Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 88 del 7 novembre 1977
Oggetto: Adeguamento retribuzioni medie o convenzionali.
A seguito del decreto ministeriale 28 luglio 1977 (v. circolare n. 82/1977) che ha elevato, a norma dell'articolo 116 T.U., il limite minimo della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite a L.
2.448.000, la misura delle retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per i detenuti ed internati (v.
circolare n. 120/1969) e per gli allievi dei corsi di istruzione professionale (v. circolare n. 125/1970) deve ritenersi determinata, a decorrere dall'1 luglio 1977, in L. 8.160.
Analogo adeguamento dovrà essere operato, a cura delle Sedi interessate, per le retribuzioni medie o convenzionali a carattere provinciale, quando i relativi decreti ministeriali contemplino la clausola dell'automatico aggiornamento delle retribuzioni stesse (v. circolare n. 15/1975).
Riguardo alle retribuzioni medie o convenzionali per le quali tale clausola non sia prevista, si rimanda alle istruzioni impartite a pagina 2, ultimo capoverso, della citata circolare n. 15/1975.