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PLURALITÀ DI DANNEGGIATI E LITISCONSORZIO NECESSARIO CON L’IMPRESA ASSICURATRICE ∗

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TAGETE 4-2006 Anno XII

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PLURALITÀ DI DANNEGGIATI E LITISCONSORZIO NECESSARIO CON L’IMPRESA ASSICURATRICE

Avv. Franco Cipriani ∗*

Sommario: 1. Il sistema previgente. - 2. La tesi favorevole al litisconsorzio necessario. Critica. - 3. La nuova disciplina e il suggerimento del Consiglio di Stato e della VI Commissione Finanze della Camera di prevedere il litisconsorzio necessario: eccesso di delega? – 4. L’infelice formulazione dell’art. 140, 4° comma, cod. ass.: qualche precisazione. - 5. Le conseguenze della previsione del litisconsorzio necessario. – 6. Dubbi di legittimità costituzionale.

1.- Fino a ieri, per effetto dell’art. 23 l. 24 dicembre 1969, n. 990, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore a norma dell’art. 18, 1° comma, della stessa legge, per i danni da sinistro da circolazione stradale o di natanti,

Il saggio è destinato agli Scritti in onore di Giorgio Cian.

*

Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Bari

1 Cfr. TARZIA, Aspetti processuali dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, in Riv, dir. proc., 1973, p. 643 ss.; VOCINO, Profili di diritto processuale, in CASTELLANO-COTTINO-DE CUPIS- FANELLI-PARTESOTTI-SCALFI-VOCINO, L’assicurazione dei veicoli a motore, a cura di GENOVESE, Padova, 1977, p. 147 ss., spec. 165 ss., nonché in giurisprudenza, da ultime, Cass. 5 maggio 2006, n. 10311, in Foro it., Mass., 2006, c. 857; Cass. 27 luglio 2005, n. 15675, id., Rep., 2005, voce Assicurazione (contratto), n. 181, e, con particolare riferimento al leasing, Cass. 25 maggio 2004, n. 10034, ibid., 2004, voce cit., n. 169.

ABSTRACT

The present paper deals with art. 140, 4th comma, of the New Insurance Code, particularly explaining the evolution from the previous law system and in case of more damaged people involved in the same vehicular traffic accident.

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doveva essere chiamato anche il responsabile del danno. Era perciò noto e pacifico che in quel giudizio si aveva un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..

Viceversa, con riferimento all’ipotesi in cui vi fossero state più persone danneggiate nello stesso sinistro da circolazione stradale o di natanti, l’art. 27 della l. 990/69 si limitava a stabilire che, se il risarcimento dovuto superava le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’assicuratore o dell’impresa designata erano proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate. Per conseguenza si riteneva che l’art. 27, innovando rispetto alla legislazione anteriore, avesse introdotto il principio della par condicio tra i danneggiati da sinistri stradali, da realizzarsi mediante il concorso nella ripartizione del massimale2.

Peraltro, il medesimo art. 27 aveva cura di precisare che l’assicuratore che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, avesse pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non rispondeva verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l’azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione.

Così stando le cose, la dottrina e la Cassazione non dubitavano che, con riferimento alla ipotesi di pluralità di danneggiati, non sussistesse alcun litisconsorzio necessario tra i vari danneggiati e l’assicuratore del danneggiante, con la conseguenza che ogni danneggiato poteva agire per proprio conto contro il danneggiante e la relativa impresa assicuratrice, la quale, dal canto suo, poteva

2 V. spec. Cass. 2 dicembre 1993, n. 11925, Foro it., Rep., 1993, voce Assicurazione (contratto), n. 178.

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ben attivarsi e chiedere la chiamata in causa di tutti i danneggiati al fine di procedere alla proporzionale riduzione dei vari risarcimenti3.

In particolare, la Cassazione, partendo dalla considerazione che

“l’assicuratore, quale destinatario delle richieste risarcitorie, è il soggetto che più di altri è in condizioni di riconoscere se esistano più danneggiati, l’entità delle loro pretese e la compatibilità di questi con il massimale complessivo”, era dell’avviso che “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del 1° comma dell’art. 27 l. 990/69, con la conseguenza che l’assicuratore convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell’indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto - o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi”4. Il che in buona sostanza significa che sotto il vigore della vecchia disciplina la Cassazione non fu mai sfiorata dal dubbio che l’art. 27 prevedesse un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

2.- L’orientamento della Cassazione fu acriticamente contestato da un giudice di merito, il giudice istruttore del Tribunale di Forlì, il quale, con riferimento ad un caso del tutto particolare (un autocarro aveva investito a tutta velocità una

3 Così Cass. 23 aprile 1991, n. 4377, in Foro it., Rep., 1991, voce Assicurazione (contratto), nn. 282-283;

Cass. 22 febbraio 1988, n. 1831, ibid., 1988, voce cit., nn. 205, 258 e 259, nonché in Giust. civ., 1988, I, p.

1488 ss.

4 Così le già citate Cass. 2 dicembre 1993, n. 11925, e Cass. 22 febbraio 1988 n. 1831, loc. cit.

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colonna di autovetture ferme sull’autostrada, provocando morti, feriti e gravissimi danni alle cose), si espresse nel senso che, in caso di pluralità di danneggiati, si versava in un’ipotesi di litisconsorzio necessario, “in quanto la sentenza pronunciata tra l’istituto assicuratore ed alcuni soltanto dei danneggiati potrebbe porsi in contrasto con il disposto della norma suddetta”5. L’affermazione, però, restò praticamente senza esito, perché nessuno provvide a integrare il contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice e (stranamente) nessuno eccepì l’estinzione del processo, sì che quel giudice, non senza avere rilevato che l’estinzione non poteva essere dichiarata d’ufficio (art. 307, 4° comma, c.p.c.), dovette rassegnarsi a proseguire il processo tra le sole parti originarie6.

L’opinione del giudice istruttore del Tribunale romagnolo fu però condivisa da due autori. Il primo, che già in precedenza si era espresso nello stesso senso7, rilevò che la par condicio implicava la necessità che fossero presenti in causa tutti i danneggiati, avvertendo che, “se questo non avviene, il disposto dall’art. 27 risulterebbe vanificato” e “la sentenza resa soltanto nei confronti di uno o di alcuni dei danneggiati non sarebbe soltanto inutiliter data, ma contra legem”8. Il secondo si spinse ancora oltre, perché, dopo avere ribadito che “una sentenza emessa tra assicuratore e uno solo dei danneggiati concorrenti, più che inutiliter data sarebbe addirittura vanificatrice del principio della par condicio stabilito dall’art. 27”, precisò che, se non si assicurava la presenza di tutti danneggiati nello stesso giudizio di cognizione, si veniva “a creare un ennesimo onere a carico dell’assicuratore, e cioè quello di promuovere una opposizione [all’esecuzione] ai sensi dell’art. 615 c.p.c. con il rischio di non vederla accolta e di dover quindi pagare somme superiori

5 Cfr. Trib. Forlì 12 maggio 1984, in Resp. civ. e prev., 1985, p. 460, con nota adesiva di RIGOLINO BARBERIS, Massimale incapiente e concorso di danneggiati stradali.

6 V. ancora l’ordinanza citata alla nota precedente.

7 Cfr. RIGOLINO BARBERIS, Riflessi processuali dell’art. 27 l. 24 dicembre 1969, n. 990, in Resp. civ. e prev., 1976, p. 363 ss.

8 Così RIGOLINO BARBERIS, Massimale incapiente e concorso di danneggiati stradali, cit., pp. 462 e 463 s.

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al massimale disponibile”9. Che era una preoccupazione a dir poco ingiustificata, per non dire paradossale, perché l’assicuratore, per evitare ogni problema, non aveva che da chiamare in causa tutti coloro che gli avevano chiesto stragiudizialmente i danni.

In realtà, non è affatto vero che la sentenza resa senza la presenza di tutti i danneggiati fosse inutiliter data, ché, anzi, essa per un verso era più che utile per i danneggiati presenti in causa, e per l’altro non danneggiava affatto l’assicuratore che avesse ricercato con normale diligenza gli altri danneggiati. Si aggiunga che altro è stabilire, sul piano sostanziale, che il massimale va ripartito tra tutti i danneggiati, altro è dedurne sul piano processuale che, in caso di pluralità di danneggiati, si ha un’ipotesi di litisconsorzio necessario: per esempio e per intenderci, nel fallimento vige il principio della par condicio, ma non vi è certo la necessità che tutti i creditori partecipino al giudizio e al riparto.

Non è perciò un caso se, sotto il vigore dell’art. 27 della l. 990/69, l’opinione favorevole alla necessità del litisconsorzio in caso di pluralità di danneggiati, rimase del tutto isolata e senza alcun effettivo seguito. Anche perché, come ognun comprende, un problema di litisconsorzio poteva porsi solo se le varie richieste di danni avessero superassero il massimale10, non certo in ogni caso di pluralità di danneggiati.

3. - Il nuovo codice delle assicurazioni private, approvato col d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel confermare il sistema dell’art. 23 l. 990/69, e cioè il litisconsorzio necessario nel giudizio tra il danneggiato, il responsabile e l’assicuratore (art. 144, 3° comma), con riferimento all’ipotesi della pluralità di danneggiati ha riproposto, salvo qualche piccola modifica, la disciplina previgente, ribadendo all’art. 140 sia il principio della par condicio dei danneggiati quando il danno prodotto a seguito del

9 Così GIANNINI, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano, 1988, p. 284.

10 V. infatti, nella parte finale della motivazione, la già citata Cass. 11925/93.

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sinistro è superiore al massimale, sia l’onere della compagnia assicuratrice di ricercare con diligenza tutti i danneggiati fra i quali ripartire il massimale. Oggi, però, si è precisato che l’impresa che abbia pagato ai danneggiati una somma superiore alla quota spettante, risponde verso gli altri danneggiati nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata. Peraltro, con riferimento al caso in cui l’impresa dovesse pagare solo alcuni danneggiati senza tenere conto dell’esistenza di altri che pure aveva provato a ricercare con la normale diligenza, la legge ha disposto che i danneggiati il cui credito sia rimasto insoddisfatto hanno diritto di ripetere da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del principio della par condicio. Quindi, se l’assicurazione ha pagato o paga uno o alcuni danneggiati, trascurando gli altri che aveva comunque ricercato e non trovato, questi altri, se intervengono successivamente al pagamento, hanno diritto a ripetere da coloro che sono stati risarciti quello che doveva essere loro dato.

Fin qui, dunque, non ci sono grosse differenze tra vecchia e nuova normativa:

si è solo passati, come si è giustamente osservato, da una definizione in negativo ad una definizione in positivo dell’obbligo dell’assicuratore11. Il novum sta nel 4°

comma dell’art. 140 cod. ass., che è stato aggiunto all’ultimo momento su suggerimento del Consiglio di Stato e della VI Commissione Finanze della Camera12.

Infatti, il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, chiamato a dare il proprio parere sullo schema del d.lgs. approntato dal Governo, nell’adunanza del 14 febbraio 2005, dopo avere ricordato che in caso di pluralità di danneggiati si applicava il principio della par condicio “con conseguente proporzionale riduzione di ciascun singolo diritto sino alla concorrenza delle somme disponibili”, ha osservato che “l’attuazione pratica del metodo della riduzione

11 ALBERTO, in Commento al codice delle assicurazioni, a cura di BIN, Padova, 2006, p. 408.

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proporzionale presuppone, imprescindibilmente, che sussista una concorde [?]

valutazione non solo tra l’assicuratore ed il singolo danneggiato in relazione all’ammontare del danno di quest’ultimo, ma anche uguale accordo [?] tra tutti i danneggiati e l’assicuratore nella valutazione dei danni complessivamente verificatisi”. Ha perciò suggerito di: “1) introdurre una fattispecie di litisconsorzio necessario, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di più parti, ritenendosi che, in caso contrario, la sentenza resa, in ipotesi, tra l’assicuratore ed uno solo dei danneggiati, vanificherebbe il principio di parità tra creditori; 2) prevedere che l’assicuratore possa effettuare il deposito del massimale insufficiente con effetto liberatorio, purché il deposito stesso sia irrevocabile e vincolato a favore dei danneggiati”13.

L’idea, in verità piuttosto sorprendente, in quanto la par condicio non implica affatto, né tanto meno presuppone “imprescindibilmente” la presenza in causa di tutti gli aventi diritto, è stata poco dopo ribadita dalla VI Commissione Finanze della Camera, la quale, con parere del 22 giugno 2005, nel condividere la proposta del relatore on. Antonio Pepe e nel prendere atto che l’art. 174 dello schema di d. lgs.

(destinato a diventare l’art. 140 del codice) riguardava “l’ipotesi di superamento del massimale in caso di pluralità di danneggiati”, ha suggerito al Governo di valutare sia “l’opportunità di introdurre una fattispecie di litisconsorzio necessario fra essi [cioè, si direbbe, tra i soli danneggiati!...] per assicurarne la par condicio”, sia

“l’opportunità di consentire all’assicuratore il deposito vincolato del massimale insufficiente, con effetto liberatorio14”.

I due suggerimenti hanno avuto successo, perché hanno portato alla formulazione del 4° comma dell’art. 140, col quale il legislatore ha stabilito che “nei

12 Lo rilevano SIRI, in Il nuovo codice delle assicurazioni, a cura diAMOROSINO e DESIDERIO, Milano, 2006, p.

296, e ALBERTO, op. cit,., p. 410, in nota.

13 Così il parere n. 11603/04 del Consiglio Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, trasmesso al Ministero delle attività produttive il 14 marzo 2005.

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giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile”, precisando che l’assicuratore può “effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati”.

Con la conseguenza che all’interprete non resta che avvertire che l’espressa previsione della riconducibilità dell’ipotesi di pluralità di danneggiati nell’orbita dell’art. 102 c.p.c. rappresenta probabilmente un eccesso di delega.

4.- Tanto premesso, deve ora dirsi che il 4° comma dell’art. 140 si apre con una bella sgrammaticatura perché parla di “giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate”. L’errore è piuttosto marchiano, sia perché i giudizi non si promuovono “fra”, sia perché, essendo noto che le imprese di assicurazioni normalmente non promuovono alcun giudizio contro i danneggiati (anzi…), non avrebbe senso sostituire il “promossi fra” con un “promossi da” e dire che la formula va letta come se dicesse “nei giudizi promossi dall’impresa di assicurazione contro...”. In realtà, per dare alla formula un senso compiuto bisogna sostituire il “promossi” con “pendenti”15 oppure sopprimerlo e leggere “nei giudizi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate...”.

Fatta questa precisazione, va subito aggiunto che il legislatore, nel prevedere, nello sgrammaticato modo in cui l’ha previsto, il litisconsorzio necessario tra l’impresa di assicurazione e i danneggiati, sembra avere dimenticato il responsabile, che è litisconsorte necessario ex art. 144, 3° comma, cod. ass. Non sembra pertanto possa dubitarsi che la lettera dell’infelice 4° comma dell’art. 140 va ulteriormente corretta, in quanto a veder bene il litisconsorzio

14 La proposta di parere del relatore on. Pepe fu formulata il 21 giugno 2006, riformulata il giorno dopo e approvata dalla Commissione lo stesso 22 giugno 2005 (v. gli atti della Commissione VI della Camera, 21 giugno 2005, p. 94; 22 giugno 205, pp. 85 e 91).

15 Così SIRI, op. cit., p. 296.

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necessario si ha non solo tra i danneggianti e l’assicuratore, m anche con il responsabile del danno.

Va poi segnalato che il 4° comma, a differenza della rubrica dell’art. 140, non fa alcun riferimento all’ipotesi in cui i danni riportati dai vari danneggiati superino il massimale. Pertanto, se la norma di cui al 4° comma fosse racchiusa nel 1°

comma o in un altro articolo, sarebbe sicuramente inevitabile riconoscere che il litisconsorzio necessario sussiste sempre, e cioè anche quando i danni subiti dai vari danneggiati non superano il massimale. Viceversa, poiché la sedes della norma è l’art. 140, che, stando alla rubrica, è dedicato alla pluralità dei danneggiati e al supero del massimale, non escludo che taluno sostenga (semmai al fine di limitare il campo di applicazione della norma) che il litisconsorzio è necessario solo nelle ipotesi in cui si supera il massimale, ma, pur tutta la buona volontà di non complicare le cose, poiché la lettera non può non prevalere sulla rubrica, non credo che si possa puntare su questo troppo fragile argomento per riferire la norma alle sole ipotesi in cui venga in considerazione il massimale. Quindi, anche per un piccolo incidente, se vi sono più danneggiati, e anche se i limiti del massimale non vengono in considerazione, si è in un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra il responsabile, la sua assicurazione e tutti i danneggiati.

5.- Stabilito che in ogni caso di pluralità di danneggiati si ha ora un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.. 102 c.p.c. tra i danneggiati, l’assicuratore e il responsabile, la prima conseguenza che si ha non è che l’impresa assicuratrice deve chiamare in causa tutti i danneggiati per effettuare il riparto nel rispetto della par condicio, né che il riparto del massimale deve necessariamente essere

effettuato tra tutti i danneggiati, bensì che l’attore deve lui avere cura di (rintracciare e) citare tutti i danneggiati. Se non lo fa, il giudice, anche d’ufficio, può e deve ordinargli di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi in un termine perentorio a pena di estinzione (art. 102 e 307, 3°

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comma, c.p.c.). E’ vero che l’ordine di integrazione non è dato all’attore, ma a tutte le parti e cioè, quindi, anche al responsabile del danno e all’assicuratore, ma, dal momento che il responsabile e l’impresa assicuratrice convenuta non hanno alcun interesse ad attivarsi, è ovvio che l’ordine finisca col gravare solo sull’attore. Il quale, quindi, si ritrova a doversi attivare non solo per citare gli altri danneggiati, ma anche, pregiudizialmente, per sapere quali e quanti sono gli altri danneggiati. Che è impresa che, in taluni casi, come si può ben immaginare, può anche rivelarsi nient’affatto facile, se non proprio, per esempio se uno dei danneggiati è uno straniero non residente in Italia, decisamente difficile.

Va poi considerato che, se per caso nessuno sa o si avvede dell’esistenza di altri danneggiati, la sentenza resa a contraddittorio non integro o, come si suol dire, inter pauciores, è pur sempre nulla, con la conseguenza che la presenza di altri danneggiati e la violazione dell’art. 102 possono ben essere dedotte per la prima volta in appello. Per di più, nulla esclude che i litisconsorti necessari pretermessi si facciano vivi solo quando si è già in appello, intervenendo nel relativo giudizio (art. 344 c.p.c.): in questi casi, però, il giudice di appello non può limitarsi a integrare il contraddittorio, ma deve rimettere la causa al primo giudice (art. 354 c.p.c.), perché si ritiene che i litisconsorti necessari pretermessi abbiano diritto alla garanzia del doppio grado di giurisdizione. Non solo, ma, se la violazione dell’art. 102 è rilevata in Cassazione, la sentenza di appello deve essere cassata e la causa deve essere rimessa al primo giudice (art. 383 c.p.c.), con le devastanti conseguenze che si possono immaginare. E senza dire che, ove mai una causa, ad onta del contraddittorio non integro, sfociasse nel giudicato formale (art. 324 c.p.c.), il litisconsorte necessario pretermesso potrebbe pur sempre proporre opposizione di terzo contro il giudicato (art. 404 c.p.c.) per far valere i suoi diritti e ottenere una nuova ripartizione della somma pagata dall’assicuratore.

E’ dunque evidente che, in caso di pluralità di danneggiati, la previsione del litisconsorzio necessario non assicura affatto che uno dei danneggiati, avendo

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avuto semmai cura d’interrompere la prescrizione con atti stragiudiziali, non sopraggiunga addirittura dopo la formazione del giudicato, sì che è inevitabile arrivare alla conclusione che il 4° comma dell’art. 140 ha del tutto ingiustificatamente complicato le cose, aggravando oltre misura la posizione dei danneggiati diligenti. Si è infatti passati da un sistema che prevedeva la facoltà per l’assicuratore, quale “soggetto che più di altri è in condizione di conoscere se esistano più danneggiati, l’entità delle loro pretese e la compatibilità di queste con il massimale complessivo”16, di chiamare in causa tutti i danneggiati, ad un sistema nel quale è necessario che tutti i danneggiati siano presenti in giudizio, che è concetto completamente diverso. Avrei capito se, in caso di pluralità di azioni per lo stesso sinistro contro la medesima impresa assicuratrice, si fosse previsto il simultaneus processus ex art. 40 c.p.c., ma prevedere il litisconsorzio necessario

è un controsenso, perché significa trasformare una facoltà dell’assicuratore in un onere per il danneggiato! Un onere che riesce difficile giustificare, sia perché non sembra giusto preoccuparsi più del necessario dei danneggiati non diligenti (vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt), sia perché l’impresa assicuratrice è abbondantemente protetta dall’ultima parte del 4° comma dello stesso art. 140, che l’autorizza, come ho già ricordato, ad “effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati”, anche, quindi, si direbbe, di quelli non presenti in causa. E ciò senza dire che, proprio perché l’assicuratore può depositare una somma nei limiti del massimale e liberarsi di ogni obbligo, non può escludersi che dopo il deposito rimangano in causa, insieme col responsabile, solo i danneggiati, ossia gli attori: che sarebbe una ipotesi veramente nuova di litisconsorzio necessario, più o meno analoga a quella della divisione dei beni immobili, dalla quale peraltro si differenzia perché, mentre nel caso della divisione bisogna citare tutti gli eredi o i condomini (art. 784

16 Così le già citate Cass.11925/93 e Cass. 1831/88.

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c.p.c.), qui bisogna citare anche i due debitori comuni (responsabile e assicuratore), uno dei quali, però, e precisamente l’assicuratore, è in verità un litisconsorte necessario piuttosto strano, in quanto può anche limitarsi a depositare il massimale, liberarsi di ogni obbligo e semmai anche chiedere e ottenere di essere estromesso dal giudizio ex art. 109 c.p.c.17!

Non si riesce pertanto a capir come mai il Consiglio di Stato e la VI Commissione Finanze della Camera abbiano potuto dare un sì infelice suggerimento al legislatore, né tanto meno come mai il legislatore abbia finito col prevedere, per di più nello stesso comma dello stesso articolo di legge, sia il litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati e l’assicuratore (oltreché il responsabile)., sia la facoltà dell’impresa assicuratrice, che è il debitore comune, di depositare delle somme nel limite del massimale per liberarsi di ogni problema. Le due previsioni sembrano in netto contrasto logico tra loro, ma, almeno per il momento, hoc iure utimur.

6.- Così stando le cose, poiché questa nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo manifestamente idonea a produrre “conseguenze disastrose”18, si appalesa ictu oculi (quanto meno) “assai difficilmente condivisibile”19, è forse opportuno rilevare che non sembra che al legislatore ordinario si possa riconoscere la facoltà di prevedere a proprio libito delle ipotesi di litisconsorzio necessario.

E’ infatti il caso di ricordare che, secondo la più autorevole dottrina, perché il litisconsorzio sia necessario, con tutte le conseguenze di cui agli artt. 102, 354 e 383 c.p.c., non è sufficiente che ci si trovi in presenza di un rapporto giuridico unico con pluralità di parti, perché può ben darsi che, ad onta della unicità del rapporto,

17 Sull’estromissione dell’obbligato v. spec. TOMMASEO, L’estromissione di una parte dal giudizio, Milano, 1975, p. 205 ss..

18 Così PECCENINI, citato adesivamente da ALBERTO, op. cit., p. 410.

19 Così ancora ROSSETTI, op. loc. cit.

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le cause siano scindibili (si pensi alle obbligazioni solidali, nelle quali è ben possibile che il creditore non agisca contro tutti i debitori solidali: art. 1292 ss. c.c.).

Viceversa, sulla scia di CHIOVENDA e di REDENTI si insegna che il litisconsorzio è necessario quando la presenza in giudizio di tutti le parti del rapporto sostanziale è essenziale per assicurare la utilità della sentenza e cioè, dunque, quando è necessario evitare che la sentenza sia inutiliter data20. Proprio per questo, però, chi parte da tale premessa, ha poi cura di avvertire che le azioni di condanna non possono dar luogo, di regola, a ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che questo può immaginarsi e giustificarsi quando si chiede la condanna all’abbattimento di un immobile che appartiene a più soggetti, non certo quando si chiede la condanna di più soggetti a pagare, né tanto meno quando, come nel nostro caso, più soggetti chiedono la condanna dello stesso convenuto a vpagare una pluralità di somme di danaro21.

Deve poi ricordarsi che si suole dire che il litisconsorzio può essere necessario per la natura del rapporto (si pensi alla divisione di un immobile tra i comproprietari) o perché ci si trova in presenza di un’ipotesi di legittimazione straordinaria (si pensi a chi agisce in surrogatoria ex art. 2900 c.c.), ovvero per ragioni di opportunità (si pensi, appunto, all’art. 23 l. 990/69, per il quale il giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante doveva svolgersi anche nei confronti dell’assicuratore del preteso danneggiante), ma, dovendosi senz’altro escludere che il nostro caso rientri tra quelli dei primi due gruppi, credo sia inevitabile dire che il nostro caso, al pari di quello dell’art. 144, 3° comma, cod. ass.

20 Sul litisconsorzio necessario, oltre le opere istituzionali, v. spec. CHIOVENDA, Sul litisconsorzio necessario, (1904), in Saggi di diritto processuale civile (1894- 1937), a cura di PROTO PISANI, I, Milano, 1993, p. 427 ss.; REDENTI, Il giudizio civile con pluralità di parti, Milano, 1911; ZANZUCCHI, La pluralità di parti nel nuovo codice di procedura civile, in Riv. dir. civ., 1942, p. 9 ss.; SATTA,Sul litisconsorzio necessario, in Riv. it. sc.

giur., 1955-56, p. 49 ss.; DENTI, Appunti sul litisconsorzio necessario, in Riv. dir. proc., 1959, p. 14 ss.;

PROTO PISANI, Litisconsorzio necessario e diritti anteriormente quesiti, ivi, 1966, p. 480 ss.; FABBRINI, Litisconsorzio, voce dell’Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 810 ss.; COSTANTINO, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, Napoli, 1979; MENCHINI, Il processo litisconsortile, Milano, 1993.

21 V. MONTELEONE, Diritto processuale civile3, Padova, 2002, p. 202 ss., e, da ultimo, BALENA, Elementi di diritto processuale civile3, I, Bari, 2006, p. 196 ss.

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(che come ho più su ricordato ha preso il posto dell’art. 23 l. 990/69), non possa che essere inquadrato tra le ipotesi di litisconsorzio necessario per opportunità.

Proprio per questo, però, sorgono grosse perplessità, atteso che non sembra possa dubitarsi che nella specie l’opportunità, non foss’altro perché si è consentito all’assicurazione di liberarsi depositando una somma nei limiti del massimale, avrebbe voluto che il litisconsorzio necessario fosse decisamente escluso, in quanto la pluralità di danneggiati, il massimale e la par condicio non implicano affatto l’unicità della causa, che è l’argomento che può giustificare il litisconsorzio necessario.

In questa situazione, si può ben capire la ragione per la quale tutti i primi commentatori dell’art. 140 si sono trovati d’accordo nel denunciare la gravità e la pericolosità del 4° comma22, che è manifestamente suscettibile di ostacolare oltre misura e del tutto irragionevolmente la strada del danneggiato diligente, “con quale beneficio per la celerità e la speditezza è agevole immaginare”23. E’ però appena il caso di aggiungere e precisare che ad essere danneggiati saranno, ironia della sorte, solo e soltanto i danneggiati diligenti, ossia colui o coloro che abbiano preso l’iniziativa e agito contro il responsbaile e il suo assicuratore, giammai l’impresa assicuratrice, la quale, anzi, come ho già ricordato, può risolvere ogni suo problema effettuando il deposito liberatorio di una somma nei limiti del massimale ai sensi dell’ultima parte del medesimo art. 140, 4° comma.

Vero è che questa nuova ipotesi di litisconsorzio necessario appare del tutto irrazionale, anche perché, come è stato esattamente rilevato, non si vede che bisogno vi sia di integrare il contraddittorio nei confronti del danneggiato che abbia già transatto o che non si sia tempestivamente attivato e abbia lasciato prescrivere

22 Cfr. ROSSETTI, Prime riflessioni sul nuovo codice delle assicurazioni, in Foro it., 2006, IV, c. 108 ss., spec.115: ALBERTO, op. cit., p.

23 Così ROSSETTI, Prime riflessioni sul nuovo codice delle assicurazioni, cit., c. 115.

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il proprio diritto24. Per non dire di quel che può accadere quando i danneggiati abbiano proposto, ognuno per proprio conto, più giudizi davanti a diversi giudici.

Non resta pertanto che sperare che l’art. 140, 4° comma, cod. ass., già dubbio per via dell’eccesso di delega, sia ritenuto irragionevole e dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto ostacola e aggrava del tutto ingiustificatamente la posizione dei danneggiati, a tutto vantaggio dell’impresa assicuratrice, che dalla necessità del litisconsorzio ha tutto da guadagnare e nulla da perdere.

24 Cfr. ROSSETTI, op. loc. cit.

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