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Mercoledi, 5 dicembre 194ð

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la Posta Anno 86

-

Numero 148

GAZZETTA UFFICIAIÆ

PARTE PRIMA DEL REGNO D

'

I T A L IA

Roma

-

Mercoledi, 5 dicembre 194ð

DIREZIONE E RE0AZiCNii PRESSO IL MINI8TERO Di CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

PRRž¾x R coNB1xxoNI DI ABBONAMENTO

oon cimoorren=a t• gennaio le4e

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. BOO - In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. BOO .

Trimestrale L. 500 - Un fasoicolo L. 10. Trimestrale L. 300 - Un tasoicolo L 10.

All'ESTERO: Ildoppio dei pressi per VItalia. All'ESTERO: Il doppio dei pressi per l'Italia.

Al sole «BOLLETTINO DELLE ESTRAziON l» (sorteggio titoli, obbligazioni, carteHe) In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - AlYESTERO: Il doppio dei pressi per l'Italia.

Un fascicolo - Pressi vari.

Ai suddettipressidi a66onamentoaggiungereil2%perimposta generalesull'entrate oltre 1. 1,40per tosseerariale.

L'importo delli

abbonamenti deve essere versato sul

c/c postale

n.

1/2640

Intestato all'istituto

Poligrafico

dello State Librerla dello Stato--Roma.

Per gli annunzi da inserire nella

"

Cazzetta Ufficiale

,,

veggarisi le

norme

iportate nella testata della parte seconda

1.a «.Gazzetta Uffic ales e tutte le altre pubblicationi ufRc'ali sono in vendita al pubblicopresso i negozi della Libreria dello Stato in Roma,Via XX Settembre(palazzodel Ministero delle Finanze);CorsoUmberto,234 (angoloVia Marco

Minghetti,

23-24);

Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in

Milano,

Galleria Vittorio Emanuele, 3; in

Napoli,

Via

Chiaia,

5; e presso

le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del R:gno.

Le Inserzioni nella Parte 11 della« Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato- Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele,

3,

6 autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagrati dal relativo importo.

I

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

DEORETO

LUOGOTENENZIALE

o ottobre 1945, n. 737.

Variazioni di tasse

applicabili

ad alenne

categorie

di

ABo

scopo

di evitare interruzioni nell' invio deBa arconigrammi

. . . . . . . . . . .

Pag.

1929

Gazzetta Ujjiciale, si

pregano

i Sigg. Abbonati di

voler provvedere tempestivamente

a

rinnovare l'abb

DEORETO

LUOGOTENENZIALE

12 ottobre 1945, n. 738.

Istituzione della tassa di

recapito

a domicilio dei

pacchi

namento per

l'anno 1946 aHe tarige suindicate• spediti

da connazionali residenti all'estero . .

Pag.

1930

Dal 1• gennaio 1946 la presente Gazzetta Ufficiale

DECRETO

LUGGOTENENZIALE

27 ottobre 1945, n. 739.

uscirà tutti i giorni feriali. Sostituzione

del secondo comma deM'art, 146 del rego•

LA LiBRERIA DELLO STATO

lamento per il

personale degli

uffici

dipendenti

dal Mini-

stero delle finanze e per l'ordinamento

degli

ullici direttivi finaar.iari,

approvato

con R. decreto 23marzo

1933,

n. 185.

SOMM A R. I O Pag.

iaao

IECRETO LUOGOTENENZIALE

16 novembre 1945. uu-

LEGGI E DECRETI mero 740.

Abrogazione

del R. decreto 6

gennaio

1927, n. 57 e

ripri.

DECRETO LEGISLATIVO

LUOGOTENENZIALE 5 of stino

degli

articoM 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre

1923,

tobre 1945, n. 733 n. 2960, sulla

dispensa

dal servizio

degli impiegati

eivill

Esecuzione di

'onove

opere di bonifica e

ripristino

di dello Stato . , . . . . . . . . . . .

Pag.

1931

quelle daneeggiate

dalla guerra e concessione di contributi per opere di

miglioramento

fondiario .

Pag

1926

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21

agosto

1945.

DEORETO

LEGIBLATIVO LUOGOTENENZIALE o ot- Itevoca della nomina del commissario

straordinario

del tobre 1945, n. 734. Museo storico dell'Arma del carabloieri Reali .

Pag

1931 Estensione

agli

uiliciali della

Regia

marina del tratta.

mento

previsto

per

gli

ufficiali del

Regio

esercito all'atte DECRETO DEL PRESIDENTE DEL

CONSIOLlo

DEI della cessazione dal servizio

permanente

effettivo

MINISTRI

12 novembre 1945.

DEORETO

LEGISLATIVO LUOGOTENENZIA 5

Proroga

delle funzioni di commissario per la

gestione

del

tobre 1945, n. 735. Consorzio

Esportazione

Film Italiant

(C.E.FJ.)

fino a

seg

mesi

dopo

la cessazione dello stato di guerra.

Assegnazione

di un miliardo di lire per l'esecuzione di

Pag.

1931

opere

pubbliche

di bonifica . . . . . . .

Pag.

1928

DECRETO

DEL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO

DEI DECRETO

LEGISLATIVO

LUOGUTENENZIALE 9 no

MINISTRI

27 novembre 1945.

vembre IMS, n. 736.

Trasferimento

da Venezia a Roma della sede dell'Ente

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla

Ngrionale Importazione Esportazione

Film

(E.Ñ.I.E.F.).

Banca

d'Italia anticipazioni

fino alla somma di um

miliardo

ag, 19:a

di lire per rimbersare

gli

istituti di credito ed i

sindacat¡ DECRETO

MINISTERIALE a settembre 1945.

finanziari che abbiano somministrato fondi a Comuni per

Autorizzazione

al Consorzio di credito per le opere

pub•

lavori di ricostruzionee per nuovi lavori di interesse locale. bliche ad assumere mutui per il

pareggio

dei bilanel 1945

Pag.

1929 di alcuni Consuni , ¿ . , , , , , , . .

Pag.

1932

(2)

1926 5-··12-1945

-

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

-

N. 146

DECRETO MINISTERIALE 1• ottobre 1945. y y y

Nomina dei commissari

liquidatori

delle Federazioni na.

zionali

già

aderenti alla soppressa

Confederazione degli agricoltori

. . . . . . . . . . . . .

Pag.

1933

DECRETO

MINIßTERIALE

12 novembre 1945.

Apertura

di una

agenzia

di eittà in Palermo d'ella Banca

afzionale

del

lavoro,

con sede in Roma . . .

Pag.

1933

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Apertura

di una

dipendenza

della Banca nazionale del-

I'agricoltura,

in Massaiembarda

(Itavenna)

. .

Pag.

1933 DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1945.

Cessazione

dall'incarico

di

rappresentante

aue

grida

di

agente

di cambio prese la Borsa valori di Torino.

Pag.

1934 DEORETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.

Sostituzione del

presiderte

e del vice

presidente

del Monte di credito su

pegno

di Terni . . . .

Pag.

1934 DECRETO

MINISTERIALE

20 novembre 1945.

Nomina del

presidente

e del vice

presidente

della Cassa di

risparmio

di

Terai,

con sede in Terni . .

Pag.

1934 DECRETO

MINISTERIALE

20 novembre 1945.

Sostituzione

del presidente

e del vice

presidente

della

Cassa di

risparmio

di Cesena . . . . . . .

Pag.

1934 DEOllETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.

Apertura

di

dipendenze

del Banco di Sicilia in Serradi=

falco

(Caltanissetta)

e Barrafranca

(Enna)

. .

Pag.

193õ DECRETO

MINISTERIALE

20 novembre 1945.

Apertura

di una

agenz.ia

di città in Catania de!!a Banca nazionale del lavoro . . . . . . . . .

Pag.

1935

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

Autorizzazione al

compimento

di tutte le

operazioal

di

banca della filiale di Monza del Monte di credito su

pegno

di Milano . . . . .

Pag.

1935

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.

Nomina di un commissario laterministeriale per la ri=

forma del sistema tariffario in

vigere

per i

trasporti

di

persone e di cose sulle ferrovie dello Stato . ;

Pag.

1935

I)ECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 10:5.

Dichiarazione di

pubblico

interesse della

fusione,

me-

diante

incorporazione,

della Società per azioni « Elettrica Piacentina»

nella

Societa per azient «

Emiliana

Esercizi Elettrici» . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

1936

DISPOSIZIONI

E

COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Rettifiche d°intestazione di titoli

(el

Debito

pubblico.

Pag.

193'r Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di ren-

dite nominative . . .

Pag.

1938

Diftida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito

pubblico

. ..

...Pag.1930

Ministero del lavori

pubblici:

Nomina del

presidente

dell'Istituto delle case

popolari

della

provincia

di Forlì . . . . . . . .

Pag.

1940 Nomina del

presidente

dell'Istituto delle case

popolari

della

provincia

di Caltanissetta . . .

Pag.

1940 Ministero ·del lavoro e della

previdenza

sociale:

Proroga

dei

poteri

conferiti al commissario della Società ano-

nima

cooperativa

di consumo « Stella Polare », con sede in Taranto

. . . . . . . . . . .

Pag.

1940

Ministero della

pubblica

istruzione: Cattedre universitarie cui le

competenti

Facoltà intendono

provvedere

con tra

sferimento di titolari da altri Atenei. . . .

Pag.

1940

Disposizioni

e comunicati del Governo Militare Alleato.

Pag.

1040

DECRETO

LEGISLATI,VO

LUOGOTENENZIALE 5 ot- tobre

1945,

n. 733.

Esecuzione di nuove opere di bonifica e

ripristino

di

quelle danneggiate

dalla

guerra

e concessione di contributi

per opere

di miglioramento fondiario,

;UMBERTO DI SAVOIA PHINCIPEDI ŸIEMONTE

LUOCOTENENTE GENERALE DEL

REGNO

In

virtù

dell'autorità a

Noi delegata;

Visto il R.

decreto

13

febbraio 1983,

n.

215;

Visto l'art. 4 del

decreto-legge Luogoteneuziale

25

giu-

gno

1944,

n.

151;

Visto

l'art. 2 del

decreto legislativo Luogotenenziale

febbraio 1915,

n.

58;

Hitenuta ¡a necessità di

disporre

congrue autoriz- zazioni di

stiesa

sia per

il ripristino

delle opere di bo- nifica

dannegglate

o distrutte dalla guerra, sia per la

prosecuzione

dell'attività

bonificatrice

in corso e per la

migliere

attrezzatura fondiaria dei

terreni,

in

guisa

da

procurare un

maggior

assorbimento della mano

d'opera

e promuovere una

piti

intensa attività

produttiva

;

Vista la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri;

Snila

proposta del Ministro

per

l'agricoltura

e per le

foreste,

di concerto con il Ministro per

il

tesoro .

Abbiaulo sanzionato

e

promulghiamo quanto segue:;

'Art.

1.

Per la

eseenzione

di opere

pubbliche

di

bonifica,

com-

presa la ricostruzione e

riparazione

di

quelle distrutte

o

danneggiate

per eventi

bellici,

è

autorizzata

la speso di

cinque miliardi,

in

aggiunta

alle

vigenti

autorizza-

zioni di spesa di cui al R.

decreto-legge

13

gennaio 1938,

n.

12,

convertito nella

legge

31 marzo

1938,

n.

543,

e

successive

variazioni,

nonchè al decreto

legislativo

Luo-

gotenenziale

12 ottobre

1944,

n.

319,

e successive varia-

ElOnl.

Con decreti dei

Ministro

per

11

tesoro di concerto can il Ministro per

l'agricoltura

e per le foreste sarà prov- veduto alla

ripartizione

dell'autorizzazione

predetta

fra

le nuove opere di

boniñea

e

quelle

di

riigistino.

Art. 2.

Per la

concessione di sussidi

per la eseenzione delle opere di

competenza privata previste

dal IL decreto

13 febbraio

1933,

n.

215,

è

autorizzata

la spesa di

lire

un

miliardo.

Art. 3.

Per il concorso

dello

Stato nei mutui relativi ad opere di

miglioramento fondiario,

il limite di

impegno

fissato dall'art. 2 della

legge

30 ottobre

1940,

n.

1(134,

per

l'esercizio

finanziario

1945-46,

è

aumentato di

L.

73.000.000.

In conseguenza i limiti

degli stanziamenti

destinati alla

corresponsione

del concorso statale

anzidetto,

fis-

sati dall'art. 1 della citata

legge

30 ottobre

1940,

n.

1634,

sono aumentati della somma di L. 73.000.000 ¡n cia- scuno

degli esercizi

dal 1910-17 a tutto il 1975-76.

(3)

5-12-1945

-

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIX

.

N. 140 1927

'Art. 4.

Il Ministro

per

il

tesoro è

autorizzato

a

provvedere

con

propri

decreti a-11a

iscrizione neto

stato di

previ- Rione

de]In spesa del

Ministero de11'agricoltura

e delle

foreste degli stanziamenti

occorrenti in conto delle

autorizzazioni di

spesa di

cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

Il presente

decreto entra in

vigore

11

giorno delhi pubblicazione

nella Gazzetta

Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che

il

presente decreto, monito

del

sigillo

dello Stato,

sia

inserto

nella Raccolta ufficiale delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osservarlo e di

farlo

osservare come

legge dello

Stato.

1010 a

Roma,

addì 5

ottobre

1945

;U31BERTO

DI

SAVOIA

PAluu -

GULLO

- RICCI

ytsto,

il Guardusillilli: ToauArri

Registrado alla Corte dei conti, addt 30 norenibre 1945 Alli del, Guderno, redis/70 B. 7. 10Ulio n. 59. - FluscA

DECILETO

LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

5 ot- tobre

1945,

n. 734.

Estensione

agli

ufficiali della

Regin

marina del tratta- mento

previsto

per

gii

ufficiali del

Itegio

esercito all'atto della cessazione dal servizio

perinamente

effettivo.

iUMllEllTO DI SAVOIA PiuNefrem PUDMONTIC

IaCOGOTENENTE

GENERALE

DEL llEGNO In virtù dell'autorità a Noi

delegata;

V:sto

il II.

decreto-legge

10

febbraio 11126,

n.

200,

con

vertito nella

legge

23

giugno 1926,

n.

1135;

Vista la

legge

11 marzo

1926,

n.

397,

e successive

moditicazioni;

Vista la

legge

18

diceiuhre 1930,

n.

1081,

e

successive iuolificazioni;

Vista

la

legge

G

giugno 1933,

n.

1401,

e successive

m.edificazioni:

Visto il testo nuico 1°

agosto 1930,

n.

1403,

e succes

sive

modificazioni;

Vista

la

legge

9

maggio 1010,

n.

300,

e

successive

mo

d i fica zion i ;

Visto

l'art.

4 del

decreto-legge Luogoteneuziale 25 giu

gno

1914, 4 151;

Visto il decreto

legislativo Luogotenenziale

feb

braio

1945,

n.

58;

Vista la deliberazione

del Consiglio

dei

Ministri;

Bulla

proposta

del

Ministro

per la

marina,

di con- certo con il Ministro per id

tesoro;

Abbiamo sanzionato

e

promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

'Agli ufficiali

dei vari

Corpi militari della Regia

ma-

rina che

siano

dal

servizio permanente effettivo diret-

tamente collocati in

ausiliaria:

a)

per

età;

b)

in

applicazione delle disposizioni sulPavanza-

mento

degli ufficiali della Regia marina1

compete, per

i

primi otto

anni

dalla data del collocau

mento in

ausiliaria,

la

seguente

indennità

speciale

ane una

lorda,

non

riversibile,

in

aggiunta al trattamentQ

di

quiescenza:

ammiragli

di armata ed

ammiragfi di

squadra designati

d'armata . . .

IL (LS.000 ammiragli

di

squadra

e

gradi corri-

spondenti

. . . . . . . . . .

g ([0.000 ammiragli

di

divisione

e

gradi corri-

spondenti

. . . . . . . . . »'

01.000 contrummiragli

e

gradi corrispondenti

»,

12.000 capitani

di vascello e

gradi

corri-

spondenti

. . . , , . . . . ,

g 0.000 capitani

di

fregata

e

gradi

corri-

spondenti

. . . . . . . . . .

7 ¶.000 caphani

di corretta e

gradi corrispon-

denti...ä

6.000

tenenti

di vascello

e

gradi corrispon-

denti...ä 5.000

suballerni...»

4.000

Qua:ora,

allo sendere del suddetto

periodo

di otto

anni, gli ufficiali

non

abbiano compiuto

l'etù

di

65

anni,

l'indennità è

corrisposta

sino al

raggungimento

del-

l'età

predetta.

In

ogni

caso,

l'indennità

è

corrisposta

in relatione al

grado rivestito

dulPufficiale all atto del suo colloca- mento in

ansiliaria.

Agli

ufficiali di cui sopra non è

corrisposta

l'inden- nità

prevista dall'art.

4

del

R.

decreto-legge

10 feb-

braio 1926,

n.

206,

convertito nella

legge

25

giugno 1920,

n.

1135,

e dall'art. 8 della

legge

18

dicembre 1930,

nu-

mero

1684,

e loro successive

modificazioni.

A detti uf- ticiali si

applica

il

disposto

dell'art. 10 del decreto

leg:alativo Luogotenenziale

30

gennaio 1M5,

n. 41.

Art.

2.

L'indeunità

di cui

slPart.

1

compete, inoltre, agli

ufliciali che siano dal

servizio permanente effettivo

di- rettamente

collocati

a

riposo,

in

riforma,

od in con-

gedo assointo,

per

età,

oper

ferite,

lesioni od infermità

dipendenti

da cause di

servizio. Qualora

si tratti di

mutilati

od

invalidi di guerra,

la concessione del trat- tamento è subordinata alla

condizione che gli

ufficiali

rinuneino alla

pensione

od

all'assegno rinnovabile di guerra,

ovvero

all'assegno integratore, di

cui all'art. 19 del R. decreto 12

luglio 1923,

n.

1491,

e successive uns

didicazioni.

Art. 3.

Per

gli

ufficiali collocati dal

servizio permanente effettivo

.direttamente in ansiliaria ed a

riposo,

con

iscrizione

nella

riserra,

per età ovvero in

applicazione

delle

disposizioni

contenute nella

legge

sulFavanza-

mento,

il

periodo

di otto

anni, previsto

dall'art.

1,

è

computato

per

intero, agli

effetti della

pensione,

come

servizio effettivo,

anchese

Pufficiale

non sia

stato,

nel

periodo stesso,

richiamato in

servizio;

non

ò, invece, computato

come

servizio efettivo

il

periodo

di

tempo,

compreso nei

suddetti

otto

anni, nel quale l'ufficiale

abbfa

prestato allo Stato altro servizio utile agli efetti

della pensione.

Allo scadere del

periodo predetto

- durante

il quale

la ritenuta in

conto

entrate Tesoro

viene operata

in

ragione

del 6

%

--

gli

ufficiali

liquideranno

un nuovo

trattamento di quiescenza

in

relazione al suaccennato.

(4)

1928 5-12-1945

- GAZZETTA

UFFICIALE

DEL

REGNO

D'ITALIA - R. 146

perilodo

esulla base dello

stipendio medio che servl alJa

liquidazione

del trattamento concesso alPatto della

cessazione

dal

servizio permanente eifettivo,

salvo che

gli ufficiali medesimi siano

stati

richiamati

per

almeno

sei

mesi,

nel

qual

caso valorizzeranno anche

gli assegni

di

attività,

valutabili

agli

effetti della

pensione,

loro

attribuiti

durante il

richiamo.

'Art. 4.

zione

delPart.

122 Œel testo

unico

16

agosto 1936,

n.

1493,

e successive modificazioni.

Gli ufUciali anzidetti possono

però,

entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore

del

presente decreto, optare

per il trattamento

stabilito

dalle

disposizioni

attualmente in

vigore.

In

ogni

caso la concessione

delPindennità speciale prevista

dal su

citato

art. 1 non

comporta pagamento

di arretrati.

Agli ufficiali

che

siano

in

ausiliaria

e che in tale

Agli ufficiali

collocati in

ausiliaria

« a

domanda

»' o

posizione siano stati collocati per motivi diversi da 1

congedo provvisorio,

si

applicano

le

disposizioni quelli previsti

. dal

primo

comma, continterauno ad attualmente in

vigore. applicarsi

le

disposizioni

attualmente in

vigore.

Art.

5.

Gli ufficiali

che,

una data di entrata in

vigore

del

presente decreto, siano

« a

disposizione »,

o fuori orga-

Rico,

o in

aspettativa

per

riduzione

di

quadri,

di cui

all'art. 122 del testo

unico

agosto 1930,

n.

1493,

e

enecessive

modificazioni,

e

gli ufficiali che, successi-

vamente alfa

predetta data,

saranno collocati nel'e po- eizioni

anzidette,

possono avanzare domanda per il

trasferimento nell'ausiliaria.

La domanda dovrà essere

presentata

entro tre mesi dalla data di entrata in vi- gore del

presente

decreto o da

quella

della

cessazione

dal

servizio permanente effettivo.

Art. 9.

Il

presente

decreto entra in

vigore

nel

giorno

succes-

sivo

a

quello

della sua

pubblicazione

nella Gazzetta

Ufficiale

del

llegno

ed ha effetto dal 1

luglio

1945.

Ordinianio che il

presente decreto,

munito del

sigillo dello Stato,

sia inserto nella Raccolta

ufficiale

delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo

e di farlo osservare come

legge

dello Stato.

Dato a

Roma,

addì 5

ottobre

1915

'Art.

6.

UllBEIITO DI

SAVOIA

"Agli ufficiali

trasferiti in ausiliaria in base all'ar- titolo 5

compete

l'indennità

speciale

annua stabilita

dall'art. 1 e per il

tempo

ivi

indicato.

Il

periodo

di

tempo

da essi trascorso in ausiliaria sarà

computato

per

intero, agli

effetti della

pensione,

come servizio

effettivo,

sino a

raggiungere,

con

l'intero periodo comp!'uto

nelle

posizioni

di « a

disposizione

», fuori

organico,

o

aspettativa

per riduzione di

quadri,

il massimo di otto anni.

Allo

scadere del

periodo

di permanenza

nell'ausiliaria valutab>le

per

intero agli effetti

della

pensione

-- du-

rante il

quale

la ritenuta in conto entrate Tesoro viene

operata

in

ragione

del 6

°/o

--

gli

ufficiali

liquideranno

un nuovo trattamento di

quiescenza°in

relazione a detto

periodo

e sulla base

dello stipendio medio

che servì alla

liquidazione

del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio

permanente,

salvo che

gli

uffi-

ciali medesimi siano stati richiamati per almeno sei 2nesi nel

qual

caso

valorizzeranno

anche

gli assegni

di

attività,

valutabili

agli

effetti della

pensione,

loro at-

tribuiti duraute

íl richiamo.

Art. 7.

'Agli uffleinli

indienti

nell'art.

5 che non

presente-

ranno la domanda per il

trasferianento

no!!'ansiliaria entro il termine

prescritto,

continueranno ad

applicarsi

le

disposizioni

attualmente in

vigore.

'Art.

8.

Panal -- DE COURTEN -- RICCI Visto, R Gluirdersigillf: TOGLIATTI

Itegistralv alla Corte dei cortti, addi 10 dicembre 19¾ Atti del Governo, regis(70 n. 7,

foglio

n. 60. - FluscA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 06- tobre 104ö, n. 735.

Assegnazione

di un miliardo di lire per l'esecuzione di opere

pubbliche

di bonifica.

UMBERTO DI SAVOIX l'aiscire 01 PIEMONTE LUOGOTENENTIC GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autoritA a Noi

delegata;

Visto ill R. decreto 13 febbraio

1933,

n.

215;

Visto

il R.

decreto-legge

13

gennaio 1938,

n.

12,

cona

vertito nella

legge

31 marzo

1938,

n.

543;

Visto

l'art. 4 del

decreto-legge Luogotenenziale

25

giu-

gno

1914,

n.

151;

Visto

l'art. 2 del

decreto legislativo Luogotenenziale

1° febbraio

1945,

n.

58;

Ritenuto che in relazione alla

disoccupazione

manife-

statasi nelle varie

provincie

del

Regno

è

urgente

di-

sporre

un'autorizzazione di

spesa per l'esecuzione di opere

pubbliche

di

bonifica;

Vista la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del

31inistro

per

l'agricoltura

e per le

foreste,

di concerto col 311nistro per il

tesoro;

Abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

seguet Te

disposizioni

di cui all'art. 1 si

applicano agli

uf- Art. 1

mein li

che,

alla data di entrata in

vigore

del

presente

cecreto, siano in ausiliaria eche in tale

posizione

siano In

aggiunta a1Pautorizzazione

di

spesa di cui al

stati collocati per

età,

o in

seguito

a esclusione dal-

R. decreto-legge

13

gennaio 1938,

n.

12, convertito

nella

Tavanzamento,

o

per compiuto periodo di permanenza legge

31 marzo

1938,

n.

543,

e successke

variazioni,

è

relle posizioni

di «a

disposizione

» o fuori

organico,

anterizzata sla

maggiore spesa di

lire un

miliardo per

di cui alla

legge

6

giugno :LD35,

n.

1401,

o in

applica- Pesecuzione

di

opere pubbliche

di bonifica.

(5)

5-12-1945

- GAZZETTA

UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

- N. 146

1929

Il M:.nistro per il tesoro

procedern

con

propri

decreti Art. 2.

alla iscrizione dei fondi occorrenti al cap. 122 dello

Con decreti

Luogotenenziali,

su

proposta

del

Presi-

stato di

previsione

della spesa del 311nistero

dell'agri- deute

del

Consiglio

dei

31inistri,

Primo ALuistro Se- coltura e de'le foreste per il corrente

esercizio

e cor°

gretario

di Stato e Ministro per l'interno e dei Ministri

rispondenti degli esercizi futuri.

per la

ricostruz:nne

e per

il tesoro,

sentito il

Consiglio

dei

Ministri, potranno

essere emanate le norme eveu.

Art.

tualmente occorrenti per

l'applicazione

del

presente deA

Il

presente

decreta entra in

vigore

il

giorno

della

pubblicazione

nella Garzc/ta

Ufficiale

del

Regno.

Ordiniamo

che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

gi

e dei decreti del

Itegno d'Italia,

mandando a

calunque spetti

di

osservarlo

e di

farlo

osservare come

legge

dello :Stato.

,Dato

a

Iloma,

addì 5 ottobre 1015

creto.

11 Ministro per il tesoro è

autorizzato

ad

apportare

le

occorrenti

variazioni nello stato di

prevlsione

del-

l'entrata ed in

quello

della spesa del

31inistero

del tesoro.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

leggi

e dei decreti del

Hegno d'Italia,

mandando a

chinuque spetti

di

osservarlo

e di

farlo

osservare come

legge

dello Stato.

;UMBERTO DI SAVOIA Dato a Itema addì 9 novembre 1913

Painu - GULLO- RICCI ' U31BEllTO DI SAVOIA

Yisto, il Guardasigilli: TOGLIATTI PAlutI - RUINI- IIICCI

ilegistrato alla Corte dei conti, addi 30 riovemhre 1915

Alli del Goncrno, rcUlstro n. 7, Joy¿lo n. 58. -- FluscA Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addi 1 dicembre 1945 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 62.- FRASCA DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 no-

vembre 1945, n. 736.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia

anticipazioni

fino allasomma di un miliardo di lire per rimborsare

gli

istituti di credito ed i sindacati finanziari che abbiano somministrato fondi a Comuni per

lavori

di ricostruzionee per nuovi lavori di interesse locale.

U3IBERTO DI SAVOIK PRINCIPEDI PIEMONTID

LUOGOTENENTE ÛENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi

delegata;

Visto l'art. 4 del

decreto-legge Luogotenenziale

25

giugno 1911,

n.

151;

Visto il decreto

legislativo Luogotenenziale

1° feb-

braio 1945,

n.

58;

Yista la deliberazione del

Consiglio

dei

31inistri;

Sulla

proposta del

Presidente del

Consiglio

dei Mi-

mistri, Primo

Ministro

Segretario

di Stato e Ministro

per Pinterno e dei Ministri per la ricostruzione e per il

tesoro;

Abbiamo

anzionato

e

promulghiamo quanto

segue:

Art 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere alla TLinea d'ltalia

anticipazioni

lino alla somma di un mi- liardo di lire per rimborsare

gli

istituti di

credito

ed i sindaenti finanziari che abb ano

somministrato

fondi

a Comuni per lavori di ricostruzione o per nuovi lavori di interesse leenle in attesa dei concorsi statali pre- visti da'le norme

vigenti

e della

concessione

dei mutui definitivi da

parte

della Cassa

depositi

e

prestiti

o

di altri istituti che assumono

operazioni

del genere.

Ï concorsi ed il ricavo dei

mutui,

di cui al comma

precedente,

saranno versati direttamente al Tesoro dello

Stato

in nome e per conto dei Comuni interessati ad estinzione

delle anticipazioni

effettuate alla Banca

d'Italia.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 737.

Variazioni di tasse

applicabili

ad alcune

categorie

di

marconigrammi,

;UMBERTO DI

SAVOTE

l'IIINCIPEDI I IEMONTIC

LUOGOTENENTE GIONEltALE DEL IIIDGNO In virtù dell'autorità a Noi

delegata;

Visto l'art. 8 del Codice

postale

e delle

telecomunia cazioni, approvato

con R. decreto 27 febbraio

1930,

n.

645;

Visto

il R.

decretodegge

20

giugno 1935,

n.

1252,

convertito nella

legge

9

gennaio 193G,

n.

176;

Visto il

decreto legislativo Luogotenenziale

16 feb-

braio 1945,

n.

58,

art.

3;

Riconosciuta la necessità di modificare le tasse radio-

telegrafiche

costiere italiane e coloniali

italiane,

e di

bordo

delle navi mercantili

italiane.

Sentito. il

Consiglio

di

amministrazione

delle

poste

e dei

telegrafi;

Sentito

il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del

Ministro

per le

poste

e le teleco-

municazioni,

di concerto con

quello

per il

tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa

radiotelegrafica

delle stazioni costiere ita-

linne

e coloniali italiane di L.

1,15

e la tassa radiote-

'egrafica

di bordo delle navi mercantili italiane di L.

0,05,

di cui all'art. 1 del H.

decreto-legge

20

giugno 1935,

n.

1952,

sono

elevate, rispettivamente,

a L.

4,00

ed a L.

3,80.

Art. 2.

La tassa

radiotelegrafica

delle stazioni costiere ita- liane e coloniali italiane di L.

0,70,

e la tassa radiote-

legrafica

di bordo delle navi

mercantili italiane

di

(6)

1930 5-12--1945

-

GAZZETTA UFFICIA

Æ

DEL REGNO D'IT/AIA

.

N. 146

L.

0,50,

di cui alPart. 2 del

predetto R. decreto-legge Ordiniamo

che il

presente deereto, munito del sigillo

20

giugno 1935,

n.

1252,

sono

elevate, rispettivamente,

dello

Stato, sia inserto

nella

Raccolta ufficiale delle

a L.

2,80 ed

a

L. 2,00. leggi

e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando

a

,

chiunque spetti

di

osservarlo

e di farlo osservare.

Ordiniamo che 11 presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella

Raccolta ufficiale delle Dato a

Roma,

addì 12

ottobre 1915

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando

a

UMBERTO

DI

SAVOIA chiunque spetti

di

osservarlo

e di farlo osservare.

PAnni-SCELBA- RICCI Dato a

Roma, addl

5

ottobre 1945

Visto, il

Guardasigillf:

TOGLIATTI

UMBERTO

DI

SAVOIA Jtegistrato

alla Corte dei conti, addì 1• dicembre 19Ø Atti del Governo,

registro

n. 7,

foUlio

n. 63. - Fusca

PAnni

-- SCELBA -- RICCI

visto, il GuardaSigillf: TOGLIATTI 1]ECRETO

LUOGOTENENZIALE

27 ottobre

1945,

n. 739.

Regisivuto alla Corte dei couli, addì 1• dicembre 19¾

Alt¿ del Governo, registro n. 7,

Joylio

n. 64. - Fusca Sostituzione del secondo comma dell'art. 146 del

rego.

,

lamento per il

personale dega

nífici

dipendenti

dal Mini=

. stero delle finacze e per l'ordinamento

degli

ufnci direttivi

linanziari, approvato

con R.

decreto

23 marzo

1933,

s. 185.

DEORETO

LUOGOTENENZIALE

12 ottobre

1945,

n. 738.

Istituzione della tassa di

recapito

a domicilio dei

pacchi UMRERTO

DI SAVOIA

spediti

da connazionali

residenti

all'estero. ŸRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALIC DIGL REGNO UMBERTO DI SAVOIA

FiaNcivEm PIEMONTE LUOGOTENENTE GlüNERALE DEL REGNO

In

virtù dell'anterità

a Noi

delegata;

Visto

l'art. 10

dell'accordo

relativo ai

pacchi postali concluso

a Buenos

Ayres il

23

maggio

1939 e reso ese

cutivo

nel

Regno col

R. decreto 8

aprile 1940,

n. 1283,

Visto

l'art. 8

dei Codice postale

e delle

telecomuni cazioni, approvato

con R. decreto 27

febbraio

1930,

n.

645;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale

1•

feb

bra!o 1945,

n.

58, art. 3;

Riconosciuta

l'opportunità

di

eseguire il recapito

a

domicilie,

dove le condizioni locali

lo consentono,

dei

pacchi spediti

da

connazionali

residenti

all'estero alle proprie famiglie

e

conoscenti

in

Italia;

Riconosciuta

altres! Ja

necessità

che la spesa stra

ordinaria che l'Ammiuistrazione postale

dovrà soste- nere

per

tale

servizio

sia

adeguatamente compensata;

Rentito

il

Consiglio

di

amininistrazione delle poste

e

delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del

Ministro per le

poste

e le teleco-

municazioni,

d'intesa col Ministro per

il tesoro;

Abbiamo decretato e

decretiamo:

Art.

1.

E' in

facoltà dell'Amministrazione delle poste

e

delle telecomunicazioni

di istituire il

servizio

di

recapito

a

domicilio dei

pacchi-dono provenienti dall'estero,

me-

diante un

corrispettivo,

fino ad un

massimo

di lire

10,

da

tissarsi,

di volta in

volta,

dal Ministro per le

poste

e per le

telecomunicazioul,

di concerto con

quello

per il tesoro.

In virtù

dell'autorità

a Noi

delegata;

Visto

il

regolamento

per

il personale degli

ufflei

dipendenti

dal Ministero delle

finanze

e per

l'ordina-

mento

degli uffici direttivi finanziari, approvato

col

R. decreto 23 marzo

1933,

n.

185;

Visto il R.

decreto-legge

7

agosto 193ß,

n.

1630,

concernente la istituzione

degli Ispettorati

compar- timentali delle tasse e

delle imposte indirette sugli affari;

Vista

la

legge

25

gennaio 1940,

n.

4, relativa al

rior.

linamente dei ruoli

del personale dell'Amministrazione

finanziaria ;

Visto l'art. 5 del

decreto-legge Luogotenenziale

25

giu-

gno

1944,

n. 151 ,

Visto il decreto

legislativo Luogotenenziale

1° feb-

braio

1945,

n.

58;

Beutito il

Cousiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del

Ministro

per

le fmanze, di

con-

certo con

quello

per il

tesoro;

Abbiamo

decretato e

decretiamo:

Articolo

untco.

Il

secondo

comma dell'art.

146 del regolamento

per

il

personale degli

uffici

dipendenti

dal

Ministero

delle

finanze e per

l'ordinamento degli uffici direttivi

finan-

ziari, opprovato

con 11.

decreto

23 marzo

1933,

n.

185,

è sostituito dal

seguente:

«

Cinque ispet

tori di

grado

non inferiore al 7° e tre

impiegati

d'ordine dei ruoli

provinciali

delle tasse e delle

imposte

indirette

sugli affari

sono

permanente-

mente addetti al Ministero ».

Ordiniamo che

il presente decreto, munito

del

sigil3o

dello

Stato,

sia

inserto nella Raccolta ufficiale

delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti di osservarlo

e di

farlo

osservare.

Art. 2• Dato a

Roma,

addl 27

ottobre

1945

Il

presente

decreto entra in

vigore

il 1°

agosto

104.5.

Nei

territori non ancora restituiti

all'Amministra. ¡UMBERTO DI SAVOIA

zione

italiana

il presente

decreto entrerà in

vigere dalla PAnm

-

ScoccmAnno

-

RiccI

data di tale

restituzione

o

da quella in

cui sarà

dichin

Visto, G

GUGT(lasigillf:

TOGLIATTI

rato

esecutivo

con

ordinanza del Governo Militare Al Registrato

alla Corte dei conti, addt 30 novembre 1945

leato,

e Atti del Governo,

registro

n.7,

Joylio

n. 57. - Fusca

(7)

5-12-1945

-

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

.

N. 140 1931

þEOltETO LUOGOTENENZIALE

16 novembre

1945,

nu-

mero 740.

Abrogazione

del R. decreto 6

gennaio 1927,

n.

57,

e

ripri=

stino

degli

articoli 51 e 52 del

II.

decreto 30 :licembre

1923,

a.

2960,

sulla

dispensa

dal

servizio degli impiegati

civili dello

Stato.

DEORETO LUOGOTENENZIALE

21

agosto

1945.

Revoca della nomina del commissario straordinario del Museo storico den'Arma del

earabinieri Reali,

UMBERTO

DI

SAVOIR

PRINCIPE DI

PIEMONTE

UMBERTO

DI

SAVOIA LUOGOTENENTE ÛENERALE

DEL

REGNO

PRINCIPEN PIEMONTE In

virtñ dell'autorità

a Noi

delegata;

LUOGOTENENTE GENERALE

DEL REGNO Visto il R.

decreto

3

dicembre 1925,

col

quale

fit

istituito in Roma ed eretto in ente morale il Museo In virtù

dell'autorità

a Noi

delegata;

V:sto il R.

decreto

30

dicembre 1923,

n.

2000

¡

Visto

il R.

decreto

6

gennaio 1927,

n. 57 ;

Visto

l'art. 1 della

legge

31

gennaio 1926,

n. 100;

Visto il

decreto legislativo Luogotenenziale

16 feb

storico dell'Arma dei

carabinieri

Reali e fu

approvato

il

relativo

statuto

organico;

Visto il

R.

decreto

2

dicembre 1941,

n.

1594,

col

quale

venne

approvato

11 nuovo

statuto

del

predetto Museo;

Visto il R.

decreto-legge

21

agosto 1943,

n. 739. re-

cante

disposizioni

per lo

scioglimento degli organi

deli-

braio

1913,

n. 58;

Ritenuta

la necessità di

abrogare

le

dis$sizioni

del

R. decreto 6

gennaio 1927,

n.

57,

che

modificano gli

articoli 51 e 52 del R. decreto 30

dicembre 1923,

n.

2960,

sullo stato

giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Sentito

il

Consiglio dei Ministri;

Bulla

proposta del Presidente

del

Consiglio

dei Mi-

nistri, Primo Ministro Segretario

di

Stato,

di con

certo con tutti i

Ministri;

herativi

degli

enti

pubblici

e per la nomina di comnlis- sari

straordinari;

Visto

il

decreto Luogotenenziale

5

aprile 1945,

col

quale

il

generale

di

divisione, nella riserva,

Boella

Giuseppe,

veniva nominato

commissario

straordinario de'

Museo storico

dell'Arma dei carabinieri

Iteali,

con tutti i

poteri spettanti

al direttore ed al

Consiglio

am-

ministrativo dello stesso

Museo,

nonchè ai vari

organi

del

Consiglio

amministrativo

medesimo;

Rit.enuta

l'opportunità

della ricostituzione del nor-

,Abbiamo

decretato e

decretiamo:

male

Consiglio amministrativo

del Museo

stesso,

come

previsto

dal

relativo statuto;

Articolo

unico.

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

Il

R. decreto

C

gennaio 1927,

n.

57,

è

abrogato.

Per la

dispensa

dal servizio

degli impiegati

civiri dello Stato si

applicano gli

articoli 51 e 52 del R. de-

creto

30

dicembre 1923,

u.

2000,

nei casi

ivi

contem

plati.

Ilestano

ferme le

disposizioni

in

vigore

sulla

dispensa

dal servizio per motivi di

epurazione,

nonchè

quelle

con-

cernenti la facoltà di collocare a

riposo

i

dipendenti

dello Stato

appartenenti

ai

primi cinque gradi

del

l'ordinamento gerarchico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilslo dello Stato,

sia inserto nella Raccolta

ufficiale

delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo

e di

farlo

osservare.

Art.

1.

Il decreto

Luogotenenziale

in data 5

aprile 1945,

col

quale il generale

di

divisione, nella riserva.

BoeHa

Giuseppe,

veniva

nominato

commissario straordin vio del Museo

storico dell'Arma

dei

carabinieri Reali, à

revocato.

Art.

2.

Il

presente decreto,

che avrà

effetto

dalla steen data in cui sarà

ripristinato

il normale

Consiglio

ammini-

strativo dell'Ente,

sarà

pubblicato

nella Gazzetta

Of- ficiale

del

Regno.

Dato

a

Roma,

addì 21

agosto

1945

UMBERTO DI SAVOIA

Dato a

Roma, addì

16

novembre

1945 JArmi

negistrato alla Corte dei conti, addi 25 ottobre 1945 UMBERTO DI

SAVOIA

Il€Qißlf0 ÛtLerra it. 10, foglio it. 123. -- VEN10RINO

(2119)

PAnni - Enos10 -

NENNI

-

De Gasvelu - TOGLIATTI --

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEf lic1x1 - Scocc1xAuno - RIcCI MINISTRI 12 novembre 1945.

- JACINI - DE COURTEN -

Proroga

delle funzioni di commissario per la

gestione

del

CETOLOTTO

- ARANGIO RUIE Consorzio

Esportazione

Film Italiani

(C.E.F.I.)

lino a

sei mesi

dopo

la

cessazione dello

stato di

guerra.

Ron1TA -

Gott.o

-

LA

MALFA

- SCELBA - Gnoscrr - BauuA IL

PRESIDENTE

DEL

COKSIGLIO

DEI

MINISTltÏ

nascri -

LUssu

-

MOLÈ

Visto

il decreto

legislativo Luogotenenziale

19 otto- Visto, il Gimidasigillt: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addi le dicembre 1945 Visto il decreto

presidenziale

15

maggio 1945, pv¾-

Att¿ det cocemo, registro n. 7, toglio n. 61. -- Fasses

blicato

nella

Raz;ctta Ufficiole de_I

22

maggio 104

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