Conto
corrente conla Posta Anno 86
-Numero 148
GAZZETTA UFFICIAIÆ
PARTE PRIMA DEL REGNO D
'I T A L IA
Roma
-Mercoledi, 5 dicembre 194ð
DIREZIONE E RE0AZiCNii PRESSO IL MINI8TERO Di CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
PRRž¾x R coNB1xxoNI DI ABBONAMENTO
oon cimoorren=a t• gennaio le4e
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. BOO - In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. BOO .
Trimestrale L. 500 - Un fasoicolo L. 10. Trimestrale L. 300 - Un tasoicolo L 10.
All'ESTERO: Ildoppio dei pressi per VItalia. All'ESTERO: Il doppio dei pressi per l'Italia.
Al sole «BOLLETTINO DELLE ESTRAziON l» (sorteggio titoli, obbligazioni, carteHe) In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - AlYESTERO: Il doppio dei pressi per l'Italia.
Un fascicolo - Pressi vari.
Ai suddettipressidi a66onamentoaggiungereil2%perimposta generalesull'entrate oltre 1. 1,40per tosseerariale.
L'importo delli
abbonamenti deve essere versato sulc/c postale
n.1/2640
Intestato all'istitutoPoligrafico
dello State Librerla dello Stato--Roma.Per gli annunzi da inserire nella
"Cazzetta Ufficiale
,,veggarisi le
normeiportate nella testata della parte seconda
1.a «.Gazzetta Uffic ales e tutte le altre pubblicationi ufRc'ali sono in vendita al pubblicopresso i negozi della Libreria dello Stato in Roma,Via XX Settembre(palazzodel Ministero delle Finanze);CorsoUmberto,234 (angoloVia Marco
Minghetti,
23-24);Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in
Milano,
Galleria Vittorio Emanuele, 3; inNapoli,
ViaChiaia,
5; e pressole Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del R:gno.
Le Inserzioni nella Parte 11 della« Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato- Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele,
3,
6 autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagrati dal relativo importo.I
AVVISO AI SIGG. ABBONATI
DEORETOLUOGOTENENZIALE
o ottobre 1945, n. 737.Variazioni di tasse
applicabili
ad alennecategorie
diABo
scopodi evitare interruzioni nell' invio deBa arconigrammi
. . . . . . . . . . .Pag.
1929Gazzetta Ujjiciale, si
preganoi Sigg. Abbonati di
voler provvedere tempestivamente
arinnovare l'abb
DEORETOLUOGOTENENZIALE
12 ottobre 1945, n. 738.Istituzione della tassa di
recapito
a domicilio deipacchi
namento per
l'anno 1946 aHe tarige suindicate• spediti
da connazionali residenti all'estero . .Pag.
1930Dal 1• gennaio 1946 la presente Gazzetta Ufficiale
DECRETO
LUGGOTENENZIALE
27 ottobre 1945, n. 739.uscirà tutti i giorni feriali. Sostituzione
del secondo comma deM'art, 146 del rego•LA LiBRERIA DELLO STATO
lamento per il
personale degli
ufficidipendenti
dal Mini-stero delle finanze e per l'ordinamento
degli
ullici direttivi finaar.iari,approvato
con R. decreto 23marzo1933,
n. 185.SOMM A R. I O Pag.
iaaoIECRETO LUOGOTENENZIALE
16 novembre 1945. uu-LEGGI E DECRETI mero 740.
Abrogazione
del R. decreto 6gennaio
1927, n. 57 eripri.
DECRETO LEGISLATIVO
LUOGOTENENZIALE 5 of stinodegli
articoM 51 e 52 del R. decreto 30 dicembre1923,
tobre 1945, n. 733 n. 2960, sulla
dispensa
dal serviziodegli impiegati
eivillEsecuzione di
'onove
opere di bonifica eripristino
di dello Stato . , . . . . . . . . . . .Pag.
1931quelle daneeggiate
dalla guerra e concessione di contributi per opere dimiglioramento
fondiario .Pag
1926DECRETO LUOGOTENENZIALE 21
agosto
1945.DEORETO
LEGIBLATIVO LUOGOTENENZIALE o ot- Itevoca della nomina del commissariostraordinario
del tobre 1945, n. 734. Museo storico dell'Arma del carabloieri Reali .Pag
1931 Estensioneagli
uiliciali dellaRegia
marina del tratta.mento
previsto
pergli
ufficiali delRegio
esercito all'atte DECRETO DEL PRESIDENTE DELCONSIOLlo
DEI della cessazione dal serviziopermanente
effettivoMINISTRI
12 novembre 1945.DEORETO
LEGISLATIVO LUOGOTENENZIA 5Proroga
delle funzioni di commissario per lagestione
deltobre 1945, n. 735. Consorzio
Esportazione
Film Italiant(C.E.FJ.)
fino aseg
mesidopo
la cessazione dello stato di guerra.Assegnazione
di un miliardo di lire per l'esecuzione diPag.
1931opere
pubbliche
di bonifica . . . . . . .Pag.
1928DECRETO
DEL PRESIDENTE DELCONSIGLIO
DEI DECRETOLEGISLATIVO
LUOGUTENENZIALE 9 noMINISTRI
27 novembre 1945.vembre IMS, n. 736.
Trasferimento
da Venezia a Roma della sede dell'EnteAutorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla
Ngrionale Importazione Esportazione
Film(E.Ñ.I.E.F.).
Banca
d'Italia anticipazioni
fino alla somma di ummiliardo
ag, 19:adi lire per rimbersare
gli
istituti di credito ed isindacat¡ DECRETO
MINISTERIALE a settembre 1945.finanziari che abbiano somministrato fondi a Comuni per
Autorizzazione
al Consorzio di credito per le operepub•
lavori di ricostruzionee per nuovi lavori di interesse locale. bliche ad assumere mutui per il
pareggio
dei bilanel 1945Pag.
1929 di alcuni Consuni , ¿ . , , , , , , . .Pag.
19321926 5-··12-1945
-GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
-N. 146
DECRETO MINISTERIALE 1• ottobre 1945. y y y
Nomina dei commissari
liquidatori
delle Federazioni na.zionali
già
aderenti alla soppressaConfederazione degli agricoltori
. . . . . . . . . . . . .Pag.
1933DECRETO
MINIßTERIALE
12 novembre 1945.Apertura
di unaagenzia
di eittà in Palermo d'ella Bancaafzionale
dellavoro,
con sede in Roma . . .Pag.
1933DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.
Apertura
di unadipendenza
della Banca nazionale del-I'agricoltura,
in Massaiembarda(Itavenna)
. .Pag.
1933 DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1945.Cessazione
dall'incarico
dirappresentante
auegrida
diagente
di cambio prese la Borsa valori di Torino.Pag.
1934 DEORETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.Sostituzione del
presiderte
e del vicepresidente
del Monte di credito supegno
di Terni . . . .Pag.
1934 DECRETOMINISTERIALE
20 novembre 1945.Nomina del
presidente
e del vicepresidente
della Cassa dirisparmio
diTerai,
con sede in Terni . .Pag.
1934 DECRETOMINISTERIALE
20 novembre 1945.Sostituzione
del presidente
e del vicepresidente
dellaCassa di
risparmio
di Cesena . . . . . . .Pag.
1934 DEOllETO MINISTERIALE 20 novembre 1945.Apertura
didipendenze
del Banco di Sicilia in Serradi=falco
(Caltanissetta)
e Barrafranca(Enna)
. .Pag.
193õ DECRETOMINISTERIALE
20 novembre 1945.Apertura
di unaagenz.ia
di città in Catania de!!a Banca nazionale del lavoro . . . . . . . . .Pag.
1935DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.
Autorizzazione al
compimento
di tutte leoperazioal
dibanca della filiale di Monza del Monte di credito su
pegno
di Milano . . . . .
Pag.
1935DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.
Nomina di un commissario laterministeriale per la ri=
forma del sistema tariffario in
vigere
per itrasporti
dipersone e di cose sulle ferrovie dello Stato . ;
Pag.
1935I)ECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 10:5.
Dichiarazione di
pubblico
interesse dellafusione,
me-diante
incorporazione,
della Società per azioni « Elettrica Piacentina»nella
Societa per azient «Emiliana
Esercizi Elettrici» . . . . . . . . . . . . . .Pag.
1936DISPOSIZIONI
ECOMUNICATI
Ministero del tesoro:Rettifiche d°intestazione di titoli
(el
Debitopubblico.
Pag.
193'r Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di ren-dite nominative . . .
Pag.
1938Diftida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito
pubblico
. .....Pag.1930
Ministero del lavori
pubblici:
Nomina del
presidente
dell'Istituto delle casepopolari
della
provincia
di Forlì . . . . . . . .Pag.
1940 Nomina delpresidente
dell'Istituto delle casepopolari
della
provincia
di Caltanissetta . . .Pag.
1940 Ministero ·del lavoro e dellaprevidenza
sociale:Proroga
deipoteri
conferiti al commissario della Società ano-nima
cooperativa
di consumo « Stella Polare », con sede in Taranto. . . . . . . . . . .
Pag.
1940Ministero della
pubblica
istruzione: Cattedre universitarie cui lecompetenti
Facoltà intendonoprovvedere
con trasferimento di titolari da altri Atenei. . . .
Pag.
1940Disposizioni
e comunicati del Governo Militare Alleato.Pag.
1040DECRETO
LEGISLATI,VO
LUOGOTENENZIALE 5 ot- tobre1945,
n. 733.Esecuzione di nuove opere di bonifica e
ripristino
diquelle danneggiate
dallaguerra
e concessione di contributiper opere
di miglioramento fondiario,
;UMBERTO DI SAVOIA PHINCIPEDI ŸIEMONTE
LUOCOTENENTE GENERALE DEL
REGNO
Invirtù
dell'autorità aNoi delegata;
Visto il R.
decreto
13febbraio 1983,
n.215;
Visto l'art. 4 del
decreto-legge Luogoteneuziale
25giu-
gno
1944,
n.151;
Visto
l'art. 2 deldecreto legislativo Luogotenenziale
1°
febbraio 1915,
n.58;
Hitenuta ¡a necessità di
disporre
congrue autoriz- zazioni distiesa
sia peril ripristino
delle opere di bo- nificadannegglate
o distrutte dalla guerra, sia per laprosecuzione
dell'attivitàbonificatrice
in corso e per lamigliere
attrezzatura fondiaria deiterreni,
inguisa
daprocurare un
maggior
assorbimento della manod'opera
e promuovere una
piti
intensa attivitàproduttiva
;Vista la
deliberazione
delConsiglio
deiMinistri;
Snila
proposta del Ministro
perl'agricoltura
e per leforeste,
di concerto con il Ministro peril
tesoro .Abbiaulo sanzionato
epromulghiamo quanto segue:;
'Art.
1.Per la
eseenzione
di operepubbliche
dibonifica,
com-presa la ricostruzione e
riparazione
diquelle distrutte
o
danneggiate
per eventibellici,
èautorizzata
la speso dicinque miliardi,
inaggiunta
allevigenti
autorizza-zioni di spesa di cui al R.
decreto-legge
13gennaio 1938,
n.
12,
convertito nellalegge
31 marzo1938,
n.543,
esuccessive
variazioni,
nonchè al decretolegislativo
Luo-gotenenziale
12 ottobre1944,
n.319,
e successive varia-ElOnl.
Con decreti dei
Ministro
per11
tesoro di concerto can il Ministro perl'agricoltura
e per le foreste sarà prov- veduto allaripartizione
dell'autorizzazionepredetta
frale nuove opere di
boniñea
equelle
diriigistino.
Art. 2.
Per la
concessione di sussidi
per la eseenzione delle opere dicompetenza privata previste
dal IL decreto13 febbraio
1933,
n.215,
èautorizzata
la spesa dilire
unmiliardo.
Art. 3.
Per il concorso
dello
Stato nei mutui relativi ad opere dimiglioramento fondiario,
il limite diimpegno
fissato dall'art. 2 dellalegge
30 ottobre1940,
n.1(134,
perl'esercizio
finanziario1945-46,
èaumentato di
L.
73.000.000.In conseguenza i limiti
degli stanziamenti
destinati allacorresponsione
del concorso stataleanzidetto,
fis-sati dall'art. 1 della citata
legge
30 ottobre1940,
n.1634,
sono aumentati della somma di L. 73.000.000 ¡n cia- scuno
degli esercizi
dal 1910-17 a tutto il 1975-76.5-12-1945
-GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIX
.N. 140 1927
'Art. 4.
Il Ministro
peril
tesoro èautorizzato
aprovvedere
con
propri
decreti a-11aiscrizione neto
stato diprevi- Rione
de]In spesa delMinistero de11'agricoltura
e delleforeste degli stanziamenti
occorrenti in conto delleautorizzazioni di
spesa dicui ai precedenti articoli.
Art. 5.
Il presente
decreto entra invigore
11giorno delhi pubblicazione
nella GazzettaUfficiale del Regno.
Ordiniamo che
ilpresente decreto, monito
delsigillo
dello Stato,
siainserto
nella Raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarlo e difarlo
osservare comelegge dello
Stato.1010 a
Roma,
addì 5ottobre
1945;U31BERTO
DISAVOIA
PAluu -
GULLO
- RICCIytsto,
il Guardusillilli: ToauArriRegistrado alla Corte dei conti, addt 30 norenibre 1945 Alli del, Guderno, redis/70 B. 7. 10Ulio n. 59. - FluscA
DECILETO
LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
5 ot- tobre1945,
n. 734.Estensione
agli
ufficiali dellaRegin
marina del tratta- mentoprevisto
pergii
ufficiali delItegio
esercito all'atto della cessazione dal servizioperinamente
effettivo.iUMllEllTO DI SAVOIA PiuNefrem PUDMONTIC
IaCOGOTENENTE
GENERALE
DEL llEGNO In virtù dell'autorità a Noidelegata;
V:sto
il II.decreto-legge
10febbraio 11126,
n.200,
convertito nella
legge
23giugno 1926,
n.1135;
Vista la
legge
11 marzo1926,
n.397,
e successivemoditicazioni;
Vista la
legge
18diceiuhre 1930,
n.1081,
esuccessive iuolificazioni;
Vista
lalegge
Ggiugno 1933,
n.1401,
e successivem.edificazioni:
Visto il testo nuico 1°
agosto 1930,
n.1403,
e successive
modificazioni;
Vista
lalegge
9maggio 1010,
n.300,
esuccessive
mod i fica zion i ;
Visto
l'art.
4 deldecreto-legge Luogoteneuziale 25 giu
gno
1914, 4 151;
Visto il decreto
legislativo Luogotenenziale
1° febbraio
1945,
n.58;
Vista la deliberazione
del Consiglio
deiMinistri;
Bulla
proposta
delMinistro
per lamarina,
di con- certo con il Ministro per idtesoro;
Abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto segue:
Art. 1.
'Agli ufficiali
dei variCorpi militari della Regia
ma-rina che
siano
dalservizio permanente effettivo diret-
tamente collocati inausiliaria:
a)
peretà;
b)
inapplicazione delle disposizioni sulPavanza-
mentodegli ufficiali della Regia marina1
compete, per
iprimi otto
annidalla data del collocau
mento inausiliaria,
laseguente
indennitàspeciale
ane unalorda,
nonriversibile,
inaggiunta al trattamentQ
diquiescenza:
ammiragli
di armata edammiragfi di
squadra designati
d'armata . . .IL (LS.000 ammiragli
disquadra
egradi corri-
spondenti
. . . . . . . . . .g ([0.000 ammiragli
didivisione
egradi corri-
spondenti
. . . . . . . . . »'01.000 contrummiragli
egradi corrispondenti
»,12.000 capitani
di vascello egradi
corri-spondenti
. . . , , . . . . ,g 0.000 capitani
difregata
egradi
corri-spondenti
. . . . . . . . . .7 ¶.000 caphani
di corretta egradi corrispon-
denti...ä
6.000tenenti
di vascello
egradi corrispon-
denti...ä 5.000
suballerni...»
4.000Qua:ora,
allo sendere del suddettoperiodo
di ottoanni, gli ufficiali
nonabbiano compiuto
l'etùdi
65anni,
l'indennità è
corrisposta
sino alraggungimento
del-l'età
predetta.
In
ogni
caso,l'indennità
ècorrisposta
in relatione algrado rivestito
dulPufficiale all atto del suo colloca- mento inansiliaria.
Agli
ufficiali di cui sopra non ècorrisposta
l'inden- nitàprevista dall'art.
4del
R.decreto-legge
10 feb-braio 1926,
n.206,
convertito nellalegge
25giugno 1920,
n.
1135,
e dall'art. 8 dellalegge
18dicembre 1930,
nu-mero
1684,
e loro successivemodificazioni.
A detti uf- ticiali siapplica
ildisposto
dell'art. 10 del decretoleg:alativo Luogotenenziale
30gennaio 1M5,
n. 41.Art.
2.
L'indeunità
di cuislPart.
1compete, inoltre, agli
ufliciali che siano dal
servizio permanente effettivo
di- rettamentecollocati
ariposo,
inriforma,
od in con-gedo assointo,
peretà,
operferite,
lesioni od infermitàdipendenti
da cause diservizio. Qualora
si tratti dimutilati
odinvalidi di guerra,
la concessione del trat- tamento è subordinata allacondizione che gli
ufficialirinuneino alla
pensione
odall'assegno rinnovabile di guerra,
ovveroall'assegno integratore, di
cui all'art. 19 del R. decreto 12luglio 1923,
n.1491,
e successive unsdidicazioni.
Art. 3.
Per
gli
ufficiali collocati dalservizio permanente effettivo
.direttamente in ansiliaria ed ariposo,
coniscrizione
nellariserra,
per età ovvero inapplicazione
delle
disposizioni
contenute nellalegge
sulFavanza-mento,
ilperiodo
di ottoanni, previsto
dall'art.1,
ècomputato
perintero, agli
effetti dellapensione,
comeservizio effettivo,
anchesePufficiale
non siastato,
nelperiodo stesso,
richiamato inservizio;
nonò, invece, computato
comeservizio efettivo
ilperiodo
ditempo,
compreso neisuddetti
ottoanni, nel quale l'ufficiale
abbfaprestato allo Stato altro servizio utile agli efetti
della pensione.
•Allo scadere del
periodo predetto
- duranteil quale
la ritenuta in
conto
entrate Tesoroviene operata
inragione
del 6%
--gli
ufficialiliquideranno
un nuovotrattamento di quiescenza
inrelazione al suaccennato.
1928 5-12-1945
- GAZZETTAUFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA - R. 146perilodo
esulla base dellostipendio medio che servl alJa
liquidazione
del trattamento concesso alPatto dellacessazione
dalservizio permanente eifettivo,
salvo chegli ufficiali medesimi siano
statirichiamati
peralmeno
seimesi,
nelqual
caso valorizzeranno anchegli assegni
di
attività,
valutabiliagli
effetti dellapensione,
loroattribuiti
durante ilrichiamo.
'Art. 4.
zione
delPart.
122 Œel testounico
16agosto 1936,
n.1493,
e successive modificazioni.
Gli ufUciali anzidetti possono
però,
entro tre mesi dalla data di entrata invigore
delpresente decreto, optare
per il trattamentostabilito
dalledisposizioni
attualmente in
vigore.
In
ogni
caso la concessionedelPindennità speciale prevista
dal sucitato
art. 1 noncomporta pagamento
di arretrati.
Agli ufficiali
chesiano
inausiliaria
e che in taleAgli ufficiali
collocati inausiliaria
« adomanda
»' oposizione siano stati collocati per motivi diversi da 1
congedo provvisorio,
siapplicano
ledisposizioni quelli previsti
. dalprimo
comma, continterauno ad attualmente invigore. applicarsi
ledisposizioni
attualmente invigore.
Art.
5.
Gli ufficiali
che,
una data di entrata invigore
delpresente decreto, siano
« adisposizione »,
o fuori orga-Rico,
o inaspettativa
perriduzione
diquadri,
di cuiall'art. 122 del testo
unico
1°agosto 1930,
n.1493,
eenecessive
modificazioni,
egli ufficiali che, successi-
vamente alfa
predetta data,
saranno collocati nel'e po- eizionianzidette,
possono avanzare domanda per iltrasferimento nell'ausiliaria.
La domanda dovrà esserepresentata
entro tre mesi dalla data di entrata in vi- gore delpresente
decreto o daquella
dellacessazione
dalservizio permanente effettivo.
Art. 9.
Il
presente
decreto entra invigore
nelgiorno
succes-sivo
aquello
della suapubblicazione
nella GazzettaUfficiale
delllegno
ed ha effetto dal 1luglio
1945.Ordinianio che il
presente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccoltaufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare comelegge
dello Stato.Dato a
Roma,
addì 5ottobre
1915'Art.
6.
UllBEIITO DISAVOIA
"Agli ufficiali
trasferiti in ausiliaria in base all'ar- titolo 5compete
l'indennitàspeciale
annua stabilitadall'art. 1 e per il
tempo
iviindicato.
Il
periodo
ditempo
da essi trascorso in ausiliaria saràcomputato
perintero, agli
effetti dellapensione,
come servizio
effettivo,
sino araggiungere,
conl'intero periodo comp!'uto
nelleposizioni
di « adisposizione
», fuoriorganico,
oaspettativa
per riduzione diquadri,
il massimo di otto anni.
Allo
scadere delperiodo
di permanenzanell'ausiliaria valutab>le
perintero agli effetti
dellapensione
-- du-rante il
quale
la ritenuta in conto entrate Tesoro vieneoperata
inragione
del 6°/o
--gli
ufficialiliquideranno
un nuovo trattamento di
quiescenza°in
relazione a dettoperiodo
e sulla basedello stipendio medio
che servì allaliquidazione
del trattamento concesso all'atto della cessazione dal serviziopermanente,
salvo chegli
uffi-ciali medesimi siano stati richiamati per almeno sei 2nesi nel
qual
casovalorizzeranno
anchegli assegni
diattività,
valutabiliagli
effetti dellapensione,
loro at-tribuiti duraute
íl richiamo.
Art. 7.
'Agli uffleinli
indientinell'art.
5 che nonpresente-
ranno la domanda per il
trasferianento
no!!'ansiliaria entro il termineprescritto,
continueranno adapplicarsi
le
disposizioni
attualmente invigore.
'Art.
8.Panal -- DE COURTEN -- RICCI Visto, R Gluirdersigillf: TOGLIATTI
Itegistralv alla Corte dei cortti, addi 10 dicembre 19¾ Atti del Governo, regis(70 n. 7,
foglio
n. 60. - FluscADECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 06- tobre 104ö, n. 735.
Assegnazione
di un miliardo di lire per l'esecuzione di operepubbliche
di bonifica.UMBERTO DI SAVOIX l'aiscire 01 PIEMONTE LUOGOTENENTIC GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autoritA a Noi
delegata;
Visto ill R. decreto 13 febbraio
1933,
n.215;
Visto
il R.decreto-legge
13gennaio 1938,
n.12,
conavertito nella
legge
31 marzo1938,
n.543;
Visto
l'art. 4 deldecreto-legge Luogotenenziale
25giu-
gno
1914,
n.151;
Visto
l'art. 2 deldecreto legislativo Luogotenenziale
1° febbraio
1945,
n.58;
Ritenuto che in relazione alla
disoccupazione
manife-statasi nelle varie
provincie
delRegno
èurgente
di-sporre
un'autorizzazione di
spesa per l'esecuzione di operepubbliche
dibonifica;
Vista la
deliberazione
delConsiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del31inistro
perl'agricoltura
e per leforeste,
di concerto col 311nistro per iltesoro;
Abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
seguet Tedisposizioni
di cui all'art. 1 siapplicano agli
uf- Art. 1mein li
che,
alla data di entrata invigore
delpresente
cecreto, siano in ausiliaria eche in tale
posizione
siano Inaggiunta a1Pautorizzazione
dispesa di cui al
stati collocati peretà,
o inseguito
a esclusione dal-R. decreto-legge
13gennaio 1938,
n.12, convertito
nellaTavanzamento,
oper compiuto periodo di permanenza legge
31 marzo1938,
n.543,
e successkevariazioni,
èrelle posizioni
di «adisposizione
» o fuoriorganico,
anterizzata slamaggiore spesa di
lire unmiliardo per
di cui alla
legge
6giugno :LD35,
n.1401,
o inapplica- Pesecuzione
diopere pubbliche
di bonifica.5-12-1945
- GAZZETTAUFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
- N. 1461929
Il M:.nistro per il tesoro
procedern
conpropri
decreti Art. 2.alla iscrizione dei fondi occorrenti al cap. 122 dello
Con decreti
Luogotenenziali,
suproposta
delPresi-
stato di
previsione
della spesa del 311nisterodell'agri- deute
delConsiglio
dei31inistri,
Primo ALuistro Se- coltura e de'le foreste per il correnteesercizio
e cor°gretario
di Stato e Ministro per l'interno e dei Ministririspondenti degli esercizi futuri.
per la
ricostruz:nne
e peril tesoro,
sentito ilConsiglio
dei
Ministri, potranno
essere emanate le norme eveu.Art.
2·
tualmente occorrenti perl'applicazione
delpresente deA
Il
presente
decreta entra invigore
ilgiorno
dellapubblicazione
nella Garzc/taUfficiale
delRegno.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
dello
Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale dellegi
e dei decreti delItegno d'Italia,
mandando acalunque spetti
diosservarlo
e difarlo
osservare comelegge
dello :Stato.,Dato
aIloma,
addì 5 ottobre 1015creto.
11 Ministro per il tesoro è
autorizzato
adapportare
le
occorrenti
variazioni nello stato diprevlsione
del-l'entrata ed in
quello
della spesa del31inistero
del tesoro.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
dello
Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delleleggi
e dei decreti delHegno d'Italia,
mandando achinuque spetti
diosservarlo
e difarlo
osservare comelegge
dello Stato.;UMBERTO DI SAVOIA Dato a Itema addì 9 novembre 1913
Painu - GULLO- RICCI ' U31BEllTO DI SAVOIA
Yisto, il Guardasigilli: TOGLIATTI PAlutI - RUINI- IIICCI
ilegistrato alla Corte dei conti, addi 30 riovemhre 1915
Alli del Goncrno, rcUlstro n. 7, Joy¿lo n. 58. -- FluscA Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi 1 dicembre 1945 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 62.- FRASCA DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 no-
vembre 1945, n. 736.
Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia
anticipazioni
fino allasomma di un miliardo di lire per rimborsaregli
istituti di credito ed i sindacati finanziari che abbiano somministrato fondi a Comuni perlavori
di ricostruzionee per nuovi lavori di interesse locale.U3IBERTO DI SAVOIK PRINCIPEDI PIEMONTID
LUOGOTENENTE ÛENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi
delegata;
Visto l'art. 4 del
decreto-legge Luogotenenziale
25
giugno 1911,
n.151;
Visto il decreto
legislativo Luogotenenziale
1° feb-braio 1945,
n.58;
Yista la deliberazione del
Consiglio
dei31inistri;
Sulla
proposta del
Presidente delConsiglio
dei Mi-mistri, Primo
MinistroSegretario
di Stato e Ministroper Pinterno e dei Ministri per la ricostruzione e per il
tesoro;
Abbiamo
anzionato
epromulghiamo quanto
segue:Art 1.
Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere alla TLinea d'ltalia
anticipazioni
lino alla somma di un mi- liardo di lire per rimborsaregli
istituti dicredito
ed i sindaenti finanziari che abb anosomministrato
fondia Comuni per lavori di ricostruzione o per nuovi lavori di interesse leenle in attesa dei concorsi statali pre- visti da'le norme
vigenti
e dellaconcessione
dei mutui definitivi daparte
della Cassadepositi
eprestiti
odi altri istituti che assumono
operazioni
del genere.Ï concorsi ed il ricavo dei
mutui,
di cui al commaprecedente,
saranno versati direttamente al Tesoro delloStato
in nome e per conto dei Comuni interessati ad estinzionedelle anticipazioni
effettuate alla Bancad'Italia.
DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 737.
Variazioni di tasse
applicabili
ad alcunecategorie
dimarconigrammi,
;UMBERTO DI
SAVOTE
l'IIINCIPEDI I IEMONTIC
LUOGOTENENTE GIONEltALE DEL IIIDGNO In virtù dell'autorità a Noi
delegata;
Visto l'art. 8 del Codice
postale
e delletelecomunia cazioni, approvato
con R. decreto 27 febbraio1930,
n.
645;
Visto
il R.decretodegge
20giugno 1935,
n.1252,
convertito nella
legge
9gennaio 193G,
n.176;
Visto il
decreto legislativo Luogotenenziale
16 feb-braio 1945,
n.58,
art.3;
Riconosciuta la necessità di modificare le tasse radio-
telegrafiche
costiere italiane e colonialiitaliane,
e dibordo
delle navi mercantiliitaliane.
Sentito. il
Consiglio
diamministrazione
delleposte
e dei
telegrafi;
Sentito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delMinistro
per leposte
e le teleco-municazioni,
di concerto conquello
per iltesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La tassa
radiotelegrafica
delle stazioni costiere ita-linne
e coloniali italiane di L.1,15
e la tassa radiote-'egrafica
di bordo delle navi mercantili italiane di L.0,05,
di cui all'art. 1 del H.decreto-legge
20giugno 1935,
n.1952,
sonoelevate, rispettivamente,
a L.4,00
ed a L.
3,80.
Art. 2.
La tassa
radiotelegrafica
delle stazioni costiere ita- liane e coloniali italiane di L.0,70,
e la tassa radiote-legrafica
di bordo delle navimercantili italiane
di1930 5-12--1945
-GAZZETTA UFFICIA
ÆDEL REGNO D'IT/AIA
.N. 146
L.
0,50,
di cui alPart. 2 delpredetto R. decreto-legge Ordiniamo
che ilpresente deereto, munito del sigillo
20
giugno 1935,
n.1252,
sonoelevate, rispettivamente,
delloStato, sia inserto
nellaRaccolta ufficiale delle
a L.
2,80 ed
aL. 2,00. leggi
e deidecreti del Regno d'Italia, mandando
a,
chiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Ordiniamo che 11 presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella
Raccolta ufficiale delle Dato aRoma,
addì 12ottobre 1915
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia, mandando
aUMBERTO
DISAVOIA chiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.PAnni-SCELBA- RICCI Dato a
Roma, addl
5ottobre 1945
Visto, il
Guardasigillf:
TOGLIATTIUMBERTO
DISAVOIA Jtegistrato
alla Corte dei conti, addì 1• dicembre 19Ø Atti del Governo,registro
n. 7,foUlio
n. 63. - FuscaPAnni
-- SCELBA -- RICCIvisto, il GuardaSigillf: TOGLIATTI 1]ECRETO
LUOGOTENENZIALE
27 ottobre1945,
n. 739.Regisivuto alla Corte dei couli, addì 1• dicembre 19¾
Alt¿ del Governo, registro n. 7,
Joylio
n. 64. - Fusca Sostituzione del secondo comma dell'art. 146 delrego.
,
lamento per il
personale dega
níficidipendenti
dal Mini=. stero delle finacze e per l'ordinamento
degli
ufnci direttivilinanziari, approvato
con R.decreto
23 marzo1933,
s. 185.DEORETO
LUOGOTENENZIALE
12 ottobre1945,
n. 738.Istituzione della tassa di
recapito
a domicilio deipacchi UMRERTO
DI SAVOIAspediti
da connazionaliresidenti
all'estero. ŸRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALIC DIGL REGNO UMBERTO DI SAVOIAFiaNcivEm PIEMONTE LUOGOTENENTE GlüNERALE DEL REGNO
In
virtù dell'anterità
a Noidelegata;
Visto
l'art. 10dell'accordo
relativo aipacchi postali concluso
a BuenosAyres il
23maggio
1939 e reso esecutivo
nelRegno col
R. decreto 8aprile 1940,
n. 1283,Visto
l'art. 8dei Codice postale
e delletelecomuni cazioni, approvato
con R. decreto 27febbraio
1930,n.
645;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale
1•feb
bra!o 1945,
n.58, art. 3;
Riconosciuta
l'opportunità
dieseguire il recapito
adomicilie,
dove le condizioni localilo consentono,
deipacchi spediti
daconnazionali
residentiall'estero alle proprie famiglie
econoscenti
inItalia;
Riconosciuta
altres! Janecessità
che la spesa straordinaria che l'Ammiuistrazione postale
dovrà soste- nereper
taleservizio
siaadeguatamente compensata;
Rentito
ilConsiglio
diamininistrazione delle poste
e
delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del
Ministro per leposte
e le teleco-municazioni,
d'intesa col Ministro peril tesoro;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art.
1.E' in
facoltà dell'Amministrazione delle poste
edelle telecomunicazioni
di istituire ilservizio
direcapito
adomicilio dei
pacchi-dono provenienti dall'estero,
me-diante un
corrispettivo,
fino ad unmassimo
di lire10,
da
tissarsi,
di volta involta,
dal Ministro per leposte
e per le
telecomunicazioul,
di concerto conquello
per il tesoro.In virtù
dell'autorità
a Noidelegata;
Visto
ilregolamento
peril personale degli
uffleidipendenti
dal Ministero dellefinanze
e perl'ordina-
mentodegli uffici direttivi finanziari, approvato
colR. decreto 23 marzo
1933,
n.185;
Visto il R.
decreto-legge
7agosto 193ß,
n.1630,
concernente la istituzione
degli Ispettorati
compar- timentali delle tasse edelle imposte indirette sugli affari;
Vista
lalegge
25gennaio 1940,
n.4, relativa al
rior.linamente dei ruoli
del personale dell'Amministrazione
finanziaria ;Visto l'art. 5 del
decreto-legge Luogotenenziale
25giu-
gno
1944,
n. 151 ,Visto il decreto
legislativo Luogotenenziale
1° feb-braio
1945,
n.58;
Beutito il
Cousiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delMinistro
perle fmanze, di
con-certo con
quello
per iltesoro;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
Articolo
untco.Il
secondo
comma dell'art.146 del regolamento
peril
personale degli
ufficidipendenti
dalMinistero
dellefinanze e per
l'ordinamento degli uffici direttivi
finan-ziari, opprovato
con 11.decreto
23 marzo1933,
n.185,
è sostituito dal
seguente:
«
Cinque ispet
tori digrado
non inferiore al 7° e treimpiegati
d'ordine dei ruoliprovinciali
delle tasse e delleimposte
indirettesugli affari
sonopermanente-
mente addetti al Ministero ».
Ordiniamo che
il presente decreto, munito
delsigil3o
dello
Stato,
siainserto nella Raccolta ufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti di osservarlo
e difarlo
osservare.Art. 2• Dato a
Roma,
addl 27ottobre
1945Il
presente
decreto entra invigore
il 1°agosto
104.5.Nei
territori non ancora restituitiall'Amministra. ¡UMBERTO DI SAVOIA
zione
italianail presente
decreto entrerà invigere dalla PAnm
-ScoccmAnno
-RiccI
data di tale
restituzione
oda quella in
cui saràdichin
Visto, G
GUGT(lasigillf:
TOGLIATTIrato
esecutivo
conordinanza del Governo Militare Al Registrato
alla Corte dei conti, addt 30 novembre 1945leato,
e Atti del Governo,registro
n.7,Joylio
n. 57. - Fusca5-12-1945
-GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
.N. 140 1931
þEOltETO LUOGOTENENZIALE
16 novembre1945,
nu-mero 740.
Abrogazione
del R. decreto 6gennaio 1927,
n.57,
eripri=
stino
degli
articoli 51 e 52 delII.
decreto 30 :licembre1923,
a.
2960,
sulladispensa
dalservizio degli impiegati
civili delloStato.
DEORETO LUOGOTENENZIALE
21agosto
1945.Revoca della nomina del commissario straordinario del Museo storico den'Arma del
earabinieri Reali,
UMBERTO
DISAVOIR
PRINCIPE DIPIEMONTE
UMBERTO
DISAVOIA LUOGOTENENTE ÛENERALE
DELREGNO
PRINCIPEN PIEMONTE In
virtñ dell'autorità
a Noidelegata;
LUOGOTENENTE GENERALE
DEL REGNO Visto il R.decreto
3dicembre 1925,
colquale
fitistituito in Roma ed eretto in ente morale il Museo In virtù
dell'autorità
a Noidelegata;
V:sto il R.
decreto
30dicembre 1923,
n.2000
¡Visto
il R.decreto
6gennaio 1927,
n. 57 ;Visto
l'art. 1 dellalegge
31gennaio 1926,
n. 100;Visto il
decreto legislativo Luogotenenziale
16 febstorico dell'Arma dei
carabinieri
Reali e fuapprovato
ilrelativo
statutoorganico;
Visto il
R.decreto
2dicembre 1941,
n.1594,
colquale
venne
approvato
11 nuovostatuto
delpredetto Museo;
Visto il R.
decreto-legge
21agosto 1943,
n. 739. re-cante
disposizioni
per loscioglimento degli organi
deli-braio
1913,
n. 58;Ritenuta
la necessità diabrogare
ledis$sizioni
delR. decreto 6
gennaio 1927,
n.57,
chemodificano gli
articoli 51 e 52 del R. decreto 30
dicembre 1923,
n.2960,
sullo statogiuridico degli impiegati civili dello Stato;
Sentito
ilConsiglio dei Ministri;
Bulla
proposta del Presidente
delConsiglio
dei Mi-nistri, Primo Ministro Segretario
diStato,
di concerto con tutti i
Ministri;
herativi
degli
entipubblici
e per la nomina di comnlis- saristraordinari;
Visto
ildecreto Luogotenenziale
5aprile 1945,
colquale
ilgenerale
didivisione, nella riserva,
BoellaGiuseppe,
veniva nominatocommissario
straordinario de'Museo storico
dell'Arma dei carabinieriIteali,
con tutti ipoteri spettanti
al direttore ed alConsiglio
am-ministrativo dello stesso
Museo,
nonchè ai variorgani
del
Consiglio
amministrativomedesimo;
Rit.enuta
l'opportunità
della ricostituzione del nor-,Abbiamo
decretato edecretiamo:
maleConsiglio amministrativo
del Museostesso,
comeprevisto
dalrelativo statuto;
Articolo
unico.Abbiamo decretato
edecretiamo:
Il
R. decreto
Cgennaio 1927,
n.57,
èabrogato.
Per la
dispensa
dal serviziodegli impiegati
civiri dello Stato siapplicano gli
articoli 51 e 52 del R. de-creto
30dicembre 1923,
u.2000,
nei casiivi
contemplati.
Ilestano
ferme ledisposizioni
invigore
sulladispensa
dal servizio per motivi di
epurazione,
nonchèquelle
con-cernenti la facoltà di collocare a
riposo
idipendenti
dello Stato
appartenenti
aiprimi cinque gradi
dell'ordinamento gerarchico.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilslo dello Stato,
sia inserto nella Raccoltaufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo
e difarlo
osservare.Art.
1.
Il decreto
Luogotenenziale
in data 5aprile 1945,
colquale il generale
didivisione, nella riserva.
BoeHaGiuseppe,
venivanominato
commissario straordin vio del Museostorico dell'Arma
deicarabinieri Reali, à
revocato.
Art.
2.Il
presente decreto,
che avràeffetto
dalla steen data in cui saràripristinato
il normaleConsiglio
ammini-strativo dell'Ente,
saràpubblicato
nella GazzettaOf- ficiale
delRegno.
Dato
aRoma,
addì 21agosto
1945UMBERTO DI SAVOIA
Dato a
Roma, addì
16novembre
1945 JArminegistrato alla Corte dei conti, addi 25 ottobre 1945 UMBERTO DI
SAVOIA
Il€Qißlf0 ÛtLerra it. 10, foglio it. 123. -- VEN10RINO(2119)
PAnni - Enos10 -NENNI
-De Gasvelu - TOGLIATTI --
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEf lic1x1 - Scocc1xAuno - RIcCI MINISTRI 12 novembre 1945.
- JACINI - DE COURTEN -
Proroga
delle funzioni di commissario per lagestione
delCETOLOTTO
- ARANGIO RUIE ConsorzioEsportazione
Film Italiani(C.E.F.I.)
lino asei mesi
dopo
lacessazione dello
stato diguerra.
Ron1TA -
Gott.o
-LA
MALFA- SCELBA - Gnoscrr - BauuA IL
PRESIDENTE
DELCOKSIGLIO
DEIMINISTltÏ
nascri -
LUssu
-MOLÈ
Visto
il decretolegislativo Luogotenenziale
19 otto- Visto, il Gimidasigillt: TOGLIATTIRegistrato alla Corte dei conti, addi le dicembre 1945 Visto il decreto
presidenziale
15maggio 1945, pv¾-
Att¿ det cocemo, registro n. 7, toglio n. 61. -- Fasses