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CAPITOLO II NOZIONE DI INTERESSI OGGETTO DELLA DISCIPLINA

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CAPITOLO II

NOZIONE DI INTERESSI OGGETTO DELLA DISCIPLINA

2.1

Premessa

Nell’individuare l’ambito oggettivo della regola di deducibilità nel limite del 30 per cento del ROL, il terzo comma dell’art. 96 del TUIR specifica che “assumono rilevanza gli interessi passivi e attivi, nonché gli oneri e i proventi ad

essi assimilati, derivanti da contratto di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria”.

Presupposto fondamentale per l’individuazione del rapporto dal quale discendono gli interessi, e gli oneri e proventi ad essi assimilati, è la causa finanziaria dello stesso. L’inclusione degli interessi attivi derivanti da crediti commerciali e di quelli virtuali nei confronti della Pubblica Amministrazione è preordinata a neutralizzare l’effetto finanziario di un ritardo nel pagamento da parte del cliente. In merito al richiamo della “causa finanziaria”, in via preliminare si deve ritenere che il legislatore abbia inteso fare riferimento al concetto di causa contrattuale, intesa come ragione giustificatrice del contratto sottostante.

Va, tuttavia, rilevato che manca nel nostro ordinamento una individuazione dei contratti con “causa finanziaria”, con la conseguenza che deve essere ricercato un preciso criterio che consenta di stabilire l’ambito dei rapporti giuridici rilevanti ai fini della norma in esame. La norma fa un esplicito riferimento al contratto di mutuo, al contratto di locazione finanziaria e all’emissione di prestiti obbligazionari e titoli similari, al riguardo un tratto comune alle accennate tipologie contrattuali è rappresentato dal fatto di essere comunque finalizzate al

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reperimento di capitali di terzi e che, pertanto, gli altri rapporti non specificatamente identificati dal terzo comma dall’art. 96 devono presentare eguale caratteristica.

L’Agenzia delle Entrate1 ha chiarito, pur non definendo la “causa finanziaria”, che rientrano nell’ambito della disciplina in esame “ogni e qualunque interesse,

od onere ad esso assimilato, collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli od altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione ed in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione”. A tal fine, la

stessa Agenzia, con un nuovo intervento2 dimostra che la “causa finanziaria” costituisce la regola generale da applicarsi per risolvere i casi incerti.

Pertanto sono escluse dall’applicazione dell’art. 96 del TUIR i costi per servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie, quali ad esempio:

 noleggio cassette di sicurezza;  servizi di pagamento utenze;  costi per la custodia di titoli;

 commissioni per le fideiussioni non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti;

 spese e commissioni di factoring non di natura finanziaria;  spese per la valutazioni di immobili per la concessione di mutui;  spese di istruttoria di mutui e finanziamenti;

 spese per la disposizione di bonifici;

 spese per utilizzo di bancomat e effettuazione di home banking.

1 Circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 2009, in www.agenziaentrate.gov.it. 2 Circolare Agenzia delle Entrate n. 38 del 2010, in www.agenziaentrate.gov.it.

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2.2 Le tipologie di contratti finanziari

Quanto alle categorie di rapporti rilevanti, secondo quanto disposto dall’art. 96, comma 3, del TUIR, sono necessarie ulteriori precisazioni; sono inerenti i contratti di mutuo diversi dai contratti di finanziamento garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione3, i prestiti intercompany, il notional cash

pooling e il finanziamento per l’acquisto o la costruzione di beni. In merito

all’individuazione dei contratti di locazione finanziaria si distingue dai soggetti obbligati a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS da quelli esclusi, per i primi sono soggetti alla disciplina i contratti di leasing aventi natura finanziaria che trasferiscono rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene, indipendentemente dalla previsione del diritto di riscatto4 mentre per i soggetti non obbligati agli standard IAS sono inerenti i contrati di leasing aventi per oggetto beni mobili o immobili acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta del conduttore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, con facoltà di riscatto.

Tra l’emissione di prestiti obbligazionari e titoli similari possiamo citare i presti obbligazionari convertibili e non, gli strumenti finanziari non partecipativi, i titoli di debito emessi da s.r.l.5, le cambiali finanziarie e i versamenti a fondo perduto e/o in conto capitale successivamente convertiti in finanziamenti soci6.

La norma a chiusura recita che sono soggetti alla disciplina “ogni altro rapporto avente causa finanziaria”, tra questi le garanzie rilasciate da terzi inerenti a rapporti aventi natura finanziaria, i contratti derivati cash flow hedging a

3 l’esclusione riguarda sia gli immobili patrimonio che gli immobili strumentali per natura,

circolare Agenzia delle Entrate n. 37 del 2009, par. 2, in sito internet Agenzia Entrate.

4 in base allo Ias 17 le operazioni di sale and lease back sono contabilizzate come finanziamento

di terzi.

5 ai sensi dell’art. 2483 del Codice Civile.

6 la decorrenza è da individuarsi nel momento della conversione, circolare dell’Agenzia delle

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copertura del rischio di tasso, gli sconti di crediti, i contratti di riporto, i pronti contro termine, le operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo7, la cartolarizzazione dei crediti8 e i contratti di conto corrente bancario.

Infine, assumono particolare importanza i contratti di natura commerciale nei confronti della Pubblica Amministrazione, per tutti i soggetti operanti con essi, al fine del conteggio degli interessi attivi “virtuali che vedremo successivamente9. Diverso l’approccio per i soggetti obbligati a redigere il bilancio secondo gli standard IAS, per questi sarà la scelta contabile adottata ad identificare e qualificare, anche ai fini fiscali, la quota di interessi da sottoporre a regime di deducibilità dell’art. 96 del TUIR. Pertanto, gli interessi relativi a strumenti finanziari valutati al fair value a conto economico in quanto titoli di trading dovrebbero rilevare pro rata temporis secondo la qualificazione di bilancio prescindendo dalle qualificazioni e imputazioni temporali giuridicoformali dei contratti; mentre la contabilizzazione degli strumenti e passività finanziarie con il criterio del costo ammortizzato prevede che i flussi finanziari, che rientrano nella disciplina dell’art. 96 del TUIR perché relativi ad un rapporto di finanziamento con terzi, siano qualificati computando anche gli oneri e proventi connessi al finanziamento, ne consegue che il saggio di interesse effettivo può divergere dal saggio di interesse nominale e che la quota interessi imputata a conto economico sia differente rispetto alla quota interessi contrattuale. Come affermato da Assonime10 si ritiene che il sistema contabile IAS identifichi e qualifichi la quota interessi da sottoporre alla disciplina in esame.

Non sembra invece possibile assimilare agli interessi la variazione di fair value di prestiti in funzione dell’andamento dei tassi di interesse del mercato. Il metodo del costo ammortizzato, secondo Assonime, comporta la “finanziarizzazione“

7 circolare Assonime n. 46 e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7/01/2009, in

www.assonime.it e in www.agenziaentrate.gov.it.

8 ex Legge n.130/1999, c.d. operazioni di securitisation.

9 trattasi di soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001. 10 circolare Assonime n. 46/2009, in www.assonime.it.

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anche dei componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria, come, ad esempio, le spese professionali o di consulenza di terzi11.

Tale qualificazione dovrebbe essere presa a riferimento ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR, in considerazione del fatto che, una volta stabilito che esiste un rapporto di finanziamento anche sul piano giuridico, l’onere relativo a tale finanziamento dovrebbe essere comunque desunto dalle qualificazioni IAS, e quindi, dall’applicazione del metodo del costo ammortizzato12. Altri, invece, ritengono che non si debbano considerare gli interessi passivi di bilancio comprensivi di tali componenti “finanziarizzate” ma solo gli interessi negoziali sul prestito.

2.3 Interessi passivi ed oneri assimilati

In riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della disposizione in esame, e premesso quanto detto nei precedenti paragrafi, assumono rilevanza, secondo l’art. 96, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi e attivi, nonché gli oneri e proventi assimilati13. A tal fine si è tratto spunto dall’interpretazione data dal principio contabile nazionale OIC 12, Interpretativo 1, circa gli elementi da classificare alla voce C 17 del Conto Economico, nonché dalle pronunzie dell’Amministrazione sulla portata della nozione di finanziamento. Sono, quindi, soggetti alla disciplina:

11 “Guida all’applicazione dell’Ires e dell’Irap per le imprese IAS adopter”, nota 69 p. 53, di

Assonime in www.assonime.it.

12 tale qualificazione IAS assume rilievo fiscale sulla base del principio di derivazione rafforzata

introdotta dalla Legge 244/2007.

13 in relazione ala concetto di provento od onere assimilato, l’Agenzia delle Entrate si è espressa

ritenendo di attribuire rilevanza a qualunque componente “che presenti un contenuto economico

sostanziale assimilabile ad un interesse passivo od attivo” affermando quindi,per la

determinazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’art.96 del Tuir, un principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

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 interessi passivi sui rapporti di conto corrente anche in valuta;

 interessi passivi da operazioni in strumenti derivati di copertura dal rischio di oscillazione del tasso di interesse;

 gli interessi passivi derivanti da rapporti di finanziamenti intercompany;14

 interessi passivi maturati su dilazione di pagamento di imposte;15

 interessi passivi derivanti da rapporti di cash pooling in vigenza di un contratto di National cash pooling;

 interessi passivi derivanti dall’emissione di prestiti obbligazionari di qualsiasi natura;

 disaggi di emissione e premi di rimborso connessi all’emissione di prestiti obbligazionari;

 disaggi di emissione e premi di rimborso connessi all’emissione di titoli di debito;

 interessi passivi su depositi cauzionali su contratti aventi causa finanziaria;  interessi passivi su commercial paper;

 interessi passivi su contratti di mutuo;

 interessi passivi derivanti da rapporti con soggetti residenti in paesi

black-list;16

 interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione di immobili - patrimonio;

 interessi passivi su finanziamenti soci;

 interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie;

 interessi passivi da operazioni di factoring pro-soluto o pro-solvendo;17

 interessi passivi ed oneri da operazioni di cartolarizzazione dei crediti;18

14 nei limiti di cui all’art. 110, comma 7, del Tuir, ove dovuti a consociate non residenti. 15 solo se da rateazione volontaria.

16 quando sussistono le condizioni di cui all’art. 110, comma 11, del Tuir.

17 non si considerano di natura finanziaria le commissioni connesse alla gestione del credito

nell’attività di factoring.

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 interessi passivi relativi ai finanziamenti concessi per la realizzazione di lavori su commessa non imputati a incremento del costo;

 interessi passivi inclusi nelle rate dei canoni di locazione finanziaria. Mentre tra gli oneri assimilati, vi rientrano19:

 oneri connessi ad operazioni di pronti contro termine su titoli avente funzione di raccolta;

 oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli;  commissioni passive su finanziamento;

 commissioni passive su fideiussioni;20

 commissioni passive su altre garanzie rilasciate da terzi;  commissioni di massimo scoperto;

 commissioni per mancato utilizzo delle linee di credito;

 oneri vari relativi all’emissione di un prestito obbligazionario;

 spese e commissioni di factoring relative all’anticipata disponibilità finanziaria del credito smobilizzato;

 oneri derivanti da sconto di crediti;

 componenti finanziarie derivanti da operazioni di cessione di beni caratterizzata da un’opzione di riacquisto o retrocessione;

 componenti finanziarie derivanti dalla contabilizzazione degli strumenti e passività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato.

Di quanto detto sono necessarie alcune osservazioni in relazione alle diverse tipologie di interessi ed oneri.

19 non rilevano tra le commissioni rilevanti ai sensi dell’art. 96 del Tuir le commissioni di arranging e di gestione del finanziamento che costituiscono prestazioni di servizi.

20 fatta eccezione per le fideiussioni richieste per i rimborsi Iva e per la partecipazione ad

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2.3.1

Cash Pooling

In relazione alle differenti tipologie di cash pooling occorre distinguere tra le seguenti:

 il notional cash pooling è un sistema tramite il quale vengono compensati gli interessi attivi e passivi tra società appartenenti allo stesso gruppo, tale pratica consente alla società intestataria del conto corrente bancario di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento indiretta, derivante dall’utilizzo del saldo positivo del conto corrente bancario di altre società del gruppo;

 lo zero balance cash pooling, invece, è il negozio giuridico intercorrente tra società appartenenti al medesimo gruppo che è rappresentato da reciproci addebiti ed accrediti di somme di denaro tra il pooler e le società del gruppo, che traggono la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo del conto bancario di ogni società nell’unico conto corrente del

pooler. Si ritiene che tale fattispecie sia assimilabile a quella in cui il pooler, su mandato, provvede direttamente agli incassi e pagamenti per

conto delle società del gruppo, accreditando e addebitando su un conto intercompany.

Ai fini dell’art. 96 del TUIR, sono rilevanti gli interessi derivanti dai contratti di

notional cash pooling mentre sono irrilevanti gli interessi derivanti dai contratti

di zero balance cash pooling21.

Tale interpretazione discende dal chiarimento a suo tempo fornito dall’Agenzia delle Entrate22 in vigenza del regime della thin capitalization, il quale appare mutuabile anche in relazione all’attuale disciplina, in considerazione del fatto che

21 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 21 aprile 2009, nonché Circolare Assonime n.

46 del 2009, in www.agenziaentrate.gov.it e in www.assonime.it.

22 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17 marzo 2005, par. 3.3.2.1, in

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l’ambito oggettivo di applicazione delle due discipline appare sostanzialmente il medesimo.

Un’adozione coerente di tale impostazione induce, inoltre, a ritenere che, specularmente, gli interessi attivi maturati nel contesto di un rapporto di zero

balance cash pooling non possano essere utilizzati al fine di abbattere l’importo

degli interessi passivi che devono essere oggetto di successivo confronto con il 30% del ROL. Al contrario, gli interessi attivi assumeranno rilevanza laddove il rapporto che lega le parti sia qualificabile come notional cash pooling.

2.3.2

Prestiti Obbligazionari

Si ritiene che la disciplina in esame sia applicabile alle differenti tipologia di prestiti obbligazionari, quali ad esempio, quelli rappresentati da titoli di debito, titoli subordinati, titoli convertibili, titoli zero coupon.

2.3.3

Pronti contro termine su titoli

In relazione alle operazioni di pronti contro termine su titoli, aventi la funzione di raccolta, l’Agenzia delle Entrate23 ha chiarito che gli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto sono esclusi dall’applicazione dell’art. 96 del TUIR, restando ferma l’applicazione dell’art. 89, comma 6, del TUIR, ove si dispone che gli interessi maturati concorrono a formare il reddito del concessionario. E’ ricompreso tra gli oneri assimilati, e come tale rileva ai fini del citato art. 96, il differenziale negativo esistente tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

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2.3.4

Operazioni di cartolarizzazione dei crediti non scaduti

Una fattispecie che, ad oggi, non è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate è quella relativa al trattamento Ires dei proventi e oneri derivanti da un’operazione di cartolarizzazione di crediti non scaduti, c.d. securitisation, effettuata da parte di una società di capitali.. In tal senso si deve considerare rilevante la causa finanziaria sottostante all’operazione, che consente l’incasso anticipato di crediti non scaduti a fronte di un onere che, in linea di assoluta prevalenza, è determinato con riferimento alla scadenza media dei predetti crediti. Infatti è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate24 che per quanto riguarda l’individuazione degli oneri e proventi assimilati rispettivamente agli interessi passivi e attivi, da assoggettare all’art. 96 del TUIR, occorre attribuire rilevanza ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi, e che, in linea generale, occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all’interesse passivo o attivo qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. Tenuto conto di quanto sopra, parrebbe, quindi, che i proventi ed oneri derivanti da un operazione di

securitisation debbano essere assoggettati alla disciplina in esame quali proventi

ed oneri assimilati agli interessi passivi e attivi in ragione della causa finanziaria sottostante all’operazione.

2.3.5

Oneri e proventi relativi a strumenti derivati

Per le componenti correlate ad operazioni di copertura dei tassi di interesse tramite strumenti derivati, c.d. cash flow hedge, occorre, innanzitutto, distinguere tra gli interessi attivi e passivi derivanti dal computo dei differenziali di tasso e le

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componenti valutative del contratto derivato. In relazione ai primi l’Agenzia delle Entrate25 sostiene l’applicabilità dell’art. 96 a tali componenti in quanto “si verifica l’integrazione…..dell’interesse derivante dall’operazione coperta”, mentre le componenti valutative, secondo Assonime26, dovrebbero essere escluse dall’ambito oggettivo di applicazione della norma. Con il medesimo intervento, Assonime, si è espressa per la irrilevanza delle componenti positive e negative contabilizzate in applicazione di contratti derivati aventi carattere speculativo, ovvero ai contratti derivati di copertura da fair value. Infine, per quanto attiene alla copertura del rischio di cambio, le relative componenti sono irrilevanti coerentemente con la sostenuta irrilevanza delle perdite od utili su cambi.

Altra circostanza può essere quella inerente un contratto derivato in origine stipulato come di copertura ma per il quale si decida di procedere alla chiusura anticipata perché ad esempio è venuta meno l’operazione coperta, in questa ipotesi l’onere costituirebbe una perdita derivante dalla chiusura dell’operazione e non un interesse del derivato, comportando pertanto l’irrilevanza ai fini dell’art. 96 del TUIR, mancando una correlazione tra derivato e operazione coperta27.

2.3.6

Operazioni di leverage by-out

Non paiono fondate eventuali contestazioni che mirano ad affermare la indeducibilità di interessi passivi nelle operazioni di leverage by-out sulla base di una presunta elusività di siffatte operazioni nelle ipotesi in cui si concludono con la fusione tra società acquirente e società target; in tal senso basta considerare che il modello di operazione è contemplato nello stesso codice civile28.

25 Circolare n.19/E del 21 aprile 2009, in www.agenziaentrate.gov.it. 26 Circolare Assonime n. 46 del 2009, p.44, in www.assonime.it. 27 può essere il caso di rimborso anticipato di un finanziamento. 28 Art. 2501-bis

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Parimenti, non pare possibile porre in dubbio l’inerenza degli interessi passivi che si generano nell’ambito dell’operazione in argomento, considerato il fatto che il legislatore ha deciso di forfettizare, attraverso specifiche soglie, il regime di deducibilità degli interessi passivi, con ciò sottraendo gli stessi dal sindacato generale di inerenza da parte dell’Amministrazione finanziaria.

2.3.7

Commissioni su finanziamenti erogati da banche

Nella prassi bancaria sono previste diverse tipologie di commissioni che risultano dovute a seguito dell’erogazione di un finanziamento. Per i soggetti non IAS si rende necessario distinguere tra commissioni che costituiscono il corrispettivo per una prestazione di servizi fornita dalla banca, che non rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 96 del TUIR e le commissioni che viceversa hanno causa finanziaria.

Se per talune commissioni è agevole operare la predetta distinzione, per altre può risultare difficile identificare l’appartenenza ad una delle due categorie di cui sopra. Si può ritenere che rientrino tra le remunerazioni di prestazioni di servizi, quindi integralmente deducibili, le seguenti fattispecie:

 arrangement fee, che costituisce il compenso per l’organizzazione dell’operazione;

 legal fee, dovuta per l’attività di contrattualistica;  commissione di istruttoria;

 tutte le commissioni, spesso previste in misura fissa, dovute per l’attività di rendicontazione, invio estratti conto e solleciti, ecc.;

 agency fee, commissione percepita per la gestione del finanziamento.

Di contro si può invece ritenere che rientrino nell’ambito dell’applicazione della disciplina in esame:

 commitment fee, percepita dal prestatore in caso di mancato utilizzo della linea, come compenso per il capitale bloccato a fronte dell’operazione;

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 term out fee, commissione prevista nel contratto per l’esercizio della facoltà di estendere la durata del finanziamento oltre la scadenza originaria.

2.3.8

Waiver fee

Per quanto attiene più specificamente la waiver fee, si deve premettere che gli istituti di credito possono chiedere l’inserimento nei contratti di mutuo a medio/lungo termine di clausole che impongono il rispetto di impegni (covenants) da parte della società mutuataria. Gli impegni assunti possono avere natura finanziaria e riguardare l’osservanza di taluni parametri o rapporti che non devono eccedere i valori concordati, ad esempio il rapporto fra indebitamento finanziario netto ed EBITDA, oppure fra l’indebitamento finanziario netto ed il patrimonio netto contabile dell’azienda mutuataria, ovvero possono avere una natura non finanziaria, ad esempio quello di modificare la compagine azionaria o il perimetro del gruppo finanziato. Non è raro trovare contratti di finanziamento che prevedano entrambi i vincoli.

Può accadere, ad esempio a seguito del cattivo andamento del mercato, che il soggetto finanziato non rispetti i parametri concordati. Gli istituti finanziatori possono in questa circostanza concedere deroghe contrattuali a titolo oneroso, rinunciando all’esercizio del diritto contrattuale di recedere e di esigere l’immediato pagamento del debito in essere e dei relativi accessori. La somma richiesta per il mancato esercizio del diritto spettante agli istituti finanziari viene generalmente denominata “waiverfee” e come tale fatturata.

In ordine alla rilevanza o meno della waiverfee per la disciplina di cui all’art. 96 del TUIR, occorre fare alcune considerazioni.

La commissione bancaria in oggetto, sebbene abbia una natura prevalentemente finanziaria, traendo la propria origine da un contratto di tale tipologia (il contratto di finanziamento originario), in alcuni casi potrebbe essere accostata ad un onere finanziario assimilato in relazione alla modalità di calcolo della stessa, segnatamente quando fosse determinata in funzione dell’esposizione finanziaria e quindi comportasse indirettamente un adeguamento del tasso di interesse

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applicato, ha determinate caratteristiche che, seppure non risolutive in assoluto, fanno propendere per l’esclusione della waiverfee dalla disciplina in esame e per la sua riconducibilità ad un compenso per la prestazione di servizio.

Tale considerazione trova fondamento sulle seguenti argomentazioni.

 la waiverfee non è direttamente riconducibile alla causa finanziaria del contratto di mutuo; il collegamento con la messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste un obbligo di restituzione ed in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione è solo indiretto ed eventuale; si pensi che le somme date a mutuo normalmente sono state erogate in esercizi precedenti, essendo inoltre già remunerate dagli interessi e da altre commissioni previste dal contratto,

 generalmente il contratto di mutuo non viene modificato, anzi la waiverfee consente proprio che esso continui ad esplicare i suoi effetti senza alcun pregiudizio;

 giuridicamente gli istituti di credito assumono un’obbligazione di non fare, cioè di non esercitare un diritto contrattualmente loro spettante;

 da un punto di vista non giuridico, ma sostanziale, può essere riconducibile ad una penalità imposta dagli istituti finanziari;

 le modalità di determinazione sono spesso derogate dalla trattativa fra le parti, che possono concordare importi forfettari “una tantum”.

2.3.9

Contratti di leasing

L’ art. 96, comma 3, del TUIR definisce l’ambito contrattuale di applicazione del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, comprendendovi esplicitamente i contratti di locazione finanziaria. Anche in questo caso è doverosa una distinzione a seconda di soggetti obbligati a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS oppure no.

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Per individuare i contratti di locazione finanziaria occorre riferirsi alla normativa di settore, ai regolamenti delle autorità di sorveglianza, alla prassi delle Amministrazioni, ai Principali contabili e, ove opportuno, alla giurisprudenza. Secondo la definizione della Banca d’Italia, come ripresa dal Principio contabile OIC n. 12, Appendice 2, “le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate da contratti di locazione di beni materiali o immateriali, acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta ed indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione,dietro versamento di un prezzo stabilito”.

Emerge un quadro complessivo, nella realtà del mercato italiano del leasing, in cui la presenza dell’opzione finale di acquisto del bene costituisce la discriminante per l’identificazione di un’operazione di locazione finanziaria, questa lettura è stata confermata anche dell’Agenzia delle Entrate29.

E’ altresì comprensibile e condivisibile, in tale contesto, l’affermazione recata dallo stesso OIC n. 12, secondo il quale la formale presenza nel contratto dell’opzione finale di riscatto è condizione per l’applicazione degli obblighi informativi in nota integrativa previsti per il locatario dei beni dall’art. 2427, comma 22, del codice civile30.

E’ noto che la definizione di locazione finanziaria di cui sopra non è coincidente con quella prevista dal Principio contabile internazionale IAS 17, che non qualifica la presenza in contratto dell’opzione di riscatto come condizione determinante, ma considera il trasferimento al locatario dei rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene locato, con prevalenza della sostanza sulla forma contrattuale. Di conseguenza, ben potrebbero i soggetti IAS avere un

dossier di contratti rilevanti differenziato rispetto ad un soggetto non IAS– adopter. In ogni caso, la qualificazione del contratto in base alla corretta

applicazione dei principi IAS assume rilevanza fiscale secondo l’art. 83 del TUIR.

29 Risoluzione n.175/E del 12 agosto 2003, in www.agenziaentrate.gov.it. 30 Il locatario adotta il metodo contabile patrimoniale.

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Per entrambi i soggetti devono ritenersi esclusi i contratti di locazione operativa, che essendo prestazioni di servizi consistenti nella mera messa a disposizione di un bene, non hanno la natura finanziaria richiesta dalla legge31.

L’ultimo periodo del novellato comma 7, dell’art. 102 del TUIR, prevede che “la

quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’art. 96”. E’ noto come la differenza fra la somma dei canoni di leasing dovuti lungo

la durata del contratto ed il costo del bene locato abbia natura di interesse, in quanto remunera il capitale impiegato dal concedente. Tale differenziale normalmente è desumibile dal contratto, ma non esplicitato come interesse. I Principi contabili offrono all’utilizzatore del bene la regola per scomporre le rate di leasing dovute in una quota che costituisce il rimborso della quota capitale del prestito ricevuto ed in una quota che costituisce gli interessi passivi maturati su quel debito.

La regola prevista dal comma 22, dell’art. 2427, del codice civile e dall’OIC n. 12, così come dallo IAS 17, è quella del tasso di interesse effettivo o tasso di interesse implicito: questo è definito come il tasso di attualizzazione che, alla data di stipula del leasing, rende uguale il fair value del bene locato al valore attuale della somma dei pagamenti minimi e del valore residuo non garantito32. Si ritiene che detta metodologia di qualificazione degli interessi possa rilevare sia per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, sia per coloro che adottano quelli internazionali. Naturalmente i primi, che contabilizzano il leasing con il metodo patrimoniale, imputano a conto economico i canoni di competenza, con evidenza degli interessi passivi in questione solo in nota integrativa, come sopra citato. Per i soggetti IAS adopter, invece, sono già contabilizzati nel conto economico gli interessi da assoggettare alle regole di cui all’art. 96 del TUIR.

31 tale interpretazione era stata confermata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11 del 17

marzo 2005, in www.agenziaentrate.gov.it, relativa alla thin capitalization ed ora sostituita dal regime in oggetto.

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Tuttavia non si può prescindere dalle indicazioni recate dall’Agenzia delle Entrate33, sia per i soggetti che adottano i Principi contabili nazionali, sia per coloro che adottano i principi contabili IAS/IFRS.

Per i primi l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la quota di interessi impliciti nel canone di leasing possa comunque avvenire continuando ad utilizzare il criterio fornito ai fini IRAP dal decreto ministeriale 24 aprile 1998. E’ da ritenersi che detto criterio possa essere utilizzato, in via facoltativa e per esigenze semplificatorie, in considerazione del fatto che non sempre è agevole individuare gli interessi inglobati nel canone in base alle previsioni contrattuali.

Sempre per i soggetti che redigono il bilancio secondi i principi contabili nazionali occorre valutare gli impatti recati dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012. Per i contratti di leasing stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, il novellato comma 7, dell’art. 102 del TUIR, non commina più l’indeducibilità assoluta dei canoni ove non sia rispettata la durata “minima” fiscale del contratto, ma prevede, ad esempio, che, in caso di durata inferiore al minimo richiesto, le quote dei canoni eccedenti siano oggetto di variazioni in aumento del reddito, per essere dedotte in via extracontabile al termine del contratto. Con riferimento all’interesse passivo implicito contenuto nel canone di leasing, dovrà essere chiarito se il concorso nel calcolo del Rol dovrà avvenire in funzione della durata contrattuale, come parrebbe in base al dato letterale dell’art. 96 del TUIR, ovvero in funzione della durata minima stabilita del D.M. del 31 dicembre 1988 come parrebbe per esigenze di semplificazione.

Per i soggetti IAS, per i quali la modifica sopra riportata non è di interesse, l’Agenzia delle Entrate sostiene che gli interessi passivi ordinariamente imputati a conto economico in conformità allo IAS 17 si assumono secondo l’evidenza contabile, se questa è maggiore di quella desunta dal contratto34. Tale ultima precisazione suscita perplessità, sia perché non conforme al principio di derivazione, per il quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione

33 Circolare n.19/E del 21 aprile 2009, in www.agenziaentrate.gov.it. 34 Circolare n.19/E del 21 aprile 2009, in www.agenziaentrate.gov.it.

(18)

36

temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi IAS/IFRS, sia perché i medesimi potrebbero prevedere una ripartizione temporale degli interessi più o meno elevata rispetto a quella desumibile dal contratto35.

2.4

Interessi attivi e proventi assimilati

L’individuazione dei contratti prevista dal comma 3 dell’art. 96 del TUIR consente di determinare gli interessi attivi ed i proventi assimilati derivanti da contratti finanziari o avente causa finanziaria esplicita. A tal proposito si è tratto spunto dall’interpretazione data dal principio contabile nazionale OIC 12, Interpretativo 1, circa gli elementi da classificare alla voce C 15 e C 16 del Conto Economico, nonché dalle pronunzie dell’Amministrazione sulla portata della nozione di finanziamento36.

Sono, quindi, soggetti alla disciplina:

 interessi attivi su rapporti di conto corrente bancario anche in valuta;

 interessi attivi derivanti da rapporti di natura commerciale, inclusi gli interessi attivi su depositi cauzionali connessi ad operazioni commerciali;  interessi attivi da operazioni in strumenti derivati di copertura del rischio di

oscillazione del tasso d’interesse;

 interessi attivi derivanti da rapporti di finanziamento intercompany;  Sconti finanziari attivi per pagamento “cash discount” fatta da fornitori;  Interessi attivi maturati su crediti per rimborso imposte;

35 Circolare Assonime n. 46 del 2009, in www.assonime.it.

36 In relazione all’applicazione del Principio Contabile n.1 Interpretativo del Principio Contabile

n.12, per individuare gli oneri e proventi finanziari soggetti all’applicazione dell’art. 96 del TUIR, Assonime raccomanda di accertare che anche la norma fiscale li qualifichi come tali e non come componenti reddituali di altra natura soggette ad altre regole impositive. Circolare Assonime n. 46 del 2009, par.4.3, in www.assonime.it.

(19)

37

 Interessi attivi derivanti da rapporti di cash pooling in vigenza di un contratto di notional cah pooling;

 Interessi attivi derivanti da sottoscrizione di prestiti obbligazionari e da strumenti finanziari non partecipativi in genere;

 Interessi maturati su titoli a reddito fisso;

 Interessi, impliciti e premio di sottoscrizione, su titoli zero coupon;  Interessi attivi su depositi cauzionali su contratti aventi causa finanziaria;  Interessi attivi su prestiti a dipendenti;

 Componenti derivanti dalle operazioni di ripoto e di pronti contro termine su titoli;

 Aggi su prestiti concessi:

 Interessi attivi su erogazioni anticipate del TFR:  Contributi in conto interessi:

 Interessi attivi su commercial paper;

 Componenti finanziarie derivanti dalla contabilizzazione degli strumenti e attività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato.

Abbiamo già avuto modo, nel precedente paragrafo, di affrontare nello specifico alcune di queste tipologie, senza ripetizione si rendono necessarie ulteriori osservazioni in relazione alle residue tipologie di interessi e proventi.

2.4.1

Interessi su prestiti ai dipendenti

L’Agenzia delle Entrate37 ha ritenuto che “i prestiti ai dipendenti rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 96 del TUIR se presentano le caratteristiche enunciate nella Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009, e cioè devono scaturire da una messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione”.

(20)

38

2.4.2

Interessi attivi impliciti derivanti da rapporti di natura commerciale

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali interessi attivi assumono rilevanza ai fini dell’applicazione della disciplina in esame a prescindere dalla loro esplicitazione in contabilità.

2.4.3

Sconti finanziari attivi per pagamenti pronta cassa

In riferimento agli sconti finanziari attivi per pagamenti pronta cassa l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che essi rientrano nella definizione di interessi attivi e proventi assimilati ai fini del’applicazione dell’art. 96 del TUIR.

2.4.4

Interessi attivi su depositi cauzionali aventi causa finanziaria

L’Agenzia delle Entrate38 ha confermato che rientrano nella disciplina in esame gli interessi attivi sui depositi cauzionali avente causa finanziaria, in base alla regola generale riguardante gli interessi derivanti da rapporti commerciali, in caso di depositi cauzionali connessi a rapporti commerciali. Gli interessi passivi sono deducibili senza essere assoggettati alla regola del ROL, mentre gli interessi attivi, concorrono, assieme agli altri interessi attivi citati dalla norma, a determinare il plafond di deducibilità immediata degli interessi passivi.

Il deposito cauzionale è spesso relativo ad un contratto commerciale ed in quanto tale non costituisce una “scelta finanziaria” dell’impresa. Nello specifico avendo riguardo agli interessi corrisposti sui depositi di riassicurazione è stato chiarito

(21)

39

che gli stessi non hanno causa finanziaria in quanto assumo una funzione di garanzia39. L’Agenzia ha quindi affermato che “applicando al caso in esame le considerazioni sopra svolte, si ritiene che i depositi cauzionali sui contratti commerciali non hanno causa finanziaria in quanto scaturenti da rapporti di natura commerciale e di conseguenza non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 96 del TUIR”.

2.4.5

Interessi attivi su crediti verso Erario

I crediti verso l’Erario possono essere utilizzati in compensazione, chiesti a rimborso, ceduti a terzi ex art. 43-bis del D.P.R. 602/73, ovvero, se relativi ad IRES, ceduti a società del gruppo ex art. 43-ter del D.P.R. 602/73. Sui crediti chiesti a rimborso maturano interessi attivi a tassi stabiliti da apposite norme. L’utilizzo dei crediti secondo una delle descritte modalità avviene in base ad una scelta finanziaria dell’impresa. Si ricorda che nel caso si optasse per il rimborso, la maturazione dell’interesse avviene decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione. Si ritiene che gli interessi attivi sui crediti verso l’Erario possano rientrare tra quelli rilevanti ai fini del conteggio dell’art. 96 del TUIR.

2.4.6

Interessi virtuali verso la Pubblica Amministrazione

Si considerano interessi attivi, rilevanti ai fini della disciplina in esame, anche quelli derivanti da crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di un punto. Trattasi di interessi attivi “virtuali” ricollegabili al ritardato pagamento dei corri spetti da parte della P.A. Tali interessi devono essere calcolati dal primo giorno dell’esercizio, ovvero, se posteriore, dal giorno successivo a quello previsto per il

39 trattasi di depositi cauzionali costituiti nell’ambito dei rapporti con i quali l’impresa di

(22)

40

pagamento, e fino all’ultimo giorno dell’esercizio, ovvero, se anteriore, fino alla data di incasso del corrispettivo. Con riguardo alla definizione di Pubblica Amministrazione, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Rientrano, pertanto, nella suddetta definizione lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie di cui al D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, nonché, le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

2.5

Interessi esclusi per norma/prassi ed interpretazione

Talune tipologie di interessi passivi, individuati nell’art. 96 del TUIR, disciplinati da specifica regolamentazione da applicarsi in via prioritaria, sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina in esame. Tuttavia, esistono ulteriori esclusioni, derivanti da altre disposizioni di legge, dalla prassi o desumibili in via interpretativa. Innanzitutto è necessario individuare gli interessi passivi che risultano indeducibili in base alle disposizioni citate nel nell’art. 96 , comma 6, del TUIR; successivamente occorre verificare le ulteriori esclusioni non menzionate nel predetto articolo ed infine applicare sul complesso dei residui interessi passivi, diversi da quest’ultimi, la disciplina in esame.

Posiamo distinguere tra:

(23)

41

 interessi passivi in applicazione delle disposizioni sul transfert pricing;40

 interessi passivi relativi agli immobili patrimonio, indeducibili se non sostenuti per l’acquisto o la costruzione;41

 interessi passivi su rapporti con soggetti residenti in paesi black-list e su rapporti con soggetti residenti in paesi diversi da quelli inclusi nella “white

list”;42

 interessi passivi su obbligazioni e titoli similari, che risultano indeducibili nella misura in cui il rendimento effettivo dei titoli, al momento dell’emissione, ecceda le soglie di cui all’art. 115, comma 3, della Legge n. 549/1995,43

 interessi passivi sui prestiti dei soci delle società cooperative;44

 interessi passivi su pagamenti trimestrali Iva.45

 Interessi deducibili ed esclusi dal conteggio del ROL:

 interessi passivi relativi all’acquisto di automezzi ex art. 164 del TUIR;46

 interessi imputati ad incremento del costo delle rimanenze e delle commesse, art. 92 e art. 93 del TUIR;47

 interessi passivi impliciti ed espliciti da debiti commerciali, ovvero che siano o meno previsti nel contratto di fornitura;48

 interessi passivi su depositi cauzionali riferibili ad operazioni commerciali;49

 sconti finanziari pronta cassa a clienti;50

40 Art. 110, comma 7, del TUIR. 41 Ex art. 90, comma 2, del TUIR.

42 Art. 110, comma 10, e art. 168-bis del TUIR.

43 come modificata dall’art. 2, comma 17, D.L. 138/2011 e succ. modif. 44 Art. 1, comma 465, Legge n. 311/2004.

45 Art. 66, comma 11, Legge 331/1993.

46 Circolare n.47/E del 18 giugno 2008, in www.agenziaentrate.gov.it. 47 Circolare n.19/E del 21 aprile 2009, in www.agenziaentrate.gov.it. 48 Circolare n.38/E del 23 giugno 2010, in www.agenziaentrate.gov.it. 49 Ivi

(24)

42

 interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, anche se posseduti in virtù di un contratto di leasing;51

 interessi passivi derivanti da rapporti di cash pooling in vigenza di un contratto di zero balance cash pooling.

 Oneri finanziari deducibili per interpretazione della dottrina da escludere dal conteggio del ROL:

 interessi passivi e componenti da attualizzazione su voci non aventi natura finanziaria;

 differenze cambio attive e passive;  interessi di mora;

 interessi passivi su debiti verso l’Erario.

Anche in questo paragrafo sono doverose alcune precisazioni.

2.5.1

Interessi passivi capitalizzati

Ai sensi del comma 1, primo periodo dell’art. 96 del TUIR, non sono soggetti a limitazioni, in termini di deducibilità, gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni per effetto dell’art. 110, comma 1, lettera b) del TUIR.52

Le regole di capitalizzazione degli interessi passivi sono contenute nei principi contabili OIC 16, per i cespiti, e OIC 13, per i beni merce, che richiedono, fra l’altro che:

 i finanziamenti siano specificamente contratti per l’acquisizione del bene;  gli interessi capitalizzati siano soltanto quelli sostenuti nel periodo di

realizzazione del bene, a condizione che si tratti di un lasso temporale significativo;53

51 Circolare n.37/E del 22 luglio 2009, in www.agenziaentrate.gov.it.

52 beni immobili alla cui produzione o ristrutturazione è diretta l’attività dell’impresa e beni

materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa, fino al momento della loro utilizzazione.

(25)

43

 il valore del bene inclusivo del costo degli interessi capitalizzati non ecceda, per i cespiti, il valore recuperabile attraverso l’uso dello stesso e, per i beni merce, il valore di realizzo.

2.5.2

Interessi passivi su immobili patrimonio

Per gli interessi passivi su immobili patrimonio ex art. 90, comma 2, del TUIR, con norma di interpretazione autentica contenuta nella Finanziaria 200854, si è definitivamente chiarito che l’indeducibilità, di cui al predetto articolo, non si estende agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione di questi stessi immobili, che sono deducibili in base all’art. 96 del TUIR. L’art.1, comma 35, della Finanziaria 2008 non ha, invece, modificato il regime di deducibilità degli interessi passivi di funzionamento relativi agli stessi immobili patrimonio, i quali, secondo un consolidato orientamento dell’Amministrazione finanziaria, restano integralmente indeducibili. Inoltre, l’art. 1, comma 36, della stessa Finanziaria 2008 ha previsto per le società immobiliari la non rilevanza, ai fini dell’art. 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, cosiddetti interessi passivi “ipotecari”, che risultano, quindi, integralmente deducibili; con successivo intervento è stato chiarito dall’Amministrazione Finanziaria l’esclusione degli interessi passivi sugli immobili oggetto di locazione detenuti in leasing dalla predetta disciplina.55

53 dovendosi intendere, per i cespiti, il periodo che va dai pagamenti dei primi acconti ai

fornitori al momento in cui il cespite è pronto per l’uso.

54 Art. 1, comma 35, Legge 244/2007.

55 Circolare n.19/E del 21 aprile 2009 e circolare n.37/E del 22 luglio 2009, in

(26)

44

2.5.3

Interessi passivi espliciti su debiti commerciali

L’Agenzia delle Entrate ha confermato56 che sono irrilevanti, ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR, gli interessi passivi da debiti commerciali contrattualmente previsti, e ciò in analogia con quanto espressamente previsto dall’art. 96, comma 3, del TUIR, per gli interessi passivi impliciti nel prezzo della fornitura, ossia per gli interessi passivi che, secondo corretti principi contabili, si considerano inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita, nel medio-lungo periodo, delle transazioni commerciali.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “l’articolo 96 del TUIR non trovi

applicazione anche nel caso in cui siano previsti interessi passivi espliciti su debiti di natura commerciale, ciò in coerenza con la ratio della norma in commento che intende escludere dal proprio ambito di applicazione gli interessi che scaturiscono da rapporti di natura commerciale”.

Sul punto, Assonime ha osservato come “nella prassi, gli interessi espliciti su

debiti di natura commerciale possono essere oggetto di pattuizione non solo tra le parti della transazione commerciale, ma con terzi finanziatori che intervengono a latere dell’operazione commerciale. Spesso l’impresa acquirente può, infatti, avere una propria finanziaria di gruppo che pratica interessi di sconto più favorevoli di quelli offerti dalla parte contrattuale che vende il bene, o presta il servizio, pertanto appare conveniente pagare il prezzo a pronti e ottenere il finanziamento dalla società finanziaria a ciò preposta. Questo ulteriore profilo non sembra sia stato affrontato dalla circolare dell’Agenzia”,

che avrebbe potuto confermare l’equiparazione di questa fattispecie a quella riguardante gli interessi passivi espliciti su debiti Commerciali. 57

56 Circolare n.38/E del 23 giugno 2010, in www.agenziaentrate.gov.it. 57 Circolare Assonime n. 27 del 2010, in www.assonime.it.

(27)

45

2.5.4

Sconti pronta cassa passivi

Sugli sconti “pronta cassa” relativi ad operazioni commerciali, imputati tra i proventi ed oneri finanziari, è stato chiarito che, è applicabile la disciplina relativi agli interessi derivanti da operazioni commerciali; pertanto gli sconti “pronta cassa” attivi assumono rilevanza ai fini del calcolo dell’ammontare degli interessi passivi deducibili di cui all’art. 96 del TUIR, mentre gli sconti “pronta cassa” passivi dovranno considerarsi esclusi dalla disciplina in commento, e quindi integralmente deducibili.58

2.5.5

Interessi passivi relativi ai beni a deducibilità parziale

Gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisto degli automezzi sottostanno alla disciplina di cui all’art. 164 del TUIR, e non quella di cui all’art. 96 del TUIR59, e conseguentemente, anche gli oneri finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi automezzi seguono questa regola.60 Analogamente, si può pensare che siano parimenti esclusi gli interessi passivi relativi all’acquisto, ovvero alla locazione finanziaria, di beni che abbiano caratteristiche “oggettive” di indeducibilità, totale o parziale, dal reddito.

Si ritiene che le conclusioni cui giunge l’Amministrazione Finanziaria non siano estendibili ad un’altra fattispecie di costo avente riconoscimento fiscale limitato,

58 Diretta MAP del 28/05/2009, quesito n. 15, p.13 e ss., in www.ilsole24ore.com. 59 Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008, quesito n. 5.3, in www.agenziaentrate.gov.it. 60 in senso favorevole, si veda G.Ferranti, in Corriere Tributario n. 25/2008, p. 1991 e ss.

(28)

46

vale a dire quella riguardante lo scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato ex art. 36, comma 7 e ss, D.L. 223/2006.61

2.5.6

Interessi passivi e componenti da attualizzazione di fondi rischi

L’art. 9, comma 2, D.M. 8 Giugno 2011 stabilisce che sono esclusi dall’applicazione dell’art. 96 del TUIR i proventi e gli oneri di attualizzazione sui fondi rischi stanziati in bilancio dai soggetti IAS, in quanto non aventi natura finanziaria.62 Ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.M. 1 aprile 2009, n. 48, si deve, inoltre, ritenere escluso, dalla disciplina in esame, anche l’interest cost avente come contropartita il fondo TFR..63

In generale, gli oneri di attualizzazione vanno considerati come una componente volta ad integrare il costo stimato a cui si riferiscono, sia esso l’onere connesso ad un rischio o l’investimento che comporterà oneri di ripristino o il costo del personale nel trattamento di fine rapporto, che avrà la stessa rilevanza fiscale del costo integrato, con la conseguenza che non potrà mai assumere valenza di onere finanziario.

2.5.7

Differenze attive e passive su cambi

Sull’argomento non vi è uniformità di pensiero circa l’inserimento degli utili e perdite su cambi nell’ambito oggettivo di applicazione della norma; taluni sostengono sia necessario indagare la causa contrattuale del rapporto in valuta;

61 il Legislatore si è limitato a stabilire la parziale indeducibilità degli ammortamenti, o dei

canoni di locazione finanziaria, senza dettare, come è avvenuto per gli automezzi, una disciplina generale nell’ambito delle disposizioni relative ai redditi di impresa.

62 Circolare Assonime n. 46 del 2009, p.48, in www.assonime.it. 63 cfr. Relazione illustrativa al D.M. 48 citato

(29)

47

altri ritengono invece comunque escluse tali componenti, anche alla luce del fatto che in conto economico tali partite sono allocate in una specifica voce.64

Si ritiene che, le differenze su cambio sono escluse dal conteggio dell’art. 96 del TUIR sia perché prive di causa finanziaria, sia perché allocate nella voce di conto economico C 17-bis, e non tra gli oneri e proventi finanziari.

2.5.8

Interessi passivi su debiti verso l’Erario

Gli interessi passivi connessi a debiti verso l’Erario possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni di Commissioni tributarie, concordati stipulati con l’Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziali, ecc.. In genere, essi derivano da debiti per imposte dirette ed indirette relative ad esercizi precedenti, che il documento interpretativo 1 del principio contabile OIC 12 inserisce tra gli oneri straordinari E21 in apposita sottovoce. Il documento interpretativo 1 afferma che, unitamente al debito di imposta, devono essere iscritti in tale sottovoce anche le sanzioni e gli interessi; questi ultimi, quindi, non debbono essere contabilizzati tra gli oneri finanziari della voce C 17 del conto economico.

Oltre che dall’aspetto contabile, si ritiene che l’esclusione, dall’art. 96 del TUIR, degli interessi passivi per i debiti verso l’Erario possa basarsi anche e soprattutto sul fatto che si tratta di “componenti reddituali che, pur avendo giuridicamente natura di interessi, non sottendono ad alcun rapporto di finanziamento volontariamente posto in essere dall’impresa.65 Per le stesse considerazioni sopra indicate, sono esclusi dalla normativa in esame, anche gli interessi passivi su debiti verso l’Erario relativi a ravvedimento operoso oppure a rateizzazioni obbligatorie nei versamenti delle imposte sostitutive (ad es., le rate di pagamento

64 Circolare Assonime n. 46 del 2009, in www.assonime.it. 65 Circolare Assonime n. 46 del 2009, p. 38, in www.assonime.it.

(30)

48

dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei cespiti, sugli affrancamenti da operazioni straordinarie, ecc.).

Poiché agli interessi passivi su debiti nei confronti dell’Erario non si applica l’art. 96 del TUIR, se ne deduce che essi siano integralmente deducibili, secondo le regole generali di deducibilità dal reddito d’impresa.66

Alcuni ritengono67, invece, che gli interessi passivi verso l’Erario risultanti dalla rateizzazione “volontaria” nel versamento delle imposte (es. rateazione nel modello Unico) rientrino nel conteggio dell’art. 96 del TUIR perché derivanti da una scelta finanziaria dell’impresa.

2.5.9

La capitalizzazione degli interessi passivi sul costo degli immobili di “propria promozione”

Con particolare riferimento agli immobili merce di propria promozione, e cioè costruiti o acquistati per la successiva vendita a terzi, è auspicabile una conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria sulla possibilità si capitalizzare, nel costo di costruzione degli immobili merce, anche gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisto di aree edificabili, sulle quali verranno realizzati i medesimi fabbricati.68

2.5.10

La capitalizzazione degli interessi passivi sul costo degli immobili realizzati su commessa

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 96 del TUIR, gli interessi relativi a prestiti contratti per la

66 si veda in tal senso, Cass. n. 12246 del 19 maggio 2010.

67 C. Oneto, “Contabilità fiscale e bilancio di esercizio”, Maggioli editore 2013, p. 296

68 E. Re, M.Zandonà “Interessi passivi e società di costruzione: i chiarimenti della circolare 19/E”, in Guida alla Contabilità & Bilancio n. 12 del 2009, p.35.

(31)

49

realizzazione dei lavori su commessa, a condizione che gli stessi siano correttamente imputati ad aumento del valore delle rimanenze, secondo quanto indicato dai principi contabili OIC 23.69 Diversamente, gli interessi passivi non imputati ad aumento delle rimanenze potranno essere dedotti dal reddito dell’esercizio in base a quanto disposto dall’art. 96 del TUIR. Per le imprese che applicano il criterio della commessa completata, è accettabile imputare ai costi di commessa, includendoli nel valore delle rimanenze, gli interessi passivi sui capitali presi a prestito specificamente per la commessa in presenza di certe condizioni.

Per le imprese che applicano il criterio della “percentuale di completamento”, il principio contabile OIC 23 consente di considerare gli interessi passivi tra i costi della commessa presi in considerazione per determinare la percentuale di avanzamento di cui tener conto nel valore delle rimanenze solo nell’ipotesi residuale in cui, “in virtù delle clausole contrattuali o altro, gli aspetti finanziari costituiscono, a prescindere da situazioni patologiche sopravvenute, un elemento determinante nel valutare la redditività della commessa”.

Tale situazione di criticità si verifica soprattutto nel caso di appalti di opere pubbliche, dovuta sia all’assenza di anticipazioni, sia ai ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, che inducono le imprese di costruzione a dover ricorrere a rilevanti finanziamenti esterni per l’avvio e l’iter di completamento dell’opera, incidendo profondamente sulla gestione finanziaria dell’impresa. Tuttavia non pare che in tale ipotesi si possa parlare di imputazione degli interessi passivi ad incremento del valore delle rimanenze; di conseguenza, non si versa nell’ipotesi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR e tali interessi passivi dovrebbero rientrare, quindi, nell’ambito di applicazione dell’art. 96.

(32)

50

2.5.11

Interessi di mora

Nell’individuare gli interessi di mora, occorre distinguere tra quelli di competenza e quelli pagati e/o incassati.

Secondo la tesi di Assonime70 gli interessi di mora attivi e passivi per il ritardato pagamento di debiti pecuniari non rilevano ai fini dell’art. 96 del TUIR. Infatti essi, pur avendo giuridicamente natura di interessi, costituiscono una forma di indennizzo per i danni derivanti dall’inadempimento di in’obbligazione pecuniaria, e non il corrispettivo di un servizio finanziario volontariamente reso. In tale senso pare orientarsi anche l’Agenzia delle Entrate71 nel definire gli interessi ed oneri rientranti nella norma di esclusione.

Tale conclusione opera naturalmente per gli interessi di mora sia maturati sia incassati/pagati, ed è applicabile anche a soggetti IAS. Resta ferma l’imponibilità ai fini reddituali secondo il principio di cassa72.

70 Circolare Assonime n. 46 del 2009, p.39, in www.assonime.it.

71 Circolare n.19/E del 21 aprile 2009, par 2.2, in www.agenziaentrate.gov.it. 72 Art. 109, comma 7, del Tuir.

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