PRES DEL 10 DICEMBRE 2019 N. 19
Piano triennale degli investimenti 2020 – 2022.
Art. 8, comma 15, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
IL PRESIDENTE
munito dei poteri del Consiglio di amministrazione
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25, comma 2;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente dell’Istituto;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione – nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del Consiglio di amministrazione – dei poteri degli Organi dell’Istituto, come individuati nel novellato art. 3, commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell’attività amministrativa dell’Inail;
visto l’art. 65 della legge del 30 aprile 1969 n. 153 e successive modificazioni;
vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 488-492;
visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
visto il decreto ministeriale emanato in data 10 novembre 2010, in attuazione del disposto normativo di cui all’art. 8, comma 15, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che all’art. 2, comma 1, prevede, tra l’altro, che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di previdenza comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano triennale degli investimenti;
visto l’art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in base al quale l’Istituto effettuerà, nel triennio in esame, le attività connesse ai Fondi immobiliari gestiti da Invimit Sgr Spa, in attuazione di quanto previsto dal succitato art. 33 commi 1, 8 bis, 8 ter ed 8 quater del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
visto il comma 4 del citato art. 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall’art. 1, comma 594, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), così come ulteriormente modificato dall’art. 43 del d.l. 26 ottobre 2019 n.124 che prevede di applicare agli immobili acquistati un canone di locazione commisurato ai valori di mercato e ridotto ai sensi dell’art. 3, comma 6 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 135 (15%), nonchè la possibilità di acquistare immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva anche alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 giugno 2017 “Attuazione dell’art. 8, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici”;
visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che all’art. 18, comma 8, prevede che per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l’Inail, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, destini fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici;
visto l’art.1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.107, c.d. “la buona scuola”, che ha dato nuovo impulso ai predetti investimenti, definendo le linee guida dell’operazione di investimento che riguarderà la costruzione di scuole innovative, per un numero complessivo di 56 strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale;
visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 agosto 2015, n. 594 che, oltre a ripartire le risorse finanziarie tra le Regioni, ha fissato i criteri per consentire alle Regioni stesse di selezionare le manifestazioni di interesse per la costruzione di nuove scuole presentate dagli Enti locali;
visto l’art. 1, comma 717 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità per l’anno 2016) che prevede che l’Inail, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni, destini ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate al menzionato articolo 18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree di intervento di cui al citato articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
visto l’art. 42 bis, comma 2, del decreto-legge n. 109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a carico dello stato di previsione del MIUR per anticipare agli Enti locali le risorse finanziarie per l’affidamento all’esterno degli incarichi di progettazione con contestuale riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate al pagamento dei canoni di locazione per l’Istituto;
visto l’art. 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che l'Inail, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modificazioni, destini 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 ottobre 2017 con cui il predetto importo, pari a 100 milioni di euro, è stato ripartito tra le dieci Regioni che hanno aderito all’iniziativa avviata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2019, emanato a seguito di quanto previsto dall’art. 42 bis, comma 1 del d.l. n. 109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130 (che ha sanato l’illegittimità costituzionale della norma precedentemente dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 71/2018) che ha confermato la ripartizione regionale già approvata;
visto l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n .65 che prevede che, al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, l’Inail, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego fondi disponibili di cui all’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, destini, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di €150.000.000 per il triennio 2018-2020;
visto il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca del 23 agosto 2017 n. 637 con cui le suddette risorse sono state ripartite tra le Regioni e sono stati definiti i criteri per l’acquisizione da parte delle regioni stesse delle manifestazioni di interesse da parte degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento;
considerato che anche per la realizzazione dei poli per l’infanzia l’art. 42 bis, comma 2, del decreto-legge n. 109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a carico dello stato di previsione del MIUR per anticipare agli Enti locali le risorse finanziarie per l’affidamento all’esterno degli incarichi di progettazione con contestuale riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate al pagamento dei canoni di locazione per l’Istituto;
vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che all’art.1, commi 677 e 678, ha previsto che l’Inail destini complessivamente € 50.000.000 per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica a completamento del programma di costruzione di scuole innovative (ex art. 1, commi 153 e seguenti della legge 13 luglio 2015 n. 107);
visto l’art.1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità per l’anno 2015) che ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate, a seguito di avviso per la raccolta di manifestazione di interesse avvenuta entro il 17 settembre 2015, le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito del piano triennale di investimenti dell’Inail da finanziare con l’impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato;
visto l’art. 1, comma 602 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'Inail, valutabili dall’Istituto nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare;
considerato che il successivo comma 603 dello stesso articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiunge che, per le finalità di cui al precedente comma, l'Inail, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi del menzionato articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 - su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - sono state individuate, nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’Inail, le iniziative da finanziare di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria per un importo complessivo di € 2.646.000.000;
tenuto conto che, rispetto ad € 2.646.000.000 sopra menzionati, € 1.205.000.000 possono considerarsi economie derivanti dagli importi delle iniziative archiviate rispetto a quelli inizialmente previsti per la realizzazione delle n. 202 richieste di investimento individuate con il d.p.c.m. del 23 dicembre 2015;
visto l’art. 1, comma 418 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), in base al quale a valere sulle risorse di cui all’art. 2, commi 488 e 491 della legge 244/2007 si provvede all’istituzione di un apposito fondo di parte corrente, nell’ambito del bilancio dell’Inail, per le assunzioni di cui al comma 417 della medesima legge di bilancio per un importo di € 600.000 per l’anno 2019 e € 2.000.000 a decorrere dal 2020, che comporta una diminuzione dell’importo complessivo disponibile per investimenti in forma diretta per ciascuno degli anni oggetto di programmazione;
visto l’art.1, comma 419 della sopracitata legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019), che introduce per l’Inail nuove iniziative immobiliari in forma diretta nel settore termale e alberghiero–termale in relazione alle esigenze riabilitative dei propri assistiti ed anche al fine di consentire la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria come previsto
dall’art. 15, comma 13 lettera c-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2019 di verifica della compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni contenute nell’aggiornamento al 30 giugno 2019 del piano triennale degli investimenti 2019-2021 dell’Istituto;
tenuto conto che, rispetto all’articolazione delle risorse previste in competenza dall’Inail per gli anni 2020 e 2021, il predetto decreto approva le operazioni di investimento in forma diretta inserite nel piano nel limite dell’importo di € 600 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mentre per quelle da effettuare in forma indiretta il limite di importo è pari a € 319 milioni per l’anno 2020 e a € 320 milioni per il 2021;
tenuto conto degli obiettivi fissati dal CIV nella relazione programmatica 2020-2022 con deliberazione n. 8/2019;
viste la relazione del Direttore generale in data 4 dicembre 2019 e l’allegata tabella concernente il Piano triennale degli investimenti 2020-2022;
considerato che, sulla base dell’importo dei fondi disponibili per l’anno 2020, l’ammontare delle risorse da destinare agli investimenti immobiliari, pari a € 950.000.000 è stato rideterminato in € 948.000.000 in applicazione del sopracitato art. 1, comma 418 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
considerato, altresì, che, sempre per l’anno 2020, a tali risorse devono essere sommati altri 30 milioni di euro da utilizzare per l’acquisto di immobili istituzionali che, ai sensi dell’art. 65, comma 8, della legge n. 153/1969 e successive modificazioni, non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al medesimo articolo;
ritenuto di effettuare per gli investimenti in forma diretta una previsione di cassa di € 500.000.000 per ogni anno del triennio 2020-2022 considerate le iniziative che si prevede di realizzare;
ritenuto, altresì, di effettuare per gli investimenti immobiliari in forma indiretta una previsione di cassa di € 120.000.000 per l’anno 2020, € 338.000.000 per l’anno 2021 ed
€ 337.000.000 per l’anno 2022 sulla base degli investimenti che la società Invimit prevede di realizzare in detti anni;
vista l’articolazione delle risorse previste per gli anni 2020-2022, riepilogata nella tabella allegata alla citata relazione del Direttore generale, dove sono indicate anche le somme derivanti da eventuali operazioni di disinvestimento che l’Istituto prevede di realizzare nel triennio in esame;
considerato che per ogni anno finanziario sono indicati gli importi di competenza e di cassa relativi agli investimenti immobiliari diretti ed indiretti,
DETERMINA
di predisporre, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il Piano triennale degli investimenti 2020-2022 di cui alla tabella che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione.
f.to Franco Bettoni