• Non ci sono risultati.

30 giugno 1965, n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "30 giugno 1965, n"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 78 del 7 ottobre 1977

Oggetto: Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'articolo 209 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 5 settembre 1977 è stato pubblicato il D.M. 29 luglio 1977 (v. allegato) con il quale, a norma dell'articolo 118 Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono state previste le retribuzioni medie convenzionali per la categoria di lavoratori indicata in oggetto, in sostituzione di quelle stabilite con D.M. 14 agosto 1975 (v. circolare n. 94/1975).

Circa il contenuto del decreto in parola, il quale tiene conto anche delle disposizioni di cui alla legge 16 febbraio 1977, n. 37 (v. circolare n. 58/1977), si precisa quanto segue.

Indennità per inabilità temporanea assoluta

A decorre dal 30 giugno 1977 ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, si applica la retribuzione media giornaliera più elevata determinata per singole provincie, per i salariati fissi, con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

Per gli eventi verificatisi dal 30 giugno 1977 nonché per quelli avvenuti anteriormente al 30 giugno 1977 per i quali, a quest'ultima data, l'assistito era ancora in trattamento di temporanea, l'indennità in parola deve essere, quindi, determinata sulla indicata retribuzione in vigore per l'anno 1977.

Per l'individuazione dei casi anzidetti, questa Direzione generale predisporrà apposito tabulato, contenente anche l'indicazione degli importi da erogare a titolo di conguaglio.

Alla corresponsione di detti importi provvederanno le Sedi, avendo cura di apporre a timbro sul modulo Ch 16/speciale, riservato alle comunicazioni del traente, ovvero sulla quietanza di pagamento modulo 6/bis-C la seguente dicitura:

D.M. 29.7.77 conguaglio indennità temporanea dal... al...

Gli stessi adempimenti saranno curati ogni anno successivamente alla emanazione dei decreti ministeriali di cui al citato articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 (cfr. al riguardo circolare n. 58/1977, pag. 5).

Rendita per inabilità permanente e ai superstiti.

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, il decreto ministeriale prevede l'applicazione della retribuzione convenzionale annua stabilita ogni triennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro, ai sensi dell'articolo 234 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Le rendite in corso di godimento al 1 luglio 1977, come pure quelle costituite successivamente a tale data, vanno riliquidate sulla retribuzione convenzionale agricola fissata peri il triennio 1 luglio 1977/30 giugno 1980 con il decreto interministeriale del 28 luglio 1977 in L. 3.576.000.

Alle operazioni relative ha provveduto direttamente questa Direzione generale che ne darà anche comunicazione agli interessati.

Le presenti istruzioni sostituiscono quelle emanate con circolare n. 94/1975.

Eventuali difficoltà che dovessero incontrarsi in sede di pratica attuazione saranno segnalate a questa Direzione generale.

Allegato alla circ. n.78/1977

6490 5.9.1977 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.241

(2)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'art. 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1975 che stabilisce, ai sensi dell'art. 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tabelle di retribuzioni medie convenzionali per i lavoratori previsti dall'art. 205 del citato testo unico infortunatisi nelle attività indicate dal successivo art. 209;

Visto l'art. 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, in base al quale l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura è commisurata alla retribuzione media giornaliera, determinata per singole provincie con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Considerato che la retribuzione dei lavoratori predetti è pari, in media, a quella più elevata dei salariati fissi, come sopra determinata;

Ritenuta la necessità di adeguare le retribuzioni stabilite con il citato decreto ministeriale 14 agosto 1975;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

A decorrere dal 30 giugno 1977, per le persone previste dall'art 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, infortunatesi nelle attività previste dall'art. 209 dello stesso testo unico, si applicano:

ai fini della liquidazione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, la retribuzione media giornaliera più elevata determinata per singole provincie, per i salariati fissi, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, la retribuzione convenzionale annua stabilita ogni triennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 234 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Riferimenti

Documenti correlati

Al 31 dicembre 2019 nel portafoglio Inail risultano in vigore complessivamente 692.199 rendite per “inabilità permanente” e a “superstiti”, di queste oltre l’83%

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2011: “Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e

Infatti, con decorrenza 1° luglio 2005, la nuova retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da

412, stabilisce la retribuzione annua da assumersi a base, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da

La nuova retribuzione va assunta a base per la liquidazione di rendite dovute ai soggetti in parola o loro superstiti per casi di malattia o lesioni causate dall'azione di

Analogamente ai criteri seguiti negli anni precedenti, la nuova retribuzione va assunta per la liquidazione di rendite dovute ai soggetti in parola o loro superstiti per

64/1987, si comunica che, con effetto dal 1° luglio 1987, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite in favore dei medici colpiti da

Con effetto dal 2 marzo 1983, e fino al 30 giugno 1984, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da