Studio Grigoletto
CONTABILITÀ – CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA – SERVIZI ALLE IMPRESE
Informativa 5.2020 del 21 gennaio 2020
♦ Sistema T.S. – Nuovi soggetti tenuti all’invio dei dati ♦
Gentile Cliente,
In Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019 è stato pubblicato il Decreto MEF 22 novembre 2019 con il quale sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti persone fisiche, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
RICORDA - L’invio dei dati deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati di spesa; per le spese 2019 il termine di invio è dunque rappresentato dal 31 gennaio 2020.
IMPORTANTE
Invio dati al Sistema T.S.
Nuovi soggetti obbligati
all’invio Decreto MEF 22
novembre 2019.
Art.3, comma 3
D.Lgs 175/2014 Professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, professionisti sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari.
i Obbligo in essere già in riferimento alle spese sostenute dai propri assistiti dal 1° gennaio 2019.
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Ad oggi, nel complesso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al S.T.S. possono essere individuati come nella seguente tabella
I SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO Professionista
È tenuto all’invio dei dati sanitari?
Note
Dentista SI
È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all’invio dei dati, essendo iscritto
all’albo dei medici odontoiatri.
Medico che svolge solo
attività intramoenia NO Tutti gli adempimenti saranno a carico dell’azienda ospedaliera/ASL.
Studio associato SI
L’obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come “rappresentante”
nel modello AA7/10 inviato all’Agenzia delle Entrate.
Studio costituito come SRL SI
Psicologi Si Per effetto del Decreto del MEF del 1°
settembre 2016
Ostetriche SI Per effetto del Decreto del MEF del 1°
settembre 2016
Ottico SI Per effetto del Decreto del MEF del 1°
settembre 2016 Tecnici sanitari di
radiologia medica SI Per effetto del Decreto del MEF del 1°
settembre 2016
Medico ortopedico SI
Indipendentemente dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei
medici/odontoiatri, è comunque obbligato all’invio dei dati.
Medico specializzato
nell’attività di dietista SI
Indipendentemente dall’attività svolta, essendo iscritto all’albo dei medici è tenuto
alla trasmissione dei dati sanitari.
Infermieri Si Per effetto del Decreto del MEF del 1°
settembre 2016 sono obbligati all’invio.
Farmacia SI È tra i soggetti espressamene ricompresi
nell’ambito applicativo della norma.
Parafarmacia SI Per effetto del Decreto del MEF del 1°
settembre sono obbligate all’invio.
Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte
SI
Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario
trasmettere i dati in oggetto.
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CONTABILITÀ – CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA – SERVIZI ALLE IMPRESE del rilascio di certificati
medici
Medico veterinario SI
Per effetto del Decreto del MEF del 1°
settembre 2016 sono obbligati all’invio per le spese veterinarie sostenute dalle persone
fisiche a partire dal 1° gennaio 2016 e riguardanti le tipologie di animali individuate
dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289.
Medico sportivo SI In quanto iscritto all’albo dei medici.
Allergologo SI In quanto iscritto all’albo dei medici.
Laboratori analisi –
strutture accreditate SI Rientrano tra le struttura sanitarie accreditate.
Altre strutture accreditate per l’erogazione dei servizi
sanitari (ambulatori assistenza specialistica,
ambulatori dialisi, ambulatori specialistici
chirurgici, strutture residenziali psichiatriche,
ecc.).
SI
La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti
obbligati alla trasmissione dei dati.
Strutture sanitarie non
accreditate SI
La Legge di Stabilità 2015 ha previsto anche per tale strutture l’obbligo di invio a partire
dal 2016.
Strutture sanitarie militari SI D.M. M.e.f. 22 marzo 2019
Con il Decreto MEF del 22 novembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre, sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema T.S.
Si tratta in particolare degli iscritti all’albo della professione sanitaria di:
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
Tecnico audiometrista;
Tecnico audioprotesista;
Tecnico ortopedico;
Dietista;
Tecnico di neurofisiopatologia;
Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
Igienista dentale;
Fisioterapista;
Logopedista;
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Podologo;
Ortottista e assistente di oftalmologia;
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
Terapista occupazionale;
Educatore professionale;
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
Assistente sanitario;
Biologo.
RICORDA – I soggetti appena individuati, se agiscono quali titolati di Partita IVA (o anche per prestazioni occasionali dunque senza Partita IVA) e non nello svolgimento di attività intramoenia, dovranno inviare al S.T.S. i dati di spesa sanitaria per le prestazioni effettuate nei confronti dei contribuenti persone fisiche; già in riferimento al periodo d’imposta 2019.
Abbiamo così individuato, nello specifico, tutti i soggetti per i quali vige l’obbligo di
trasmissione al S.T.S., dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai consumatori
finali, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
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SCHEDA PRATICA
Vediamo a livello operativo le indicazioni da seguire ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di invio dei dati al Sistema T.S.
Obbligo invio dei dati al S.T.S.
Spese sanitarie sostenute dai propri assistiti nel corso del periodo d’imposta
Trasmissione dei dati sulla base di precise indicazioni operative contenute nel decreto MEF del 31 luglio e ss.mm.ii
Invio dati al Sistema T.S. Aspetti pratici
Le spese da comunicare e i termini da rispettare; Principi di cassa o competenza?
Tempistica di invio;
Divieto fatturazione elettronica anche per il 2020.Studio Grigoletto
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INDICAZIONI OPERATIVE INVIO DATI AL SISTEMA T.S.
Caso n° 1
Le spese da comunicare e i termini da rispettare
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione Irpef delle spese sanitarie del contribuente. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA (vedi F.A.Q. Sistema Tessera Sanitaria).
Caso n° 2
Invio effettuato sulla base del principio di cassa
Nell’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema T.S prevale sempre il criterio di cassa; in particolare come chiarito nelle FAQ disponibili sul Portale T.S, i dati delle spese sanitarie devono essere trasmesse tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.
Caso n° 3 Tempistica di invio
Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino. L’invio dei dati può essere effettuato anche tramite soggetti terzi quali: associazioni di categoria, CAF, commercialisti ecc.
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Caso n° 4
Divieto di F.E. anche per i nuovi soggetti obbligati
Per effetto dell'art. 15 del DL. 124/2019 (in corso di conversione), i nuovi soggetti elencati nel decreto MEF 22 novembre 2019 come già disposto per il 2019 (si veda l’art.9-bis del D.L.
135/2018), anche per il 2020 non possono emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche ed alle stesse direttamente “fatturate”.
Si ricorda che il divieto opera anche per gli operatori sanitari che non sono ancora tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2020, anche per i nuovi soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS come da decreto MEF 22 novembre 2019, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi avviene esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.