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Ordinanza concernente l impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio

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(1)

concernente l’impiego di mezzi militari

a favore di attività civili e attività fuori del servizio

(OIMC)

dell’8 dicembre 1997 (Stato 28 novembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM), ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 12

La presente ordinanza disciplina, nell’ambito delle attività civili e delle attività fuori del servizio:

a. l’impiego di truppe in servizio d’istruzione e di formazioni di professionisti, nonché degli esercizi della logistica;

b. gli impieghi di aeromobili.

Sezione 2: Impiego della truppa

Art. 2 Condizioni

La truppa può essere impiegata unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:3

a. le attività civili e le attività fuori del servizio sono d’importanza nazionale o internazionale; i compiti civili sono d’interesse pubblico;

b. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di compiere i loro compiti con i propri mezzi;

c.4 è dimostrato che l’aiuto non può essere prestato da società, associazioni o organizzazioni militari, né dalla protezione civile;

RU 1998 214

1 RS 510.10

2 Nuovo testo giusta l'art. 9 dell' O dell'8 nov. 2006 sugli emolumenti del DDPS, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 172.045.103).

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

(2)

d. l’impiego si ripercuote positivamente su l’istruzione e l’allenamento;

e. in base alla propria istruzione e al proprio equipaggiamento, la truppa è ido- nea a prestare aiuto;

f. i programmi d’istruzione delle scuole e dei corsi non sono pregiudicati in misura eccessiva;

g.5 la capacità d’impiego della truppa e la prontezza dell’esercito non sono com- promesse;

h. l’aiuto non fa concorrenza in modo eccessivo alle imprese civili;

i. la truppa non è impiegata per compiti che presuppongono il potere di polizia;

k. la truppa è impiegata unicamente nell’ambito determinato dall’autorizza- zione.

Art. 2a6 Ritiro dell’aiuto della truppa

1 In caso di eventi particolari, segnatamente per impieghi d’aiuto in caso di catastro- fe, la truppa può essere esonerata, in qualsiasi momento e senza conseguenze finan- ziarie, da compiti già assunti a favore di terzi.

2 Il richiedente si impegna per contratto a indennizzare la Confederazione in caso di danni consecutivi e a rinunciare a pretese di risarcimento nei confronti della Confe- derazione.

Art. 37 Domande per l’impiego della truppa a favore di attività civili e attività fuori del servizio

1 Le domande concernenti l’impiego della truppa a favore di attività civili devono essere indirizzate alla regione territoriale competente, con due anni di anticipo quando si tratta di manifestazioni importanti e con sei mesi di anticipo per gli altri impieghi. Tali termini non sono applicabili alle domande d’impiego di mezzi militari allo scopo di prestare aiuto conformemente all’ordinanza del 29 ottobre 20038 sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera.

2 La regione territoriale sottopone le domande, munite della propria proposta, allo Stato maggiore di condotta dell’esercito.

3 Le domande delle società, delle associazioni e delle organizzazioni militari concer- nenti l’impiego della truppa a favore di attività fuori del servizio devono essere indi- rizzate allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, con due anni di anticipo quando si tratta di manifestazioni importanti e con sei mesi di anticipo per gli altri impieghi.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

6 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

8 RS 510.213

(3)

4 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide in merito alle domande. Nel caso di impieghi che rivestono un’importanza politica particolare, la decisione è presa dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) su proposta dello Stato maggiore di condotta dell’eser- cito.

Art. 49

Art. 5 Impieghi negli edifici per esercitazioni

1 Le domande concernenti impieghi delle formazioni d’aiuto in caso di catastrofe o delle formazioni del genio in edifici per esercitazioni nell’ambito della loro istru- zione tecnica sono indirizzate alla regione territoriale competente. Quest’ultima sot- topone le domande alle Forze terrestri per decisione.10

2 Le domande possono essere autorizzate, se:

a. l’impiego si ripercuote positivamente su l’istruzione e l’allenamento;

b. in base alla propria istruzione e al proprio equipaggiamento, la truppa è ido- nea a prestare aiuto;

c. non rappresentano una concorrenza eccessiva per le imprese civili.

Art. 6 Impiego

1 L’organo designato nell’autorizzazione regola l’impiego della truppa d’intesa con il richiedente. Esso è responsabile dell’impiego.

2 Il comandante di truppa comanda la sua truppa nell’impiego.

3 La truppa porta con sé il materiale dell’esercito necessario per il proprio impiego.

Il materiale dell’esercito supplementare deve essere domandato separatamente dal richiedente (art. 10).11

Art. 7 Assunzione delle spese

1 Di regola, il richiedente si assume le spese supplementari per:

a. la sussistenza;

b. l’alloggio;

c. il trasporto.

2 La truppa o il Dipartimento assume le spese per la sussistenza dei militari impiega- ti come funzionari o come personale di servizio in attività fuori del servizio di socie- tà, associazioni e organizzazioni militari.

9 Abrogato dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

11 Nuovo testo giusta l’art. 9 dell’O dell’8 nov. 2006 sugli emolumenti del DDPS, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 172.045.103).

(4)

3 Se il richiedente fornisce la sussistenza, la sua partecipazione alle spese è ridotta in misura corrispondente al credito per la sussistenza della truppa.

4 ...12

5 La Segreteria generale del Dipartimento decide sulle eccezioni relative alla parte- cipazione alle spese.

Art. 8 Opere

La presa in consegna, l’utilizzazione, i rapporti di proprietà nonché gli oneri delle opere realizzate dalle truppe durante l’impiego devono essere regolati mediante con- tratto tra il richiedente, il Dipartimento e, se del caso, i terzi interessati.

Art. 9 Responsabilità

1 La responsabilità della truppa e dei militari si fonda sull’articolo 135 LM. Il richie- dente deve impegnarsi per contratto a che la Confederazione non subisca alcun danno in occasione di prestazioni fornite a terzi e a rinunciare a pretese di risarci- mento nei confronti della Confederazione; sono fatte salve le pretese nei confronti della Confederazione risultanti da un danno causato intenzionalmente o per negli- genza grave.

2 La truppa comunica tempestivamente al commissario di campagna in capo gli impieghi in occasione dei quali è possibile che si verifichino danni alle colture o alla proprietà. Il commissario di campagna in capo può incaricare il commissario di cam- pagna competente di consigliare la truppa.

3 Il proprietario risponde delle opere costruite dalla truppa. Se la Confederazione ne rimane proprietaria, il richiedente deve rilasciare una dichiarazione che garantisca l’assenza di danno secondo il capoverso 1.

Sezione 3:13 Consegna di materiale dell’esercito supplementare

Art. 10

1 Le domande di consegna di materiale dell’esercito supplementare presentate all’esercito da persone fisiche o giuridiche in occasione di impieghi di cui all’arti- colo 1 sono trasmesse alla regione territoriale competente, quelle concernenti il materiale speciale delle Forze aeree alla Base logistica dell’esercito.

2 La consegna di tale materiale supplementare e l’accordo di pagamento di diritto privato si fondano sulle pertinenti istruzioni del DDPS.

12 Abrogato dall’art. 9 dell’O dell’8 nov. 2006 sugli emolumenti del DDPS, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 172.045.103).

13 Nuovo testo giusta l’art. 9 dell’O dell’8 nov. 2006 sugli emolumenti del DDPS, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 172.045.103).

(5)

Art. 11 e 12 Abrogati

Sezione 4: Impieghi di aeromobili

Art. 13 Condizioni

1 Le condizioni di cui all’articolo 2 sono applicabili per analogia ai trasporti aerei e ad altri impieghi di aeromobili a favore di attività civili e attività fuori del servizio.14

2 Le condizioni di cui all’articolo 2 sono applicabili per analogia ai trasporti aerei e ad altri impieghi di aeromobili a favore di attività civili e attività fuori del servizio.15

Art. 1416 Autorizzazione

1 Gli impieghi di aeromobili a favore di attività civili e attività fuori del servizio sono autorizzati dal comandante delle Forze aeree su proposta del capo dello Stato maggiore di condotta dell’esercito.

2 Per gli impieghi che rivestono un’importanza politica particolare, la decisione è presa dal Dipartimento su proposta del comando delle Forze aeree.

Art. 1517 Procedura

1 Chi dispone di un credito di ore di volo indirizza la sua domanda alla Centrale d’impiego dei trasporti aerei, la quale pianifica ed esegue gli impieghi.

2 Chi non dispone di un credito di ore di volo indirizza la sua domanda allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. I crediti sono autorizzati dal comandante delle Forze aeree su proposta del capo dello Stato maggiore di condotta dell’esercito.

Art. 16 Aiuto in occasione di interventi della polizia civile

1 Il comandante delle Forze aeree può mettere a disposizione elicotteri dell’esercito nonché piloti militari per gli interventi della polizia civile limitati nel tempo e per la relativa istruzione. I piloti militari non esercitano alcun potere di polizia.

2 Gli organi di polizia indirizzano la loro domanda al Servizio federale di sicurezza, che la trasmette, con la sua proposta, al comando delle Forze aeree.18

14 Nuovo testo giusta l’art. 9 dell’O dell’8 nov. 2006 sugli emolumenti del DDPS, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 172.045.103).

15 Nuovo testo giusta l’art. 9 dell’O dell’8 nov. 2006 sugli emolumenti del DDPS, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 172.045.103).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

(6)

Art. 17 Competenze, emolumenti e oneri

1 Il comando delle Forze aeree:

a. propone i crediti di ore di volo e ne sorveglia l’osservanza;

b. registra i trasporti di persone e di materiale, nonché gli altri impieghi di aero- mobili per la valutazione statistica.

2 Il Dipartimento approva i crediti di ore di volo iscritti nel budget.

3 Il richiedente deve pagare un emolumento per i trasporti aerei e gli altri impieghi di aeromobili che implicano la presenza di piloti militari di professione o di milizia.

L’emolumento è riscosso dalle Forze aeree conformemente all’ordinanza dell’8 no- vembre 200619 sugli emolumenti del DDPS. Per la consegna di materiale dell’eser- cito supplementare è applicabile l’articolo 10.20

4 Il comando delle Forze aeree decide se il richiedente è tenuto a stipulare una coper- tura assicurativa speciale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 1821 Esecuzione

Il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 29 novembre 199522 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

19 RS 172.045.103

20 Nuovo testo giusta l’art. 9 dell’O dell’8 nov. 2006 sugli emolumenti del DDPS, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 172.045.103).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5093).

22 [RU 1996 152]

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