Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 43 del 16 giugno 1998
Oggetto: Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 recante "modifiche alla normativa in materia di redditi di lavoro dipendente": indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa.
QUADRO NORMATIVO
- Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante "Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro".
- Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 recante "modifiche alla normativa in materia di redditi da lavoro dipendente":, indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa.
- Circolare n. 17/1998: paragrafo 4.2
Con circolare n. 17 del 20 marzo 1998, l'Istituto, nell'impartire istruzioni in merito alle disposizioni previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, recante norme in materia di armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale, ha fornito chiarimenti sul nuovo regime contributivo - decorrente dal 1° gennaio 1998 - relativo all'indennità e prestazione sostitutiva del servizio di vitto o di mensa, così come previsto dal nuovo disposto dell'articolo 48 T.U.I.R., comma 2, lettera c), interamente riscritto dal precitato decreto legislativo n. 314.
In particolare è stato precisato che, sulla base della normativa citata, a decorrere dal 1998 l'indennità e la prestazione sostitutiva del servizio di mensa, equivalenti rispettivamente alla parte di retribuzione sostitutiva del servizio in esame e al cosiddetto "buono pasto", sono esenti dalla base imponibile fino a L. 10.240 giornaliere (v.
circ. n. 17 - paragrafo 4.2).
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 25 marzo 1998, n. 70, è stato pubblicato il decreto in oggetto, il cui articolo 4, modifica il già citato articolo 48, comma 2, lettera c), limitandone parzialmente il campo di applicazione.
Si riporta il nuovo testo della norma in parola con la specifica evidenziazione della modifica apportata alla precedente disciplina:
"le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".
L'articolo 7 del nuovo decreto prevede che le disposizioni decorrano, con efficacia retroattiva, dal 1° gennaio 1998.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, pertanto, la nuova disciplina di esenzione è la seguente:
- prestazione sostitutiva del servizio di vitto o di mensa:
esente fino a L. 10.240 giornaliere;
- indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa:
esente fino a L. 10.240 solo se corrisposta agli addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo (cantieri edili ecc..) o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (cfr. all. n. 1).
Pertanto, dalla predetta data, l'indennità sostitutiva di vitto e mensa, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla norma, concorre a formare l'imponibile previdenziale per l'intero ammontare corrisposto.
Si fa, tuttavia, riserva di diramare ulteriori istruzioni qualora dovessero essere emanati chiarimenti da parte del Ministero delle Finanze soprattutto riguardo all'individuazione di criteri più precisi per la definizione del concetto di
"mancanza di strutture o servizi di ristorazione".
Si precisa che l'allegato n. 1 "SOMME E VALORI ESCLUSI DAL NUOVO REGIME IMPONIBILE AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI" sostituisce l'allegato n. 2 alla circolare n. 17/1998.
Allegato n. 1 alla circ. n. 43/1998
SOMME E VALORI ESCLUSI DAL NUOVO REGIME IMPONIBILE AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI:
articolo 48, commi 2-8, T.U.I.R.
DISCIPLINA CONTRIBUTIVA
SOMMA O VALORE FINO AL 1997 DAL 1998
Erogazioni liberali per festività o ricorrenze
Imponibili Esenti fino a L. 500.000 annuali
Sussidi occasionali
(per rilevanti esigenze personali o familiari, per vittime di usura o di estorsioni)
Esenti Esenti
Servizio di vitto o di mensa Dal 1994 esente se predisposto per le generalità dei lavoratori
Esente
Indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa
Dal 1.1.1994 (dal 22.6.1995, per edili ed affini), esente fino a limiti giornalieri rivalutati annualmente 1997: esente fino a L. 2.275
Esente fino a L. 10.240 giornaliere se corrisposta agli addetti a strutture lavorative temporanee (cantieri edili ecc…) o ubicate in zone ove manchino servizi di ristorazione
Prestazione sostitutiva del servizio di vitto o di mensa (buono pasto)
Dal 1994, esente fino a limiti giornalieri rivalutati annualmente 1997: esente fino a L. 10.240
Esente fino a L. 10.240 giornaliere
Servizio di trasporto Dal 1994 esente se predisposto
per la generalità dei lavoratori
Esente
Compensi reversibili (riversati al datore di lavoro o allo Stato)
Esenti Esenti
Erogazioni e spese per finalità sociali (educazione, istruzione, ricreazione e culto)
Spese per asili nido e circoli, spacci e bar aziendali: esenti Spese per colonie e borse di studio: esenti dal 17.8.1995
Esenti
Azioni offerte ai dipendenti (artt. 2349 e 2441, ultimo comma, Codice Civile)
E' esente la differenza di valore tra il prezzo di mercato e quello agevolato
Esenti
Mance dei "croupiers" Se ricevute dai clienti: esenti Se ricevute in base a percentuali prefissate: imponibili
Esenti nella misura del 25%
annuo
Indennità ai trasferisti
"saltuari" per trasferte fuori del territorio comunale
Generalità dei dipendenti:
trasferte entro il territorio
nazionale: indennità esente nella misura del 50% annuo; trasferte all'estero (dal 31.12.1987):
indennità esente nella misura della quota esente dall'IRPEF, ridotta di 1/3 in caso di alloggio rimborsato o fornito
gratuitamente.
Esente fino a L. 90.000
giornaliere, elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di
trasporto.
Esente fino a L. 60.000 giornaliere, elevate a L. 100.000 per le trasferte all'estero, in caso di vitto o di alloggio rimborsato o fornito gratuitamente.
Dipendenti da imprese di autotrasporto: dal 1.1.1987 al 24.2.1995, indennità esente fino a L.
60.000 giornaliere, elevate a L.
100.000 per le trasferte all'estero;
dal 25.2.1995 al 31.12.1997, indennità esente fino a L. 150.000 per le trasferte all'estero.
Esente fino a L. 30.000 giornaliere, elevate a L. 50.000 per le trasferte all'estero, in caso di rimborso di vitto e alloggio.
Rimborsi analitici di spese (per le trasferte di cui sopra)
Esenti se le spese sono documentate
Rimborsi di spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e
trasporto: esenti.
Rimborsi di altre spese, anche non documentabili: esenti fino a L.
30.000 giornaliere, elevate a L.
50.000 per le trasferte all'estero.
Indennità ai trasfertisti
"saltuari" per trasferte entro il territorio comunale
V. trasferte entro il territorio nazionale
Imponibile
Rimborsi analitici di spese (per le trasferte di cui sopra)
Esenti se le spese sono documentate
Esenti solo i rimborsi spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore
Indennità ai trasfertisti
"fissi"
V. trasfertisti "saltuari" Esenti nella misura del 50%
annuo Maggiorazioni di
retribuzione ai trasfertisti
"fissi"
Imponibili Esenti nella misura del 50%
annuo
Indennità di navigazione e di volo
Imponibili Esenti nella misura del 50%
annuo
Indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti
Imponibili Esenti nella misura del 50%
annuo, se di importo non superiore a: 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale.
9 milioni per i trasferimenti fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo
Rimborsi analitici di spese (per i trasferimenti di cui sopra)
Esenti se le spese sono documentate
Esenti se le spese sono documentate e sono:
spese di viaggio
spese di trasporto di cose
spese per recesso dal contratto di locazione
Assegni di sede ed altre indennità per servizi prestati all'estero
Imponibili Esenti nella misura del 50%
annuo (esenzione alternativa a quella prevista per le trasferte all'estero di cui al comma 5) Altri compensi in natura
(beni e servizi)
Valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti: esente per l'importo
Valore complessivo annuo di beni e servizi inferiore o pari a L.
500.000: esente
eccedente il 50% del prezzo praticato al grossista (dal 17.8.1995). Differenza tra il costo aziendale dei mutui e prestiti concessi ai dipendenti ed il tasso agevolato: esente nella misura del 50%
(valore superiore: imponibile)