GAZZETTA È UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno LXIV
.Roma
--Giovedi, 18. dicembre 1928 Numero 292
Abbonsarnenti. Inmex•sotonA.
Aline Sem. Trim.
In Rotna, sin presso l'Amin¡nistrazione clie a
domicilio cd in tutto il Regno (Parte IeII) L. 100 00 40 All'estero (Paesi de11'Unione riostale) • 200 ISO TO 111 Roma, sia presso l'Amministrazione clie a
domicilio ed in tt•tto il Regno (sola Parte1) = 70 40 25 All'estero (Paesi dell'Uniorie postale) . • 120 80 BO
Un tlumero separato fino a 32 paginc cent. CO - Arretrato cent. ß0; all'estero T. 2.20-So ilgiornalesi cornpone di oltro 32pagine alimenta di cent. 60 ogniB2 pa- Allie o frazioni - Ogill foglio delle inserzioni. di 4 pagina, cent. 30 -- Arretrato ernt. I,0
Andunzi giudiziari . . . . . . . . L. 2.00 t por ogni linea di colonna o
Altri ayylsi . . . . . . . . . . . .
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Le pagine destinate per lo inserzioni, agli effetti del computo delle lineee degli spasi di linea, si considerano sempredivise in duo colonne verticali.
.Gli driginali dagli avvisi debbonoessero redattI su carta da bollo da Lire I'RB edaccourjagnati<Inundeposito preventivo in ragfone di lire CENTOVENTI (L.150) per ogn£ variina di manosettito.
Gli gbhonamenti si prendono presso VAmministrazione e gli Ullici postali a de- correre lai r d'o0mi mese. ... Le richieste per lainserzioni debbono essere dirette esolusivrikente alla Amministrazione della aGassetta Uflicialea presso 11
Provvg¶itorato Generale dello Stato . Ministerodelle Finanze (Tel. 01-86).
-Alfimporto di ciascunreplira posit:lo ordinarioe telegrafico as aggiunga sempre la tassa dL bollo «li centesimi cinque o dieci.
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO II, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA EsDEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
SOMM A R I O
DISPOSIZIONI E CO31UNICATIMinistero delle
poste
e deltelegrail: Apert.ura
di ricevitoria.LEGGI E DECRETI
Ministéro delle
finanze: Pag.
7177REGIO DECRETONuovo statuto de11a Cassae novernbre 1923,di mutuon. 2587.soccorso fra i canto• Rettifiche d'intestazioneSmarrimento di ricetute
(Elenco (Elenco
n.n.11) 19)
,. .. .. ..Pag. Pag.
71787179 nieri ed icapi
cantonieri delle strade nazionali . .Pag.
7169 Ministéro dei lavoripubblici:
Diffida . . . . . .Pag.
7179REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2593.
Modificazioni al numero dei
magistrati assegnati
al tribu.male e alla
pretura
di Pisa ed allapretura
di Montebelluna.--- -
Pag.
7172REGIO DECRETO 2 dicenibre 1923, n. 2594.
Norme sulla circoscrizione notarile in relazione alla riforma della circoscrizione
giudiziaria
delRegno
. . .Pag.
7172 REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 259ß.Modificazioni al numero dei
magistrati assegnati
ai tribu=nali di Ferrara e di Forli , . . . . . . . . .
Pag.
7173 REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2595.Disposizioni
sullaimpugnabilità
delle sentenze nel caso dideroghe
convenzionali alle norme sulla competenza per valore.---
.
Pag.
7173 ILEGIO DECRETO e dicembre 1923, n. 2618.Modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del
Regno
ed aumento deldeposito
per il ricorso in Cassazione.---
Pag.
7173REGIO DEORETO 25 novembre 1923, n. 2592.
Valore locativo delle abitazioni costruite nel
periodo
pre, bellico dall'Istituto autonomo per le casepopolari
diBologna.
,,
-
Pag.
7174REGIO
DECILETO
e novembre 1923, n. 2513.Accettazione
da parte della Fondazione Giovanni Carolipel progresso degli
studi filosofici in Italia, di una donazione di L.20,000
. . . . . . . . . . . , . . . . .Pag.
7175ILEGIO DEORETO 31 ottobro
B23,
n. 2517.Modificazione del
regolamento
del comune diBognanco
Den=tro
(Novara)
perl'applicazione
della tassa disoggiorno.
--
Pag.
7175ItELAZIONI o REGI DECRETI:
Sciogliinento
delConsigli
comunali diCampobello
di Maz.zara
(Trapani),
di Reana del Rolane e dicomeglians (Udine),
di
Proganziol (Treviso).
. . . . . . . . . . .Pag.
7175 REGIODECRETO
Y ottobre 1993.Costituzione per l'anno 1923 del
Collegio
arbitrale di 1• gra·do sedente in Messina . . . . . . . . . . . .
Pag.
7176 DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1923.Elenco
suppletivo
delle acquepubbliche
dellaprovincia
diCagliarl
. . . . ,. . . . . . . .Pag.
1177 DEORETO MINTSTERIALE 8 dicembre 1923.Restrizioni
all'esercizio Venatorio inprovincia
di Brescia.Pag.
7177BANDI DI
CONCORSO
Ministero dell'economia nazionale:Concorsi per i
posti
di vice-direttore presso laRegia
sta-zione agraria
sperimentale
diModena, sperimentale
diagrumi-
coltura efrutticoltura
aiAoireale, bacologica
diPadova,
e dipatologia Concorso, vegetale
di Roma . . . . . .. . . . .Pag.
7179_per esami e per
titoli,
per unposto
di assistente presso laRegia
stazionesperimentale chimico-agraria
di Roma.Pag.
1180LEGGI E DECRETI
REGIO
DECRETO
9 novembre 1923, n. 2587.Nuovo statuto della Cassa di mutuo soccorso fra i canto=
nieri edi
capi
cantoneri delle strade nazionali.VITTORIO EMANUELE IIT
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 27 settembre
1885,
n.3489,
colquale
fucostituita
presso ilMinistero
deilavori pubblici
una Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri e
capi
canto-nieri delle strade nazionali del
Regno
e fuapprovsto
il suo statutocomposto
di 23articoli;
Visti i successivi R. decreto 11
febbraio 1906,
n.51;
de-creto
Luogotenenziale
1°aprile 1917,
n. 0&&e decretoLuogo.
tenenziale 1° settembre
1918,
n.2005, portanti
modifiche al-Foriginario
statutoorganico;
Ritenuta la
opportunità
diriformare
la costituzione deŒ Comitato della Cassa anche inrapporto alle riforme
dei ser.vizi I
Ministero
dei lavoripubblici
di cui al R. decreto 31 dicenibre1922,
n.1809,
dicoordinare
in un unico testo le prece lentimodifiche
esopprimere
dal detto statuto le norme nonýiil applicabili;
IV
Ao ilConsiglio
diStato;
R
ITA. proposta
delNostro
31inistroSegretario
di Statopei Lay pubblici;
Abbiamo
decretato
edecretiamo:
7170
13-xu-1923 -- GAZZETT.\ L'FFICIA1E DEL REGNU D'ITALIA - N. 292Chi non paga il suo contributo per sei mesi consecutivi e
E'
approvato
il nuovo statuto della Caesa, di mu to soc che allo scadere dei sei mesi da che è rimasto in ritardo. neicorso fra i cantonieri ed i
capi
cantonieri delle stradE nazio-pagamenti,,non
si mette in corrente nel pagamento sia ael con-nali, composto
di 23articoli, visto,
d'ordineNostro,
dal Mi tributo che dell'aumento cui è andatosoggetto pel
r°tardostesso,
nistroproponente,
restandoabrogate
tutte ledisposizioni
ad e nna
apencstonae
e i contributi che ha.gra esso contrarie.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloSteto,
sia inserto nella raccolta ufliciale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farloosservare.
Dato a
Racconigi,
addì 9 novembre 1923.VITTORIO EMANUELE.
C.u AzzA.
Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addi 10 dicem1>rc 1923 Atti del Governo, registro 219, foglio 63. - GRANATA
Art. 5.
Per il servizio delle
pensioni
e dei sussiai la Cassa di mutuosoccorso ha un fondo costituito:
a) dai contributi dei .cantonieri inscritti:
I>) dal
prodotto
delle multe aicantonieri;
c) da un assegno di L 10,000 che
ogni
anno saràprele-
vato dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato per la manu- tenzione delle strade nazionali
dopo
che il bilancio stesso sarà statoregolarmente approvato
:d) dalle multe dei contribuenti morosi di cui all'art. 4 del presente statuto;
c) da altri eventuali
proventi
olargizioni.
II.
PENSIONI VITALIZIE.
Statuto
organico
della Cassa di mutuo soccorso tra i
capi
cantonieri Art. 6.e cantonieri delle strade nazionali del
Regno'
Ilcontributo,
chegli
ascritti alla Cassa di mutuo soccorsodevono dare per costituire il fondo per le
pensioni vitalizie,
con-Ï.
siste in una tassa mensile determinata dall'età di ciascun can-toniere al momento in cui è assunto in servizio e
corrispondente
ISTITUEIONE E SCOPO DELLA CASSA. alrispettivo
annuoimporto
indicato in questa tabella :Art. 1.
I
E' istituita presso ilMinistero dei lavori
pubblici
una CaSSR ETÀ CONTRIBUTO CONTRIBUTOdi mutuo soccorso per
pensioni
e sussidi a beneficio dei capi all'ammissione annuocantonieri e cantonieri delle strade nazionali del
Regno·
in servizio annuo dei cantonierl<Ici capi cantonieri
Art. 2.
La Cassa ha per
iscopo:
P Accordare
pensioni
vitalizie; 20 15 - 18.702° Accordare sussidi in caso di malattia:
3° Accordare sussidi straordinari una volta tanto, ovvero 21 15.60 19.45
sussi<li rinnovabili d'anno in anno a seconda dei fondi
dispo-
22 16.20 20.45 nibili:a)
ai cantonieri ecapi
cantonieri che si rendessero ina- 23 17.40 21.55bili al servizio e non avessero diritto a
pensione
,b)
alle vedove ed orfani di cantonieri ccapi
cantonieri 24 18.60 22.70morti in servizio
attivo,
senza diritto apensione.
25 19.20 23.90
Art. 3. 26 20.40 25.20
Sono ascritti alla Cassa tutti i cantonieri delle strade na- 27 21.60 26.60
zionali che hanno prestato il
giuramento
prescritto dall'art. 3 28 22.80 28.05 delregolamento approvato
con R. decreto 28maggio
1922, nu-mero 1189. 29 24 -- 29.60
Art. 4. 30 25.20 31.25
Potranno essere ascritti alla Cassa per
acquistare
diritto alle sole pensioni vitalizie i cantonieri aduetti alle strade pro-vinciali,
che siano entrati in serviziodopo
lapubblicazione
delprecedente
statuto 29 settembre 1885, quando le Amministra- zioniprovinciali
stabiliscano per l'ammissione in servizio dei loro cantonieri le stesse condizioniprescritte
perquelli
delle strade nazionali epurchè
le Amministrazioni stesse si obbli-ghino
a pagare per essi alla Cassa i contributi di cui nella ta- bella dell'art. 6 del presente statuto.I cantonieri delle strade nazionali che per effetto dell'arti- colo 11 della
legge
so marzo 186ö, passano al servizio delleProvincie,
potranno rimanero ascritti equelli
attualmente ad- detti alle stradeprovinciali
potranno essere ammessi a farsi ascrivere alla Cassa peracquistar
diritto allapensione,
anchose le Provincie da cui
dipendono
non volessero assumersigli obblighi predetti.
In questo caso essipagheranno
direttamente alla Cassa i loro contributi per il fondo delle pensiotii nella forma e nei modi che sarannoprescritti
con decreto Ministe- riale.Per ogni giorno di vitanlo nea e one di
questi
paga- menti il contributo sarà aumentato di La per cento.31 26.40 33.05
32 28.20 34.95
33 30 - 37 ---
34 31.20 39. 15
3õ 33.60 41.50
Art. 7.
Nel caso
di,promozione
di un cantoniere a capocantoniere, questi
corititiuerà a pagare il contributo chegli
eraprima
im-posto,
aumentato dellaquinta
parte diquello
fissato pei capi cantonieri che entrassero in servizio all'età in cuiegli
è st.atopromosso.
I cantonieri promossi capi cantonieri in età dai 36 ai 50 anni
saranno tenuti a pagare. ohre al contributo loro
imposto
inprecedenza,
la somma di L. I mensili: quellipromossi dopo gli
anni 50 la somma invece di L. L30 mensili.
13-xr-1923 --- GAZZETTA
UFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA --- N. 2927171
Art. 8.
I cantonieri ascritti alla Cassa di mutuo soccorso e
soggetti
a contributo
pel
fondo dellepensioni,
nei casi noncontemplati
nell'art. 9, hanno
diritto,
allorchèraggiungono
inservizig
il 65° anno dietà,
ad unapensione
annua di L. 400 se sono canto- nierie di L. 500 secapi
cantonieri.Art. 9.
E' data facoltà ai cantonieri e
capi
cantonieri disottoporsi
a
maggiore
contributo per conseguire una pensione proporzio- nalmentemaggiore.
Il contributo nonp,trà
inogni
caso supe- rare ildoppio
diquello
prescritto neLa tabelladell'art.
6 e, ovene ricorra
l'ipotesi,
nell'ultimo comnia dell'art. 7.Art. 10.
Gli
agenti
divenuti permanentemente inabili alservizio,
hanno diritto ad una
pensione
annua di L. 300 se cantonieri edi L. 350 se
capi cantonieri, purchè
abbianocompiuto
30 anni di effettivo servizio; e ad unapensione
annua di L. 325 se can-toniori e di L. 400 so
capi
cantonieriquando
abbianocompiuto
35 anni di effettivo servizio.
Art. 11.
Alle vedove
degli agenti
mortiinpensione,
ed in mancanzadi esse ai loro orfani sino alla eth di anni 15
compiuti,
verràassegnata una
pensione
annuacorrispondente
allaquarta parte
diquella goduta dall'agente.
Alle vedove
ed,
in mancanza di esse,agli
orfani sino all'età di 15anni, degli agenti
decedutidopo
averraggiunto
in ser-vizio il 65° anno
di,
età, o se di etàinferio-e, dopo compiuti
30 anni di servizio
effettivo,
sarà asseenata unapensione
cor-rispondente
alla quarta parte diquella
che sarebbespettata all'agente.
III.
SUSSIDI.
Art. 12.
Il contributo che
gli
ascritti alla Cassa di mutuo soccorsodevono dare per costituire il fondo por i
sussidi,
consiste inuna tassa mensile di L. 0.50 per i cantonieri eL 0.60 per i
capi
cantonieri.Il pagamento dei contributi per il fondo sussidi è
obbliga-
torio senza alctma eccezione o interruzione per la durata delservizio.
Art. 13.
In caso di malattia
regolarmente constatata,
i cantonieri ascritti alla Cassa esoggetti
a contributipel
fondosussidi,
avranno diritto ad un sussidio
giornaliero
di L. 1 se cantonierio di L. 1.20 se
capi
cantonieri.Questo
sussidio decorrerà dalgiorno
in cui avranno dovuto farsi surrogare aproprie
spese sulla strada e cessera col cessarc del servizio del surrogante.Il sussidio di malattia non
potrà
inogni
caso durarepiù
di tre mesi, nè alcunopotra goderne
in un anno per un temposuperiore
ai tre mesi.Non hanno diritto a sussidi di malattia
quei
cantonieri che si rondesserotemporaneamente
inabili al servizio per causoimputabili
a lorocolpa.
Art. 14.
Noi limiti
dello
sommedisponibili
saranno accordati sussidia
quei cantonieri,
che senza lorocolpa,
fossero ridotti perma- nentemente inabili al lavoro ed a tenore del presente statuto non avesseroconseguito
diritto apensione.
Per coloro che aves- seroprestato
non meno di 20 e nonpih
di 30 anni di serviziooffettivo,
il sussidiopotrA
essere rinnovabile d'anno in anno.Nella concessione di
questi
sussidi sara tenuto contodegli
anni diservizio,
aallo stato difamiglia
e della moralità di coluia cui devo ossere
accordato.
Art. 15.
Potranno essere aocordati sussidi alle vedove ed orfani dei cantonieri morti
prima
di avercompiuto
il 30° anno di servizioquando
il· matrimonio sia stato eclobrato almeno un anno prima della morte delcantoniere,
Non otranno essere aocordati sussidi alla
vedova,
che altempo deÎla
mortedel
marito ne fosselegalmente separata
perpropria co)pa;
nèagli
orfani che avessero superato l'età di anni 15.Nella concessione di
questi
sussidi si terrà contodegli
anni di servizio del cantoniere defunto e lo ammontare dei sussidi stessi nonpotrà,
inogni
caso, superare sei mesate del salario di cuiegli
era fornito.IV.
DISPOSIZIONI COMUNI.
Art. 16.
Salve le eccezioni
portato
dall'art. 4, i contrilbutidogli
ascritti allaCassa,
così per il fondo dellepensioni,
come perquello
deisussidi,
siesigeranno
mediante ritenuta mensile sul loro salario.Art. 17.
I
cantonieri,
che per volontariadimissione,
o licenziamentodipendente
da causeimputabili
a lorocolpa
cessano dal ser-vizio,
non possonopretendere
alcun risarcimento per i contri- buti da essipagati.
Art. 18.
Le entrate della Cassa di mutuo soccorso dei
cantonieri, da qualunque cespite provengano,
saranno dall'Amministrazione della Cassa stessaimpiegate
mdepositi
fruttiferi presso unistituto di credito od m altro modo da
designarsi
condeoretp Ministeriale,
Art. 19.
L'Amministrazione della Cassa di mutuo soccorso terra duo conti
separati:
uno per il fondo dellepensioni,
l'altro perquello
dei sussidi.
All'attivo del fondo per le
pensioni
saranno attribuiti i con-tributi stabiliti dall'art. 6 e dall'ultimo comma del successivo art. 7
provenienti
daquei
cantonieri ascritti alla Cassa aiquali
col presente statuto si da diritto apensione.
Al fondo stessosaranno
poi attribuiti gli
eventualiproventi
e leelargizioni
chevi potesseroIl fondo essere
specialmente
destinate.per
sussidi,
sarà invececostituito:
a)
dai contributi di cui all'art. 12·b)
dalprodotto delle
eventualimuite
inflitte aicantonieri
a norma dell'art. 31 del
regolamento
28maggio
1922, n. 1189;c) dall'assegno
di L. 10,000 del Ministero dei lavoripub-
blici;
d)
daogni
somma chepotesse
venire destinata alla Cassae che non fosse stata
espressamente
destinata al fondo delle penslom.L'Amministrazione dovia tener sempre distinti i due fondi in modo che la loro
separazione apparisca
non solo dai bilancima anche dai
registri
amministrativi.V.
AMMINISTRAZIONE
DELLACASSA.
Art. 20.
La Cassa di mutuo soccorso sara amministrata da un Co- mitato costituito dal capo del
Segretariato generalo,
come pre-sidente,
e da treconsigheri
scelti tra i funzionari del Ministero dei lavoripubblici,
uno per ciascuna delle tre Direzioni gene- rali delle operepubbliche
dell'Italiasettentrionale,
centrale e meridionale e nominati con decreto del Ministrocompetente.
Farà inoltre
parte
delComitato,
inqualità
diconsigliere,
un capo cantoniere od un
cantoniere,
dadesignarsi
aalla Fe- derazione italiana cantonieri strede nazionali fragli agenti
residenti inRoma,
restando a curadella
Federazione stessa diprovvedore
alle spese diviaggio
osoggiorno
del rappresentante di classe nel caso in cui essapreferisse designare
unagente
fuori Roma.Doti¡o
componente ilComitato
sarà pure nominato con de- cretodel Ministro
per i lavoripubblici
11quale
viprovvedcrà
d'ufficiorqualora
laFederazione
non possa o nonvoglia
effet- tuare ladesignazione.
II Comitato si randuna
ogni
volta che ilpresidente
lo reputa necessario e delibera su tutte le emereene riottenti l'arroi-nistrazione
dellaCassa, in conformità delle disposizioni
delpresente
statuto.Tigg
13-In-1923 --GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA--N. 292
Le deliberazioni si
prenderanno
amaggiorità
divoti,
ed in caso diparità quello
delp.residente
saràprevalente.
Per la validita delle deliberazioni si richiederà la presenza della metà deicoroponenti
il Comitato.Art. 21.
Il Comitato ha facoltà di nominare membri onorari e be nemeriti aella Cassa di mutuo soccorso tutti coloro che con-
tribuiranno al
miglioramento
morale e materiale deicantonieri,
mediantequalche
notevoleprestazione
od offerta.Art. 22.
Delle deliberazioni del Comitato sarà steso processo ver-
bale,
che sarà firraato dalpresidente
e dalsegretario,
da no- minarsi pure con decreto del Ministro per i lavoripubblici
tra i funzionari del Ministero.Per l'esecuzione delle sue deliberazioni, per la tenuta della
contabilità,
per la formazione dei bilanci annualidegli
introitie delle spese, per la
compilazione
della relazione annuale pre- scritta dalPart. 23, il Comitato si varràdell'opera
delpersonale
del Ministero dei lavoripubblici.
Art. 23.
Ogni
anno, a cura delComitato,
dovrà esserepubblicata
una relazione sull'andamento economico della Cassa di mutuo
soccorso fra i cantonieri e
capi
cantonieri.La forma di questa
relazione,
come tutte le normeriguar-
danti la contabilità dellaCassa,
il modo di istruire le domandedi
pensione
ë di sussidio e quanto altropotrà
occorrerepel regolare
funzionamento della Cassastessa,
saranno determi-nate con
speciale regolamento
daapprovarsi
con decreto Mi- nisteriale.Roma,
li 9 novemibre 1923.Visto,
d'ordine di Sua Maestà ilRe:Il Ministro per i lavori ÿubblici CARNAZZA.
REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2593.
Modificazioni al numero dei
magistrati assegnati
al tribu=nale e alla
pretura (i
Pisa ed alla pretura di Montebelluna.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER YOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto Part. 1 del Nostro decreto 3
maggio 192:1,
n.1165;
Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei
magi-
strati
assegnati
allapretura
di Montebelluna ed al tritni- nale ed allapretura
diPisa;
Sentito il
Consiglio
dei Ministri:Sulla
proposta
del NostroGuardasigilli,
3finistroSegre-
tario di Stato per la
giustizia
egli
affari diculto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
'Al tribunale di Pisa sono
assegnati cinque giudici,
rima-nendo così modificata la tabella C, annessa al Nostro de- creto 3
maggio 1923,
n. 1165.Alla
pretura
di Pisa è soppresso ilposto
digiudice
o pre-tore,
oltre iltitolare,
ed è inveceassegnato
nu uditorevicepretore:
ilposto
di uditorevicepretore assegnato
allapretura
di Montebelluna èsoppresso, rimanendo in tali sensi modificata la tabella D, annessa alpredetto
Nostro decreto.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia inserto nella raccolta uinciale delle
leggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 2 dicembre 1923.VITTORIO
EMANUELE.
MUSSOLINI - ÛVIGEO.
Visto, il Guardasigilli: OVIGuo.
llegistrato alla Corte dei conti, addi 11 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro $19, foglio 68. --- GRANATA.
REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2594.
Norme sulla circoscrizione notarile in relazione alla riforma della circoscrizione
giudiziaria
'delRegno.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZTA DI DIO E PER VOLONTÃ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei
poteri
conferiti al Governo con lalegge
3 di-cembre
1922,
n. 1G01;Visto il R. decreto 24 marzo
1923,
n.602, riguardante
lacircoserizione
giudiziaria
delRegno
ed il R. decreto 28giu-
gno
1923,
n.1361,
che ebbeparzialmente
a modificare la dettacircoscrizione;
Vista la
legge
1G febbraio1913,
n.89,
sull'ordinamento del notariato edegli
archivinotarili;
Udito il
Consiglio
dei Ministri:Sulla
proposta
del NostroGuarlasigilli,
MinistroSegre-
tarib di Stato per la
giustizia
egli
affari diculto;
Abbiamo decretato e decretismo:
Art. 1.
L'attuale circoscrizione dei
collegi,
deiconsigli
edegli
ar-chivi
notarili,
anche inseguito
:Glemodificazioni apportate
alla circoscrizionegiudiziaria
delRegno
con iRegi decrgtt
24 marzo
1923,
n. 002 e 28giugno 1923,
n.1361,
rimane in-variata,
fino aquando
non sarà altrimentiprovveduto
condecreto Reale.
Art. 2.
Le attribuzioni inerenti all'attuale ordinamento del nota- riato demandate dalle
disposizioni
invigore
alpresidente
del
tribunale,
alprocuratore
del Re e al tribunale sarannoesercitate dal
presidente
deltribunale,
dalprocuratore
delRe,
e dal tribunale alla cui circoserizioneappartiene
il en-poluogo
del distretto notarile.11
presidente
ed il procuratore del Re anzidettipotranno però delegare
lerispettive
loro attribuzioni anche alpretore
del
mandamento,
sede delconsiglio
o dell'archivio notavile.Ordiniamo che il
presente decreto,
inunito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta uiliciale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achinnque spetti
diosservarlo e di farlb osservare.
Dato a
Roma,
addì S dicembre 1923.VITTORIO
EMANTELE.Àrt. 2. ÀÍUSSOLINI -- OVIGLIO.
Vino, il Guarda.sigilli: OVIGLIO.
Il
presente
decretó entra invigore
ilgiorno
della sna Itenistrato una Corte dei conli. addì 11 dicembre 1923.pubblicazione
nella GazzettaUfficiale
delRegnO.
A/// df! (4000780, TPQis/Tn 219, fnglio .- GRANATA.
13-111-1923-- GAZZETTA
UFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA --N. 29271ŸS
REGIO DEORETO 2 dicembre
1923,
u. 2596.Modificazioni
al numero deimagistrati assegnati
at tribu- nali di Ferrara e di Forli.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAEIONE RE D'ITALIA
Visto
Part. 1 del Nostro decreto 3maggio 1923,
n.1105;
Ritenuta
la necessità di modificare le tabelle deimagi-
strati
assegnati
ai tribunali di Ferrara e diFor11;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
delGuardasigilli,
MinistroSegretario
diStato
per lagiustizia
egli
affari diculto;
Abbiamo
decretato e decretismo:Art. 1.
'Al
tribunale di Ferrara sonoassegnati
settegiudici
edal
tribunale di Forlì viene soppresso unposto
digiudice,
rimanendo così modificata la tabella
C,
annessa al Nostrodecreto
3maggio 1923,
n. 1165.Art. 2.
Il
presente
decreto entra invigore
ilgiorno
della suapubblicazione
nella GazzettaUfficiale
delRegno.
. Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ulliciale dellesleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì S dicembre 1923.VITTORIO
EMANUELE.
MUSSOTANI - OVIGLIO.
Visto, il
Guardasigilli:
OVIGuo.Registrato aNa Corte dei conti, add¿ H dicembre 1923.
Atti del Governo, reDistro 219, foglio 71, - GRANATO
REGIO DECRETO 2 dicembre
1923,
n. 2595.Disposizioni
sullaimpugnabilità
delle sentenze nel caso dideroghe cogvenzionali
alle norme sullacompetenza
per valore.VITTORIO EMANUELE III
PEli Gl:AZIA DI DIO E PEI: TOLONTÀ DI:LL.\ N.kZIONE
RE D'ITALIA
In forza dei
poteri
conferiti al Governo del Re con lalegge
3 dicembre1922,
n.1641;
Veduta la
legge
15 settembre 1922, n. 128T e iRegi
de-creti 25 febbraio
1923,
n. 324 eu settembre1923,
n.1920;
Ritenuto che il riordinamento delle circoscrizioni
giudi-
ziarie è stato
disposto
conriguardo
all'aininontare del la-voro dei varî utlicî
giudiziarî
secondo le norme sulla com-petenza
dei diverimagistrati
e chepertanto
rendesi neces-sario liinitare la eventualità di
troppo frequenti deroghe
convenzionali a tali norme, allo scopo di evitare eccessivi
spostamenti
nella distribuzionedegli
affari tra i vari ufficigiudiziarî
;Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delGuardasigilli,
MinistroSegretario
diStato per la
giustizia
egli
affari diculto;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. 1.
Qualora la eccezione
diincompetenza
pervalore
peril
motivo indicato dalPart. 3 dellalegge
15 settembre-1922,
n.
1287,
nonsia proposta
nel modoivi prescritto,
la sen·tenza
pronunciata
dalmagistrato
adito dalPattore in causeche,
perragione
divalore,
sarebbero dicompetenza
di unmagistrato
digrado inferiore,
nonpuò
essereimpugnata
con
l'appello.
Essa si considera come sentenzapronunziata
in
grado
diappello
ai fini del ricorso percassazione,
ilquale
tuttavia non
può
essere fondato sul motivo dellaincompe-
tenza per valore delgiudice
adito.La sentenza suddetta rimane
soggetta
al rimedio della revocazione nei casi e nei termini stabiliti dalCodice
diprocedura
civile.Art. 2.
La disposizione precedente
entrerà invigore contempora-
neamente alle
disguimioni
dellalegge
15 settembre1922,
n. 1287 e del relativo
regolamento
25 febbraio1923,
n.324.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo dello Stato,
sia inserto nellaraccolta uniciale 'delle leggi
e deidecreti
del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarloe di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 2dicembre 1928.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - ÛVIGLIO.
Visto, il Guardasigillt: Ovlor.lo.
Registrato alla corte dei conti, adat 11 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio TO. - GRANATA.
REGIO DECRETO 2 dicembre
1923,
n. 2618.Mödlitcazioni all'ordinamento
della Corte di cassazione delItegno
ed aumento deldeposito
per 11 ricorso in Cassazione.VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei
poteri conferiti
al Governo del Re conla legge
3 dicembre1922,
n.1001;
Visto Part. 2 del R.
decreto
24 marzo1923,
n.001,
colquale
furono soppresse leCorti
dicassazione
diFirenze, Napoli,
Palermo eTorino;
Vi.sto il R. decreto 3
maggio 1923,
n. 1165. colquale
sonostabilite le nuove tabelle
organiche della
Corte di cassa.zione del
Regno;
Ritenuta la necessità di
provvedimenti
cheagevolino
illavoro della Corte di
cassazione
delRegno
per Pesaurimento delParretratoproveniente
dalle soppresse Cortiregionali
eper la
sollecita,trattazione
dei nuovi ricorsi finoa che nuove normeorganiche
diprocedura
nonriordinino Pistituto del
ricorso per cassazione;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delGuardasigilli, Ministro Segretario
diStato per la
giustizia
egli
affari diculto,
di concerto col Ministro per lefinanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' istituita presso la Corte di
cassazione
delRegno
unaseconda sezione civile.
La distribuzione dei ricorsi fra le due sezioni
civili
e la nomina del relatore sono fatte dalprimo presidente
sulla7174
13-xa-1993 -- GAzzETTA UFFICIALE DEL REGNO ITITALTA --N. 202presentazione
del ricorso edegli-
atti relativi daparte
del cancelliere a norma dell'art. 531 del Codice diprocedura
civile.Si osservano, in
quanto
sianoapplicabili,
ledisposizioni degli
articoli210,
211 e 213 delregolamento generale giudi-
ziario
approvato
con R. decreto ½ dicembre 1863, n. 2641 emodificate con R. decreto 8
giugno 1868,
n. 4424.Art. 2.
Le
disposizioni
delPart. 516 delCodice
diprocedura
pe- 21ale concernente laripartizione degli
affari tra le due se-zioni
periali
della Corte di cassazione sonoabrogate.
I ricofsi e
gli
altri affari in~materiapenale
dicompetenza
della Corte di cassazione sono distribuiti tra le due sezionipenali
in modo che il lavoro siaequamente ripartito
fra lemedesime,
dalprimo presidente,
alquale
il cancelliere della Cortepresenta gli
atti immediatamntedopo
che siano perve- 11uti ill cancelleria. Ilprimo presidente provvede
alla asse-gnatione della sezione,
che deve trattare Paffare con sem-plice
annotazione da lui scritta e firmatasugli
atti.Art. 3.
Per comporre le sezioni unite della Corte di cassazione del
Regno, quando
si tratti di causacivile,
si uniscono le due sezionicivili,
e,quando
si tratti di causapenale,
siuniscono le due sezioni
penali.
Per i
giudizi
a sezioni unitecontemplati
nelFart. 2 deldecreto-legge
4 novembre1919,
n.2039,
si rinniscono imagi-
strati della sezione
temporanea
istituita con R. decreto 26giugno 1921,
n.849;
conquelli
dellaprima
sezione civile.Art. 4.
Sono richiamate in
vigore
ledisposizioni degli
articoli 1.50e 198 dell'ordinamento
giudiziario approvato
con R. decreto 6dicembre
1865 limitatamente alla Corte di cassazione delRegno
e alle Corti diappello.
Questa disposizione
avrà attuazione per la Corte di cas- sazione delRegno
col 1°gennaio
1924 e per le Corti di ap-pello
col 1°gennaio
1925.Rimane ferma l'abolizione dell'assemblea
generale
nellesezioni distaccate delle Corti di
appello.
Art. 5.
La discussione dei ricorsi per
eassazione,
per iquali
ècomminata la
perenzione
delFart. 26 del R. decreto 24 mar-zo
1923,
n. 602 e dell'art. 1 ultimo capoverso del R. decreto 7 ottobre1923,
n.2089,
è fissata inseguito
a domanda dellaparte
interessata diretta alprimo presidente
della Corte di cassazione delRegno.
La domanda deve essere
presentata
nella cancelleria della Corte di cassazione delRegno
non oltre il 28 febbraio1924, accompagnata
daldeposito
della carta da hollo richiesto per la iscrizione della causa a ruolo di udienzaginsta
1 art.40,
letteraa),
del R. decreto 10 dicembre1882,
n.1103, quando
tale
deposito
non sia statoeseguito
anteriormente dal ricor- rente.I ricorsi
suddetti,
per iquali,
entro il termine indicatonon sia
presentata
domanda di discussione o non sia eseguito
ildeposito
della carta dabollo,
si intendono decaduti.La decadenza ò dichiarata dalla Corte di cassazione in ca
mera di
consiglio,
conordinanza,
ed ha per effetto la per- dita deldeposito
indicato nell'art. 521 del Codice di proce- I duracivile.
Art. G.
Nei ricorsi
provenienti dalle
soppresse Corti dicassazione
di
Torino, Firenze, Napoli
ePalermo, quando
sia stata pro-posta
l'eccezione diincompetenza
della Corte di cassazione territorialeperchè
lacompetenza
a decidere del ricorso odi alcuno dei motivi di esso sia delle sezioni
unite,
la que- stione dicompetenza
sarà decisapreliminarmente
in Cameradi
consiglio
dalle sezioniunite,
consentenza,
sentito ilpub-
blico ministero. Gli avvocati delle
parti potranno
far per- venire alla caucelleria della Corte le loro memorie sullaquestione
dicompetenza,
entro un mese dallapubblicazione
del
presente
decreto.In conformità della decisione emessa in Camera di con-
siglio,
ilprimo presidente
della Corte di eassazione tisserà per la discussione del ricorso inmerito,
una udienza delle sezioni unite o della sezione.civile,
ferme rimanendo per tutto il resto le norme diprocedura vigenti.
Art. 7.
Il
deposito prescritto
dall'art. 521 del Codice di proce- dura civile èelevato,
per i ricorsi notificati a decorrere dal 1°gennaio 1924,
alla somma di L. 300 se la sentenzaimpu- gnata
sia di Corte diappello,
di L. 150 se la sentenza sia ditribunale,
e di L. 75 se la sentenza sia dipretore.
Art. 8.
Per Pattuazione delle
disposizioni
delprecedente
art. Ila
pianta organica
della Corte di cassazione delRegno
èaumentata di un
posto
dipresidente
di sezione e di seiposti
di
consigliere.
L'aumento ha carattere
puramente temporaneo
e iposti
di nuova istituzione dovranno essere ossorbiti in caso di future vacanze man mano che diminnirà l'arretrato e in
ogni
modo non oltre due anni dalla data del
presente
decreto.Art. 9.
11
presente
decreto entra invigore
nelgiorno
della suapubblicazione
nella GazzettaUfficiale
delRegno.
Ladispo,
sizione dell'art. 3 avrà attuazione
dopo
che sarà costituita la seconda sezione ai sensi dell'art. 1.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia inserto nella raccolta uñiciale delle
leggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque siletti
diosservarlo e di farloosservare.
Dato a
Roma,
addì 2 dicembre 1923.VITTORIO EMANUELE.
3IUSSOLINI - ÛVIGLIO - DE' STF,FANI.
\isto, il Guardasig¿llf: Ovior.10.
llegistrato alla Corte dei conti, addi 13 dicembre 1923.
.itti del Governo, registro 219, foglio 93. - GruNATA.
REGIO DECRETO 25 novembre 3923, n. 2592.
Valore locativo delle abitazioni costruite nel
periodo
pre=bellico dall'Istituto autonomo per le case
popolari
diBologna.
N. 2592. R. decreto 25 novembre
1923,
colquale,
sulla pro-posta
del Ministro per Peconomianazionale,
viene au-mentato il limite massimo del valore
locativo
annuo per abitazioni nelle casepopolari costruite iiel periodo
pre- hellico dall'Istitutoa.ntonomo
per le casepopolari
di Bo-logna.
il Guardasigilli: Ovicuo.
Ilegistrato alla Corte de¿ conti, addi 11 dicembre 1923.
13-In-1923 -- GAZZETTA UFFICIA Æ DEL REGNO D'ITALIA --- N. 292
7175
REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2513. Art. 1.
Accettazione,
daparte
della Fondazione Giovanni Carolipel progresso degli
studi illosofici inItalia,
di una donazione di IIConsiglio
comunale diCampobello
diMazzara,
in pro-L.
20,000.
vincia diTrapani,
è sciolto.N. 2513. R- decreto 9 novembre
1923,
colquale,
suproposta
del Ministro per la
pubblica istruzione,
la fondazione« Premio Giovanni Caroli
pel
progressodegli
studi filo.sofici in Italia », presso la
Regia
accademia discienze,
lettere ed arti di
Modena,
viene autorizzata ad accettare la donazione di L.20,000
nominalidisposta
in suo favore dal cav. Enrico Caroli.Visto, il Guardasigilli: OUGuo.
Registrato alla Corte dei conti, atiti) 29 noveml>re 1923.
Art. 2.
II
signor prof.
GiulioGiambartolomei
è nominato Com- missario straordinario perPamministrazione provvisoria
di dettoComune,
finoall'insediamento
del nuovoConsiglio
co-munale ai termini di
legge.
Il Nostro Ministro
predetto
è incaricatodelPesecuzione
delpresente decreto.
tDato a
Roma,
addì 29 novembre1923.
REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2517.
VITTORIO EMANUELE.
Modificazione del
regolamento
delcomune diBognanco
Den. MUSSOUNI.tro
(Novara)
perl'applicazione
della tassa disoggiorno.
K. 2517. R. decreto 31 ottobre
1923,
colquale,
suproposta
del Ministro per
l'interno,
Presidente delConsiglio
deiMinistri,
siomologa
la modificazione dell'articolo G delregolamento
del comune diBognanco
Dentro(Novara)
perl'applicazione
della tassa disoggiorno
ai seni
dellalegge
11 dicembre
1910,
n. 863.Visto, il Guardasifilli: OVIGLIO.
Registrato ana Corte de¿ conti, addi 29 novembre 1923.
RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento
deiConsigli
comunali diCampobello
di Maz.zara
(Trapani),
di Reana del Roiane e diComeglians (Udine),
diPreganziol (Treviso).
Relazione di S. E. il Ministro
Segretario
di Stato pergli
affari dell'interno, Presidente del
Consiglio
deiMinistri,
a S. M. il
Re,
in udienza del 20 novembre1923,
sul de- creto chescioglie
ilConsiglio
comunale diCampobello
diMazzara,
inprovincia
diTrapani.
MAESTA,
Sedici su venti
consiglieri assegnati
al comune diCampo- bello
diMazzara,
ritenendo di non riscuoterepiù
la fiducia dellamaggioranza
dellapopolazione,
hannorassegnato
ledimissioni,
m
seguito
allequali
il Prefetto ha dovuto assicurare la conti- nuita dei servizi a mezzo di un suo Commissario.Non consentendo
però
le condizioni locali dellospirito pubblico
di indire entro breve termine le elezioni per la rinno- vazioneintegrale
della rappresentanzaelettiva,
ai sensi dol- l'art. 280 dellalegge
comunale eprovinciale,
ed occorrendo d'altro canto munire il Commissario dimaggiori poteri
chegli
consentano di avviare a soluzione
importanti problemi
ammini- strativi efinanziari,
si rendeindispensabile
loscioglimento
delConsiglio
comunale con la conseguente conversione inRegio
delpredetto
Commissario.A ciò
provvede
lo schema di deoreto che ho l'onore di sot-toporre all'Augusta
firma della Maestà Vostra.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E.PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Relazione di S. E. il Ministro
Segretario
di Stato pergli
affari
dell'interno,
Presidente delConsiglio
deiMinistri,
a S. M. il
Re,
in udienza del 27agosto 1923,
sul decreto chescioglie
ilConsiglio
comunaledi
Reana delRoiale,
inprovincia
diUdine.
SIRE,
11 Consiglio comunale di Reana del Rofale si trova costituito di 19 membri, sui 20 assegnati per legge, divisi in due gruppi di forze eguali ed antagonistiche, che coi loro dissidi ne hanno reso, sin dal marzo scorso, di fatto impossibile 11 funzionamento.
Il sindaCO e la Giunta municipale, eletti dopo ripetute convoca- ziopi
consigliari
e colpiti da un recente voto di sfiducia dell'assom- blea, hanno rassegnato il mandato, e non essendosi raggiunto l'ac- cordo fra i consiglieri per la loro sostituzione, il Prefetto di Udine ha dovutod'urgenza
assicurare la continuità dei pubblici servizi affldandone la Iirovvisoria gestione ad un suo commissario.E poichéla crisi municipale, malgradol'intervento del Commis- sario, non offre alcuna possibilità di componimento, Inantenendosi le
parti
in posizioni irriducibilmente contrarie, mentre la popola- zione, nel seguire le vicende della civica Amministrazione, dimo- strg'palesi segni di eccitazione e di turbamento, abbandonandosia dimostrazioni ed atti ostili, che potrebbero essere causa di gravi incidenti, si rende indispensabile, per ragioni di ordme pubblico
e
per'assicurare
il normale funzionamento dei servizi, da tempo in completo abbandono, lo scioglimento del Consiglio comunale,con la conversione in Ilegio del Commissario prefettizio.
In tali sensi provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di (ottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Bulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stat pergli
affaridell'interno,
Presidente delConsiglio
deiMinistri;
Visti
gli
articoli 323e 324 del testo unico dellalegge
comu-nale e
provinciale, approvato
con R.decreto
4febbraio 1915,
n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato IlConsiglio
comunale di Reana delRoiale, in provincia
1)er
gli
affaridell'interno,
Presidente delConsiglio
dei Mi- diUdine,
è sciolto.liistri;
Visti
gli
articoli 323 e 321 del testounico
dellalegge
co-Art.
2.munale e
provinciale, approvato
con R.decreto
4 febbraio1915,
n.148;
Ilsignor rag.
Assuero Della Maestra è noininato Canimis-Abbiamo decretato e decretianm: sario straordinario per