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DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 13 APR. 2012

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DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 13 APR. 2012

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Riliquidazione dal 1° gennaio 2012 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, marittimi e degli infortuni in ambito domestico.

Riliquidazione dal 1° luglio 2012 delle prestazioni economiche per i medici esposti a raggi X ed a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

PREMESSA

L'articolo 11 del D. L.vo n. 38 del 23 febbraio 2000 ha stabilito che

"con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente".

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che "....gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20....".

Essendosi, pertanto, verificata una variazione pari al 11,62% tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2011 rispetto a quella dell’anno 2007, ultimo anno in cui si è effettuata la rivalutazione di cui al predetto art.20 della legge n.41/1986, non si applica la variazione effettiva dei prezzi al consumo

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per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall’ISTAT, bensì opera la previsione di cui sopra.

In particolare, a seguito della suddetta variazione dell’11,62%, da questa percentuale sono state riassorbite tutte le rivalutazioni relative al costo della vita intervenute dall’anno 2007 all’anno 2011, cosicché la riliquidazione al 1° gennaio 2012 risulta pari al 5,68%.

Pertanto, l'Istituto deve procedere, con decorrenza 1° gennaio 2012, alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, agricoltura, marittimi e per gli infortuni in ambito domestico.

Per quanto riguarda, invece, i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ed i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, l’Istituto procede alla riliquidazione delle rendite e delle prestazioni collegate con decorrenza 1° luglio 2012, tenendo conto che la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT, è pari al 2,7 per cento, e che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Le allegate “note tecniche” della Consulenza Statistico Attuariale riportano, in modo analitico, tutti i dati delle suddette operazioni.

1. SETTORE INDUSTRIA

La retribuzione media giornaliera, fissata per il 2011 in euro 69,91 viene rivalutata dell’ 5,68 % risultando pari a euro 73,88.

I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita (ottenuti, ai sensi dell’art. 116 T.U., moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale) sono i seguenti:

- limite minimo euro 15.514,80 (in precedenza euro 14.681,10);

- limite massimo euro 28.813,20 (in precedenza euro 27.264,90).

Entro i predetti limiti saranno, pertanto, riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° gennaio 2012.

Inoltre - per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2012 - alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale:

per il 2010 e precedenti 1,0568 per l'anno 2011 1,0000

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2. SETTORE AGRICOLTURA

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento al 1° gennaio 2012, è di euro 23.414,89, che scaturisce dalla moltiplicazione della precedente retribuzione annua convenzionale per il coefficiente di variazione (euro 22.156,41 x 1,0568).

Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1°

gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della Legge 26 febbraio 1982 n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 14, lettera e), della Legge n. 243/1993 la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette ed a superstiti costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori di cui all’art. 205, comma primo, lettera b) del T.U.

(autonomi), è di euro 15.514,80, pari, cioè, al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro 23.414,89.

3. MARITTIMI

I nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:

a) per i comandanti e capi macchinisti euro 41.491,01 b) per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro 35.152,10 c) per gli altri ufficiali euro 31.982,65

4. INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 493 del 3.12.1999 la retribuzione convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, è rivalutabile ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è di euro 15.514,80, cioè pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.

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5. MEDICI COLPITI DA MALATTIE E LESIONI CAUSATE DALL’AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2012, è di euro 57.536,00, che scaturisce dalla moltiplicazione della precedente retribuzione annua convenzionale per il coefficiente di variazione (euro 56.023,37 x 1,027).

5. TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA AUTONOMI

Le retribuzioni convenzionali annue, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2012 sono le seguenti:

Eventi anno 2005 e precedenti 24.651,52 x 1,0270 = 25.317,11 Eventi anno 2006 24.469,27 x 1,0270 = 25.129,94 Eventi anno 2007 25.114,87 x 1,0270 = 25.792,97 Eventi anno 2008 24.901,10 x 1,0270 = 25.573,43 Eventi anno2009,2010,2011 e 2012 24.894,71 x 1,0270 = 25.566,87

6. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E ASSEGNO “UNA TANTUM” IN CASO DI MORTE

Dal 1° gennaio 2012 ai sensi degli artt. nn. 6, 7 e 8 della Legge 10 gennaio 1982 n. 251, sono rivalutati secondo il coefficiente del settore industriale (1,0568) anche l’ ”assegno per assistenza personale continuativa”, il cui importo mensile è elevato da euro 483,37 a euro 510,83 e l’assegno

“una tantum” in caso di morte, che passa da euro 1.936,80 a euro 2.046,81, per entrambi i settori industriale ed agricolo.

7. ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 8 della Legge 27 dicembre 1975 n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli del T.U. nn. 124 (industria) e 235 (agricoltura) devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0568 unico per i due settori a mente dell'art. 14, lettera c) della Legge n.

243/1993, si ottengono i seguenti importi:

Settore industriale Settore agricolo

misure dall’1/1 misure dall’1/1

Inabilità preced. 2012 preced. 2012

dal 50 al 59% 271,26 286,66 339,76 359,05

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dal 60 al 79% 380,56 402,17 474,10 501,02 dall’80 all’89% 706,56 746,69 813,92 860,15 dal 90 al 100% 1.088,54 1.150,36 1.153,72 1.219,25 100% + a.p.c. 1.572,57 1.661,89 1.637,11 1.730,09 ONERI

Sulla base di calcoli statistico-attuariali effettuati dalla Consulenza dell’Istituto, la rivalutazione di cui trattasi comporterà una spesa complessiva di euro 320.484.920, di cui per il settore industriale euro 236.008.000, per il settore agricolo euro 34.230.000, per gli infortuni in ambito domestico euro 358.000, di euro 202.000 per i medici radiologi e di euro 783 per i tecnici sanitari di radiologia autonomi, oltre a euro 42.373.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e a superstiti) del settore industriale, di euro 1.406.000 per gli infortuni in ambito domestico, di euro 5.852.000 per incremento riserva relativo alla gestione dei medici radiologi e di euro 55.137 per incremento riserva relativa alla gestione dei tecnici sanitari di radiologia autonomi.

La spesa di euro 320.484.920 trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2012 essendo stato già considerato nello stanziamento iniziale del pertinente capitolo (370).

La determina che il Commissario straordinario vorrà adottare sarà inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della emanazione dei decreti previsti dalla legge.

IL DIRETTORE CENTRALE f.to Luigi SORRENTINI

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Giuseppe LUCIBELLO Allegati:

- “note tecniche” con relativi allegati;

- “schema di determina”;

- “schemi di decreto”.

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