• Non ci sono risultati.

30 giugno 1965, n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "30 giugno 1965, n"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 78 del 7 ottobre 1977

Oggetto: Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'articolo 209 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 5 settembre 1977 è stato pubblicato il D.M. 29 luglio 1977 (v. allegato) con il quale, a norma dell'articolo 118 Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono state previste le retribuzioni medie convenzionali per la categoria di lavoratori indicata in oggetto, in sostituzione di quelle stabilite con D.M. 14 agosto 1975 (v. circolare n. 94/1975).

Circa il contenuto del decreto in parola, il quale tiene conto anche delle disposizioni di cui alla legge 16 febbraio 1977, n. 37 (v. circolare n. 58/1977), si precisa quanto segue.

Indennità per inabilità temporanea assoluta

A decorre dal 30 giugno 1977 ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, si applica la retribuzione media giornaliera più elevata determinata per singole provincie, per i salariati fissi, con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

Per gli eventi verificatisi dal 30 giugno 1977 nonché per quelli avvenuti anteriormente al 30 giugno 1977 per i quali, a quest'ultima data, l'assistito era ancora in trattamento di temporanea, l'indennità in parola deve essere, quindi, determinata sulla indicata retribuzione in vigore per l'anno 1977.

Per l'individuazione dei casi anzidetti, questa Direzione generale predisporrà apposito tabulato, contenente anche l'indicazione degli importi da erogare a titolo di conguaglio.

Alla corresponsione di detti importi provvederanno le Sedi, avendo cura di apporre a timbro sul modulo Ch 16/speciale, riservato alle comunicazioni del traente, ovvero sulla quietanza di pagamento modulo 6/bis-C la seguente dicitura:

D.M. 29.7.77 conguaglio indennità temporanea dal... al...

Gli stessi adempimenti saranno curati ogni anno successivamente alla emanazione dei decreti ministeriali di cui al citato articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 (cfr. al riguardo circolare n. 58/1977, pag. 5).

Rendita per inabilità permanente e ai superstiti.

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, il decreto ministeriale prevede l'applicazione della retribuzione convenzionale annua stabilita ogni triennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro, ai sensi dell'articolo 234 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Le rendite in corso di godimento al 1 luglio 1977, come pure quelle costituite successivamente a tale data, vanno riliquidate sulla retribuzione convenzionale agricola fissata peri il triennio 1 luglio 1977/30 giugno 1980 con il decreto interministeriale del 28 luglio 1977 in L. 3.576.000.

Alle operazioni relative ha provveduto direttamente questa Direzione generale che ne darà anche comunicazione agli interessati.

Le presenti istruzioni sostituiscono quelle emanate con circolare n. 94/1975.

Eventuali difficoltà che dovessero incontrarsi in sede di pratica attuazione saranno segnalate a questa Direzione generale.

Allegato alla circ. n.78/1977

6490 5.9.1977 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.241

(2)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'art. 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1975 che stabilisce, ai sensi dell'art. 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tabelle di retribuzioni medie convenzionali per i lavoratori previsti dall'art. 205 del citato testo unico infortunatisi nelle attività indicate dal successivo art. 209;

Visto l'art. 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, in base al quale l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura è commisurata alla retribuzione media giornaliera, determinata per singole provincie con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Considerato che la retribuzione dei lavoratori predetti è pari, in media, a quella più elevata dei salariati fissi, come sopra determinata;

Ritenuta la necessità di adeguare le retribuzioni stabilite con il citato decreto ministeriale 14 agosto 1975;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

A decorrere dal 30 giugno 1977, per le persone previste dall'art 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, infortunatesi nelle attività previste dall'art. 209 dello stesso testo unico, si applicano:

ai fini della liquidazione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, la retribuzione media giornaliera più elevata determinata per singole provincie, per i salariati fissi, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, la retribuzione convenzionale annua stabilita ogni triennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 234 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Riferimenti

Documenti correlati

Attesa la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite, al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali

A seguito di tale provvedimento, le rendite per inabilità permanente erogate dall'Istituto indipendentemente dal loro ammontare annuo, saranno pagate a rate

64/1987, si comunica che, con effetto dal 1° luglio 1987, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite in favore dei medici colpiti da

Le unità operative, pertanto, a decorrere dalla prossima rivalutazione annuale, provvederanno direttamente a determinare l'ammontare delle retribuzioni in oggetto

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale

A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del

Individuata la tabella relativa al regime indennitario, alla tipologia di evento ed alla classe di grado di inabilità entro cui cade il grado iniziale della rendita, il valore

L'articolo 2 del citato decreto fissa, con effetto dal 1 gennaio 1975, le seguenti retribuzioni convenzionali giornaliere. L'inquadramento nelle suddette qualifiche deve