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indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 43 del 16 giugno 1998

Oggetto: Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 recante "modifiche alla normativa in materia di redditi di lavoro dipendente": indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa.

QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante "Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro".

- Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 recante "modifiche alla normativa in materia di redditi da lavoro dipendente":, indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa.

- Circolare n. 17/1998: paragrafo 4.2

Con circolare n. 17 del 20 marzo 1998, l'Istituto, nell'impartire istruzioni in merito alle disposizioni previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, recante norme in materia di armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale, ha fornito chiarimenti sul nuovo regime contributivo - decorrente dal 1° gennaio 1998 - relativo all'indennità e prestazione sostitutiva del servizio di vitto o di mensa, così come previsto dal nuovo disposto dell'articolo 48 T.U.I.R., comma 2, lettera c), interamente riscritto dal precitato decreto legislativo n. 314.

In particolare è stato precisato che, sulla base della normativa citata, a decorrere dal 1998 l'indennità e la prestazione sostitutiva del servizio di mensa, equivalenti rispettivamente alla parte di retribuzione sostitutiva del servizio in esame e al cosiddetto "buono pasto", sono esenti dalla base imponibile fino a L. 10.240 giornaliere (v.

circ. n. 17 - paragrafo 4.2).

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 25 marzo 1998, n. 70, è stato pubblicato il decreto in oggetto, il cui articolo 4, modifica il già citato articolo 48, comma 2, lettera c), limitandone parzialmente il campo di applicazione.

Si riporta il nuovo testo della norma in parola con la specifica evidenziazione della modifica apportata alla precedente disciplina:

"le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".

L'articolo 7 del nuovo decreto prevede che le disposizioni decorrano, con efficacia retroattiva, dal 1° gennaio 1998.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, pertanto, la nuova disciplina di esenzione è la seguente:

- prestazione sostitutiva del servizio di vitto o di mensa:

esente fino a L. 10.240 giornaliere;

- indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa:

esente fino a L. 10.240 solo se corrisposta agli addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo (cantieri edili ecc..) o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (cfr. all. n. 1).

Pertanto, dalla predetta data, l'indennità sostitutiva di vitto e mensa, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla norma, concorre a formare l'imponibile previdenziale per l'intero ammontare corrisposto.

Si fa, tuttavia, riserva di diramare ulteriori istruzioni qualora dovessero essere emanati chiarimenti da parte del Ministero delle Finanze soprattutto riguardo all'individuazione di criteri più precisi per la definizione del concetto di

"mancanza di strutture o servizi di ristorazione".

Si precisa che l'allegato n. 1 "SOMME E VALORI ESCLUSI DAL NUOVO REGIME IMPONIBILE AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI" sostituisce l'allegato n. 2 alla circolare n. 17/1998.

(2)

Allegato n. 1 alla circ. n. 43/1998

SOMME E VALORI ESCLUSI DAL NUOVO REGIME IMPONIBILE AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI:

articolo 48, commi 2-8, T.U.I.R.

DISCIPLINA CONTRIBUTIVA

SOMMA O VALORE FINO AL 1997 DAL 1998

Erogazioni liberali per festività o ricorrenze

Imponibili Esenti fino a L. 500.000 annuali

Sussidi occasionali

(per rilevanti esigenze personali o familiari, per vittime di usura o di estorsioni)

Esenti Esenti

Servizio di vitto o di mensa Dal 1994 esente se predisposto per le generalità dei lavoratori

Esente

Indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa

Dal 1.1.1994 (dal 22.6.1995, per edili ed affini), esente fino a limiti giornalieri rivalutati annualmente 1997: esente fino a L. 2.275

Esente fino a L. 10.240 giornaliere se corrisposta agli addetti a strutture lavorative temporanee (cantieri edili ecc…) o ubicate in zone ove manchino servizi di ristorazione

Prestazione sostitutiva del servizio di vitto o di mensa (buono pasto)

Dal 1994, esente fino a limiti giornalieri rivalutati annualmente 1997: esente fino a L. 10.240

Esente fino a L. 10.240 giornaliere

Servizio di trasporto Dal 1994 esente se predisposto

per la generalità dei lavoratori

Esente

Compensi reversibili (riversati al datore di lavoro o allo Stato)

Esenti Esenti

Erogazioni e spese per finalità sociali (educazione, istruzione, ricreazione e culto)

Spese per asili nido e circoli, spacci e bar aziendali: esenti Spese per colonie e borse di studio: esenti dal 17.8.1995

Esenti

Azioni offerte ai dipendenti (artt. 2349 e 2441, ultimo comma, Codice Civile)

E' esente la differenza di valore tra il prezzo di mercato e quello agevolato

Esenti

Mance dei "croupiers" Se ricevute dai clienti: esenti Se ricevute in base a percentuali prefissate: imponibili

Esenti nella misura del 25%

annuo

Indennità ai trasferisti

"saltuari" per trasferte fuori del territorio comunale

Generalità dei dipendenti:

trasferte entro il territorio

nazionale: indennità esente nella misura del 50% annuo; trasferte all'estero (dal 31.12.1987):

indennità esente nella misura della quota esente dall'IRPEF, ridotta di 1/3 in caso di alloggio rimborsato o fornito

gratuitamente.

Esente fino a L. 90.000

giornaliere, elevate a L. 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di

trasporto.

Esente fino a L. 60.000 giornaliere, elevate a L. 100.000 per le trasferte all'estero, in caso di vitto o di alloggio rimborsato o fornito gratuitamente.

(3)

Dipendenti da imprese di autotrasporto: dal 1.1.1987 al 24.2.1995, indennità esente fino a L.

60.000 giornaliere, elevate a L.

100.000 per le trasferte all'estero;

dal 25.2.1995 al 31.12.1997, indennità esente fino a L. 150.000 per le trasferte all'estero.

Esente fino a L. 30.000 giornaliere, elevate a L. 50.000 per le trasferte all'estero, in caso di rimborso di vitto e alloggio.

Rimborsi analitici di spese (per le trasferte di cui sopra)

Esenti se le spese sono documentate

Rimborsi di spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e

trasporto: esenti.

Rimborsi di altre spese, anche non documentabili: esenti fino a L.

30.000 giornaliere, elevate a L.

50.000 per le trasferte all'estero.

Indennità ai trasfertisti

"saltuari" per trasferte entro il territorio comunale

V. trasferte entro il territorio nazionale

Imponibile

Rimborsi analitici di spese (per le trasferte di cui sopra)

Esenti se le spese sono documentate

Esenti solo i rimborsi spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore

Indennità ai trasfertisti

"fissi"

V. trasfertisti "saltuari" Esenti nella misura del 50%

annuo Maggiorazioni di

retribuzione ai trasfertisti

"fissi"

Imponibili Esenti nella misura del 50%

annuo

Indennità di navigazione e di volo

Imponibili Esenti nella misura del 50%

annuo

Indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti

Imponibili Esenti nella misura del 50%

annuo, se di importo non superiore a: 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale.

9 milioni per i trasferimenti fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo

Rimborsi analitici di spese (per i trasferimenti di cui sopra)

Esenti se le spese sono documentate

Esenti se le spese sono documentate e sono:

spese di viaggio

spese di trasporto di cose

spese per recesso dal contratto di locazione

Assegni di sede ed altre indennità per servizi prestati all'estero

Imponibili Esenti nella misura del 50%

annuo (esenzione alternativa a quella prevista per le trasferte all'estero di cui al comma 5) Altri compensi in natura

(beni e servizi)

Valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti: esente per l'importo

Valore complessivo annuo di beni e servizi inferiore o pari a L.

500.000: esente

(4)

eccedente il 50% del prezzo praticato al grossista (dal 17.8.1995). Differenza tra il costo aziendale dei mutui e prestiti concessi ai dipendenti ed il tasso agevolato: esente nella misura del 50%

(valore superiore: imponibile)

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