• Non ci sono risultati.

15 del 12 febbraio 1975 Oggetto: Adeguamento retribuzioni medie o convenzionali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "15 del 12 febbraio 1975 Oggetto: Adeguamento retribuzioni medie o convenzionali"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 15 del 12 febbraio 1975

Oggetto: Adeguamento retribuzioni medie o convenzionali.

Decreti ministeriali 30 giugno 1969 (v. circolare n. 120/1969) e 26 ottobre 1970 v. circolare n. 125/1970), concernenti rispettivamente le retribuzioni convenzionali a carattere nazionale per i detenuti ed internati e per gli allievi dei corsi di istruzione professionale, dispongono che le suddette retribuzioni seguono automaticamente le variazioni apportate da successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico, al limite minimo della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite.

Poiché con decreto ministeriale 15 novembre 1974 - trasmesso in copia con circolare n. 5/1975 - il

"minimale" è stato elevato a L. 1.348.200, la misura delle retribuzioni convenzionali giornaliere in questione dovrà ritenersi determinata, a decorrere dall'1 luglio 1974, in L. 4.494.

Analogo adeguamento dovrà essere operato, a cura delle Sedi interessate, per le retribuzioni medie o convenzionali a carattere provinciale, quando i relativi decreti ministeriali contemplino la citata clausola dell'automatico aggiornamento delle retribuzioni stesse.

Riguardo alle retribuzioni medie o convenzionali per le quali tale clausola non sia prevista, le Sedi avranno cura di riesaminare le misure secondo le istruzioni impartite con circolare n. 38/1967 e con lettera circolare n. 32/1969 segnalando al locale Ispettorato del lavoro l'opportunità di rivalutare quelle di esse che risultino sperequate in rapporto alle mutate situazioni salariali.

Riferimenti

Documenti correlati

A decorrere dall’1.1.2007 e fino al 2009 per i soci delle cooperative sociali e operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi è previsto un

L'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975 prevede che le retribuzioni convenzionali devono essere adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2000 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2000, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per

[r]

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1990, i premi vanno ricalcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il citato decreto, alle quali

Le unità operative, pertanto, a decorrere dalla prossima rivalutazione annuale, provvederanno direttamente a determinare l'ammontare delle retribuzioni in oggetto

Analogo adeguamento dovrà essere operato a cura delle Sedi interessate, per le retribuzioni medie o convenzionali a carattere provinciale, quando i relativi

Analogo adeguamento dovrà essere operato, a cura delle Sedi interessate, per le retribuzioni medie o convenzionali a carattere provinciale, quando i relativi