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Introduzione
L’attività della Pubblica Amministrazione deve svolgersi nel limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell’art. 2043 c.c.. La pubblica amministrazione è responsabile per i danni subiti dal cittadino che siano causalmente riconducibili alla violazione dei doveri di diligenza e correttezza nell’espletamento dei compiti d’ufficio. Trattasi infatti di doveri posti da norme di legge o regolamentari che regolano l’attività della pubblica amministrazione. Questi doveri devono essere
interpretati alla luce dei valori costituzionali a tutela dei principi di imparzialità e buona amministrazione e costituiscono limiti esterni alla attività discrezionale della pubblica amministrazione integrando la norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.1.
L’applicabilità dell’art. 2043 c.c. viene affermata anche in campo tributario statuendo così che anche l’attività dell’amministrazione finanziaria deve svolgersi non solo nei limiti posti dalla legge ma anche della norma primaria del neminem laedere.
Negli ultimi decenni, il tema della responsabilità della pubblica amministrazione è stato al centro di vere e proprie rivoluzioni, ermeneutiche e legislative, che hanno stravolto tradizionali e “pietrificate” certezze2.
L’affermazione della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione e più specificamente dell’Amministrazione finanziaria, ha infatti ribaltato la situazione di originaria immunità di cui godeva in generale la pubblica amministrazione.
Le sentenze n. 500 del 22 luglio 19993 e n. 722 del 15 ottobre 19994 rappresentano una svolta epocale in tal senso: con esse si vuol rendere piena ed effettiva la tutela del cittadino - contribuente che ha sempre rappresentato la parte più debole nel rapporto con la pubblica amministrazione.
1 Chindemi D., Danno da comportamento illecito dei dipendenti degli Uffici finanziari, 2011, in Altelex,
2 Liberati A., Danno esistenziale e pubblica amministrazione, Utet, Torino, 2005, pag. XIX
3 Sent. Cassazione Sezioni Unite n. 500 del 22 luglio 1999 in Foro it, 1999, I, 2487
4 Sent. Cassazione Sezioni Unite n. 722 del 15 ottobre 1999 in Gius. Civ., 1999, pag. 50
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E’ oggi consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa Pubblica Amministrazione o dell’Amministrazione finanziaria, un comportamento doloso o colposo che, in violazione del neminem laedere, abbia determinato la violazione di interessi meritevoli di tutela.
Muovendo da tali premesse, questo lavoro si propone di analizzare specificatamente le principali ipotesi che possono ricondurre ad una responsabilità civile
dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente. Il contribuente
potrebbe infatti subire, a causa dell’attività illecita dell’Amministrazione finanziaria, un danno patrimoniale e non patrimoniale ingiusto e pertanto risarcibile.
Nelle pagine che seguono sarà analizzata inizialmente la possibile responsabilità civile dell’Amministrazione finanziaria a seguito di illeciti verificatesi nella conduzione della fase istruttoria. A prescindere dall’emissione di un atto impositivo infatti, l’attività istruttoria potrebbe essere condotta illegittimamente e ledere quindi le posizioni del contribuente. In seguito sarà analizzata la responsabilità civile dell’Amministrazione finanziaria che a seguito del non annullamento di un atto impositivo palesemente illegittimo può causare danni al contribuente.
Il capitolo quarto analizza un’ipotesi più grave di responsabilità. Viene fatto riferimento alla responsabilità aggravata dell’amministrazione finanziaria che viene configurata come una “species” della più generale responsabilità per fatto illecito disciplinata dall’art. 2043 c.c.. Successivamente si farà riferimento alla responsabilità
dell’Amministrazione finanziaria per ritardato o mancato rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente e alla tutela del legittimo affidamento volta a limitare comportamenti arbitrari dell’Amministrazione finanziaria e più in generale della Pubblica amministrazione. In seguito verrà preso in esame il danno non patrimoniale che il contribuente può subire e che non può essere oggetto di
quantificazione economica. Il danno non patrimoniale, incidendo sulla sfera personale del soggetto danneggiato, comportandogli in qualche modo un peggioramento
temporaneo o permanente della qualità della vita, può manifestarsi nelle varie ipotesi che configurano una responsabilità civile dell’Amministrazione finanziaria. Da ultimo verrà esaminato il termine di prescrizione entro il quale il contribuente può proporre l’azione risarcitoria e il dies a quo, cioè il termine inziale dal quale inizia a decorrere il
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termine prescrizionale, differenziando i casi in cui riguardo l’azione risarcitoria si ammette la competenza del giudice ordinario, dai casi in cui si ammette la competenza del giudice amministrativo e dai casi in cui si ammette la competenza del giudice tributario.