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DETPRES DELL’11 LUGLIO 2019 N. 220

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Academic year: 2022

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DETPRES DELL’11 LUGLIO 2019 N. 220 Piano triennale degli investimenti 2019-2021.

Art. 8, comma 15, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Aggiornamento al 30 giugno 2019.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 2016, di conferma a Presidente dell’Istituto;

visto l’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 488-492;

visto il decreto ministeriale emanato in data 10 novembre 2010, in attuazione del disposto normativo di cui all’art. 8, comma 15, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che all’art. 2, comma 1, prevede, tra l’altro, che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di previdenza comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano triennale degli investimenti;

visto l’art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.

111 in base al quale l’Istituto effettuerà, nel triennio in esame, le attività connesse ai Fondi immobiliari gestiti da Invimit Sgr Spa, in attuazione di quanto previsto dal succitato art. 33 commi 1, 8 bis, 8 ter ed 8 quater del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

visto il comma 4 del citato art. 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e sostituito dall’art. 1, comma 594, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede, tra l’altro, che gli Enti previdenziali destinino risorse all’acquisto di immobili anche di proprietà di amministrazioni pubbliche - per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi - adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 giugno 2017 di “Attuazione dell’art. 8, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, relativo agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici”;

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visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, che all’art. 18, comma 8, prevede che per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l’Inail, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni destini fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici;

visto l’art.1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.107, c.d. “la buona scuola”, che ha dato nuovo impulso ai predetti investimenti, definendo le linee guida dell’operazione di investimento che riguarderà la costruzione di scuole innovative, per un numero complessivo di 56 strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale;

visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 agosto 2015 n.

594 che, oltre a ripartire le risorse finanziarie tra le Regioni, ha fissato i criteri per consentire alle Regioni stesse di selezionare le manifestazioni di interesse per la costruzione di nuove scuole presentate dagli Enti locali;

visto l’art. 1, comma 717 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di Stabilità per l’anno 2016) che prevede che l’Inail, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni destini ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate al menzionato articolo 18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree di intervento di cui al citato articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

visto il decreto legge n. 86/2018 convertito con modificazioni dalla legge n.97/2018 che all’art. 4, comma 3 ter, abroga i commi 155, 156 e 157 dell’art. 1, della legge n.107/2015 che prevedevano l’indizione da parte del MIUR di concorsi di idee per la realizzazione delle scuole innovative;

visto l’art. 42 bis, comma 2, del decreto-legge n. 109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a carico dello stato di previsione del MIUR per anticipare agli Enti locali le risorse finanziarie per l’affidamento all’esterno degli incarichi di progettazione con contestuale riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate al pagamento dei canoni di locazione per l’Istituto;

visto l’art. 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede che l'Inail, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modificazioni, destini 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 ottobre 2017 con cui il predetto importo, pari a 100 milioni di euro, è stato ripartito tra le dieci Regioni che hanno aderito all’iniziativa avviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

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visto l’art. 1, comma 85 bis, della legge 232/2016 inserito a seguito della previsione contenuta nell’art. 42 bis, comma 1, del decreto-legge n. 109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130 che prevede la possibilità di acquisire l’intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche dopo l’emanazione del decreto ministeriale previsto nel terzo periodo del comma 85 sanando, di conseguenza, l’illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza 7 maggio 2018, n. 71;

visto l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che prevede che, al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, l’Inail, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego fondi disponibili di cui all’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, destini, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020;

visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 agosto 2017, n. 637 con cui le suddette risorse sono state ripartite tra le Regioni e sono stati definiti i criteri per l’acquisizione da parte delle regioni stesse delle manifestazioni di interesse da parte degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento;

visto l’art. 42 bis, comma 3, del decreto-legge n. 109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 che ha autorizzato la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a carico dello stato di previsione del MIUR per anticipare agli Enti locali le risorse finanziarie per l’affidamento all’esterno degli incarichi di progettazione con contestuale riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate al pagamento dei canoni di locazione per l’Istituto;

visto l’art.1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità per l’anno 2015) che ha previsto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono individuate, a seguito di avviso per la raccolta di manifestazione di interesse avvenuta entro il 17 settembre 2015, le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito del piano triennale di investimenti dell’Inail da finanziare con l’impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato;

visto l’art. 1, comma 602 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'Inail, valutabili dall’Istituto nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare;

considerato che il successivo comma 603 dello stesso articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiunge che, per le finalità di cui al precedente comma, l'Inail, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi del menzionato articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

(4)

considerato che con d.p.c.m. del 24 dicembre 2018 - su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - sono state individuate, nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’Inail, le iniziative da finanziare di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria per un importo complessivo di € 2.646.000.000;

tenuto conto che, rispetto ai € 2.646.000.000 sopra menzionati, € 1.065.000.000 possono considerarsi economie derivanti dagli importi delle iniziative archiviate rispetto a quelli inizialmente previsti per la realizzazione delle n. 202 richieste di investimento individuate con il d.p.c.m. del 23 dicembre 2015;

tenuto conto degli obiettivi fissati dal CIV nella relazione programmatica 2019-2021 con deliberazione 20 giugno 2018, n. 12;

vista la propria determinazione n. 525/2018 con la quale è stato predisposto il Piano triennale degli investimenti 2019-2021 che prevede in competenza € 1.000.000.000 e in cassa € 700.000.000 (di cui in entrambi i casi € 50.000.000 per investimenti in immobili strumentali) per ciascun anno del triennio;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 30 gennaio 2019, n. 3 di approvazione del Piano triennale degli investimenti 2019-2021;

visto il decreto interministeriale per la verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni contenute nel piano triennale degli investimenti 2019-2021, emanato in data 26 giugno 2019 dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che all’art.1, commi 677 e 678, ha previsto che l’Inail destini complessivamente € 50.000.000 per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica a completamento del programma di costruzione di scuole innovative (ex art. 1, commi 153 e seguenti della legge 13 luglio 2015 n. 107);

vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che all’art.1, comma 418, ha stabilito che, a valere sulle risorse di cui all’art. 2, commi 488 e 491 della legge 244/2007 si provveda all’istituzione di un apposito fondo di parte corrente, nell’ambito del bilancio dell’Inail, per le assunzioni di cui al comma 417 della medesima legge di bilancio per un importo di € 600.000 per l’anno 2019 e € 2.000.000 a decorrere dal 2020, che comporta una diminuzione dell’importo complessivo disponibile per investimenti in forma diretta per ciascuno degli anni oggetto di programmazione;

vista la legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) che all’art.1, comma 419, introduce per l’Inail nuove iniziative immobiliari in forma diretta nel settore termale e alberghiero–termale in relazione alle esigenze riabilitative dei propri assistiti ed anche al fine di consentire la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria come previsto dall’art. 15, comma 13 lettera c-

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bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

vista la nota di giugno 2019 con cui la Società Invimit SGR spa ha richiesto un aggiornamento delle le previsioni finanziarie per il secondo semestre 2019;

ritenuto, pertanto, di portare a € 150.000.000 - originariamente pari ad € 107.000.000 - le previsioni di richiami in ragione dei potenziali investimenti in nuovi fondi/comparti previsti dalla legge di bilancio 2019, art. 1, comma 422;

visto l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2010 che prevede, tra l’altro, che gli enti pubblici e privati comunichino, entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, eventuali aggiornamenti del piano triennale degli investimenti;

considerato che in applicazione delle suddette norme ed in relazione allo stato di attuazione delle singole iniziative occorre aggiornare il piano degli investimenti 2019-2021 negli importi di competenza e di cassa;

viste la relazione del Direttore generale in data 27 giugno 2019 e l’allegata tabella concernente l’aggiornamento del Piano triennale degli investimenti 2019-2021;

considerato che l’ammontare delle risorse da destinare agli investimenti in forma diretta per l’anno 2019 è pari a € 999.400.000 in competenza – di cui € 30.000.000 per le iniziative di acquisto di immobili istituzionali che, ai sensi dell’art.65, comma 8, della legge n. 153/1969 e successive modificazioni non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al medesimo articolo - ed a € 500.000.000 in cassa;

vista l’articolazione delle risorse previste per gli anni 2019-2021, riepilogata nella citata tabella allegata, dove sono indicate anche le somme derivanti da eventuali operazioni di disinvestimento che l’Istituto prevede di realizzare nel triennio in esame;

considerato che per ogni anno finanziario sono indicati gli importi di competenza e di cassa relativi agli investimenti immobiliari diretti ed indiretti,

DETERMINA

di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, l’aggiornamento del Piano triennale degli investimenti 2019-2021 di cui alla tabella che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to prof. Massimo De Felice

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