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3 LE AZIENDE NO PROFIT 3.1 CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLE AZIENDE NO PROFIT Le aziende no profit

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3 LE AZIENDE NO PROFIT

3.1 CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLE AZIENDE NO PROFIT

Le aziende no profit44, dette anche del terzo settore, sono rappresentate da tutti quegli enti che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza, della sanità, dell’educazione, della cultura e della cooperazione internazionale, che non hanno fini di lucro in quanto i loro statuti non prevedono la distribuzione degli utili agli associati, ma il loro completo reinvestimento.

In Italia, negli ultimi anni, il terzo settore si è notevolmente sviluppato, tale crescita è il risultato di diversi fenomeni legati tra loro, primo fra tutti la crisi dello Stato sociale con la conseguente riduzione dei sevizi offerti dagli enti pubblici che ha favorito l’offerta di servizi del terzo settore.

Il trend di crescita è stato vertiginoso: in cinque anni le cooperative sociali sono raddoppiate, si tratta del più grande fenomeno di creazione di nuove imprese registrato in Italia negli ultimi anni.

Le aziende no profit si differenziano tra loro per il settore di attività, che va dalla assistenza alla sanità, dalla cultura all’arte, dall’istruzione all’ambiente e allo sport, e per la forma giuridica assunta che può essere: associazione, fondazione, comitato, cooperativa sociale ecc.

Queste aziende raggiungono i propri obiettivi erogando direttamente risorse finanziarie o producendo ed erogando beni e servizi sia agli associati che a persone esterne all’organizzazioni, gratuitamente o contro il versamento di corrispettivi fissati a condizioni vantaggiose.

Le aziende no profit per svolgere la loro attività utilizzano:

• Contributi versati sia dagli aderenti che da privati non aderenti e da enti pubblici;

• Lasciti, donazioni, rendite patrimoniali;

• Mezzi derivanti da eventuali attività accessorie rispetto allo scopo istituzionale; • si servono delle prestazioni:

• Fornite gratuitamente da parte degli associati;

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• Delle collaborazioni a pagamento prestate da esterni nei limiti delle necessità dell’azienda.

Il risultato di gestione è destinato all’incremento del patrimonio per poter in futuro erogare beni e servizi di migliore qualità e in quantità superiore.

3.2 IL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

Salvo che non sia previsto dallo statuto o da leggi speciali per le aziende no profit non vige l’obbligo di tenere le scritture contabili.

L’obbligo di tenere la contabilità sorge solo se l’azienda compie operazioni di impresa anche se svolte marginalmente accanto ai suoi compiti istituzionali; nel caso di assenza di simili attività, l’azienda non assume l’obbligo contabile.

Tutte le aziende private che operano con finalità altruistiche e solidaristiche possono assumere la qualifica di Onlus (organizzazioni lucrativa di utilità sociale)a norma del decreto n. 266/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2003, secondo cui le associazioni devono iscriversi all’anagrafe unica delle Onlus al fine di poter ottenere le agevolazioni previste dal decreto legislativo 460/97.

Tale iscrizione ha carattere costitutivo ai fini della stessa qualificazione e si realizza solo dopo il controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 460/97 sono molto rilevanti;infatti, le attività delle Onlus sono esentate ai fini delle imposte dirette perché non sono considerate commerciali, le cessioni di beni e di servizi effettuate da tali enti sono esercenti da IVA, sono previste agevolazioni anche per le altre imposte.

Si può usufruire di tali agevolazioni purché vengono redatte scritture contabili cronologiche e sistematiche e venga presentato il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio distinguendo le attività direttamente connesse a quelle istituzionali;

Inoltre, per quelle Onlus, i cui ricavi siano inferiori a 51645,69 euro, è concessa la possibilità di redigere un semplice resoconto delle entrate e delle spese complessive. Il reddito delle Onlus ha carattere eterogeneo, in quanto è costituito dalle singole categorie di reddito previste dal Tuir: redditi di impresa, redditi fondiari, redditi di capitali, redditi diversi ovunque prodotti e qualunque ne sia la destinazione.

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Non rientrano in tale categoria i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva. Inoltre, sono esclusi i redditi da lavoro autonomo e quelli da lavoro dipendente, in quanto risultano propri delle persone fisiche. Infine, diversamente da quanto avviene per le società di capitali e per gli enti equiparati, gli organismi in esame quali soggetto passivi ai fini Irpeg, non aventi per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di un’attività commerciale, sono sottoposti a tassazione soltanto sui singoli redditi (fondiari, di capitali, di impresa e diversi) posseduti nei periodo di imposta. Sono, quindi, escluse dalla base imponibile tutte le entrate relative alle attività istituzionali dell’ente.

E’ stato appena accennato che gli organismi no profit sono soggetti passivi ai fini Irpeg (ora IRES); ciò significa che nonostante le innovazioni avvenute, nell’immediato saranno ancora soggetti passivi Ires, come stabilito dal nuovo Testo del Tuir approvato dal consiglio dei ministri. Ciò significa che tali enti non potranno ancora rientrare nelle categorie delle persone fisiche e, quindi, essere soggetti all’Ire. Ma così come delineato dalla legge delega, la situazione non è definitiva, dunque è presumibile pensare che nel nuovo sistema fiscale, attualmente in evoluzione tali enti potranno essere inseriti tra i soggetti Ire.

Il bilancio delle aziende no profit, come quello delle imprese di produzione, esprime una sintesi sistematica e consuntiva della gestione esaminata negli aspetti economico, patrimoniale e finanziario con riferimento ad un periodo amministrativo.

Anche per gli enti senza scopo di lucro, il sistema informativo di bilancio costituisce il principale strumento di comunicazione con la realtà esterna.

I documenti di bilancio:

• Lo Stato Patrimoniale di pertinenza gestionale con attività, passività e patrimonio netto;

• Il rendiconto gestionale a proventi e oneri; • La Nota integrativa

3.3 LO STATO PATRIMONIALE

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struttura di base di quello previsto dall’art. 2424 del c.c. con alcune modifiche che tengono conto delle particolarità delle aziende no profit.

Lo schema sintetico dello Stato patrimoniale è il seguente:

Attivo Passivo A) Crediti verso associati e membri Patrimonio netto

Patrimonio libero

Fondo di dotazione dell’ente Patrimonio vincolato B) Immobilizzazioni Immateriali Materiali Finanziarie

Fondi per rischi e oneri

C) Attivo circolante Rimanenze

Crediti

Attività finanziarie Disponibilità liquide

Trattamento fine rapporto

D) Ratei e risconti D)Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo

E) Ratei e risconti (con separata indicazione dei contributi differiti)

Nello schema non compaiono i riferimenti alle società controllate e collegate, sono modificate le voci che riguardano il patrimonio netto in quanto si distingue il patrimonio libero da quello vincolato per indicazioni statutarie o per scelta degli amministratori o per disposizione di benefattori.

Nel patrimonio libero si comprendono anche i risultati della gestione e le riserve statutarie; non essendovi nelle aziende no profit norme a tutela dell’integrità

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patrimoniale è possibile che i risultati di gestione negativi vengono portati in diminuzione prima delle riserve patrimoniali e poi del fondo comune arrivando a deficit patrimoniali.

3.4 IL RENDICONTO DI GESTIONE

Il rendiconto della gestione è redatto secondo il principio di competenza economica a proventi e oneri: si usa questa terminologia, invece che ricavi e costi, in quanto questi ultimi termini sono legati al concetto di scambio.

La differenza tra proventi e oneri rappresenta il risultato gestionale che esprime la variazione positiva o negativa del patrimonio netto dell’azienda no profit. Tale risultato non esprime l’efficienza aziendale in quanto lo scopo dell’ente non è il profitto e l’attività istituzionale è misurabile solo in termini monetari.Ma è preferibile che anche tali tipologie aziendali chiudano il loro esercizio con un risultato gestionale positivo per garantire nel tempo la continuità aziendale e il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Rendiconto viene redatto per informare tutti gli stakeholders sull’attività aziendale e sul modo in cui sono state procacciate le risorse e successivamente impiegate nelle diverse aree della gestione. Queste ultime si suddividono in :

• Gestione istituzionale • Gestione accessoria; • Gestione finanziaria; • Gestione patrimoniale; • Gestione straordinaria.

All’interno di ciascuna area gestionale i proventi sono classificati a seconda delle caratteristiche dei soggetti eroganti e gli oneri a seconda della loro natura.

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ONERI PROVENTI 1. Oneri da attività tipiche 1. Proventi da attività tipiche

1.Oneri promozionali e di raccolta fondi 2. Proventi da raccolta fondi 2. Oneri da attività accessorie 3. Proventi di attività accessorie 3. Oneri finanziari e patrimoniali 4. Proventi finanziari e patrimoniali 4. Oneri straordinari 5. Proventi straordinari

5. Oneri di supporto generale 6. Altri proventi 6.Altri oneri

Risultato gestionale positivo Risultato gestionale negativo

Totale Totale

3.5 LA NOTA INTEGRATIVA

La Nota integrativa è un documento descrittivo e non contabile che completa l’informativa dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto gestionale assolvendo una funzione integrativa, informativa e esplicativa. La funzione integrativa è ancora più valida nelle aziende no profit dove l’eterogeneità di situazioni e attività tende a rendere insufficienti le informazioni dei due schemi proposti.

Gli amministratori devono specificatamente offrire una informazione veritiera, chiara e completa ed hanno l’obbligo di segnalare tutti i fatti e le avvertenze che paiono loro necessarie per una migliore comprensione della gestione.

Le aziende di minori dimensioni possono invece redigere solo un Rendiconto delle entrate e delle uscite di cassa, in cui si devono esporre le entrate e le uscite verificatesi nel periodo e che per differenza stabiliscono l’avanzo o il disavanzo di gestione.

Un altro documento si affianca a quelli precedentemente elencati: la relazione sulla gestione. Si tratta di un allegato al bilancio definito conto morale e può essere utile per far conoscere l’istituzione al fine di raccogliere fondi. Inoltre, esso accoglie gli indicatori di efficacia e di efficienza.

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