• Non ci sono risultati.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 del 08.04.2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Determinazione n. 211 del 15 luglio 2015: Polizza fideiussoria n. 649790 del 03.11.2014 ed appendice n. 1 del 09.03.2015 inerenti la spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009786, autorizzata al notificatore F.D.G. di Collu S.r.l. con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 277 del 12.11.2014. Svincolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Decreto Ministeriale 370/1998.

1/ 3

DETERMINAZIONEN.211DEL15LUGLIO2015

Oggetto: Polizza fideiussoria n. 649790 del 03.11.2014 ed appendice n. 1 del 09.03.2015 inerenti la spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009786, autorizzata al notificatore F.D.G. di Collu S.r.l. con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 277 del 12.11.2014. Svincolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Decreto Ministeriale 370/1998.

ILDIRIGENTE Premesso:

- che con propria determinazione n. 277 del 12.11.2014 è stata rilasciata dalla Provincia di Carbonia Iglesias – in qualità di Autorità competente di spedizione - al notificatore F.D.G. di Collu S.r.l., con sede legale ad Iglesias in Zona Industriale Sa Stoia, partita IVA 03146620921, l’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009786, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, con validità fino al 30.04.2015;

- che con la determinazione sopra richiamata è stato autorizzato il notificatore alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti non pericolosi prodotti dallo stesso ed individuati con il codice CER 19.12.04, per un quantitativo di 3.000 tonnellate suddiviso in n. 220 trasporti su strada (corrispondenti a n. 1 spedizione via mare), destinati alle operazioni di recupero (R1) presso l’impianto del destinatario dei rifiuti società Ciments du Maroc ubicato a Ait Baha, in Route principale 1007, Km 10, Commune Imi Mqorn (Marocco);

- che l’Autorità competente di destinazione del Marocco “Ministére de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, Chargé de L’Environnement” ha rilasciato in data 04.11.2014 la propria autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009786, con validità fino al 30.04.2015;

- che per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto è stata prestata, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D.M. 370/1998, la polizza fideiussoria n. 649790 del 03.11.2014, emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A., con sede legale a Milano in via Mecenate n. 90 (Codice ISVAP n. 2610; iscrizione Albo delle imprese n. I.00167), per conto del notificatore F.D.G. di Collu S.r.l. e a favore del Ministero dell’Ambiente, e che la stessa è stata stipulata a garanzia di n. 220 spedizioni, dallo stabilimento del notificatore sito a Iglesias all’impianto di recupero del destinatario dei rifiuti sito a Ait Baha (Marocco), di cui ai documenti di movimento IT 009786 dal n. 1/220 al n. 220/220, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.000 tonnellate e per un importo massimo di € 1.621.426,17, con decorrenza dal 31.10.2014;

- che la sopra menzionata garanzia finanziaria è stata approvata da questa Amministrazione con la sopra richiamata determinazione n. 277 del 12.11.2014, in quanto conforme agli schemi di cui agli Allegati 1 e 3 al D.M. 370/1998 ed all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

- che per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto e stata altresì prestata - a seguito dell’erronea spedizione di un quantitativo di rifiuti superiore, di circa 15 tonnellate, rispetto a quello autorizzato e coperto dalla sopra citata garanzia finanziaria - l’appendice integrativa n. 1 del 09.03.2015, emessa dalla sopra richiamata società Elba Assicurazioni S.p.A., per conto del notificatore F.D.G. di Collu S.r.l. e a favore del Ministero dell’Ambiente, prestata ad integrazione della polizza fideiussoria sopra indicata ed a garanzia di ulteriori 20 tonnellate di rifiuti spediti nell’ambito della notifica generale IT 009786 e, pertanto, per un quantitativo totale garantito pari a 3.020 tonnellate e per un importo complessivo garantito di € 1.632.530,06;

- che la sopra menzionata appendice integrativa è stata approvata da questa Amministrazione provinciale con propria determinazione n. 98 del 13.04.2015;

(2)

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 del 08.04.2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Determinazione n. 211 del 15 luglio 2015: Polizza fideiussoria n. 649790 del 03.11.2014 ed appendice n. 1 del 09.03.2015 inerenti la spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009786, autorizzata al notificatore F.D.G. di Collu S.r.l. con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 277 del 12.11.2014. Svincolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Decreto Ministeriale 370/1998.

2/ 3

Visti i documenti di movimento IT 009786, dal n. 1/220 al n. 183/220, trasmessi a questa Amministrazione Provinciale - ai sensi dell’articolo 16, lettera e), del Regolamento (CE) n. 1013/2006 - con nota protocollo n. 21/15 del 17.02.2015 (Ns. prot. n. 3096 di pari data) dal notificatore F.D.G. di Collu S.r.l., per conto del destinatario dei rifiuti Ciments du Maroc, nei quali si attesta l’avvenuto ricevimento e recupero presso l’impianto di recupero (R1), ubicato a Ait Baha, dei quantitativi di rifiuti indicati nei documenti di movimento sopra menzionati;

Preso atto che con la sopra richiamata nota il notificatore richiede, altresì, lo svincolo della sopra citata garanzia finanziaria prestata per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 5 e 8, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è svincolata quando l’Autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all’articolo 16, lettera e), del sopra citato Regolamento;

Dato atto, altresì, che, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 3, degli schemi di cui agli Allegati 1 e 2 al D.M. 370/1998, la garanzia finanziaria è prestata fino al ricevimento da parte della Provincia del certificato di avvenuto corretto recupero relativo all’ultimo trasporto dei rifiuti garantito e che la società garante rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2, purché entro quattro mesi dal predetto termine la Provincia oppure il Ministero dell’Ambiente abbiano notificato al notificatore o alla società garante la richiesta di attivazione della garanzia;

Preso atto, dalle verifiche effettuate e dalla documentazione acquisita agli atti, che la spedizione si è conclusa positivamente con il corretto recupero dei rifiuti presso l’impianto del destinatario dei rifiuti società Ciments du Maroc ubicato a Ait Baha, in Route principale 1007, Km 10, Commune Imi Mqorn (Marocco);

Dato atto, pertanto, che nulla osta allo svincolo della sopra citata polizza fideiussoria n. 649790 del 03.11.2014 e relativa appendice n. 1 del 09.03.2015, prestate a garanzia della spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009786;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e ss.mm.ii.;

- il Regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del Regolamento (CE) n. 1013/2006, verso Paesi ai quali non si applica la decisone dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti;

- il D.M. 370/1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”;

- il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, e in particolare l’articolo 196, comma 1, lettera f), il quale prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle Regioni;

- la L. R. “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, e in particolare l’articolo 59, comma 5, lettera c), il quale attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l’articolo 107;

(3)

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 del 08.04.2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Determinazione n. 211 del 15 luglio 2015: Polizza fideiussoria n. 649790 del 03.11.2014 ed appendice n. 1 del 09.03.2015 inerenti la spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT 009786, autorizzata al notificatore F.D.G. di Collu S.r.l. con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 277 del 12.11.2014. Svincolo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Decreto Ministeriale 370/1998.

3/ 3

- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 13.05.2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di svincolare, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D.M. 370/1998, la polizza fideiussoria n. 649790 del 03.11.2014 e la relativa appendice n. 1 del 09.03.2015, emesse dalla società Elba assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in via Mecenate n. 90 (Codice ISVAP n.

2610; iscrizione Albo delle imprese n. I.00167), per conto del notificatore società F.D.G. di Collu S.r.l. e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulate a garanzia di 220 spedizioni, dallo stabilimento del notificatore sito a Iglesias all’impianto di recupero del destinatario dei rifiuti sito a Ait Baha (Marocco), di cui ai documenti di movimento IT 009786 dal n. 1/220 al n. 220/220, per un quantitativo totale di rifiuti pari a 3.020 tonnellate e per un importo massimo complessivo di € 1.632.530,06.

Iglesias, 15 luglio 2015

IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu F.to Palmiro Putzulu Resp. Proc./ Dott.ssa Lorena Casula F.to Lorena Casula

Riferimenti

Documenti correlati

32 del 15 dicembre 2008, recante norme in materia di “Concessione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni ad associazioni che hanno lo scopo di promuovere

- Di approvare il prospetto allegato al presente atto, denominato “Allegato A”, contenente l’elenco delle Associazioni iscritte, valido per l’anno 2016,

o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). 2) Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione in via generale, le linee di trattamento fanghi, ovvero quella

linee di trattamento dei fanghi connessi ad impianti di depurazione delle acque reflue

CONSIDERATO che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i titolari degli stabilimenti per la lavorazione di materiali lapidei di

• la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, nonché una dichiarazione attestante l’ubicazione della nuova sede

Schema della Relazione Tecnica a corredo della domanda di autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti dagli stabilimenti per la

8) Le fasi di lavorazione che danno luogo a formazione di polveri devono essere dotate di sistemi di captazione localizzata degli effluenti. Gli effluenti aspirati