• Non ci sono risultati.

“It is true that there are some cases in which the courts, mistaking, as we conceive,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "“It is true that there are some cases in which the courts, mistaking, as we conceive, "

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

V

INTRODUZIONE

L’esistenza del diritto antitrust è strettamente connessa all’affermazione dell’economia di mercato nel mondo industrializzato. La teoria economica ci insegna che, anche quando il mercato è libero, non necessariamente si creano le condizioni che garantiscono la libertà di iniziativa economica per i singoli individui, poiché possono sussistere delle ragioni di carattere oggettivo come l’esistenza di monopoli naturali o di economie di scala, o soggettivo come i comportamenti strategici o le condotte degli agenti economici, che limitano tale libertà incidendo negativamente sulla concorrenzialità dei mercati. Ad esempio, le imprese possono porre in essere delle strategie deterrenti o colludere al fine di scoraggiare l’entrata sul mercato di eventuali rivali o favorire l’uscita di quelli già presenti. Quindi la concorrenzialità del mercato, risultando un elemento fondamentale per l’allocazione efficiente delle risorse nel paradigma economico dominante, deve essere tutelata da un complesso di regole, definito diritto antitrust. A tale ‘naturale’ ambizione di efficienza economica si affianca quella di garantire, in certa misura, la tutela dei consumatori.

Nelle economie di libero mercato le imprese, con il fine di aumentare i propri profitti, adotteranno comportamenti strategici o coercitivi, sfruttando, laddove ve ne sia la possibilità, la propria forza economica per indebolire i rivali e migliorare o preservare la propria posizione all’interno del mercato. La maggiore efficienza attribuita, in termini generali, ai mercati concorrenziali trova origine in tale obiettivo dei soggetti economici.

Tuttavia, i comportamenti unilaterali adottati dalle imprese possono essere distinti in comportamenti concorrenziali leali, definiti nell’originaria espressione statunitense ‘on the merits’, ovvero basati su una maggiore efficienza produttiva dell’impresa, e comportamenti che, invece, non lasciano intravedere la volontà o la possibilità obiettiva

(2)

INTRODUZIONE

VI di concorrere ‘on the merits’, e che vengono impiegati esclusivamente per il loro effetto di escludere i concorrenti, reali o potenziali, ossia per conseguire artificialmente una posizione di vantaggio.

Vengono quindi perseguiti dalle autorità antitrust quei comportamenti non basati su un’effettiva maggiore efficienza, volti a monopolizzare artificialmente i mercati. Ciò che dovrebbe essere proibito è l’azione volta ad ottenere artificialmente una posizione di monopolio e non il monopolio in sé, il quale, se frutto di una superiore efficienza, dovrebbe essere considerato legittimo per i risultati economici positivi che esso genera, indipendentemente dal grado di effettiva concorrenzialità dei mercati.

Uno dei comportamenti strategici unilaterali che ha dato luogo a maggior dibattito, tanto in ambito economico che giuridico, è la predazione di prezzo, in quanto pratica enormemente difficile da definire. In particolare risulta arduo distinguere politiche di prezzi predatori da politiche di prezzi derivanti da una superiore efficienza e, più in generale, prezzi di concorrenza.

I prezzi predatori, nella loro forma più tradizionale, possono essere riassunti come un comportamento strategico posto in essere attraverso l’applicazione di prezzi di vendita inferiori ai costi sostenuti e volto all’eliminazione dei concorrenti dal mercato. Lo scopo ultimo perseguito con tale strategia è vendere, a seguito dell’uscita dei rivali dal mercato, a prezzi di monopolio. Per tale motivo vi è un generico accordo nel considerare tale pratica illecita. Tuttavia, il prezzo predatorio rappresenta un dilemma che ha tradizionalmente sollecitato l’attenzione della comunità antitrust: da un lato la storia e la teoria economica insegna che il predatory pricing può essere una forma di abuso di posizione dominante, dall’altro le riduzioni di prezzo sono un segno distintivo della concorrenza ed il beneficio tangibile che i consumatori più desiderano da un sistema economico ben funzionante.

Può davvero rappresentare un prezzo troppo basso una minaccia alla concorrenza?

Troppo basso rispetto a cosa? Sono questi i quesiti da cui trae origine la nostra trattazione e che accompagneranno, così come hanno accompagnato fin dalla nascita il diritto e le politiche antitrust, l’approfondimento proposto nelle successive pagine.

(3)

VII L’elaborato analizza il predatory pricing, esaminando, così come lo stesso oggetto di studio ci impone, l’archetipo delle pratiche predatorie, tanto nel campo normativo quanto in quello economico. L’analisi riguarderà sia gli Stati Uniti che il diritto antitrust dell’Unione Europea, con un breve cenno dedicato al caso Italiano.

Con il fine di delineare il quadro teorico all’interno del quale ci muoveremo, la trattazione si apre con un capitolo volto a fornire, in forma essenziale e senza alcuna pretesa di esaustività, nozioni giuridiche ed economiche la cui conoscenza risulta utile all’intendimento di un linguaggio settoriale, a sua volta propedeutico alla comprensione delle argomentazioni di natura giuseconomica presentate nel proseguo della trattazione.

Nel secondo capitolo saranno illustrati i principali dibattiti, di natura economica ancor prima che giuridica, che hanno portato alla definizione e individuazione della fattispecie dei prezzi predatori. Partendo dalla teorizzazione classica, volta a spiegare ed elaborare un modello economico della fattispecie di predatory pricing, verrà analizzato il pensiero della Scuola di Chicago, secondo cui la strategia di prezzo predatorio è una pratica irrazionale che difficilmente verrà posta in essere dalle imprese dotate di potere di mercato. SI giungerà infine alle opposte e più moderne teorizzazioni, elaborate in seno alla teoria dei giochi bayesiani, secondo cui l’impiego strategico dei prezzi è un comportamento profittevolmente esplicabile nel mondo reale. L’ultima sezione del capitolo sarà invece dedicata ad analizzare i criteri ed i test proposti dall’analisi economica del diritto al fine di definire i prezzi predatori nell’arduo tentativo di tracciare una linea di confine tra la concorrenza di prezzo meritoria e quella predatoria.

Mentre a livello teorico sono state identificate le situazioni in cui una politica di prezzi predatori è razionale per l’impresa dominante, risultati meno soddisfacenti si sono avuti nel dare una definizione legale di prezzi predatori. D’accordo con l’enorme difficoltà di tracciare una distinzione netta tra ciò che possa considerarsi lecito e ciò che invece è illecito, il terzo e quarto capitolo volgono lo sguardo all’indagine nel campo normativo,

(4)

INTRODUZIONE

VIII analizzando in modo parallelo al fine di evidenziarne somiglianze e differenze, la normativa antitrust Statunitense, dell’Unione Europea e, solo marginalmente, Italiana.

Frutto dell’obbligata convergenza delle due differenti discipline speculative proposte nelle due precedenti sezioni, una economica, l’altra giuridica, verrà presentata con l’opportuna criticità una serie di casi empirici con le relative decisioni giudiziarie, dimostrando come sia difficile incontrare criteri soddisfacenti che guidino le decisioni dei tribunali antitrust ed evidenziando la preferenza dei giudici nello scegliere regole di facile applicazione.

(5)

IX

“It is true that there are some cases in which the courts, mistaking, as we conceive,

the proper limits of the relaxation of the rules for determining the unreasonableness of restraints of trade, have set sail on a sea of doubt, and have assumed the power to say, in respect to contracts which have no other purpose and no other consideration on either side than the mutual restraint of the parties, how much restraint of competition is in the public interest, and how much is not. The manifest danger in the administration of justice according to so shifting, vague, and indeterminate a standard would seem to be a

strong reason against adopting it”

Howard Taft, United States v. Addyston Pipe & Steel Co.

Riferimenti

Documenti correlati

The diagnostic agreement between FC and digital slides was slight (0.16) for the inexperienced observer, fair (0.32) for the mildly experienced observer, and moderate (0.50) for the

[r]

 The termination status of the trhead is retained until another thread performs a pthread_join for that thread.

Oltre alle forme “c’è/ci sono”, che sono al presente, è possibile ottenere in modo analogo anche le espressioni al passato (c’era/c’erano oppure ci fu/ci furono) o al

Anthropology is a well suited example of a social field of inquiry where disciplines as diverse as history, sociology, cultural critique, biology, cognitive science – to name a few

Moreover, higher magnification images further demonstrated the hyperinnervation of serotonergic fibers in Tph2::eGFP (FRT)/(FRT-neo-FRT) -/- mice and showed that

It is submitted that the probable intention of the drafters of the Restatement (Second) was to achieve a balance (in section 187 (2) (a)) between the older reasonable

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty,