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PLURALITÀ DI DANNEGGIATI E SUPERO DEL MASSIMALE

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TAGETE 4-2006 Anno XII

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PLURALITÀ DI DANNEGGIATI E SUPERO DEL MASSIMALE

Avv. Valeria Virzì*

L’art. 140, intitolato «Pluralità di danneggiati e supero del massimale», riproduce il precedente art. 27 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, senza introdurre significative modificazioni della regola previgente, ad eccezione di quanto statuito, dall’articolo in commento, al comma 4 in punto di litisconsorzio necessario.

La norma in esame, dunque, ripropone integralmente il principio del riparto proporzionale delle somme assicurate dal massimale tra tutti i danneggiati, ciò con l’evidente obiettivo di rendere capiente il massimale medesimo nel caso di sua insufficienza1.

In altri termini, trova piena conferma il tradizionale principio della par condicio, che – è bene ricordarlo – continua a non distinguere in alcun modo tra, da un lato, vittime con danni alla persona e, dall’altro lato, danneggiati con danni a cose, ossia non attribuisce alcuna prevalenza alla tutela del bene salute (artt. 2 e 32 Cost.) rispetto alla protezione di altri beni a valenza meramente o, comunque, primariamente economica: danneggiati con lesioni fisiche (verosimilmente gravi nella maggior parte dei casi interessati da

* Studio Legale Ambrosio E Comodo, Torino

1 Così G.B. PETTI, Risarcimento del danno da lesioni micropermanenti, Santarcangelo di Romagna, 2006, 384.

ABSTRACT

Theme of this paper is, referring to the New Italian Insurance Code, about art. 140.

It deals with cases characterized by a plurality of damaged persons and the maximal sum, entirely re- proposing the principle of proportional division of insured sums relating to every damaged person maximal insured sum, with the evident objective of increasing the maximal sum itself in case of lack of funds.

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questa regola) e danneggiati con soli danni a cose si trovano proporzionalmente a dividere la medesima torta, indistintamente dalla particolare tipologia dei beni lesi ed unicamente avendo riguardo per il valore delle proprie pretese risarcitorie.

Siffatta ultima annotazione pare invero alquanto doverosa in questa sede, ciò non già in critica al Codice delle Assicurazioni (che di sicuro – per gli evidenti vincoli derivanti dai limiti della delega legislativa - non poteva innovare in alcun modo la disciplina precedente), ma in quanto indubbiamente una regola di questo tipo dovrebbe condurre gli interpreti a porsi qualche interrogativo. Si consideri soprattutto che è il Codice stesso a stimolare una riflessione di questo genere, laddove – riprendendo pedissequamente il modello previgente – dimostra, ad esempio per i casi di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283), di distinguere tra le due ipotesi in questione (danni alla persona/danni a cose), nello specifico attribuendo una certa qual prevalenza ai danni alla persona.

Ciò succintamente premesso sull’istituto in esame, quali sono allora le differenze intercorrenti tra sistema previgente e Codice delle Assicurazioni?

I primi tre commi dell’art. 140 Cod. Ass.ni non divergono nella sostanza dalla precedente disciplina, se non per differenze assolutamente marginali, tra cui si rilevano le seguenti:

o al comma 1 scompare il riferimento all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo a questa fattispecie dedicato l’art. 291 (che è, in realtà, la fotocopia dell’art. 140, con la conseguenza di un’inutile duplicazione della medesima regola2);

o mentre l’art. 27 della legge n. 990/1969 disciplinava in negativo il limite, entro cui l’assicuratore era chiamato a rispondere nell’ipotesi di suo comportamento diligente nella ricerca degli altri danneggiati (“non risponde verso le altre persone danneggiate

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fino alla concorrenza della somma versata”), il comma 2 dell’art. 140 ha riformulato la regola in questione in chiave positiva (“risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata”): ciò, tuttavia, non conduce ad una modifica sostanziale della regola precedente e, quindi, continuerà ad operare il consolidato principio – recentemente ribadito dalla Suprema corte3 - per cui l’assicuratore, in caso di pluralità non incolpevolmente ignorata di danneggiati in uno stesso sinistro, deve rispettare il criterio della proporzionalità e non può opporre a coloro che chiedono il risarcimento l’incapienza del massimale per aver già risarcito altri, ciò per l’appunto in quanto egli ha l’onere di rispettare in tal caso il principio della

“par condicio”, anche provocando le rispettive richieste risarcitorie al fine di ripartire corrispondentemente il massimale (viceversa, laddove abbia rispettato la proporzione, egli risponde fino alla concorrenza dell’ammontare del massimale nei confronti di ciascun danneggiato, a meno che questi abbia consentito l’integrale risarcimento a favore di altri); nel nuovo sistema rimane anche ferma la regola per cui, ai fini della responsabilità oltre massimale dell’assicuratore, “è necessario che sia accertato un comportamento quanto meno negligente dell’assicuratore, non essendo sufficiente per affermarne la responsabilità a rispondere dei danni oltre il massimale il mero accertamento della violazione della par condicio”4; pare altresì opportuno ricordare che, nei casi di supero del massimale, resta salva la possibilità per i danneggiati non risarciti integralmente di agire per la differenza contro il responsabile del danno.

La vera novità della disciplina qui in esame si rinviene al comma 4 dell’art. 140 (di cui l’art. 291, comma 4 ne è la fotocopia5), che ha introdotto la “nuova e stupefacente”6

2 Ha segnalato siffatta inutilità M. ROSSETTI, Codice delle assicurazioni – Le nuove norme sulla r.c.a.

(Parte Terza), in Quotidiano Giuridico mail 22/12/05, § 8.

3 Cass., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13335, in Arch. Giur. Circolaz., 2005, 234.

4 Così Cass., Sez. III, 2 dicembre 1993, n. 11925, in Giust. Civ., 1994, I, 959, in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1994, 206.

5 Cfr. supra nota 2.

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regola – peraltro non prevista in seno alla legge delega e, quindi, teoricamente viziata ai sensi dell’art. 76 Cost. - secondo cui “nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile”. Questa norma, che tra l’altro presenta un’ennesima improprietà sintattica (“giudizi promossi fra” per “giudizi pendenti tra”)7, in buona sostanza, interpretandola alla lettera, sembra imporre a tutte le persone danneggiate dal medesimo incidente di partecipare al giudizio promosso anche da una soltanto di esse.

In quale modo occorre interpretare siffatta novella del Codice?

Alcune premesse sul sistema previgente si rendono quanto mai opportune per rispondere a questo quesito.

L’art. 27 della legge n. 990/1969, abrogato a far data dal 1° gennaio 2006, innovò il precedente modello, introducendo per l’appunto il principio della par condicio tra i danneggiati da sinistri stradali, da realizzarsi mediante il concorso nella ripartizione del massimale.

Le conseguenze di tale nuova impostazione, nella vigenza dell’art. 27 della legge n.

990/1969, sono state poi ampiamente esplorate dalla giurisprudenza successiva, pervenuta a tracciare i seguenti capisaldi, da considerarsi, come si è osservato sopra, tuttora operanti anche in seno all’applicazione dell’art. 140 del Codice:

1) l’assicuratore, nell’ipotesi di incidente che abbia cagionato danni ad una pluralità di persone, qualora sia in colpa per aver omesso di impiegare l’ordinaria diligenza nella ricerca e identificazione di altri danneggiati o, dopo l’identificazione dei detti

6 Così M.ROSSETTI,Codice delle assicurazioni – Le nuove norme sulla r.c.a. (Parte Terza), cit., § 8.

7 Ha rilevato questo profilo M.ROSSETTI,Codice delle assicurazioni – Le nuove norme sulla r.c.a. (Parte Terza), cit., § 8.

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danneggiati, paghi a taluno di essi, senza tener conto dei diritto degli altri, è allora tenuto al risarcimento anche oltre il massimale8;

2) l’assicuratore deve altresì attivarsi pure con la congiunta chiamata in causa dei diversi danneggiati individuati con la normale diligenza per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta, con la conseguenza che l’assicuratore convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell'indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto - o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi9.

Quanto invece alla ravvisabilità di un’ipotesi di litisconsorzio necessario le indicazioni giurisprudenziali intervenute ad interpretare l’art. 27 della legge n. 990/1969 hanno evidenziato indirizzi diversi10:

a) secondo un primo indirizzo della Suprema Corte, quando vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, non dovrebbe ricorrere un’ipotesi di litisconsorzio necessario, pur avendo l’assicuratore la facoltà di attivarsi anche con la loro congiunta chiamata in causa per procedere alla liquidazione del danno nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della legge

8 Cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1993, n. 11925, cit.

9 Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1993, n. 11925, cit.

10 Sul punto cfr.F.PECCENINI,L’assicurazione della responsabilità civile automobilistica, Milano, 1999, 219-220.

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sull’assicurazione obbligatoria11 (esclusione del litisconsorzio necessario ® litisconsorzio facoltativo);

b) secondo un diverso orientamento, invece, non sussisterebbe un caso di litisconsorzio necessario dei vari danneggiati, allorquando non si discuta della quota di massimale da attribuire in concreto a ciascuno di essi, ma solo del diritto di partecipare alla ripartizione dell’importo del risarcimento12; in altri termini, solo “se del caso” – ossia al fine di “garantire la proporzionale riduttiva attribuzione delle somme assicurate” 13 -

11 Cass. civ., sez. III, 23 aprile 1991, n. 4377, in Arch. Giur. Circolaz., 1992, 352. In questo stesso cfr.

Trib. Piacenza, 12 aprile 1989, in Arch. Giur. Circolaz., 1989, 921, in cui si è stabilito quanto segue:

“Qualora uno dei danneggiati in seguito a sinistro stradale sia stato risarcito in base a transazione stragiudiziale, tale transazione è inopponibile agli altri danneggiati che partecipino al giudizio, ma l'inopponibilità può essere fatta valere solo dai danneggiati stessi, con la conseguenza che se nessuno di loro eccepisce l'inopponibilità nei loro confronti della transazione, correttamente dal massimale può essere detratta la somma corrisposta a titolo di transazione, senza che sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiato che non partecipa al processo”.

12 Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1993, n. 11925, cit.

13 Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 1988, n. 1831, in Arch. Giur. Circolaz., 1988, 528. Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione addotta dalla decisione in questione: “La previsione di cui al primo comma è caratterizzato dalla conoscenza, da parte dell'assicuratore o dell'impresa designata (o cessionaria) che più di una sono le persone danneggiate e dalla circostanza che i loro concorrenti diritti di credito siano ancora insoddisfatti, sicché sia tuttora possibile assicurare ai rispettivi titolari una parità di trattamento mediante proporzionale ripartizione tra essi delle somme assicurate. E' in tal caso prevista una procedura concorsuale (sui generis), non necessariamente svolgentesi in sede processuale, ma che necessariamente postula la iniziativa dell'assicuratore (o della impresa designata o cessionaria), sia che la proporzionale riduzione dei singoli debiti venga perseguita per via di un plurilaterale accordo transattivo sia che a quel fine sia invocata la pronunzia del giudice. Ed invero non può essere presunta la conoscenza, da parte della vittima del sinistro, del fatto che esso abbia, o meno, danneggiato altre persone e del fatto che le concorrenti pretese indennitarie superino o meno nel loro insieme i massimali assicurati; né risulta imposto a carico della stessa vittima un onere di attivazione per dissipare la ignoranza o l'incertezza sulle circostanze predette. Coerentemente la legge, in caso di azione risarcitoria promossa dal danneggiato direttamente nei confronti dell'assicuratore assegna la qualità di litisconsorte necessario al proprietario assicurato ma non anche alle altre persone rimaste danneggiate dallo stesso sinistro. Ben diversa è la posizione dell'assicuratore (o della impresa designata o cessionaria) che quale destinatario o collettore delle varie pretese indennitarie, quale soggetto obbligato al pagamento diretto delle spese anticipate ai sensi del primo comma dell'art. 28 ed al rimborso o all'accantonamento delle somme indicate nel secondo e terzo comma della predetta norma, quale soggetto assistito da un apparato organizzativo preposto all'assolvimento degli oneri suindicati, non può esonerarsi dai compiti di identificare tutti coloro che abbiano subito danno e di calcolare se la sommatoria delle loro pretese superi o meno i limiti del massimale. Con la conseguenza che, se convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, dovrà egli assicuratore attivarsi, se del caso, affinché siano chiamati in causa anche gli altri, sì che le loro concorrenti pretese possano essere esaminate

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l’impresa assicuratrice dovrebbe farsi carico del litisconsorzio necessario (litisconsorzio necessario circoscritto ai fini dell’applicazione del criterio della proporzionalità);

c) secondo la giurisprudenza di merito14, non seguita per quanto consta dalla Suprema corte, l’art. 27, prevedendo di fronte ad una pluralità di danneggiati la riduzione proporzionale dei loro diritti di risarcimento nel caso di massimale assicurativo insufficiente, realizzerebbe sempre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, in tal caso, dovrebbe essere disposta dal giudice l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei danneggiati rimasti fuori dal giudizio, con conseguente fissazione di termine perentorio per l’espletamento dell’incombente e, dunque, con estinzione del procedimento qualora detto termine non sia poi stato rispettato, a condizione che la relativa eccezione venga tempestivamente proposta dalla parte interessata.

In breve, come anche ricordato da altri commentatori15, tolto il caso dell’isolata giurisprudenza di merito sopra citata16, l’orientamento maggioritario, ancorché talvolta per vie diverse, si è posto contro la possibilità di configurare un’ipotesi generalizzata di litisconsorzio necessario, tranne “se del caso” e se nel giudizio si discuta della quota di massimale da attribuire in concreto a ciascuno dei danneggiati. Ad ogni modo, va debitamente rilevato come la questione del litisconsorzio necessario sia sempre stata affrontata dalla giurisprudenza con riferimento ai soli casi in cui si poneva una questione di supero del massimale.

Ciò posto sul sistema previgente, l’introduzione al comma 4 dell’art. 140 della fattispecie del litisconsorzio necessario potrebbe, a prima vista, essere ritenuta

congiuntamente in un unico processo a litisconsorzio necessario volto a garantire la proporzionale riduttiva attribuzione delle somme assicurate”.

14 Trib. Forlì, 12 maggio 1984, in Resp. Civ. e Prev., 1985, 460.

15 Cfr. R. ALBERTO,Risarcimento del danno, in Commentario al Codice delle Assicurazioni, a cura di M.

BIN,Padova, 2006, 409.

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un’innovazione in parte condivisibile, ancorché – il punto rimane e lo si ribadisce – trattasi di una novità operata in violazione dell’art. 76 Cost.

Tuttavia, la disposizione in esame è purtroppo lungi dall’essere chiara quanto alla sua reale portata ed alle modalità per la sua applicazione. In particolare, non è dato sapere se il legislatore codificante abbia in effetti inteso circoscrivere l’ambito di operatività del litisconsorzio necessario ai soli casi in cui si prospetti una questione di supero del massimale, oppure abbia generalizzato, senza individuare limiti di qualsivoglia specie, l’applicazione dell’art. 102 c.p.c. a tutti i casi in cui vi sia semplicemente una pluralità di danneggiati.

In tutta evidenza, allora, si contrappongono due diverse interpretazioni del comma 4 dell’art. 140:

1. giacché la norma prevede che “nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario”, senza specificare altro nella sua lettera, allora si dovrebbe concludere per la generalizzazione del litisconsorzio necessario, e cioè che si debba riconoscere il litisconsorzio necessario ogniqualvolta vi sia semplicemente una pluralità di danneggiati (interpretazione letterale del comma 4);

2. collocandosi il comma 4 nella disciplina del supero del massimale e avendo parte della giurisprudenza, sopra evidenziata, riconosciuto l’integrazione del contraddittorio solo ed unicamente in quanto “necessaria”, cioè laddove non solo vi sia una pluralità di danneggiati, ma si ponga altresì, in concreto, un problema di supero del massimale e si debba discutere specificatamente delle modalità di distribuzione del medesimo, di conseguenza occorre concludere per un ambito operativo dell’istituto in esame ben più circoscritto, cioè limitato ai soli casi di potenziale supero del massimale (interpretazione storica e sistematica del comma 4); in altri termini, la norma in questione avrebbe semplicemente recepito l’orientamento giurisprudenziale maggioritario.

16 Trib. Forlì, 12 maggio 1984, cit. Nello stesso solco cfr. in dottrina G. GIANNINI, L’assicurazione

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L’interpretazione letterale rischia invero di imporre sempre il litisconsorzio necessario, ogniqualvolta vi sia una pluralità di danneggiati, e cioè rischia di condurre all’obbligo di coinvolgere in un medesimo procedimento anche soggetti la cui partecipazione non sarebbe affatto “necessaria”.

Invero, diversi commentatori17 hanno inteso la norma esattamente in questo senso ed hanno quindi concluso per la sua manifesta assurdità e sostanziale inapplicabilità.

obbligatoria dei veicoli e dei natati, Milano, 1988, 283.

17 M. ROSSETTI, Codice delle assicurazioni – Le nuove norme sulla r.c.a. (Parte Terza), cit., § 8 (“E’

assurda perché, con la sua previsione assoluta e omnicomprensiva, imporrà il litiisconsorzio anche in ipotesi nelle quali di esso non v’è necessità: ad esempio, quando uno dei danneggiati abbia già transatto la lite; ovvero non abbia intenzione di domandare risarcimenti; od ancora abbia lasciato prescrivere il proprio diritto. La norma creerà poi inestricabili e prevedibili empasse processuali. Si pensi all’ipotesi in cui più danneggiati nel medesimo sinistro, all’insaputa l’uno dell’altro, introducano altrettanti giudizi di risarcimento. Oggi opererebbero gli strumenti della connessione o della riunione ex art. 274 c.p.c. . Per effetto della riforma, invece, si perviene all’assurdo che ciascuno dei giudizi aditi dovrebbe dapprima ordinare l’integrazione del contraddittorio - senza la quale qualsiasi sentenza sarebbe inutiliter data - e quindi provvedere sulla eventuale connessione o riunione. E quid iuris se una delle vittime si sia costituita parte civile, perché ha subito danni alla persona, mentre gli altri danneggiati hanno subito solo danni a cose, e promosso il relativo giudizio dinanzi al giudice civile? Qui la norma sul litisconsorzio spoglia la vittima delle lesioni personali della facoltà di scegliere di formulare la propria domanda dinanzi al giudice penale, al fine di sfruttare l’efficacia vincolante dell’accertamento contenuto nella sentenza penale. Infine, la norma in esame risulterà praticamente inapplicabile nei sinistri catastrofali. Si pensi agli urti coinvolgenti autobus con molti passeggeri a bordo; ovvero ai maxitamponamenti causati dalla nebbia con centinaia di feriti: in questi casi, secondo l’art. 140 cod. ass., tutti i danneggiati dovrebbero partecipare al medesimo giudizio, con quale beneficio per la celerità e la speditezza è agevole immaginare”); G.B. PETTI, Risarcimento del danno da lesioni micropermanenti, cit., 384-385 (“Questa nuova regola processuale, che rende necessario ex lege un litisconsorzio facoltativo tra i vari danneggiati, nel caso di una pluralità di lesioni lievi (con procedure di congrua offerta reale felicemente chiuse ed altre invece fallite per le contrapposte pretese) costringe colui che esercita l’azione diretta per il proprio danno, a trarre in giudizio tutti i danneggiati anche se hanno già accettato la liquidazione precontenziosa.

Supponiamo una serie di tamponamenti con lesioni lievi a vari soggetti,e che l’arresto improvviso del capo colonna sia seguito da urti determinati dalla mancata osservanza delle distanze di sicurezza, ma che il capo colonna deduca la responsabilità di un terzo non identificato o di un pedone che attraversava di corsa la strada. Il danneggiato che presenti lesioni al limite dei nove punti,o un dimensionamento esistenziale o relazionale decisamente superiore al limite, ha l’onere di citare in giudizio tutti gli altri danneggiati, anche se non hanno interesse alla lite, ed inoltre tutte le assicurazioni dei danneggianti e tutti i responsabili civili, proprietari e assicurati. Come dire che è meglio che non proponga la causa”).

Cfr., altresì, G. CASSANO, Codice delle Assicurazioni – Guida pratica al nuovo sistema risarcitorio, Milano, 2006, 150-151 (in realtà, l’Autore si è limitato a riportare il passaggio, sopra evidenziato, di Rossetti); R.ALBERTO,Risarcimento del danno, in Commentario al Codice delle Assicurazioni, cit., 410; F.

PECCENINI, Il settore r.c. auto: implicazioni del passaggio dalla legge 990/69 al codice delle

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In effetti, se questa dovesse essere l’interpretazione corretta, le conseguenze sarebbero davvero disastrose, paradossali, assurde: tutti i danneggiati – nessuno escluso (!) – dovrebbero necessariamente partecipare al giudizio, “pena la nullità della sentenza pronunciata in assenza dell’integrazione del contraddittorio”18. Un’applicazione siffatta della norma finirebbe con il paralizzare qualsiasi danneggiato nella proposizione dell’azione risarcitoria. Sarebbe il caos totale, peraltro del tutto inutile.

Proprio per queste ragioni e per impedire che la disposizione in esame produca effetti tanto devastanti sembra allora decisamente più opportuno salvarla dall’irrazionalità e seguire l’interpretazione storica e sistematica sopra delineata, e cioè ritenere che, sia pure in modo assolutamente infelice ed impreciso, il legislatore codificante abbia semplicemente mirato a recepire l’orientamento giurisprudenziale di cui si è detto, cioè quello del litisconsorzio necessario finalizzato “ad assicurare il rispetto della regola di proporzionalità ed a prevenire possibili contestazioni in successivi giudizi circa la sua applicazione”19.

Si impone infine un’ultima considerazione attinente il caso in cui la fattispecie, di cui all’art. 140, sia da applicarsi ad una pluralità di trasportati. Come si verrà ad osservare oltre sul tema (cfr. Capitolo 6), l’art. 141 limita, per il trasportato, l’azione diretta nei confronti della compagnia del vettore al massimale minimo di legge, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 140”. Si tratta quindi di capire quale sia la torta che si dovranno spartire eventualmente i trasportati nel caso di loro pluralità e incapienza del massimale. Infatti, delle due l’una: o si applica l’art. 140 in deroga all’art. 141 (quindi non si tratta del massimale minimo di legge, ma del massimale di polizza), oppure il

assicurazioni, Relazione al convegno su «Il Codice delle Assicurazioni private», tenutosi a Milano il 27 e 28 ottobre 2005.

18 Così R.ALBERTO,Risarcimento del danno, in Commentario al Codice delle Assicurazioni, cit., 410.

19 Così M.CRISCUOLO,La R.C. Auto dopo la riforma delle assicurazioni, Napoli, 2006, 62.

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richiamo all’art. 140 si limita all’applicazione del principio della par condicio, rimanendo fermo il richiamo al massimale minimo di legge di cui all’art. 141. Se si dovesse seguire quest’ultima interpretazione (sicuramente più aderente alla lettera dell’art. 141), sarebbe allora del tutto evidente come il principio della par condicio per i sinistri catastrofali con più trasportati (bus con trenta passeggeri che finisce nella scarpata) sarebbe decisamente peggiorativo rispetto al sistema previgente.

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