Regolamento per le associazioni
alle attività scientifico – tecniche dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
21 febbraio 2006
____________________________________________________________________________________________
Il testo del Regolamento per le associazioni alle attività scientifico – tecniche dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nel seguito redatto, non sostituisce il testo delle determinazioni degli Organi competenti dell’INFN, nella versione nel tempo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che prevale su eventuali errori o omissioni - riferimento Guri n. 220 del 21 settembre 2005
I N D I C E
Regolamento per le associazioni
alle attività scientifico – tecniche dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Pagina
Art. 1 - Le caratteristiche comuni del personale associato ……… 3
Art. 2 - Le diverse tipologie delle associazioni ……….……….…. 4
Art. 3 - La deliberazione del Consiglio Direttivo in materia di personale associato ……….…….. 5
Art. 4 - Gli incarichi e le associazioni “speciali” ……….……….... 6
Art. 5 - Norme finali e transitorie... 7
* * * * * *
________________________________________________________________________________________________________
Regolamento per le associazioni alle attività scientifico – tecniche dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN ……… 3 Art. 1
Le caratteristiche comuni del personale associato
1.1 In attuazione dell’art. 3 del regolamento generale, l’INFN si avvale di proprio personale nonché di altro personale dipendente dal sistema universitario nazionale; da altri enti italiani pubblici e privati convenzionati; di studiosi stranieri che operino nelle strutture dell’Istituto; di laureandi, dottorandi, borsisti ed assegnisti dell’Istituto o di altre Organizzazioni convenzionate con l’INFN.
1.2 Il personale associato contribuisce alle attività dell’INFN conformandosi ai contenuti dell’art. 4 del regolamento generale. L’attività svolta viene valutata dal Direttore della Struttura di afferenza ai fini del mantenimento e del rinnovo dell’associazione.
1.3 L’associazione è a termine e gratuita, soggetta per la sua attivazione, sul versante INFN, alle esigenze dei programmi e progetti di ricerca e delle disponibilità logistiche delle singole Strutture dell’Ente e, sul versante esterno, all’acquisizione, per i dipendenti in servizio presso altre istituzioni, dell’autorizzazione della loro amministrazione.
1.4 Tutto il personale associato, che è tenuto a non svolgere attività in conflitto di interessi con quelle dell’INFN, ha accesso all’uso dei servizi tecnico - amministrativi, degli strumenti e delle apparecchiature dell’Istituto; ad esso spetta il rimborso delle spese per le trasferte autorizzate, secondo le modalità previste per i dipendenti; nonché la copertura assicurativa per gli infortuni professionali e per il rischio di radiazioni.
1.5 L’attribuzione, la sospensione, l’interruzione e la revoca dell’associazione vengono disposte con atti motivati nel rispetto delle competenze delineate nella deliberazione di cui al successivo art. 3.
Art. 2
Le diverse tipologie delle associazioni
2.1 Il personale associato si articola in due distinte tipologie:
a) gli incarichi di ricerca e di collaborazione;
b) le altre forme di associazione.
2.2 Gli incarichi di cui al comma 2.1, lettera a), riguardano coloro che operano con continuità e prevalentemente nell’INFN, nell’ambito dei programmi e delle strutture di quest’ultimo; ai loro titolari, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1, comma 1.4, compete l’elettorato attivo e passivo secondo i regolamenti dell’Istituto e ad essi è applicata la disciplina prevista per i dipendenti dell’INFN in materia di rimborso delle spese legali per fatti connessi all’espletamento dell’incarico. Gli incarichi stessi sono incompatibili con analoghi incarichi attribuiti da altri enti. Gli incaricati possono accedere a tutte le funzioni e le responsabilità assegnabili al personale dipendente di livello e qualifica equipollente.
2.3 Le altre tipologie di associazione riguardano tutte le forme di collaborazione diverse da quelle di cui al comma 2.2.
________________________________________________________________________________________________________
Regolamento per le associazioni alle attività scientifico – tecniche dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN ……… 5 Art. 3
La deliberazione del Consiglio Direttivo in materia di personale associato
3.1 Il Consiglio Direttivo con apposito Provvedimento stabilisce con cadenza non inferiore ad un anno: le tipologie di associazione; le categorie di destinatari; le caratteristiche specifiche; le modalità di attribuzione; gli adempimenti degli interessati e dei Direttori delle Strutture ed i diversi contingenti massimi per le diverse categorie di personale associato. La deliberazione stessa stabilisce la data della sua decorrenza e la relativa durata.
Art. 4
Gli incarichi e le associazioni “speciali”
4.1 Gli incarichi di ricerca e quelli di associazione scientifica possono essere altresì attribuiti, con le modalità indicate nella deliberazione di cui all’art. 3, su proposta o direttamente dal Presidente, a personalità scientifiche italiane e straniere.
4.2 Al personale in quiescenza o equiparato, sia proprio, sia già dipendente dalle istituzioni individuate all’art. 1, possono essere attribuite soltanto le forme di associazione di cui all’art. 2, comma 3. Per esso è formato un apposito, separato elenco.
________________________________________________________________________________________________________
Regolamento per le associazioni alle attività scientifico – tecniche dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN ……… 7 Art. 5
Norme finali e transitorie
5.1 Con cadenza almeno quinquennale il Consiglio Direttivo effettua una ricognizione generale di tutti gli incarichi e le altre forme di associazione in essere, eventualmente provvedendo alla revoca delle posizioni non più rispondenti ai requisiti previsti.
5.2 Gli incarichi e le associazioni conferiti con le disposizioni pre-vigenti rimangono in essere fino alla loro naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2005.