziato, in apposito capitolo,
uncontributo
a favoredell'Opera nazionale,
nella somma che sarà ritenuta necessaria per
sopperire
ai fini
indicati
dalpresente decreto.
L'Opera nazionale,
oltre al contributo statale di cui al commaprecedente, potrà disporre
dei fondi che adessa perverranno per
lasciti, donazioni
o percontributi
di altri Istituti o diprivati.
Art. 13.
L'esereizio annuale
dell'Opera
nazionale comincia il L°luglio
e terminail
30giugno
dell'anno successivo.Il bilancio
comprende:
laprevisione
delle entrate e delle spese dicompetenza
delPesercizio cui siriferisce,
nonchè l'avanzo o disavanzo
degli
eserciziprecedenti.
Il conto consuntivo
comprende:
le entrate di compe- tenzaaccertate,
riscosse o rimaste dariscuotere;
le spese dicompetenza accertate, pagate
o rimaste da pa- garei
lagestione
dei residuiattivi
epassivi
dei pre- cedenti esercizi ed il contototale dei
residui che si trasferiscono all'esercizio successivo.Al conto
consuntivo
èallegato il
contopatrimoniale
dimostrante la consistenza del
patrimonio dell'Opera
alPinizio
delPesercizio finanziario, le variazioni
avve·nute durante l'esercizio e la consistenza alla fine del- l'esercizio stesso.
Agli
effetti della riscossione delleentrate,
nevertate entro il 30giugno,
e dellaliquidazione
egiagamento
delle spese,impegnate
entro la stessadata,
lachiusura
del conto è
protratta
fino al 31luglio.
Per le modalità e
termini dell'invio
eapprovazione
del bilancio e del conto consuntivo
dell'Opera,
si ap-plicheranno
ledisposizioni
del R. decreto 8aprile 1939-XVII,
n.720, modificato
col R. decreto 30 marzo1912-XX,
n.442.
4376 22-1-19-12 (XX)
-GAzzETTE UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIÄ
--N. 250
Art. 14.
L'Opera nazionale,
e le istituzioni con essacollegate
erette in enti morali che hanno per
iscopo principaÏe
l'assistenza agli
invalidi diguerra,
non sonosoggette
alla
legge
e airegolamenti
chedisciplinano
le Istitu-zioni
pubbliche
di assistenza edi
beneficenza: sono,però,
estese ad esse tutte ledisposizioni
di favorevi-
e nti per
dette Istituzioni,
nonchèquelle della legge
1"
aprile 1915,
n.462,
edell'art.
38 del II.decreto-legge
‡ ottobre
1935-XIII,
n.1827, convertito nella legge
e
aprile 1936-XIV,
n.1155,
e modificato con lalegge
4
settembre 1940-XVIII,
n. 1662.L'Opera nazionale
e leIstituzioni
suddette saranno esenti daqualsiasi tributo
fondiarioerariale, provin-
ciale e
comunale.
Tutte le
liberalità disposte, sia
per atto travivi
che di ultimavolontà,
a favoredell'Opera nazionale
edelle
istituzioni
medesime,
saranno altresì esentida qual-
siasi tassa o diritto.
Per
l'acquisto
di benistabili
e l'accettazione di la- seiti o donazioni daparte dell'Opera hazionale
e dellealtre
istituzioni legalmente riconosciute
aventi periscopo
Passistenzadegli invalidi di
guerra, siapplicano
le
disposizioni
del decretoLuogotenenziale
19 ottobre1914,
n. 1442.. Nel
regolamento
saranno stabilite le norme relative allavigilanza
ed alla contabilitàdegli
Entisoprain-
alleati.
Art. 15.
7 militari
dichiarati
invalididi
guerra, a norma<lelle
sigenti disposizioni, potranno, quando
lainfermith
unsenta loro di
prestare
ancora utileservizio,
agiu-
alizio
delPautorità militare, rimanere
inservizio.
Gli
invalidi
sarannoriammessi negli
ufficipubblici
nei
quali già
si trovavano al momento della loro chia- niata alle armi per la guerra, e per i nonmilitari,
almomento del fatto
di guerra
che lia determinato la loro:esione, purchè
abbianoriacquistata capacità
di pre- stare utileservizio.
Tale
idoneith,
in caso dicontestazione,
sarà accer-tata, d'ufficio, dall'Amministrazione
interessata inunione
a unsanitario delegato dall'Opera nazionale,
con
le
norme dastabilirsi
nelregolamento.
L'invalido riconosciuto
idoneo saràinvitato
dall'Am-ministrazione
ad occupare ilposto che prima copriva
ed altro
adatto
alle suecondizioni
fisiche e digrado corrispondente;
e,qualora egli
nonaderisca
a tale in-vito,
ilposto medesimo
sarà conferitosecondo
le normem vigore.
Art. 10.
Nelle norme da
stabilirsi,
inapplicazione
dell'ultimocomma dell'art.
1,
sarannoindicate
lecategorie di intpiego che, derogando dalle leggi esistenti,
il Governodel Re
potrà
conferireagli invalidi di
guerra senzaconcorso,
esclusi iposti di
gruppo A eB odequiparabili.
Art.
17.Gli
invalidi
idoneiall'antica professione,
che si fro-vano nelle condizioni
indicate dagli articoli
1 e 10 deldecreto Luogotenenziale
1°maggio 1916,
n.400,
hanno<1iritto
di essereriassunti
nelle aziendedi
cui all'art. 1 deldecreto.stesso, purchè
nefacciano
domanda al rap-presentante
dell'azienda non oltre un annodalla
ces-sazione
dello statodi guerra,
epurchè,
dallavisita
del
Collegio
medicoprovinciale
di cui allalegge 21
ago- sto1921,
n.1312,
risulti che essi abbianoriacquistato
la
capacità
diprestare utile servizio
nelposto
cheprima
occupavano.
Ogni
eventualecontroversia
sarà decisanei modi
sta- bilitidagli
articoli 11a16 del citatodecreto,
e sarannoaltrest applicabili
ledisposiziopi degli
articoli 2 a 9del
decreto
stesso.Art. 18.
Tutte
leIstituzioni pubbliche
che hanno periscopo
il
mantenimento,
la cura,l'istruzione
el'educazione di invalidi
sonoobbligate
--quando abbiano posti di- sponibili
-- al ricovero eall'assistenza degli invalidi di guerra designati dall'Opera
nazionale.Tale
obbligo
permane ancorchègli invalidi
non ap-partengano
alterritorio
entro cuil'Istituzione,
a ter-mini
delle proprie
normestatutarie, esplica
la suaazione,
ferma lapreferenza
a favoredegli invalidi
ap-partenenti al
dettoterritorio
e salvo il rimborso della relativa spesa daparte dell'Opera
nazionale.Nella
concessione di•posti gratuiti
o di borse di stu-dio,
non aventidestinazione
aprò
di determinate fa-miglie, che
leIstituzioni anzidette
abbianoobbligo
diconferire in virtù
delle norme che leregolano,
sonopreferiti gli invalidi
di guerra, e, aparità
dititoli
con
gli altri concorrenti,
i lorofigli.
Nella
concessione
deiposti gratuiti
edelle borse
distudio,
lapreferenza
accordataagli invalidi prende grado prima
diquella
concessaagli
orfani diguerra:
quella
aifigli degli invalidi subito dopo quella
concessa-agli
orfanisuddetti.
Gli
Istitutiospedalieri
diqualunque tipo,
iSanatori
e le Case
di
cura, che abbiano fissato unatariffa
diricovero,
dovrannoapplicare agli invalidi di guerra' ricoverati
acaricodell'Opera nazionale
la rettaminima ed,
oveesista, quella stabilita
per ipoveri.
Art.
19.
I
mutilati
egli storpf, quando abbiano completate
lecure
chirurgiche
e le curefisiche ortopediche
eabbiano raggiunto quel grado
di.restaurazione funzionale
che assicuri il recupero delmassimo possibile
dicapacità
al
lavoro,
sarannoavviati alla rieducazione professio-
nale con la loro
ammissione
inappositi Istituti
oscuole.
Art.
20.
Gli
invalidi
ammessinegli Istituti
e Scuoledi
riedu-cazione professionale
vipotranno rimanere
per un ter- mine massimo di seimesi,
a spesedelPAmministrazione
militare inquella misura
che saràprestabilita,
an-cora
che sia,
nelfrattempo, pronunciato
ilcongedo,
a meno
che, dichiarato
ilcongedo, sia stata
constatatadall'Amministrazione deû'Istituto
odella Scuola,
lainefficacia o
Pimpossibilità
dellarieducazione.
Se la
dichiarazione
diriforma
eil relativo congedo dell'invalido
non sono stati ancorapronunziati
allospirare
dei seimesi, gli
invalidipotranno
continuarea rimanere
nell'Istituto
oScuola
dirieducazione,
el'Amministrazione militare
continuerà a sostenere le spesedella
loro permanenza fino alladata
delcongedo.
22-1-1912 (XX)
- GAZZETTAUFEICIALE DEL REGNO D'ITALIK
-Ni 250 4371
I
L'Opera nazionale potrà continuare
a trattenere asuocarico
gli invalidi negli Istituti
dirieducazione
oltre iperiodi
ditempo sovraccennati, quando
loreputi
ne-cessario per
completarne
la rieducazioneprofessionale.
Gli invalidi
completamente ciechi,
i sordi ei. muti,
i
mutilati
dellafaccia
e inevropatici, quando
non ab-Linno
più bisogno
della curaospedaliera,
saranno tra- oferitiagli Istituti specialmente
adatti per la loro par-ticolare
forma diinvalidità,
o a case di convalescenzae
di lavoro, che provved'ano
alla lororieducazione
fun- zionale eprofessionale.
In
ogni
caso, per losvolgimento
dellepratiche
me-diche e
legali
per ladichiarazione di
riforma dal ser-vizio militare degli invalidi
ammessinegli
Istituti ocase di
convalescenza
orieducazione,
sonocompetenti
le autorità
militari
delluogo
dovegli Istituti
hannosede.
Art. 21.
L'autorità
militare .fornirà,
serichiesta, medici
perle
cure;ufficiali
esottufficiali
per ladisciplina;
e,quando
siapossibile, personale militare
perl'assistenza
e la
tieducazione professionale.
Art. 22.
In casi
eccezionali,
equando
nerisulti, giustificato
il
motivo,
ilComando
del corpo d'armataterrit,oriale
avente
giurisdizione
sulterritorio
nelquale
ha sedel'Istituto o la
Seuola
di rieducazioneprofessionale,
su
proposta dei dirigenti PIstituto
o la Scuolastessa,
o su richiesta
dell'invalido
e sentito il parere dellecompetenti
autoritàsanitarie militari, potrà
autoriz- zare ladimissione. temporanea (breve licenza)
o defl-nitiva
(licenza straordinaria)
dei militari invalidi dalle Scuole edagli
Istitutimedesimi prima
della decorrenza delcongedo
assoluto.Dette
licenze potranno
sempreconsentirsi, quando
sia ritenuto
opportuno,
ancheprima,
a curefisiche
esau-rite,
especialmente
allorchègli invalidi siano
in attesadell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva.
Art. 23.
Art.
25.
Sono estese,
inquanto applicabili,
ai'figli dei mili
tari e dei cittadini
invalidi
di guerraaventi pensione
od assegno rinnovabile di 16
categoria,
ledisposi.zioni
di
legge
a favoredegli
orfanidi
guerra,Art. 26.
Gli invalidt pensionati potranno
otteneredagli
Isti- tuti dicredito fondiario
eagrario,
dalleLasse
di ri-sparmio
eda
altri Istituti che concedono mutui pt costruzionidi
caseeconomiche, speciali agevolezze
disaggio d'interesse
e diammortamento,
di modalitàe dilimiti
del credito perl'acquisto
ocostruzione di
una casapopolare
oeetmomica,
dando ingaranzia,
per ilpagamento degli
interessi edelle quote
di ammorta-mento,
lapensione
ottenuta.Gli Istituti
virimangono autorizzati,
colpresente decreto.
Alle case
popolari
oeconomiche, acquistate
o co-struite
dainvalidi
a tenore diquesto articolo,
sonoestese le
agevolazioni
fiscali di cui neicapi
I e IIdel
titolo IX del testo unicodelle disposizioni sull'edilizia popolare
ed economicaapprovato
con II.decreto
28aprile 1938-XVI,
n.1165.
I terreni
coltivabili,
leproprietà rustiche,
le casepopolari
o economiche cosìacquistate
ocostruite,
sonoinsequestrabili
einalienabili
a tenore dell'art. 60 del suddetto testo unico 28aprile 1938-XVI,
n.1105,
sinoa che non siano estinti i mutui coi
quali gli invy
hanno
provveduto all'acquisto
o allacostruzione,
o nonavvenga la morte
dell'invalido,
nelqual
caso la vedovao i
figli
ogli eredi,
hannofacoltà di optare
fra la alienazione del fondoo della casa, colsaldo del
residuodebito,
ol'applicazione degli
articoli114, 115,
116 e117del suddetto testo unico 28
aprile 1938-XVI,
n.1165, proseguendo
ilpagamento
rateale delresiduo
ammon-taredel
mutuo.
La
pensione degli invalidi'potrà
anche essere accet- tata comecauzione
per ottenerequegli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni
per iquali
essa siarichiesta.
Le
modalità e i limiti diqueste concessioni
saranno determinati nelregolamento.
Le spese per la
prima
fornituradegli apparecchi
tu-tori, degli apparecchi provvisori
diprotesi, degli
appa- reechidefinitivi
e deipiloni
ofittoni,
saranno a caricodell'Amministrazione
militare laquale
si varrà della industrianazionale,
secondo itipi
che sarannoscelti
d'accordo conl'Opera
nazionale.Le successive spese di
riparazione
o diricambio degli apparecchi
diprotesi
saranno sostenutedalPOpera
na-zionale,
nei limiti ealle condizioni
che saranno even- taalmente da essastabilite.
Sarà pure a carico
delPOpera nazionale
la spesa pergli apparecchi
diprotesi d'uso lavorativo,
da fornirsidagli Istituti
dirieducatione,
inaggiunta agli
appa- reechigià
fornitidaÍl'Amministrazione militare.
Art.
27.
L'assicurazione
controgli infortuni
sul lavorodegli
invalidi di guerra,
reimpiegati in qualsiasi impresa,
sarà
obbligatoriamente
assuntadagli Istituti
assicura-tori,
edelPimpiego degli
stessiinvalidi
sipotrà
tenerconto soltanto
quando superino
un certo numero comeelemento per la
valutazione
delrischio
di cui sichiede l'assicurazione
e ciò colle norme che sarannostabilite
dalregolamento.
Art.
28.Nell'anno solare
1943,
l'esercizio íìnanziario avrà la durata disei mesi,
dal 1°gennaio
al 30giugno.
,Art. 24.
Il
presente
decretononimpl.ica
nessunamutazione nel Art.29.
trattamento di
pensione
fattoagli
invalididi
guerra, Ilpresente
decreto andrà invigore
ilgiorno
dellaqualunque
sia ilgrado
dellarieducazione conseguita
e suapubblicazione nella
GazzettaUfficiale
e sarà pre-l'impiego
che essivadano
ad occupare. -sentato
alleAssemblee legislative
per la conversione in4378 22-1-1942 (XX)
- GAZZETTAUFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
- N. 250legge.
Dal dettogiorno
cesseròdi
avereeffetto
lalegge Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito del
si- 23 marzo1917,
n.481,
e suesuccessive modificazioni, gillo
delloStato,
sia insertonella Raccolta
ufficiale nonchèqualsiasi disposizione incompatibile
conquesto
delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandandodecreto. a
chinnque spetti
di osservarlo e difarlo
osservare.Il DUCE del
Fascismo, Capo
delGoverno,
è autoriz Dato.aS.
Anna diValdieri,
addì 21agosto 1912-XX
zato alla
presentazione
del relativodisegno di legge.
.
.VITTORIO EMANUELE
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
dello
Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficialedelle
BorrAI - DI RICVELleggi
edei
decreti delRegno d'Italia, mandando
a visto, it GuardaSigilli: GRANDIRegistrato alla Corte dei conti, addt 19 ottobre 194LXX
chinnque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.Atti del Governo,
registro
450,foglio
67. - MANCINI Datoa S. Annadi Valdieri,
addì 18agosto
1942-XXRepertorio
n. 24396..VITTORIO EMANUELE
Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo per l'in.
AlussoLINI -- ÜI RIEVEL - Rice
segnamento
diantropologia criminale
presso la Facoltà di medicina dellaRegia
università diRoma.
Visto,
ilGuardaSigilli:
GRANDIIlegistrato
alla Corte deiconti,
addi 21 ottobre 1942-XXVITTORIO
EMANUELE IIIAlli del
Governo,
re0istro450, joglio 76.- MANCINI PERGRA¾IA DI DIOE PERVOLONTÀ DICLLA NAZIONERE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA
REGIODECRETO
24agosto 1942-XX,
n. 1176.Istituzione di un
posto
diprofessore
di ruolo riservatoall'insegnamento
diantropologia
criminale presso la Fa=coltà
di medicina echirurgia
dellaRegia
università diRoma.
VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DKLLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA
Veduto
il.testo
unico delleleggi sull'istruzione
uni-versitaria, approvato
con R.decreto
31agosto 1933-XI,
n.
1592;
Veduto lo statuto della
Regia
università diRoma, approvato
con R. decreto 20aprile 1930-XVII,
n.1350;
Sulla
proposta
delNostro
3IinistroSegretario
diStato
perl'educazione nazionale, di concerto
conquello
per le
finanze;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art. 1.
E'
approvata
e resa esecutiva l'annessaconvenzione stipulata
in Roma addì 10luglio
1942-XX tra laRegia università
diRoma,
laSocietà italiana
diantropologia criminale,
lasignora
dott.Gina
Ferri inCassinelli
fu Enrico per ilfinanziamento
di unposto
diprofessore
di
ruolo,
da istituire presso laRegia università
di Ro- ma, inaggiunta
aquelli assegnati
alla Facoltà di me-dicina
ecliirurgia, riservato all'insegnamento
di « an-tropologia criminale
».Art. 2. '
Ai
posti
diprofessore
di ruoloassegnati
alla Fa- coltAdi medicina
echirurgia
dellaRegia
universitàdi Roma è
aggiunto, limitatamente
alperiodo
della du-rata della
predetta
convenzione e aquelli delle
sue suc-cessive
rinnovazioni tacite
odesplicite,
unposto
riser- vatoall'insegnamento di
«antropologia criminale
».Venendo a cessare
i
contrilmtiforniti
per il relativofinanziamento,
dettoposto
restera soppresso.L'anno
millenovecentoquarantadue (XX
dell'Era fa-scista) questo 'giorno
di venerdìalle
dieci del mese diluglio
inRoma,
nella sede del Rettorato della Cittàuniversitaria (li
10luglio 1942-XX);
Avanti
di
me dott. BalsiAgostiuo Regio
notaro inRotna con
studio
in viaDossofaiti, 9,
e inscritto alCollegio
notarile diRoma, assistito
-daitestimoni
si-gnori
avv.Sergio Vincenzo di Nicola,
nato aRoma
equi
domiciliatoviale Carlo Felice, 103,
edott. Prospero Biondi
fuLuigi,
nato adAcquapendente
edomiciliato
in Roma viaStamira, 20, funzionario
dellaRegia uni- versità;
Sono
comparsi
isignori:
1)
il rettoredella Regia
universitàdegli
studi diRoma, Consigliere nazionale
baroneprof. Pietro
deFrancisci
del fuVirginio,
nato aRoma, domiciliato
in Roma per la carica nellaCittà universitaria,
a ciò au-torizzato dalle delibere di
cui
appresso;2)
ilpresidente
della Societàitaliana
diantropolo- gia criminale
per la lotta contro lacriminalità,
consede in Roma in via
Giulia
n.52,
e conSezioni
eSotto-sezioni
intutta Italia, rappresentata
dal suopresiden-
te
pro-tempore
dott. Mariano D'Amelio fuCamillo,
Mi-nistro di
Stato,
Senatoredel Regno,
nato aNapoli,
e
domiciliato
in Roma per la carica nella sede dellaSocietà
suddetta in viaGiulia, 52;
3)
lasignora
dott.ssaGina Ferri
fu on.prof.
En-rico consorte del
sig.
avv.Guido Cassinelli,
nata a Sie-na e domiciliata in
Roma,
viaSpallanzani, 22;
tutti di
identità personale
a mecerta;
Premesso:
a)
che la Società italiana diantropologia
crimi- nale per la lotta contro lacriminalità,
secondo il de- siderio deipropri
soci ein adempimento
al voto del- l'ultimoCongresso di antropologia criminale
tenuto inNapoli, nell'a.uno XVIII,
si è fattapromotrice,
a mezzodel suo
presidente
Ecc. avv.Senatore
Mariano d'Ame-lio,
conproposta
del 22gennaio 1911,
dellaistituzione
di
unposto
di ruolo perl'insegnamento
diantropo-
logia criminale,
allo scopo di concorrere allosviluppo
degli
studicriminologici
eassicurare
così alla scienzaitaliana
il mantenimentodel primato
che le viene uni-versalmente riconosciuto
in(luesto canipo)
22-1-1912 (XX)
-GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA - N.250 4379
b)
clietale insegnaniento
èimpartito
dapiù anni
per
incarico,
sia per il corso di laurea in medicina che perquello
digiurisprudenza
dellaRegia università
diRoma;
c) che Piniziativa della istituzione di una catte- dra di ruolo per
l'inseguantento
diantropologia
crimi-niinale nella
Regia
università diRoma,
ha ottenuto l'alta adesione edapprovazione
del DUCEdel Fasci-
smo,Capo
delGoverno,
clie lia concesso atale
scopoun contributo auuno di L. 10.000
(diecirnila)
per unperiodo
dicinque anni;
d)
clieEnti,
Istituti scientifici eprivati
hanno ade-rito a tale
iniziativa,
assicurando diprovvedere
per l'attuazione della iniziativastessa,
allostanziamento
dicontributi ansnui
clie verrannocorrisposti alla Società suddetta
;c) clie la Società di
antropologia
criininale si èdi-
cliiarata pronta aveisare integralmente
le somme chea tale titolo le verranno
corrisposte,
ed hasollecitato
benemerite persone persopperire
alle eventuali defi- eienze che i contributi di cui sopradovessero presentare rispetto
alla somma di L. 41.700(quarantunomilagette-
cento)
anuue, occorrente per ilfinanziamento
della cattedra daistituire;
f)
che a tale scopo essaSocietà italiana
diantropo- logia
criminale ha ottenuto dallasignore
dott.ssa Ferri inCassinelli,
per onorare la mentoria delpadre,
l'im-pegno di contribuire o,
qualora necessario provvedervi integralmente,
alfinanziamento della
spesa inerente al- laistituzione
ed al funzionamento delpredetto posto di ruolo,
mediante:1) deposito,
presso laRegia
università diRoma, di
titoli di Statocorrispondenti
al valore reale di L. 150.000(ceutocinquantamila);
2) ulteriore deposito
presso lapredetta
Univer-sità
daeffettuare
non oltre il 30 settembre1944,
dialtri titoli di
Stato, corrispondenti
al valore reale di L.130.000 (centotrentamila)
secondoil
corso delgior-
no in cui è effettuato il
deposito.
Il versamento ditale
somma viene
garantito da ipoteca
diprimo grado, che
la signora
Ferri in Cassinelli concede suimmobili
disua
proprietà.
La
signora
Gina FerriCassinelli autorizza
la detta Universitàdi
Romaaprelevare
dalla somma cosìcosti- tuita,
lequote
che eventualmente occorressero come 80- gira detto per il finanziamento a.nuuo del dettoposto;
g)
che ilConsiglio
della FacoltA dimedicina
echi- rurgia
nella seduta del 17 febbraio1941,
il Senato ac- cademico nella sedutadel
15 febbraio 1911-XIX ed ilConsiglio
diamministrazione
dellaRegia università
nella seduta del 1°
maggio 1942-XX,
hannoesaminato
-edag>provato, nell'ambito
della lorocompetenza,
laisti-
tuzione di unposto
di ruolo per ilpredetto insegna- mento;
Tutto
ciò
premesso edapprovato dalle parti,
si con-viene e si
stipula quanto
segue:Art. 1.
La
Società
italianadi antropologia criminale
per la lotta contro lacriniinalità,
verseràintegralmente
allaItegia
università di Roma le sommeche
Enti eprivati
le
corrisponderanno
per ilfinanziamento
dellaspesa
inerente al funzionamento delposto
di ruolo diprofes-
sore per
l'insegnamento.
diantropologia criminale
daistituire presso la
Regia
università diRoma,
aisensi
e con le norme dell'art. 63 comma II e
dell'art.
100comma
II, .del
testo unico delleleggi sull'istruzione universitaria, approvato
col R. decreto 31agosto 1933-XI,
n.1592,
esuccessive modificazioni,
inaggiuu-
ta ai
posti di
ruoloassegnati
alla Facoltàdi
medicinae
chirurgia.
Tale versamento dovrù essere effettuato nella
prinia quindicina di
settenibre di ciascun annoscolastico,
adecorrere dall'anno
accadeniivo
1942-13.Art. 2.
Qualora
icontributi previsti
dalprecedente
art.1,
mancliiuo o nou siano sufficienti a
fronteggiare,
in tut-to o
in parte,
la spesa inerente al funzionamento delposto
da istituire ai sensi del medesimo art.1,
vi saràprovveduto integralmente
o fino alla concorrenza, me- diantecorrispondenti prelevamenti
dalle sommedeposi.
tale
dallasignora Ferri-Cassinelh,
ai sensi dei succes-sivi articoli.
Art. 3.
La
signora Ferri-Cassine'li, a'1
titolo epei
fini di cui alprecedente
articolo 2:1°)
hadepositato
presso laRegia
universitik di Ro-ma 22
(ventidue)
titoli di Statocorrispondenti
al va-lore reale di L. 153.500
(lire centocinquantatremilacin-
quecento),
secondo il corso delgiorno
in cui è efettuato 11deposito.
I
titoli
sono così formati:1)
cartella alportatore 0256311, Rendita
5%
C.N.L. 20.000 ;
2)
cartella alportatore 0130426,
Rendita 5% C.1<
L.
10.000
;3)
cartella alportatore 0022120,
Rendita 5g
C.N.L. 10.000;
4)
cartella alportatore 0130425,
Rendita 5%
C.N.L.
10.000;
5;
cartella alportatore 000793, Hendita
5%
C.N.L. 4000 ;
6)
cartella alportatore 054085, Rendita
5%
C.N.L.
2000 ;7)
cartellaal portatore 0018017,
Rendita 5%
C.N.L. 2000;
8)
cartella alportatore 0018010, Rendita
5%
C.N.L. 2000;
0)
cartella alportatore,
Rendita3,50 % Serie
50dal N.
'3012401/500
C.N. L. 10.000 ;10) cartella
alportatore Readita 3,50 % Serie
44 dal N.2073051/100
C.N. L.5000
;11) Cartella
alportatore Rendita 3,50 %
Serie 58 dal N.3180151/500 C.N.
L. 5000 ;12)
cartella alportatore
Rendita3,50 % Serie
60 dal N.2974151/200
O.N. L. 5000 ;13)
N. 20 Buoni Tesoro 5% scadenza 1950
dal N.0440801/20
L.10.000 Serie 166:
M)
N. 20 Buoni Tesoro5 % scadenza
1950 dalN.
1228061/80
L.10.000
Serie 3.15)
N. 10 Buoni Tesoro 5% scadenza
1940 dalN.
0702271/80
L. 5000Serie
E ;16)
N. 10 Buoni Tesoro 5% scadenza
1949dal
'N.
0702281/90
L.5000 Serie E;
17)
N. 10 Buoni Tesoro 5%
sendenza 1949 dalN.
0702201/300 L.
5000Serie E;
,18)
N. 10Buoni
Tesoro 5%
scadenza 1949 dalN.
0702301/310
L. 5000 Serie E;19)
N. 10 Buoni Tesoro 5% scadenza
1919 dalN.