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Riflessioni in tema di inammissibilità della domanda di nullità del contratto - Judicium

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Academic year: 2022

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1 Trib. Roma, 16.04.2014 – C. (Giudice Unico) –F., A., P. (avv. Cuffaro) – Banca (omissis) (avv. Cicconi) – (omissis) S.r.l. (avv. Tomassy).

CONTRATTI IN GENERE - Invalidità - Nullità del contratto - Azione di nullità - Legittimazione - Prova di un concreto interesse dell'attore - Mancanza - Inammissibilità

(1) Nel giudizio avente ad oggetto la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c., la prova della sussistenza di obbligazioni gravanti sull’attore, costituenti il presupposto del suo interesse ad agire e sorte in virtù dell’impegno rimasto inadempiuto di trasferire il contratto a terzi, non può desumersi dalla mera richiesta di pagamento delle obbligazioni, in mancanza di altre prove relative all’impegno in virtù del quale le obbligazioni sono sorte.

PROCEDIMENTO CIVILE - Litisconsorzio - Necessario - Domanda giudiziale - Termine per la sua proposizione - Mancato rispetto - Conseguenze - Decadenza rilevabile d'ufficio - Inammissibilità

(2) La decadenza dalla possibilità di formulare domande che consegue alla mancata costituzione del convenuto entro il termine dell’art. 166 c.p.c., opera anche ove questi sia litisconsorte necessario.

Omissis. – Ragioni in fatto e in diritto della decisione: F., A. e P. hanno convenuto in giudizio la Banca (omissis) e la (omissis) S.r.l., affinché venisse dichiarata la nullità del contratto di Interest Rate Swap stipulato con la banca convenuta dalla (omissis) S.r.l., della quale essi attori erano, all’epoca, soci, per mancanza del contratto quadro redatto in forma scritta e per inosservanza da parte della banca delle norme imperative contenute nella legislazione di settore, con condanna della stessa banca alla restituzione in favore della la (omissis) S.r.l. di tutte le somme ricevute in forza di detto contratto - Omissis.

La Banca si è costituita eccependo l’inammissibilità delle domande degli attori per difetto di interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto concluso fra soggetti terzi e per difetto di legittimazione a richiedere la restituzione delle somme asseritamente indebitamente ricevute da essa convenuta in favore della (omissis) S.r.l., anch’esso soggetto terzo.

Si è costituita altresì, oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c., la (omissis) S.r.l., formulando conclusioni perfettamente coincidenti con quelle spiegate dagli attori.

Preliminarmente si deve rilevare che, gli attori hanno fondato le proprie richieste sul contemporaneo esercizio di un’azione surrogatoria, diretta a far valere nei confronti della banca i diritti di cui sarebbe titolare la (omissis) S.r.l. in forza della legittimazione straordinaria loro attribuita dall’art. 2900 c.c., e di un’azione diretta a far valere il proprio diritto ad ottenere l’accertamento della nullità del contratto in questione, in forza della legittimazione loro attribuita, in qualità di terzi che vi hanno interesse, dall’art. 1421 c.c. Sotto il primo profilo, tuttavia, le richieste degli attori non possono trovare accoglimento, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, non avendo essi dedotto e tanto meno provato, alcun elemento dal quale desumere l’esistenza di ragioni di credito da essi vantate nei confronti della (omissis) S.r.l. alla quale intendono surrogarsi.

La domanda di accertamento della nullità dello stesso contratto proposta “in proprio”, d’altra parte, appare inammissibile in considerazione della carenza della loro legittimazione a richiedere l’accertamento della nullità di un contratto alla cui stipula sono restati del tutto estranei. Tale difetto di legittimazione ad agire discende, in primo luogo, dal tenore letterale dell’art. 23 TUF, che prevede la nullità dei contratti relativi alle prestazioni dei servizi di investimento per carenza della forma può essere fatta valere solo dal cliente - Omissis.

La legittimazione degli attori, astrattamente ipotizzabile con riferimento agli altri motivi di nullità da essi fatti valere invocando la legittimazione prevista dall’art. 1421 c.c., deve, tuttavia, essere esclusa, in concreto, anche con riguardo a tali domande, in mancanza della dimostrazione della sussistenza di un loro effettivo ed attuale interesse ad agire. Come ha rilevato la Suprema Corte, infatti, la legittimazione generale all’azione di nullità prevista dall’art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire – Omissis.

Gli attori, pur deducendo l’esistenza di obbligazioni su di essi gravanti nei confronti di altri soggetti che, essendo dipendenti dalla validità ed efficacia del contratto del quale chiedono la dichiarazione di nullità, potrebbero in ipotesi divenire inefficaci in conseguenza della nullità di tale dichiarazione, si sono limitati a produrre al fine della dimostrazione dell’esistenza di tali obbligazioni che costituirebbero il presupposto del loro interesse ad agire, la richiesta di pagamento ricevuta dalla (omissis) S.p.A. e delle ricevute di alcuni pagamenti effettuati in favore della (omissis) S.r.l., da considerarsi del tutto inidonei allo scopo – Omissis.

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2 In particolare, sotto quest’ultimo aspetto, si deve rilevare che le allegazioni degli attori, così come l’intimazione di pagamento prodotta a loro supporto, richiamano l’impegno che essi avrebbero assunto, in occasione della cessione in favore della (omissis) S.p.A., delle loro quote della (omissis) S.r.l. di trasferire a terzi il contratto IRS. Impegno che non avendo la Banca consentito la cessione era rimasto inadempiuto, esponendo gli stessi attori all’obbligo di eseguire i pagamenti richiesti dall’acquirente delle quote, obbligo che a sua volta sarebbe venuto meno ove fosse stata dichiarata la nullità del contratto IRS.

La prova dell’esistenza, delle ragioni e dell’esatto contenuto di una tale obbligazione non può, tuttavia, univocamente desumersi dalla mera richiesta di pagamento inviata dalla (omissis) S.p.A. né dai versamenti effettuati in favore della (omissis) S.r.l., stante l’impossibilità di valutare, in mancanza di qualsiasi prova e deduzione in ordine allo specifico contenuto degli accordi effettivamente intercorsi tra i venditori e l’acquirente, la fondatezza della pretesa fatta valere dalla (omissis) S.p.A.- Omissis.

La nullità del contratto in questione, d’altra parte, non può essere dichiarata neppure su richiesta della convenuta (omissis) S.r.l., atteso che la mancata costituzione della detta convenuta entro il termine di cui all’art. 166 c.p.c., ha comportato la decadenza della stessa dalla possibilità di formulare qualsiasi domanda nei confronti delle altre parti in causa. La (omissis) S.r.l., infatti, è stata correttamente convenuta nel presente giudizio quale litisconsorte necessaria rispetto alla richiesta di accertamento della nullità del contratto IRS da essa stipulato, e, in quanto tale, avrebbe potuto formulare domande autonome nei confronti delle altre parti solo attraverso una tempestiva costituzione in giudizio:

costituzione tempestiva in mancanza della quale la sua partecipazione al processo non può che risolversi nella richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande formulate dagli attori – Omissis.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori nei confronti della Banca e della (omissis) S.r.l. e le domande proposte dalla (omissis) S.r.l. nei confronti della Banca.

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